Ordinanza 25 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 25/05/2018, n. 23450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23450 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2018 |
Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 15/03/2017 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il/La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 15/03/2017, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 16/11/2015, nei confronti di DI PE in relazione al reato di cui all' art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato, affermata sulla base di una individuazione fotografica effettuata dalla persona offesa in fase di indagine senza aver previamente descritto il malfattore;
atto poi acquisito al dibattimento ex art. 512 CPP e valutato ai fini della colpevolezza, che dunque è stata affermata senza adeguata certezza. Il motivo è inammissibile perchè generico e manifestamente infondato. E' generico poiché il ricorso non indica le ragioni per le quali il giudizio di attendibilità debba ritenersi errato. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il ricorso è comunque manifestamente infondato poiché, per condivisa giurisprudenza (Sez. 2, n. 9380 del 20/02/2015, Rv. 263302), l'individuazione fotografica non deve essere preceduta dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/04/2018 Il Consigli e Esten re STE FAN Il Pr sid