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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 2512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2512 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2512/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
TOMO NN, Relatore
PAESANO MARIA LAURA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6595/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Partita Iva P.IVA_1 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240273461056000 IVA-ALIQUOTE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 350/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.3.2025, la società Ricorrente_1 Srl ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, avente ad oggetto il recupero di Iva anno 2019 di euro 5.140,27, oltre sanzione ed interessi, per un importo complessivo di euro 9.480,81.
Al riguardo la ricorrente ha precisato che detta richiesta di pagamento scaturisce dal controllo della dichiarazione Iva presentata per l'anno in questione, dovuta a seguito della rettifica operata in relazione alla corrispondente dichiarazione Iva di gruppo anno 2019 presentata dalla consolidante società Società_2 s.r.l., nella sua qualità di soggetto coobbligato, e per la quota parte a sè attribuibile della complessiva debitoria di cui alla cartella di pagamento n. 09720240122610713000, di complessivi euro 536.257,74.
La ricorrente ha precisato che detta società Società_2 srl ha impugnato la predetta cartella di pagamento, che il giudizio è pendente innanzi la sezione 39 di questa Corte, e che, nel frattempo dell'udienza di merito fissata per il 20.3.2025, è stata concessa sospensione.
La ricorrente ha quindi sostanzialmente ritenuto che, allo stato attuale, la procedura di riscossione sia infondata e, conseguentemente, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Con controdeduzioni depositate in data 11.4.2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate DP3 di
Roma, confermando la regolarità del suo operato, la infondatezza delle tesi di parte ricorrente, e concludendo per il rigetto del ricorso, con la vittoria delle spese di lite.
Successivamente, in data 12.1.2026, parte ricorrente ha depositato:
• la sentenza n. 4862 del 9.4.2025, emessa dalla Corte di Giustizia di Primo Grado di Roma, sezione 39, a seguito della citata udienza in programma del 20.3.2025, con la quale il ricorso proposto dalla società Società_2 srl avverso la predetta cartella di pagamento n. 09720240122610713000, è stato accolto;
• la sentenza n. 16742 del 12.12.2025, emessa dalla Corte di Giustizia di Primo Grado di Roma, sezione 18, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla società Società_3 srl partecipante al medesimo gruppo, per la medesima causale della odierna controversia, avverso la cartella di pagamento n. 097 2024 02734612 58 000 con la quale veniva liquidato un totale di euro 38.813,18.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, ed all'esito dell'udienza, preso atto della sentenza n. 4862 del 9.4.2025, emessa dalla Corte di Giustizia di Primo Grado di Roma, sezione 39, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla società capogruppo Società_2 srl avverso la cartella di pagamento n. 09720240122610713000, che, come in atti, ha determinato l'atto di cui è causa, ritiene fondate le doglianza di parte ricorrente, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
La Corte, preso atto delle complessive circostanze, ritiene fondato disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, all'udienza del 13.1.2026.
Il Relatore Il Presidente
GI OM OS AR
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
TOMO NN, Relatore
PAESANO MARIA LAURA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6595/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Partita Iva P.IVA_1 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240273461056000 IVA-ALIQUOTE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 350/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.3.2025, la società Ricorrente_1 Srl ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, avente ad oggetto il recupero di Iva anno 2019 di euro 5.140,27, oltre sanzione ed interessi, per un importo complessivo di euro 9.480,81.
Al riguardo la ricorrente ha precisato che detta richiesta di pagamento scaturisce dal controllo della dichiarazione Iva presentata per l'anno in questione, dovuta a seguito della rettifica operata in relazione alla corrispondente dichiarazione Iva di gruppo anno 2019 presentata dalla consolidante società Società_2 s.r.l., nella sua qualità di soggetto coobbligato, e per la quota parte a sè attribuibile della complessiva debitoria di cui alla cartella di pagamento n. 09720240122610713000, di complessivi euro 536.257,74.
La ricorrente ha precisato che detta società Società_2 srl ha impugnato la predetta cartella di pagamento, che il giudizio è pendente innanzi la sezione 39 di questa Corte, e che, nel frattempo dell'udienza di merito fissata per il 20.3.2025, è stata concessa sospensione.
La ricorrente ha quindi sostanzialmente ritenuto che, allo stato attuale, la procedura di riscossione sia infondata e, conseguentemente, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Con controdeduzioni depositate in data 11.4.2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate DP3 di
Roma, confermando la regolarità del suo operato, la infondatezza delle tesi di parte ricorrente, e concludendo per il rigetto del ricorso, con la vittoria delle spese di lite.
Successivamente, in data 12.1.2026, parte ricorrente ha depositato:
• la sentenza n. 4862 del 9.4.2025, emessa dalla Corte di Giustizia di Primo Grado di Roma, sezione 39, a seguito della citata udienza in programma del 20.3.2025, con la quale il ricorso proposto dalla società Società_2 srl avverso la predetta cartella di pagamento n. 09720240122610713000, è stato accolto;
• la sentenza n. 16742 del 12.12.2025, emessa dalla Corte di Giustizia di Primo Grado di Roma, sezione 18, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla società Società_3 srl partecipante al medesimo gruppo, per la medesima causale della odierna controversia, avverso la cartella di pagamento n. 097 2024 02734612 58 000 con la quale veniva liquidato un totale di euro 38.813,18.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, ed all'esito dell'udienza, preso atto della sentenza n. 4862 del 9.4.2025, emessa dalla Corte di Giustizia di Primo Grado di Roma, sezione 39, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla società capogruppo Società_2 srl avverso la cartella di pagamento n. 09720240122610713000, che, come in atti, ha determinato l'atto di cui è causa, ritiene fondate le doglianza di parte ricorrente, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
La Corte, preso atto delle complessive circostanze, ritiene fondato disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, all'udienza del 13.1.2026.
Il Relatore Il Presidente
GI OM OS AR