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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Treviso, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 2, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
DE ZI AN, Presidente GENOVESE GIOVANNI, Relatore CICERO GIOVANNI FRANCESCO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 422/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso - Piazza Delle Istituzioni 10 31100 Treviso TV
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022 1T 004315 000 IVA-ALIQUOTE 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20231T008520000 001 - 001 REC.CREDITO.IMP 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20221T004315000 001-001 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 374/2025 depositato il 03/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, Ricorrente_1 impugnava i tre avvisi di liquidazione dell'imposta in epigrafe meglio emarginati, con i quali l'Agenzia delle Entrate di Treviso liquidava le maggiori imposte dovute a seguito della contestata decadenza, rispettivamente:
- dall'aliquota agevolata del 4% prevista per l'acquisto di casa di abitazione non di lusso, di cui alla Tabella A parte seconda, n. 21 allegata al DPR n. 633 del 1972 per violazione delle disposizioni dell'art. 1, nota II-bis, della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 131/1986;
- dalle agevolazioni “Under 36” previste dall'art. 64, commi da 6 a 10, D.L. 73/2021,
- dall'agevolazione dall'aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio lungo termine finalizzate all'acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione di immobili ad uso abitativo previste dall'art. 1, nota II-bis, della Tariffa parte prima allegata al D.P.R.131/1986; Società_1 società_2in relazione all'acquisto effettuato il 14/02/2022, dalle venditrici s.r.l. e s.r.l. (comproprietarie ciascuna per la quota indivisa di un mezzo) e per l'importo di € 130.000,00, di una unità immobiliare in corso di costruzione destinata a costituire l'abitazione principale dell'acquirente, censita al Catasto Cavaso del Tomba Catastali_1Fabbricati del Comune di alla Sezione A – 4 (graffati) Indirizzo_1 snc – Piano T-1 Cat F/3 (unità incorso di costruzione), nonché al contratto di mutuo “prima casa” dell'importo di € 80.000,00 stipulato il 23/03/2023 con banca_1
, per il completamento delle opere necessarie. La decadenza era motivata dall'Ufficio con l'asserita inosservanza dell'onere di completare la costruzione dell'immobile acquistato entro tre anni, e di destinarlo ad abitazione. Il ricorrente eccepiva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, le opere mancanti erano state completate con la presentazione della Scia del 12/01/2023, e che il 04/07/2023 egli aveva trasferito la residenza anagrafica. Tali adempimenti risultavano tempestivi in quanto, in mancanza di un termine espresso per l'ultimazione dei lavori, la giurisprudenza ha sempre ritenuto che esso coincida con quello triennale per l'accertamento. In specie, i termini per l'accertamento erano stati stati sospesi dal 23/02/2020 al 30/10/2023 per effetto dell'art. 24 D.L. 23/2020 e successive proroghe, nonché dell'art. 3 comma 10-quinquies D.L. 198/2022, per cui il termine triennale scadrà soltanto il 31/10/2026. Richiamava in proposito Cass. 4110/2025, il cui principio di diritto ha affermato che “l'art. 24 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, conv. c.m. in L. 40/2020, che ha stabilito la sospensione, durante il periodo emergenziale (Covid) dei termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché del termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, trova applicazione anche con riferimento al termine triennale per l'ultimazione degli immobili in costruzione, di applicazione giurisprudenziale, il quale, in quanto strettamente correlato al termine di decadenza per la verifica dei presupposti delle agevolazioni - sospeso anch'esso ex art. 67, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - non può essere più breve di quello accordato all'ente impositore". In subordine, eccepiva l'esimente della “causa di forza maggiore” prevista dall'art. 6 comma 5 D.lgs. 472/1997, in quanto, una volta completati tutti i lavori, non era stato possibile presentare la pratica di fine lavori e agibilità del fabbricato in quanto il verbale di collaudo dell'area rimasta di proprietà della Cavaso del Tombavenditrice non era stato depositato e approvato dall'amministrazione comunale di . L'Agenzia delle Entrate di Treviso si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. La resistente rilevava che l'art. 24 D.L 23/2020 non riguarda il termine per l'ultimazione dei lavori