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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/09/2025, n. 31304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31304 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RU NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FABIO PICUTI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, l'avvocato UGO GENESIO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 31304 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 24/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. TO UN ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Milano ha confermato il giudizio di penale espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Pavia il 14/12/2023 in relazione ad una pluralità di episodi di truffa contestati come commessi ai danni di soggetti dai quali aveva ricevuto in conto vendita veicoli senza avere alcuna intenzione dì acquistarli o farli acquistare, oppure aveva offerto in vendita veicoli dei quali non aveva alcuna disponibilità. 2. Il UN ha affidato il ricorso a quattro motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 178 comma 1 lett. c), 420 ter comma 5 e 125 cod. proc. pen., per essere stata disattesa dal Tribunale di Pavia l'istanza di rinvio - o di anticipazione - dell'udienza, avanzata dal difensore per un concomitante impegno professionale dinanzi al Tribunale di Bari, sul presupposto che il decreto di citazione a giudizio era stato notificato tre mesi prima che sorgesse l'asserito impedimento relativo al procedimento barese, che non aveva imputati detenuti. Il ricorrente assume di aver rispettato i principi indicati dalla giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte di Cassazione (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912 - 01), contrariamente alle valutazioni della Corte territoriale, presentando istanza di rinvio sin dal 19/12/2022, e reiterandola poi il 20/2/2023, e deduce di aver preferito chiedere il rinvio al Tribunale di Pavia perché nel procedimento pendente dinanzi a tale ufficio, sostanzialmente istruito, non vi erano altri imputati e lo stesso non presentava problemi di vicina prescrizione. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla dedotta incompetenza del Tribunale di Pavia, ritenuto invece competente dai giudici di merito in applicazione dell'art. 16 cod. proc. pen., disciplinante la competenza per territorio determinata dalla connessione, sul rilievo che, non potendosi applicare il criterio fondato sulla maggiore gravità del reato, per la pari gravità di quelli contestati, dovesse applicarsi quello del primo reato. Lamenta il ricorrente che, disattesa l'eccezione dal Tribunale di Pavia con ordinanza che evocava tale principio, il UN aveva appreso della mutata composizione del collegio giudicante ed aveva reiterato l'istanza evidenziando che, nel frattempo, la persona offesa dal primo reato aveva rimesso la querela, sicché il reato commesso per primo, ancora procedibile, era quello commesso in Milano ai danni della persona offesa AM. Il Tribunale aveva disatteso ancora una volta l'eccezione, e la Corte di appello aveva condiviso tale valutazione alla luce del principio della "perpetuatio jurisdictionis". Ad avviso del ricorrente, invece, a causa del mutamento del collegio "il procedimento era regredito al punto da interessare anche la questione relativa alla competenza atteso che l'eccezione sulla competenza, nei procedimenti a citazione 2 diretta, può essere formulata, per il disposto dell'art. 491 co.1 cod. proc. pen., fino a che non siano compiuto, per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti". 2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità in ordine alla truffa ai danni della persona offesa SE D'IA, che la Corte territoriale ha ritenuto commessa dal UN approfittando della carta d'identità consegnatagli dal primo, della quale si sarebbe servito per intestarsi il camper all'insaputa del proprietario, consegnando poi al D'IA un assegno personale a titolo di garanzia pur sapendolo privo di provvista, e nel frattempo cedendo il camper ad altri all'insaputa del predetto. Il ricorrente contesta questa ricostruzione evidenziando che l'intestazione del veicolo al UN rendeva inutile la consegna di un assegno in garanzia, e richiamando a tal fine le dichiarazioni rese ai carabinieri da tale Lattuada Riccardo, addetto dell'agenzia che aveva curato le pratiche per il passaggio di proprietà del Caravan, che aveva riferito che era stato lo stesso D'IA a presentarsi in agenzia, accompagnato da uno degli incaricati di Abatecar. 2.4. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità in ordine ai fatti contestati al capo B), e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di artifizi e raggiri che si assumono adoperati per indurre in errore le persone offese. Ad avviso del ricorrente non risulta che il UN avesse posto in essere artifizi o raggiri per indurre le persone offese AM, NZ, OT e ON, a versare denaro per l'acquisto delle auto, preceduto da trattative a seguito delle quali i predetti, dopo aver visto l'auto e manifestato il loro gradimento, si erano accordati con il UN perché venissero apportate alcune migliorie prima di effettuare la consegna, in quanto non corrisponderebbe a verità l'assunto secondo il quale il UN non avrebbe avuto la disponibilità dei mezzi posti in vendita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto, dovendosi riconoscere la fondatezza del primo motivo di ricorso. 