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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 20/02/2026, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2646/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SALARI DONATELLA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6508/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240263373485 IVA-ALTRO 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240263373485 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1764/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. insorge
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma impugnando la cartella di pagamento n.09720240263373485000 per l'importo pari a € 1.243,06 esitata da controllo modello Irap 2021 e liquidazioni periodiche Iva del 2023 notificata in data 8 gennaio 2025 formulando una serie di censure quali la violazione del diritto alla difesa, la carenza di motivazione, la violazione del principio di trasparenza, nonché la decadenza dalla possibilità di procedere con il recupero.
Lamentava anche l'assenza dell'atto presupposto che affermava non essergli stato notificato. Chiedeva
l'esibizione dei ruoli debitamente sottoscritti e censurava la inconoscibilità dei calcoli sottostanti agli interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate contestando punto per punto i motivi di impugnazione e dando la prova della comunicazione preventiva di irregolarità, peraltro neppure dovuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Premesso che la comunicazione di irregolarità è stata notificata via PEC il 9.2.2024
e che, trattandosi di dichiarazione modello IRAP/2022 presentata per il periodo d'imposta 2021 relativo a somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n.600 del
1973 può dirsi quanto segue.
Il controllo formale delle dichiarazioni, espletato dall'ufficio ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del
1973, ha lo scopo di constatare la correttezza dei calcoli, nonché il regolare versamento di quanto dichiarato dal contribuente;
ed in tali ipotesi il mancato invio dell'avviso bonario non inficia la validità delle cartelle di pagamento emesse sulla base di tali controlli formali;
nel caso in esame, nel quale non sussisteva alcuna incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione e si trattava unicamente di omessi e tardivi versamenti di imposta, dichiarati dal medesimo contribuente tale comunicazione non era dovuta, eppure è stata effettuata come provato da parte resistente.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 13759 del 2016; Cass. n.14577 del 2018), in caso di cartella di pagamento emessa ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.
P.R. n. 633 del 1972, l'invio della comunicazione di irregolarità, il cui scopo è quello di evitare la reiterazione da parte del contribuente di errori e di consentire al medesimo la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuta solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero una maggiore imposta dovuta rispetto a quella indicata in dichiarazione. In ogni caso la comunicazione di irregolarità risulta effettuata in data 8 Febbraio 2024.
Anche la censura relativa alla sottoscrizione del ruolo è infondata considerato che la mancanza di sottoscrizione non comporterebbe in nessun caso l'invalidità dell'atto, atteso che la sua esistenza e validità non dipende tanto dall'apposizione di un timbro, purché esso, al di là di tali requisiti formali, sia inequivocabilmente riferibile all'agente della riscossione titolare del potere di emettere la cartella;
del che, nella specie, non è dato ragionevolmente dubitare (cfr., in termini, Cass. n. 4757 del 2009).
Da notare che la Corte di cassazione ha affermato che ai sensi dell'art. 1, c.
5-ter, d.l. n. 106/2005, norma di interpretazione autentica dell'art. 12, c. 4, d.P.R. n. 602/1973, i ruoli sono formati e resi esecutivi anche mediante la c.d. validazione informatica dei dati in essi contenuti, eseguita in via centralizzata dal sistema informativo dell'Amministrazione creditrice, che deve considerarsi equipollente alla sottoscrizione del ruolo stesso (Cass., 28.2.2022 n. 6607). L'art. 12 d.P.R. n. 602/1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della omessa sottoscrizione del ruolo, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.
D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità formale del provvedimento, ai sensi dell'art. 21-octies l. n. 241/1990 (Cass., 14.4.2020 n. 7800).
È infondata anche la censura di illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione in relazione agli interessi di mora e all'aggio di riscossione.
Il mezzo è infondato. L'atto indica le norme in base alle quali sono comminati e quantificati interessi di mora e aggio di riscossione. In parte qua l'atto si limita a fare applicazione pedissequa di puntuali e vincolanti disposizioni normative, e il procedimento di calcolo degli interessi è ricostruibile e controllabile da parte del contribuente.
Anche la censura di decadenza dal potere impositivo risulta formulata in maniera generica contraddicendo il principio di interesse che muove l'iniziativa impugnatoria.
Nelle more del giudizio la parte ricorrente ha chiesto rinvio per conciliazione in vista dell'udienza del
12.2.2026, ma la proposta formulata da parte resistente, secondo quanto dichiarato dalla parte resistente in udienza, è rimasta senza riscontro.
Il ricorso è, in definitiva, infondato e le spese seguono la soccombenza.
