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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/12/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6921/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6921 /2025 R.G. vertente tra: (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Carate Brianza (MB), Via Cristoforo Colombo n. 8, e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Carate Brianza (MB), Via Cristoforo Colombo n. 8, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Loredana Molinaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Monza, Via Manzoni n. 37, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Il Sig. e la Sig.ra si impegnano a collaborare nel primario interesse Parte_1 Parte_2 dei figli minori e con l'obbligo del mutuo rispetto;
Per_1 Persona_2
2. e verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2 collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione della madre, oggi sita in Gallarate (VA) alla via Passo Campolongo n. 72/A;
3. Il Sig. avrà la possibilità di vedere e tenere con sé e Parte_1 Per_1 Per_2
• a fine settimana alternati, dal venerdì sera prima di cena con prelievo presso la casa della Sig.ra Pt_2
e ininterrottamente, sino al lunedì mattino, quando avrà cura di accompagnare i figli a scuola;
• inoltre, egli terrà con sé i minori ogni mercoledì pomeriggio con prelievo presso la casa della Sig.ra e sino al giovedì mattino, quando avrà cura di accompagnare i figli a scuola;
Pt_2
Per quanto concerne i pernotti dei minori presso la casa papà – sia per il fine settimana che per la visita infrasettimanale - i ricorrenti sono d'accordo di introdurli con gradualità e comunque sempre nel primario interesse di e valutando pertanto con attenzione l'esistenza di eventuali disagi Per_1 Per_2
(stanchezza, stress, mancanza della mamma ecc. ecc.) che gli stessi potrebbero manifestare.
• per un periodo di 3 settimane, di cui al massimo 2 consecutive, durante le vacanze estive, in epoca che il Sig. e la Sig.ra concorderanno tra di loro entro la fine del mese di Parte_1 Parte_2 maggio di ogni anno in relazione ai rispettivi impegni di lavoro. • per quanto concerne le festività natalizie e trascorreranno i giorni di sospensione Per_1 Per_2 dell'attività scolastica in alternanza con il padre e la madre e con suddivisione paritetica tra i genitori del tempo da poter trascorrere con i figli.
• i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo e comunque i giorni di sospensione dell'attività scolastica per le vacanze pasquali, verranno trascorsi da e in alternanza con il padre e la madre con Per_1 Per_2 suddivisione paritetica del tempo da poter trascorrere con i figli.
• per quanto concerne le ulteriori festività e/o ponti, e trascorreranno le stesse con l'uno Per_1 Per_2
o con l'altro genitore, seguendo il principio dell'alternanza e secondo gli accordi presi dai genitori già nel mese di settembre di ogni anno, allorché sarà noto il calendario scolastico dei minori e tenendo altresì conto dei reciproci impegni lavorativi dei genitori nonché delle esigenze dei figli e sempre nel rispetto del principio di suddivisione paritetica del tempo da poter trascorrere con i figli.
• Eventuali altri periodi di vacanza e/o di sospensione dell'attività scolastica, anche per malattia dei minori, durante l'anno verranno concordati tra i genitori nel rispetto del criterio dell'alternanza.
4. I ricorrenti desiderano precisare che:
- il papà, pur non essendo il genitore collocatario prevalente, dovrà sempre essere preferito a nonni/parenti/baby-sitter nella gestione di e e, ovviamente con accordo raggiunto con Per_1 Per_2 la Sig.ra tenendo conto anche degli aspetti pratici e organizzativi della vita quotidiana, potrà in Pt_2 ogni momento estendere il proprio diritto di visita ogni qualvolta abbia l'opportunità di poter stare più tempo con i propri figli.
- ognuno dei genitori avrà la possibilità di essere e dovrà essere autonomo nella gestione ordinaria dei figli, provvedendo in modo indipendente all'acquisto dei beni di necessità quotidiana per gli stessi come vestiti, giochi, materiale scolastico ecc.
5. Il Sig. e la Sig.ra , consapevoli delle responsabilità connesse alla Parte_1 Parte_2 gestione dei minori nell'ambito dell'affidamento congiunto, si impegnano sin da ora a comunicarsi tempestivamente tutte le variazioni domiciliari e/o i numeri telefonici di riferimento, anche relativamente ai periodi di vacanza, consentendo all'altro genitore di potersi mantenere in contatto con i figli quotidianamente nonché a valutare congiuntamente ogni decisione relativa a e Per_1 Per_2
6. I genitori si impegnano altresì a comunicarsi ogni informazione sulla gestione scolastica (riunioni, recite, feste ecc.) mantenendo costante l'informazione sulla vita scolastica, extrascolastica e/o di relazione dei minori.
7. Il Sig. e la Sig.ra si impegnano a garantire il diritto di visita dei Parte_1 Parte_2 nonni, concordando i tempi e le modalità tra di loro e con gli stessi nonni, privilegiando, in ogni caso, l'interesse dei minori.