2. E' manifestamente infondato, invece, il secondo motivo di impugnazione, che - a differenza dei successivi - non può ritenersi assorbito dall'accoglimento del primo, in quanto volto a contestare la legittimità dell'applicazione dell'art. 16 cod. proc. pen., con riferimento alla competenza relativa al primo tra i reati contestati, tra i diversi di pari gravità, sul rilievo che, prima del mutamento del collegio giudicante, la persona offesa dal primo reato aveva rimesso la querela, sicché il reato commesso per primo, tra quelli ancora procedibili, ad avviso della difesa doveva ritenersi commesso in Milano. In coerenza con la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in applicazione del principio della "perpetuatio iurisdictionis" la sentenza impugnata ha ritenuto che la rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento del collegio giudicante non poteva comportare alcuna rivalutazione della competenza, e la correttezza dell'argomentazione della Corte territoriale è 3 confermata proprio dal rilievo che, come osservato dallo stesso ricorso, l'eccezione sulla competenza, nei procedimenti a citazione diretta, può essere formulata, per il disposto dell'art. 491 co.1 cod. proc. pen., fino a che non sia compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti, sicché la reiterazione di tale adempimento a seguito del mutamento del collegio - al pari di ogni altro evento processuale - non poteva comportare una rivalutazione della competenza (cfr. Sez. 3, n. 23177 del 16/06/2020, C., Rv. 279860: in tema di competenza per territorio determinata da connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b), e 16 cod. proc. pen., l'intervenuta prescrizione, prima del rinvio a giudizio, del reato fondante la competenza territoriale, in mancanza della relativa declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen., non comporta la nullità del decreto che dispone il giudizio e degli atti consecutivi, attesa la tassatività delle relative ipotesi, né determina il venir meno della competenza così determinata, vigendo il generale principio della "perpetuatio jurisditionis"). 3. Quanto al primo motivo di ricorso, va rilevato che con istanza presentata al Tribunale di Pavia a mezzo pec in data 19/12/2022 il difensore del ricorrente riferiva di aver avuto conoscenza in data 6/12/2022 della fissazione, da parte del GUP del Tribunale di Bari, dell'udienza preliminare di due procedimenti, destinati ad essere riuniti, nei confronti di persona assistita unicamente dallo stesso difensore, oltre che di altri numerosi imputati, accusati di bancarotta fraudolenta e di reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Evidenziando che la gravità delle accuse non consentiva di incaricare un sostituto, anche per la necessità di verificare l'opportunità di richiedere riti alternativi, il difensore chiedeva di rinviare ad altra data il procedimento fissato a carico del UN davanti al Tribunale di Pavia per il giorno 23/2/2023, eventualmente "anche anticipandolo" e, a fronte di ordinanza di rigetto del Tribunale di Pavia in pari data 19/12/2022, reiterava invano l'istanza anche il 20/2/2023. L'istanza di rinvio così tempestivamente, e reiteratamente, presentata dal difensore risulta del tutto conforme ai criteri evidenziati dalle sezioni unite di questa Corte di legittimità con la nota sentenza "Torchio", secondo la quale l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912 - 01). L'istanza di rinvio, pur rispettosa dei criteri indicati da tale giurisprudenza, però, è stata rigettata sul rilievo che il processo barese non aveva imputati detenuti e che il decreto di citazione a giudizio nel procedimento dinanzi al Tribunale di Pavia era stato notificato circa tre mesi prima della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare dinanzi al GUP del Tribunale di Bari. 4 Si tratta, però, di argomenti inidonei ad operare un corretto bilanciamento tra le esigenze della giurisdizione e quelle proprie della difesa, non potendo disattendersi un'istanza di rinvio conforme alle prescrizioni delle Sezioni Unite di questa Corte dinanzi ricordate, atteso che anche il procedimento di cui si tratta, al pari di quello dinanzi al GUP del Tribunale di Bari, non aveva imputati detenuti e, peraltro, era sostanzialmente istruito e non presentava problemi di vicina prescrizione né, ai fini della fondatezza della richiesta, può ritenersi rilevante il criterio cronologico della conoscenza prioritaria dell'uno o dell'altro impegno professionale. Deve darsi seguito, infatti, all'insegnamento di questa Corte di legittimità secondo cui, a fronte di un'istanza che presenti effettivamente i contenuti indicati dalla sentenza "Torchio" cit., è poi compito del giudice operare un bilanciamento tra le esigenze della giurisdizione e quelle proprie della difesa, valutando se il concomitante impegno rappresentato sia effettivamente tale da giustificare il rinvio, alla luce degli elementi indicati (Sez. U, n. 29529 del 25/6/2009, De Marino, Rv. 244109), sicché spetta così al giudice, nel caso di concomitante impegno professionale del difensore, la valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente quello privilegiato dal difensore;