ADER è rimasto contumace e vittoriosa, nulla per spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle entrate DP1 di Roma che vengono liquidate in euro 1.614,60 compresi accessori. Nulla per spese per
ADER. Così deciso in Roma il 12.2.2026 IL GIUDICE Donatella Salari
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SALARI DONATELLA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6508/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240263373485 IVA-ALTRO 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240263373485 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1764/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. insorge
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma impugnando la cartella di pagamento n.09720240263373485000 per l'importo pari a € 1.243,06 esitata da controllo modello Irap 2021 e liquidazioni periodiche Iva del 2023 notificata in data 8 gennaio 2025 formulando una serie di censure quali la violazione del diritto alla difesa, la carenza di motivazione, la violazione del principio di trasparenza, nonché la decadenza dalla possibilità di procedere con il recupero.
Lamentava anche l'assenza dell'atto presupposto che affermava non essergli stato notificato. Chiedeva
l'esibizione dei ruoli debitamente sottoscritti e censurava la inconoscibilità dei calcoli sottostanti agli interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate contestando punto per punto i motivi di impugnazione e dando la prova della comunicazione preventiva di irregolarità, peraltro neppure dovuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Premesso che la comunicazione di irregolarità è stata notificata via PEC il 9.2.2024
e che, trattandosi di dichiarazione modello IRAP/2022 presentata per il periodo d'imposta 2021 relativo a somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n.600 del
1973 può dirsi quanto segue.
Il controllo formale delle dichiarazioni, espletato dall'ufficio ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del
1973, ha lo scopo di constatare la correttezza dei calcoli, nonché il regolare versamento di quanto dichiarato dal contribuente;
ed in tali ipotesi il mancato invio dell'avviso bonario non inficia la validità delle cartelle di pagamento emesse sulla base di tali controlli formali;
nel caso in esame, nel quale non sussisteva alcuna incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione e si trattava unicamente di omessi e tardivi versamenti di imposta, dichiarati dal medesimo contribuente tale comunicazione non era dovuta, eppure è stata effettuata come provato da parte resistente.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 13759 del 2016; Cass. n.14577 del 2018), in caso di cartella di pagamento emessa ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.
P.R. n. 633 del 1972, l'invio della comunicazione di irregolarità, il cui scopo è quello di evitare la reiterazione da parte del contribuente di errori e di consentire al medesimo la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuta solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero una maggiore imposta dovuta rispetto a quella indicata in dichiarazione. In ogni caso la comunicazione di irregolarità risulta effettuata in data 8 Febbraio 2024.
Anche la censura relativa alla sottoscrizione del ruolo è infondata considerato che la mancanza di sottoscrizione non comporterebbe in nessun caso l'invalidità dell'atto, atteso che la sua esistenza e validità non dipende tanto dall'apposizione di un timbro, purché esso, al di là di tali requisiti formali, sia inequivocabilmente riferibile all'agente della riscossione titolare del potere di emettere la cartella;
del che, nella specie, non è dato ragionevolmente dubitare (cfr., in termini, Cass. n. 4757 del 2009).
Da notare che la Corte di cassazione ha affermato che ai sensi dell'art. 1, c.
5-ter, d.l. n. 106/2005, norma di interpretazione autentica dell'art. 12, c. 4, d.P.R. n. 602/1973, i ruoli sono formati e resi esecutivi anche mediante la c.d. validazione informatica dei dati in essi contenuti, eseguita in via centralizzata dal sistema informativo dell'Amministrazione creditrice, che deve considerarsi equipollente alla sottoscrizione del ruolo stesso (Cass., 28.2.2022 n. 6607). L'art. 12 d.P.R. n. 602/1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della omessa sottoscrizione del ruolo, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.
D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità formale del provvedimento, ai sensi dell'art. 21-octies l. n. 241/1990 (Cass., 14.4.2020 n. 7800).
È infondata anche la censura di illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione in relazione agli interessi di mora e all'aggio di riscossione.
Il mezzo è infondato. L'atto indica le norme in base alle quali sono comminati e quantificati interessi di mora e aggio di riscossione. In parte qua l'atto si limita a fare applicazione pedissequa di puntuali e vincolanti disposizioni normative, e il procedimento di calcolo degli interessi è ricostruibile e controllabile da parte del contribuente.
Anche la censura di decadenza dal potere impositivo risulta formulata in maniera generica contraddicendo il principio di interesse che muove l'iniziativa impugnatoria.
Nelle more del giudizio la parte ricorrente ha chiesto rinvio per conciliazione in vista dell'udienza del
12.2.2026, ma la proposta formulata da parte resistente, secondo quanto dichiarato dalla parte resistente in udienza, è rimasta senza riscontro.
Il ricorso è, in definitiva, infondato e le spese seguono la soccombenza.
ADER è rimasto contumace e vittoriosa, nulla per spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle entrate DP1 di Roma che vengono liquidate in euro 1.614,60 compresi accessori. Nulla per spese per
ADER. Così deciso in Roma il 12.2.2026 IL GIUDICE Donatella Salari