8. A tutela dei minori i genitori si impegnano reciprocamente per un primo periodo a non far frequentare agli stessi eventuali nuovi partner, senza il preventivo consenso ogni caso il Sig. e la Parte_1
Sig.ra si impegnano reciprocamente ad introdurre eventuali nuovi partners nella vita di Parte_2
e con la dovuta gradualità e con le dovute cautele e ciò nel rispetto e a tutela del benessere Per_1 Per_2 psicologico e della stabilità emotiva degli stessi figli.
9. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra , a titolo di contributo ordinario al mantenimento di Parte_1 Pt_2
e la somma di euro 650,00= mensili (in ragione di euro 325,00= per figlio), da versarsi Per_1 Per_2 entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese mediante bonifico bancario. Detta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT e verrà corrisposta fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli;
10. Il Sig. provvederà altresì al pagamento del 50% delle spese di carattere straordinario Parte_1 relative ai figli minori, che dovranno essere previamente concordate tra le Parti. Le Parti dichiarano di conoscere e di aver compreso il “Protocollo di indicazione delle spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e maggiorenni non autonomi economicamente” del Tribunale di Monza (Doc. 11), qui da intendersi richiamato e integralmente trascritto, e dichiarano inoltre di rimettersi a quanto nello stesso puntualmente stabilito sia per l'individuazione delle spese straordinarie – da contrapporsi alle ordinarie -
, sia per quanto attiene i casi in cui necessita il preventivo accordo, che per le modalità e tempistiche del pagamento/rimborso. 11. L'assegno unico, percepito per i minori dalla madre, verrà trattenuto dalla stessa e utilizzato per i minori e Per_1 Persona_2
12. I Sig. e la Sig.ra si danno reciproco consenso per il rilascio dei Parte_1 Parte_2 documenti validi per l'espatrio in relazione al minore. Resta comunque inteso che entrambi i genitori dovranno sempre preventivamente informarsi e concordare l'uno con l'altro i viaggi, anche all'estero, dei minori.
13. I Sig. e la Sig.ra , alla luce dell'art. 473 bis. 51 comma 2, chiedono Parte_1 Parte_2 di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte, dichiarando sin da ora di rinunciare come in effetti rinunciano all'udienza di comparizione e discussione e di confermare la volontà ad ottenere l'accoglimento delle condizioni congiunte di cui al presente ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda è fondata. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
, con ricorso depositato in data 24.10.2025, così provvede:
[...]
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6921 /2025 R.G. vertente tra: (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Carate Brianza (MB), Via Cristoforo Colombo n. 8, e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Carate Brianza (MB), Via Cristoforo Colombo n. 8, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Loredana Molinaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Monza, Via Manzoni n. 37, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Il Sig. e la Sig.ra si impegnano a collaborare nel primario interesse Parte_1 Parte_2 dei figli minori e con l'obbligo del mutuo rispetto;
Per_1 Persona_2
2. e verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2 collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione della madre, oggi sita in Gallarate (VA) alla via Passo Campolongo n. 72/A;
3. Il Sig. avrà la possibilità di vedere e tenere con sé e Parte_1 Per_1 Per_2
• a fine settimana alternati, dal venerdì sera prima di cena con prelievo presso la casa della Sig.ra Pt_2
e ininterrottamente, sino al lunedì mattino, quando avrà cura di accompagnare i figli a scuola;
• inoltre, egli terrà con sé i minori ogni mercoledì pomeriggio con prelievo presso la casa della Sig.ra e sino al giovedì mattino, quando avrà cura di accompagnare i figli a scuola;
Pt_2
Per quanto concerne i pernotti dei minori presso la casa papà – sia per il fine settimana che per la visita infrasettimanale - i ricorrenti sono d'accordo di introdurli con gradualità e comunque sempre nel primario interesse di e valutando pertanto con attenzione l'esistenza di eventuali disagi Per_1 Per_2
(stanchezza, stress, mancanza della mamma ecc. ecc.) che gli stessi potrebbero manifestare.
• per un periodo di 3 settimane, di cui al massimo 2 consecutive, durante le vacanze estive, in epoca che il Sig. e la Sig.ra concorderanno tra di loro entro la fine del mese di Parte_1 Parte_2 maggio di ogni anno in relazione ai rispettivi impegni di lavoro. • per quanto concerne le festività natalizie e trascorreranno i giorni di sospensione Per_1 Per_2 dell'attività scolastica in alternanza con il padre e la madre e con suddivisione paritetica tra i genitori del tempo da poter trascorrere con i figli.
• i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo e comunque i giorni di sospensione dell'attività scolastica per le vacanze pasquali, verranno trascorsi da e in alternanza con il padre e la madre con Per_1 Per_2 suddivisione paritetica del tempo da poter trascorrere con i figli.
