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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 13/01/2026, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 481/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: NOLA CATIA, Presidente
US ON, Relatore
ALBANO FILOMENA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9193/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130287203427000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007726284000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna intimazione di pagamento riferita a numerose cartelle, di cui impugna soltanto la 09720130287203427000 asseritamente notificata il 2.6.2014 e riferita ad addizionale comunale
IRPEF e IVA anno 2008. Eccepisce omessa notifica cartella presupposta;
prescrizione/decadenza della pretesa tributaria;
prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi. Chiede l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Non risulta costituita Agenzia delle Entrate-Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come illustrato in fatto, il sig. Ricorrente_1 impugna intimazione di pagamento riferita a numerose cartelle, di cui impugna soltanto la 09720130287203427000 asseritamente notificata il 2.6.2014 e riferita ad addizionale comunale IRPEF e IVA anno 2008. Eccepisce omessa notifica cartella presupposta;
prescrizione/ decadenza della pretesa tributaria;
prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi. Nonostante rituale notifica del ricorso, non risulta costituita Agenzia delle Entrate-Riscossione, neanche intervenuta alla odierna udienza. Pertanto, poiché a fronte dell'eccezione di omessa notifica della cartella presupposta alla intimazione impugnata, l'agente della riscossione non ha predisposto alcuna difesa, ne consegue l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati, limitatamente alla cartella di cui sopra e alla parte di intimazione riferita alla medesima cartella. Dall'accoglimento del ricorso discende la condanna dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo e da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_1, difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario nel ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna l'Ader al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge, se dovuti, con attribuzione all'avv. Difensore_1, difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
NI IU CA LA
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: NOLA CATIA, Presidente
US ON, Relatore
ALBANO FILOMENA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9193/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130287203427000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007726284000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna intimazione di pagamento riferita a numerose cartelle, di cui impugna soltanto la 09720130287203427000 asseritamente notificata il 2.6.2014 e riferita ad addizionale comunale
IRPEF e IVA anno 2008. Eccepisce omessa notifica cartella presupposta;
prescrizione/decadenza della pretesa tributaria;
prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi. Chiede l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Non risulta costituita Agenzia delle Entrate-Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come illustrato in fatto, il sig. Ricorrente_1 impugna intimazione di pagamento riferita a numerose cartelle, di cui impugna soltanto la 09720130287203427000 asseritamente notificata il 2.6.2014 e riferita ad addizionale comunale IRPEF e IVA anno 2008. Eccepisce omessa notifica cartella presupposta;
prescrizione/ decadenza della pretesa tributaria;
prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi. Nonostante rituale notifica del ricorso, non risulta costituita Agenzia delle Entrate-Riscossione, neanche intervenuta alla odierna udienza. Pertanto, poiché a fronte dell'eccezione di omessa notifica della cartella presupposta alla intimazione impugnata, l'agente della riscossione non ha predisposto alcuna difesa, ne consegue l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati, limitatamente alla cartella di cui sopra e alla parte di intimazione riferita alla medesima cartella. Dall'accoglimento del ricorso discende la condanna dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo e da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_1, difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario nel ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna l'Ader al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge, se dovuti, con attribuzione all'avv. Difensore_1, difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
NI IU CA LA