di costruzione dell'immobile, ma solo “I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 131/1986, nonché il termine previsto dall'art. 7 della legge 448/1998, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa”, ed essendo norma eccezionale non può essere estesa ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste. La pronunzia richiamata da controparte (Cass. 4110/2025) non poteva ritenersi pertinente in quanto l'art. art. 67 D.L. 18/2020 aveva sospeso i termini esclusivamente per l'anno 2020, non anche per il 2022, potendosi applicare quindi soltanto in favore dei contribuenti che avevano già avuto acquistato la prima casa, ma non avevano ancora adempiuto agli obblighi a cui il mantenimento del beneficio fiscale è subordinato, a causa dell'emergenza pandemica. Contestava altresì la sussistenza della forza maggiore, non risultando intraprese azioni da parte del contribuente nei confronti della società venditrice o del Comune al fine di attuare la clausola prevista dall'art. 9 della Convenzione di cui al doc. 16 allegato al ricorso, in base alla quale, in caso di inerzia della parte venditrice, il Comune, previa diffida ai proponenti, poteva provvedere d'ufficio alla redazione di quanto mancante, anche avvalendosi di tecnici incaricati, a spese dei proponenti. La previa attivazione del contribuente è stata infatti ritenuta presupposto indefettibile per il riconoscimento della forza maggiore da Cass. S.U. 8094/2020. Con successive memorie, il ricorrente richiamava il disposto normativo dell'art. 3 D.L. 198/2022, che aveva esteso la proroga fino al 31/10/2023, e, quanto alla forza maggiore, osservava che l'esercizio del potere sostitutivo da parte della P.A. non dipendeva dal ricorrente;
esso si era comunque Cavaso del Tombaconcluso in data 17/11/2025 con la delibera di Giunta Comunale di n. 92, che ha approvato il collaudo del Piano Particolareggiato “luogo_2” ambito Comparto D “Ex Z.T.O: C2/16.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. La correlazione fra termini per l'accertamento e termini per il completamento delle attività necessarie al mantenimento delle agevolazioni è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, sicchè il principio di diritto espresso da Cass. 4110/2025, a ben vedere, non costituisce una novità, ma non fa altro che ribadire lo ius receptum, traendo da tale premessa una conseguenza del tutto logica, e cioè che, ove il termine per l'accertamento risulti sospeso, ciò non potrà non riguardare anche i termini ad esso strettamente correlati. Tanto premesso, l'Ufficio nega del tutto inopinatamente che tale sospensione possa operare per gli atti stipulati dopo il 2020, con ciò obliterando un dettato normativo che appare chiaramente di segno contrario. Invero, l'art. 24 D.L. 23/2020 ha previsto che“I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022” (enfasi aggiunta). Tale termine, originariamente fissato al 31/12/2020, è stato successivamente prorogato fino al 31/12/2021 dall'art. 3, comma 11-quinquies, D.L. 183/2020 (convertito con L. 21/2021), e fino al 331/03/2022 dall'art. 3, comma 5-septies, D.L. 228/2021 (convertito con L. 15/2022). Scaduto tale ultimo termine, il legislatore, con l'art. 3 10-quinquies 198/2022, ha previsto la seguente proroga della sospensione, con effetto dichiaratamente retroattivo: “I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023 ” (enfasi aggiunta). Quale unica eccezione, la norma prevede che “Sono fatti salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emessi per il mancato rispetto dei termini di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del termine di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”; vengono quindi fatti salvi soltanto gli atti notificati entro il 28/02/2023, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 14/2023, fattispecie in cui non rientrano gli atti in questione, notificati tutti il 27/05/2025. La meritevolezza della sospensione è stata perciò già ritenuta ex ante dal legislatore, e ad essa non può sovrapporsi alcuna valutazione da parte dell'Ufficio – il quale ritiene che essa riguarderebbe (rectius, avrebbe dovuto riguardare) i soli acquisti effettuati entro il 2020, e non quelli successivi alla già avvenuta produzione degli effetti negativi legati alla pandemia di Covid-19 – né di altri soggetti. Gli atti impugnati devono perciò essere senz'altro annullati. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, a carico di parte resistente ed in favore del ricorrente, in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura ordinaria del 15%, C.U.T., iva e c.p.a. se dovute.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio, incluse quelle della fase cautelare, che liquida in € 2.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 2, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
