Articolo 7 della Legge 17 maggio 1985, n. 210
Articolo 6Articolo 8
Versione
14 giugno 1985
Art. 7. Attribuzioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione e' preposto alla gestione dell'ente. In particolare esso:
1) delibera la nomina del direttore generale e dei vice direttori generali;
2) delibera i bilanci dell'ente;
3) delibera i piani annuali e poliennali di attivita' nonche' i piani di recupero di produttivita';
4) formula i programmi straordinari ed i piani di investimento e finanziamento annuali e poliennali;
5) delibera, su proposta del direttore generale, l'istituzione e l'organizzazione dei servizi, degli uffici e delle unita' operative;
6) delibera gli acquisti, le modifiche e le cessioni di partecipazioni societarie nonche' gli affidamenti e relative revoche, indicati alle lettere h), i) ed l) dell'articolo 2;
7) ratifica i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal direttore generale;
8) delibera l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e prestiti;
9) delibera gli impegni di spesa che non deleghi ad altri organi od uffici;
10) predispone le condizioni generali di contratto che disciplinano, nel rispetto delle norme comunitarie, le forniture, gli appalti, i contratti di maggior rilevanza, i relativi limiti di valore e di materia;
11) approva l'istituzione e la soppressione dei servizi di trasporto integrativi e sostitutivi;
12) delibera le nomine dei dirigenti previo parere obbligatorio del direttore generale;
13) delibera la sessione e l'acquisto di beni immobili;
14) formula le richieste al Ministro dei trasporti di soppressione di obblighi di servizio pubblico, di compensazione per tariffe sociali, di normalizzazione di conti e di aiuti di cui ai regolamenti della Comunita' economica europea, nonche', previa individuazione ed evidenziazione dei centri di costo e predisposizione di specifici programmi di risanamento, dell'eventuale sovvenzione straordinaria di equilibrio di cui al quarto comma, lettera d), dell'articolo 17;
15) nomina nella prima seduta utile, tra i propri componenti, il vicepresidente.
Entrata in vigore il 14 giugno 1985
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