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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
DELLA VOLPE SERGIO, Relatore
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3504/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marcianise - Via Roma 1 81025 Marcianise CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO Associazione_1 n. 16190 TARI 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5308/2025 depositato il
10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La spa Ricorrente_1, rappresentata dal dott. Difensore_2 e Difensore_1, ricorre avverso l'avviso di pagamento con l quale il comune di Marcianise richiede la somma di euro 30.524,00 per Tarsu anno
2025.
Fa presente di gestire l'attività all'ingrosso di rivendita di ricambi per veicoli a motore in un opificio utilizzabile solo ad uso industriale.
Sostiene che il comune ha calcolato la Tarsu sulla base della tariffa applicata per i negozi di abbigliamento ed altri beni destinati al pubblico laddove l'immobile in uso è destinato a deposito senza vendita.
Eccepisce la nullità dell'atto in quanto non preceduto dal contraddittorio obbligatorio.
Fa presente che già nel 2023 il comune ha rettificato la tassazione sulla base di una sentenza di questa
Corte riconducendo l'immobile a deposito senza vendita al pubblico.
Si costituisce il comune di Marcianise, rappresentato dall'avv. Difensore_3, il quale contesta l'eccezione di inammissibilità per il mancato contraddittorio preventivo sostenendo che tale obbligo non sussiste per gli avvisi di pagamento.
Fa presente che la tariffa è stata applicata sulla base del codice Ateco delle attività svolte dalla società sia esse principali che secondarie.
Nel caso in esame la classificazione equivale all'attività di “commercio all'ingrosso di parti ed accessori di autoveicoli”.
Le argomentazioni di parte ricorrente, sostiene parte resistente, contrastano con l'oggetto sociale della società che è inquadrabile nel commercio all'ingrosso ed al dettaglio, la produzione, la ricostruzione, la rigenerazione e l'assunzione di rappresentanze con o senza deposito nonché il commercio all'ingrosso ed al dettaglio.
Nel caso in esame, pertanto, è stata applicata la tariffa applicabile agli immobili aventi la stessa attività.
Sottolinea che la sentenza emessa da questa Corte non fa stato nel presente giudizio.
Con memorie aggiunte parte ricorrente ribadisce i motivi del ricorso e sottolinea l'efficacia vincolante della sentenza già emessa da questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve ritenersi che la sentenza emessa da questa Corte non assume l'efficacia di giudicato dal momento che da una lettura della stessa si deduce che il ricorso è stato accolto a seguito della comunicazione fatta dal comune di Marcianise con la quale quest'ultimo assumeva che avrebbe ricalcolato la tassa sulla base della diversa classificazione dell'opificio che il comune stessa aveva riconosciuto. Alcuna pronuncia è stata resa da questa Corte in ordine al merito della vicenda.
Del resto nulla può impedire ad una società, che destinava il proprio immobile ad uso deposito senza contatto con il pubblico, a mutare detta destinazione ed ad adibire l'immobile ad uso rivendita all'ingrosso.
Ed è proprio tale ultima attività che la società risulta esercitare così come è dato rilevare sia dal certificato camerale che la stessa parte ricorrente esibisce agli atti e sia dal riferimento al codice Ateco n. 43.31.01 il quale si riferisce al commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli.
Questa categoria comprende tutte le attività dedicate alla distribuzione di componenti necessari per la manutenzione e la riparazione di veicoli a motore, inclusi automobili, camion e motocicli. I settori di applicazione spaziano dalla fornitura di parti meccaniche e elettroniche, a materiali di consumo e accessori vari, contribuendo in modo significativo alla filiera dell'automotive.
