Art. 16. Sostituzione degli eletti 1. In caso di morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o piu' consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parita' di voti, subentra il piu' anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il maggiore di eta'. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.
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21 luglio 2017
21 luglio 2017
Giurisprudenza • 15
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/12/2020, n. 28383Provvedimento: […] Ha pertanto accolto il reclamo, dichiarando nulla l'elezione degli Avvoca- ti che avevano ricoperto la carica di consigliere nelle ultime due consiliature anteriori a quella attuale, e richiamando, in ordine alle conseguenze, l'art. 16 della legge n. 113 del 2017, il quale, nel prevedere il subentro del primo dei non eletti, si riferisce a tutte le ipotesi d'impedimento a ricoprire l'ufficio, senza distinguere tra decadenza ex nunc per morte o dimissioni e decaden- za ex tunc per ineleggibilità. 2. […]Leggi di più...
- conseguenze·
- limitazione della contestazione all’ineleggibilità solo di alcuni degli eletti·
- sussistenza·
- consiglio dell’ordine degli avvocati·
- dichiarazione anche d'ufficio di inammissibilità del ricorso da parte della corte di cassazione·
- emergenza di tale circostanza nel corso del giudizio di legittimità·
- controversia relativa·
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- ammissibilità·
- legittimità delle operazioni elettorali·
- elezione dei componenti del consiglio dell’ordine·
- reclamo ex art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012·
- dimissioni dalla carica della maggioranza dei consiglieri·
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