Articolo 16 della Legge 12 luglio 2017, n. 113
Articolo 15Articolo 17
Versione
21 luglio 2017
Art. 16. Sostituzione degli eletti 1. In caso di morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o piu' consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parita' di voti, subentra il piu' anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il maggiore di eta'. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.
Entrata in vigore il 21 luglio 2017
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