Pertanto, alla luce di dette considerazioni ed in assenza della prova (il cui onere incombeva su parte ricorrente) dello svolgimento di una diversa attività, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, definitivamente pronunciando così provvede:
1-rigetta il ricorso;
2-condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Marcianise che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Difensore_3 e Difensore_4, dichiaratisi antistatari
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
DELLA VOLPE SERGIO, Relatore
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3504/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marcianise - Via Roma 1 81025 Marcianise CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO Associazione_1 n. 16190 TARI 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5308/2025 depositato il
10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La spa Ricorrente_1, rappresentata dal dott. Difensore_2 e Difensore_1, ricorre avverso l'avviso di pagamento con l quale il comune di Marcianise richiede la somma di euro 30.524,00 per Tarsu anno
2025.
Fa presente di gestire l'attività all'ingrosso di rivendita di ricambi per veicoli a motore in un opificio utilizzabile solo ad uso industriale.
Sostiene che il comune ha calcolato la Tarsu sulla base della tariffa applicata per i negozi di abbigliamento ed altri beni destinati al pubblico laddove l'immobile in uso è destinato a deposito senza vendita.
Eccepisce la nullità dell'atto in quanto non preceduto dal contraddittorio obbligatorio.
Fa presente che già nel 2023 il comune ha rettificato la tassazione sulla base di una sentenza di questa
Corte riconducendo l'immobile a deposito senza vendita al pubblico.
Si costituisce il comune di Marcianise, rappresentato dall'avv. Difensore_3, il quale contesta l'eccezione di inammissibilità per il mancato contraddittorio preventivo sostenendo che tale obbligo non sussiste per gli avvisi di pagamento.
Fa presente che la tariffa è stata applicata sulla base del codice Ateco delle attività svolte dalla società sia esse principali che secondarie.
Nel caso in esame la classificazione equivale all'attività di “commercio all'ingrosso di parti ed accessori di autoveicoli”.
Le argomentazioni di parte ricorrente, sostiene parte resistente, contrastano con l'oggetto sociale della società che è inquadrabile nel commercio all'ingrosso ed al dettaglio, la produzione, la ricostruzione, la rigenerazione e l'assunzione di rappresentanze con o senza deposito nonché il commercio all'ingrosso ed al dettaglio.
Nel caso in esame, pertanto, è stata applicata la tariffa applicabile agli immobili aventi la stessa attività.
Sottolinea che la sentenza emessa da questa Corte non fa stato nel presente giudizio.
Con memorie aggiunte parte ricorrente ribadisce i motivi del ricorso e sottolinea l'efficacia vincolante della sentenza già emessa da questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve ritenersi che la sentenza emessa da questa Corte non assume l'efficacia di giudicato dal momento che da una lettura della stessa si deduce che il ricorso è stato accolto a seguito della comunicazione fatta dal comune di Marcianise con la quale quest'ultimo assumeva che avrebbe ricalcolato la tassa sulla base della diversa classificazione dell'opificio che il comune stessa aveva riconosciuto. Alcuna pronuncia è stata resa da questa Corte in ordine al merito della vicenda.
Del resto nulla può impedire ad una società, che destinava il proprio immobile ad uso deposito senza contatto con il pubblico, a mutare detta destinazione ed ad adibire l'immobile ad uso rivendita all'ingrosso.
Ed è proprio tale ultima attività che la società risulta esercitare così come è dato rilevare sia dal certificato camerale che la stessa parte ricorrente esibisce agli atti e sia dal riferimento al codice Ateco n. 43.31.01 il quale si riferisce al commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli.
Questa categoria comprende tutte le attività dedicate alla distribuzione di componenti necessari per la manutenzione e la riparazione di veicoli a motore, inclusi automobili, camion e motocicli. I settori di applicazione spaziano dalla fornitura di parti meccaniche e elettroniche, a materiali di consumo e accessori vari, contribuendo in modo significativo alla filiera dell'automotive.
Pertanto, alla luce di dette considerazioni ed in assenza della prova (il cui onere incombeva su parte ricorrente) dello svolgimento di una diversa attività, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, definitivamente pronunciando così provvede:
1-rigetta il ricorso;
2-condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Marcianise che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Difensore_3 e Difensore_4, dichiaratisi antistatari