d'altro canto, la relativa richiesta di rinvio deve, a pena di inammissibilità, contenere le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della funzione difensiva in altro procedimento, con particolare riferimento alla particolare natura dell'attività cui il difensore deve presenziare, all'assenza di altro difensore che possa validamente assistere l'imputato, all'impossibilità di avvalersi della designazione di un sostituto nell'uno o nell'altro procedimento, mentre è del tutto irrilevante, a tal fine, il mero criterio cronologico della conoscenza prioritaria dell'impegno ritenuto prevalente (Sez. 5, n. 43062 del 11/10/2007, Melosso, Rv. 238499 - 01), criterio, invece, valorizzato dalla sentenza impugnata, né la lontananza dei termini di prescrizione del reato (che nel procedimento in esame scadono solo in data 1/6/2027) e la richiesta di eventualmente anticipare - anziché rinviare - l'udienza fissata per il 23/2/2023 consentivano di riconoscere finalità dilatorie dell'istanza, peraltro nemmeno ipotizzate nelle ordinanze di rigetto delle istanze di rinvio (cfr. Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, M., Rv. 270330 - 01 in tema di legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale, secondo la quale, fermi i requisiti di ammissibilità dell'istanza di rinvio, il giudice deve comunque accertare il carattere eventualmente dilatorio della richiesta valutando del merito l'urgenza del procedimento concomitante, tenuto conto dell'obbligo di diligenza gravante sul difensore che gli impone di dare preferenza alla posizione processuale che risulterebbe maggiormente pregiudicata dalla mancata trattazione del giudizio). 4. Il rigetto dell'istanza dì rinvio avanzata legittimamente dalla difesa nel rispetto dei criteri indicati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in violazione dell'art. 420 ter cod. pen., perché fondato sul mero irrilevante criterio cronologico della conoscenza prioritaria dell'impegno ritenuto prevalente dal giudice, e non giustificato da finalità dilatorie, nemmeno ipotizzate, comporta, per il disposto dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., l'annullamento senza 5 rinvio di entrambe le sentenze di merito, con trasmissione degli atti al Tribunale di Pavia per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Pavia per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma in data 24 giugno 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FABIO PICUTI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, l'avvocato UGO GENESIO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 31304 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 24/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. TO UN ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Milano ha confermato il giudizio di penale espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Pavia il 14/12/2023 in relazione ad una pluralità di episodi di truffa contestati come commessi ai danni di soggetti dai quali aveva ricevuto in conto vendita veicoli senza avere alcuna intenzione dì acquistarli o farli acquistare, oppure aveva offerto in vendita veicoli dei quali non aveva alcuna disponibilità. 2. Il UN ha affidato il ricorso a quattro motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 178 comma 1 lett. c), 420 ter comma 5 e 125 cod. proc. pen., per essere stata disattesa dal Tribunale di Pavia l'istanza di rinvio - o di anticipazione - dell'udienza, avanzata dal difensore per un concomitante impegno professionale dinanzi al Tribunale di Bari, sul presupposto che il decreto di citazione a giudizio era stato notificato tre mesi prima che sorgesse l'asserito impedimento relativo al procedimento barese, che non aveva imputati detenuti. Il ricorrente assume di aver rispettato i principi indicati dalla giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte di Cassazione (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912 - 01), contrariamente alle valutazioni della Corte territoriale, presentando istanza di rinvio sin dal 19/12/2022, e reiterandola poi il 20/2/2023, e deduce di aver preferito chiedere il rinvio al Tribunale di Pavia perché nel procedimento pendente dinanzi a tale ufficio, sostanzialmente istruito, non vi erano altri imputati e lo stesso non presentava problemi di vicina prescrizione. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla dedotta incompetenza del Tribunale di Pavia, ritenuto invece competente dai giudici di merito in applicazione dell'art. 16 cod. proc. pen., disciplinante la competenza per territorio determinata dalla connessione, sul rilievo che, non potendosi applicare il criterio fondato sulla maggiore gravità del reato, per la pari gravità di quelli contestati, dovesse applicarsi quello del primo reato. Lamenta il ricorrente che, disattesa l'eccezione dal Tribunale di Pavia con ordinanza che evocava tale principio, il UN aveva appreso della mutata composizione del collegio giudicante ed aveva reiterato l'istanza evidenziando che, nel frattempo, la persona offesa dal primo reato aveva rimesso la querela, sicché il reato commesso per primo, ancora procedibile, era quello commesso in Milano ai danni della persona offesa AM. Il Tribunale aveva disatteso ancora una volta l'eccezione, e la Corte di appello aveva condiviso tale valutazione alla luce del principio della "perpetuatio jurisdictionis". Ad avviso del ricorrente, invece, a causa del mutamento del collegio "il procedimento era regredito al punto da interessare anche la questione relativa alla competenza atteso che l'eccezione sulla competenza, nei procedimenti a citazione 2 diretta, può essere formulata, per il disposto dell'art. 491 co.1 cod. proc. pen., fino a che non siano compiuto, per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti". 2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità in ordine alla truffa ai danni della persona offesa SE D'IA, che la Corte territoriale ha ritenuto commessa dal UN approfittando della carta d'identità consegnatagli dal primo, della quale si sarebbe servito per intestarsi il camper all'insaputa del proprietario, consegnando poi al D'IA un assegno personale a titolo di garanzia pur sapendolo privo di provvista, e nel frattempo cedendo il camper ad altri all'insaputa del predetto. Il ricorrente contesta questa ricostruzione evidenziando che l'intestazione del veicolo al UN rendeva inutile la consegna di un assegno in garanzia, e richiamando a tal fine le dichiarazioni rese ai carabinieri da tale Lattuada Riccardo, addetto dell'agenzia che aveva curato le pratiche per il passaggio di proprietà del Caravan, che aveva riferito che era stato lo stesso D'IA a presentarsi in agenzia, accompagnato da uno degli incaricati di Abatecar. 2.4. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità in ordine ai fatti contestati al capo B), e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di artifizi e raggiri che si assumono adoperati per indurre in errore le persone offese. Ad avviso del ricorrente non risulta che il UN avesse posto in essere artifizi o raggiri per indurre le persone offese AM, NZ, OT e ON, a versare denaro per l'acquisto delle auto, preceduto da trattative a seguito delle quali i predetti, dopo aver visto l'auto e manifestato il loro gradimento, si erano accordati con il UN perché venissero apportate alcune migliorie prima di effettuare la consegna, in quanto non corrisponderebbe a verità l'assunto secondo il quale il UN non avrebbe avuto la disponibilità dei mezzi posti in vendita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto, dovendosi riconoscere la fondatezza del primo motivo di ricorso. 2. E' manifestamente infondato, invece, il secondo motivo di impugnazione, che - a differenza dei successivi - non può ritenersi assorbito dall'accoglimento del primo, in quanto volto a contestare la legittimità dell'applicazione dell'art. 16 cod. proc. pen., con riferimento alla competenza relativa al primo tra i reati contestati, tra i diversi di pari gravità, sul rilievo che, prima del mutamento del collegio giudicante, la persona offesa dal primo reato aveva rimesso la querela, sicché il reato commesso per primo, tra quelli ancora procedibili, ad avviso della difesa doveva ritenersi commesso in Milano. In coerenza con la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in applicazione del principio della "perpetuatio iurisdictionis" la sentenza impugnata ha ritenuto che la rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento del collegio giudicante non poteva comportare alcuna rivalutazione della competenza, e la correttezza dell'argomentazione della Corte territoriale è 3 confermata proprio dal rilievo che, come osservato dallo stesso ricorso, l'eccezione sulla competenza, nei procedimenti a citazione diretta, può essere formulata, per il disposto dell'art. 491 co.1 cod. proc. pen., fino a che non sia compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti, sicché la reiterazione di tale adempimento a seguito del mutamento del collegio - al pari di ogni altro evento processuale - non poteva comportare una rivalutazione della competenza (cfr. Sez. 3, n. 23177 del 16/06/2020, C., Rv. 279860: in tema di competenza per territorio determinata da connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b), e 16 cod. proc. pen., l'intervenuta prescrizione, prima del rinvio a giudizio, del reato fondante la competenza territoriale, in mancanza della relativa declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen., non comporta la nullità del decreto che dispone il giudizio e degli atti consecutivi, attesa la tassatività delle relative ipotesi, né determina il venir meno della competenza così determinata, vigendo il generale principio della "perpetuatio jurisditionis"). 