DE ZI AN, Presidente GENOVESE GIOVANNI, Relatore CICERO GIOVANNI FRANCESCO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 422/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso - Piazza Delle Istituzioni 10 31100 Treviso TV
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022 1T 004315 000 IVA-ALIQUOTE 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20231T008520000 001 - 001 REC.CREDITO.IMP 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20221T004315000 001-001 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 374/2025 depositato il 03/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, Ricorrente_1 impugnava i tre avvisi di liquidazione dell'imposta in epigrafe meglio emarginati, con i quali l'Agenzia delle Entrate di Treviso liquidava le maggiori imposte dovute a seguito della contestata decadenza, rispettivamente:
- dall'aliquota agevolata del 4% prevista per l'acquisto di casa di abitazione non di lusso, di cui alla Tabella A parte seconda, n. 21 allegata al DPR n. 633 del 1972 per violazione delle disposizioni dell'art. 1, nota II-bis, della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 131/1986;
- dalle agevolazioni “Under 36” previste dall'art. 64, commi da 6 a 10, D.L. 73/2021,
- dall'agevolazione dall'aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio lungo termine finalizzate all'acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione di immobili ad uso abitativo previste dall'art. 1, nota II-bis, della Tariffa parte prima allegata al D.P.R.131/1986; Società_1 società_2in relazione all'acquisto effettuato il 14/02/2022, dalle venditrici s.r.l. e s.r.l. (comproprietarie ciascuna per la quota indivisa di un mezzo) e per l'importo di € 130.000,00, di una unità immobiliare in corso di costruzione destinata a costituire l'abitazione principale dell'acquirente, censita al Catasto Cavaso del Tomba Catastali_1Fabbricati del Comune di alla Sezione A – 4 (graffati) Indirizzo_1 snc – Piano T-1 Cat F/3 (unità incorso di costruzione), nonché al contratto di mutuo “prima casa” dell'importo di € 80.000,00 stipulato il 23/03/2023 con banca_1
, per il completamento delle opere necessarie. La decadenza era motivata dall'Ufficio con l'asserita inosservanza dell'onere di completare la costruzione dell'immobile acquistato entro tre anni, e di destinarlo ad abitazione. Il ricorrente eccepiva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, le opere mancanti erano state completate con la presentazione della Scia del 12/01/2023, e che il 04/07/2023 egli aveva trasferito la residenza anagrafica. Tali adempimenti risultavano tempestivi in quanto, in mancanza di un termine espresso per l'ultimazione dei lavori, la giurisprudenza ha sempre ritenuto che esso coincida con quello triennale per l'accertamento. In specie, i termini per l'accertamento erano stati stati sospesi dal 23/02/2020 al 30/10/2023 per effetto dell'art. 24 D.L. 23/2020 e successive proroghe, nonché dell'art. 3 comma 10-quinquies D.L. 198/2022, per cui il termine triennale scadrà soltanto il 31/10/2026. Richiamava in proposito Cass. 4110/2025, il cui principio di diritto ha affermato che “l'art. 24 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, conv. c.m. in L. 40/2020, che ha stabilito la sospensione, durante il periodo emergenziale (Covid) dei termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché del termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, trova applicazione anche con riferimento al termine triennale per l'ultimazione degli immobili in costruzione, di applicazione giurisprudenziale, il quale, in quanto strettamente correlato al termine di decadenza per la verifica dei presupposti delle agevolazioni - sospeso anch'esso ex art. 67, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - non può essere più breve di quello accordato all'ente impositore". In subordine, eccepiva l'esimente della “causa di forza maggiore” prevista dall'art. 6 comma 5 D.lgs. 472/1997, in quanto, una volta completati tutti i lavori, non era stato possibile presentare la pratica di fine lavori e agibilità del fabbricato in quanto il verbale di collaudo dell'area rimasta di proprietà della Cavaso del Tombavenditrice non era stato depositato e approvato dall'amministrazione comunale di . L'Agenzia delle Entrate di Treviso si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. La resistente rilevava che l'art. 24 D.L 23/2020 non riguarda il termine per l'ultimazione dei lavori di costruzione dell'immobile, ma solo “I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 