• per quanto concerne le ulteriori festività e/o ponti, e trascorreranno le stesse con l'uno Per_1 Per_2
o con l'altro genitore, seguendo il principio dell'alternanza e secondo gli accordi presi dai genitori già nel mese di settembre di ogni anno, allorché sarà noto il calendario scolastico dei minori e tenendo altresì conto dei reciproci impegni lavorativi dei genitori nonché delle esigenze dei figli e sempre nel rispetto del principio di suddivisione paritetica del tempo da poter trascorrere con i figli.
• Eventuali altri periodi di vacanza e/o di sospensione dell'attività scolastica, anche per malattia dei minori, durante l'anno verranno concordati tra i genitori nel rispetto del criterio dell'alternanza.
4. I ricorrenti desiderano precisare che:
- il papà, pur non essendo il genitore collocatario prevalente, dovrà sempre essere preferito a nonni/parenti/baby-sitter nella gestione di e e, ovviamente con accordo raggiunto con Per_1 Per_2 la Sig.ra tenendo conto anche degli aspetti pratici e organizzativi della vita quotidiana, potrà in Pt_2 ogni momento estendere il proprio diritto di visita ogni qualvolta abbia l'opportunità di poter stare più tempo con i propri figli.
- ognuno dei genitori avrà la possibilità di essere e dovrà essere autonomo nella gestione ordinaria dei figli, provvedendo in modo indipendente all'acquisto dei beni di necessità quotidiana per gli stessi come vestiti, giochi, materiale scolastico ecc.
5. Il Sig. e la Sig.ra , consapevoli delle responsabilità connesse alla Parte_1 Parte_2 gestione dei minori nell'ambito dell'affidamento congiunto, si impegnano sin da ora a comunicarsi tempestivamente tutte le variazioni domiciliari e/o i numeri telefonici di riferimento, anche relativamente ai periodi di vacanza, consentendo all'altro genitore di potersi mantenere in contatto con i figli quotidianamente nonché a valutare congiuntamente ogni decisione relativa a e Per_1 Per_2
6. I genitori si impegnano altresì a comunicarsi ogni informazione sulla gestione scolastica (riunioni, recite, feste ecc.) mantenendo costante l'informazione sulla vita scolastica, extrascolastica e/o di relazione dei minori.
7. Il Sig. e la Sig.ra si impegnano a garantire il diritto di visita dei Parte_1 Parte_2 nonni, concordando i tempi e le modalità tra di loro e con gli stessi nonni, privilegiando, in ogni caso, l'interesse dei minori.
8. A tutela dei minori i genitori si impegnano reciprocamente per un primo periodo a non far frequentare agli stessi eventuali nuovi partner, senza il preventivo consenso ogni caso il Sig. e la Parte_1
Sig.ra si impegnano reciprocamente ad introdurre eventuali nuovi partners nella vita di Parte_2
e con la dovuta gradualità e con le dovute cautele e ciò nel rispetto e a tutela del benessere Per_1 Per_2 psicologico e della stabilità emotiva degli stessi figli.
9. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra , a titolo di contributo ordinario al mantenimento di Parte_1 Pt_2
e la somma di euro 650,00= mensili (in ragione di euro 325,00= per figlio), da versarsi Per_1 Per_2 entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese mediante bonifico bancario. Detta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT e verrà corrisposta fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli;
10. Il Sig. provvederà altresì al pagamento del 50% delle spese di carattere straordinario Parte_1 relative ai figli minori, che dovranno essere previamente concordate tra le Parti. Le Parti dichiarano di conoscere e di aver compreso il “Protocollo di indicazione delle spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e maggiorenni non autonomi economicamente” del Tribunale di Monza (Doc. 11), qui da intendersi richiamato e integralmente trascritto, e dichiarano inoltre di rimettersi a quanto nello stesso puntualmente stabilito sia per l'individuazione delle spese straordinarie – da contrapporsi alle ordinarie -
, sia per quanto attiene i casi in cui necessita il preventivo accordo, che per le modalità e tempistiche del pagamento/rimborso. 11. L'assegno unico, percepito per i minori dalla madre, verrà trattenuto dalla stessa e utilizzato per i minori e Per_1 Persona_2
12. I Sig. e la Sig.ra si danno reciproco consenso per il rilascio dei Parte_1 Parte_2 documenti validi per l'espatrio in relazione al minore. Resta comunque inteso che entrambi i genitori dovranno sempre preventivamente informarsi e concordare l'uno con l'altro i viaggi, anche all'estero, dei minori.
13. I Sig. e la Sig.ra , alla luce dell'art. 473 bis. 51 comma 2, chiedono Parte_1 Parte_2 di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte, dichiarando sin da ora di rinunciare come in effetti rinunciano all'udienza di comparizione e discussione e di confermare la volontà ad ottenere l'accoglimento delle condizioni congiunte di cui al presente ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda è fondata. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
, con ricorso depositato in data 24.10.2025, così provvede:
[...]
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Claudia Bonomi