3. Quanto al primo motivo di ricorso, va rilevato che con istanza presentata al Tribunale di Pavia a mezzo pec in data 19/12/2022 il difensore del ricorrente riferiva di aver avuto conoscenza in data 6/12/2022 della fissazione, da parte del GUP del Tribunale di Bari, dell'udienza preliminare di due procedimenti, destinati ad essere riuniti, nei confronti di persona assistita unicamente dallo stesso difensore, oltre che di altri numerosi imputati, accusati di bancarotta fraudolenta e di reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Evidenziando che la gravità delle accuse non consentiva di incaricare un sostituto, anche per la necessità di verificare l'opportunità di richiedere riti alternativi, il difensore chiedeva di rinviare ad altra data il procedimento fissato a carico del UN davanti al Tribunale di Pavia per il giorno 23/2/2023, eventualmente "anche anticipandolo" e, a fronte di ordinanza di rigetto del Tribunale di Pavia in pari data 19/12/2022, reiterava invano l'istanza anche il 20/2/2023. L'istanza di rinvio così tempestivamente, e reiteratamente, presentata dal difensore risulta del tutto conforme ai criteri evidenziati dalle sezioni unite di questa Corte di legittimità con la nota sentenza "Torchio", secondo la quale l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912 - 01). L'istanza di rinvio, pur rispettosa dei criteri indicati da tale giurisprudenza, però, è stata rigettata sul rilievo che il processo barese non aveva imputati detenuti e che il decreto di citazione a giudizio nel procedimento dinanzi al Tribunale di Pavia era stato notificato circa tre mesi prima della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare dinanzi al GUP del Tribunale di Bari. 4 Si tratta, però, di argomenti inidonei ad operare un corretto bilanciamento tra le esigenze della giurisdizione e quelle proprie della difesa, non potendo disattendersi un'istanza di rinvio conforme alle prescrizioni delle Sezioni Unite di questa Corte dinanzi ricordate, atteso che anche il procedimento di cui si tratta, al pari di quello dinanzi al GUP del Tribunale di Bari, non aveva imputati detenuti e, peraltro, era sostanzialmente istruito e non presentava problemi di vicina prescrizione né, ai fini della fondatezza della richiesta, può ritenersi rilevante il criterio cronologico della conoscenza prioritaria dell'uno o dell'altro impegno professionale. Deve darsi seguito, infatti, all'insegnamento di questa Corte di legittimità secondo cui, a fronte di un'istanza che presenti effettivamente i contenuti indicati dalla sentenza "Torchio" cit., è poi compito del giudice operare un bilanciamento tra le esigenze della giurisdizione e quelle proprie della difesa, valutando se il concomitante impegno rappresentato sia effettivamente tale da giustificare il rinvio, alla luce degli elementi indicati (Sez. U, n. 29529 del 25/6/2009, De Marino, Rv. 244109), sicché spetta così al giudice, nel caso di concomitante impegno professionale del difensore, la valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente quello privilegiato dal difensore;
d'altro canto, la relativa richiesta di rinvio deve, a pena di inammissibilità, contenere le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della funzione difensiva in altro procedimento, con particolare riferimento alla particolare natura dell'attività cui il difensore deve presenziare, all'assenza di altro difensore che possa validamente assistere l'imputato, all'impossibilità di avvalersi della designazione di un sostituto nell'uno o nell'altro procedimento, mentre è del tutto irrilevante, a tal fine, il mero criterio cronologico della conoscenza prioritaria dell'impegno ritenuto prevalente (Sez. 5, n. 43062 del 11/10/2007, Melosso, Rv. 238499 - 01), criterio, invece, valorizzato dalla sentenza impugnata, né la lontananza dei termini di prescrizione del reato (che nel procedimento in esame scadono solo in data 1/6/2027) e la richiesta di eventualmente anticipare - anziché rinviare - l'udienza fissata per il 23/2/2023 consentivano di riconoscere finalità dilatorie dell'istanza, peraltro nemmeno ipotizzate nelle ordinanze di rigetto delle istanze di rinvio (cfr. Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, M., Rv. 270330 - 01 in tema di legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale, secondo la quale, fermi i requisiti di ammissibilità dell'istanza di rinvio, il giudice deve comunque accertare il carattere eventualmente dilatorio della richiesta valutando del merito l'urgenza del procedimento concomitante, tenuto conto dell'obbligo di diligenza gravante sul difensore che gli impone di dare preferenza alla posizione processuale che risulterebbe maggiormente pregiudicata dalla mancata trattazione del giudizio). 4. Il rigetto dell'istanza dì rinvio avanzata legittimamente dalla difesa nel rispetto dei criteri indicati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in violazione dell'art. 420 ter cod. pen., perché fondato sul mero irrilevante criterio cronologico della conoscenza prioritaria dell'impegno ritenuto prevalente dal giudice, e non giustificato da finalità dilatorie, nemmeno ipotizzate, comporta, per il disposto dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., l'annullamento senza 5 rinvio di entrambe le sentenze di merito, con trasmissione degli atti al Tribunale di Pavia per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Pavia per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma in data 24 giugno 2025