131/1986, nonché il termine previsto dall'art. 7 della legge 448/1998, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa”, ed essendo norma eccezionale non può essere estesa ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste. La pronunzia richiamata da controparte (Cass. 4110/2025) non poteva ritenersi pertinente in quanto l'art. art. 67 D.L. 18/2020 aveva sospeso i termini esclusivamente per l'anno 2020, non anche per il 2022, potendosi applicare quindi soltanto in favore dei contribuenti che avevano già avuto acquistato la prima casa, ma non avevano ancora adempiuto agli obblighi a cui il mantenimento del beneficio fiscale è subordinato, a causa dell'emergenza pandemica. Contestava altresì la sussistenza della forza maggiore, non risultando intraprese azioni da parte del contribuente nei confronti della società venditrice o del Comune al fine di attuare la clausola prevista dall'art. 9 della Convenzione di cui al doc. 16 allegato al ricorso, in base alla quale, in caso di inerzia della parte venditrice, il Comune, previa diffida ai proponenti, poteva provvedere d'ufficio alla redazione di quanto mancante, anche avvalendosi di tecnici incaricati, a spese dei proponenti. La previa attivazione del contribuente è stata infatti ritenuta presupposto indefettibile per il riconoscimento della forza maggiore da Cass. S.U. 8094/2020. Con successive memorie, il ricorrente richiamava il disposto normativo dell'art. 3 D.L. 198/2022, che aveva esteso la proroga fino al 31/10/2023, e, quanto alla forza maggiore, osservava che l'esercizio del potere sostitutivo da parte della P.A. non dipendeva dal ricorrente;
esso si era comunque Cavaso del Tombaconcluso in data 17/11/2025 con la delibera di Giunta Comunale di n. 92, che ha approvato il collaudo del Piano Particolareggiato “luogo_2” ambito Comparto D “Ex Z.T.O: C2/16.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. La correlazione fra termini per l'accertamento e termini per il completamento delle attività necessarie al mantenimento delle agevolazioni è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, sicchè il principio di diritto espresso da Cass. 4110/2025, a ben vedere, non costituisce una novità, ma non fa altro che ribadire lo ius receptum, traendo da tale premessa una conseguenza del tutto logica, e cioè che, ove il termine per l'accertamento risulti sospeso, ciò non potrà non riguardare anche i termini ad esso strettamente correlati. Tanto premesso, l'Ufficio nega del tutto inopinatamente che tale sospensione possa operare per gli atti stipulati dopo il 2020, con ciò obliterando un dettato normativo che appare chiaramente di segno contrario. Invero, l'art. 24 D.L. 23/2020 ha previsto che“I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022” (enfasi aggiunta). Tale termine, originariamente fissato al 31/12/2020, è stato successivamente prorogato fino al 31/12/2021 dall'art. 3, comma 11-quinquies, D.L. 183/2020 (convertito con L. 21/2021), e fino al 331/03/2022 dall'art. 3, comma 5-septies, D.L. 228/2021 (convertito con L. 15/2022). Scaduto tale ultimo termine, il legislatore, con l'art. 3 10-quinquies 198/2022, ha previsto la seguente proroga della sospensione, con effetto dichiaratamente retroattivo: “I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023 ” (enfasi aggiunta). Quale unica eccezione, la norma prevede che “Sono fatti salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emessi per il mancato rispetto dei termini di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del termine di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”; vengono quindi fatti salvi soltanto gli atti notificati entro il 28/02/2023, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 14/2023, fattispecie in cui non rientrano gli atti in questione, notificati tutti il 27/05/2025. La meritevolezza della sospensione è stata perciò già ritenuta ex ante dal legislatore, e ad essa non può sovrapporsi alcuna valutazione da parte dell'Ufficio – il quale ritiene che essa riguarderebbe (rectius, avrebbe dovuto riguardare) i soli acquisti effettuati entro il 2020, e non quelli successivi alla già avvenuta produzione degli effetti negativi legati alla pandemia di Covid-19 – né di altri soggetti. Gli atti impugnati devono perciò essere senz'altro annullati. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, a carico di parte resistente ed in favore del ricorrente, in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura ordinaria del 15%, C.U.T., iva e c.p.a. se dovute.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio, incluse quelle della fase cautelare, che liquida in € 2.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.