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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/11/2025, n. 2758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2758 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.13298/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 22/10/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
corrente in Lecce, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocato Giovanni Cretì
Opponente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avvocato UR NI Controparte_1
Spedicato
Opposto
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso presentato in data 29/11/2023 Parte_1 ha proposto opposizione al Decreto Ingiuntivo N.1038/2023 emesso dal Giudice del Lavoro di Lecce in data 23/10/2023, decreto notificato il 24/10/2023 e con il quale è stato ingiunto a in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, il pagamento della somma lorda di Euro
2.149,66 in favore di rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_1
UR NI Spedicato, a titolo di Trattamento di Fine Rapporto e di emolumenti finali del rapporto lavorativo.
Parte ricorrente, a sostegno della opposizione, contesta la richiesta avanzata da controparte eccependo parziale pagamento, per aver corrisposto al lavoratore €
700,00 tramite contanti consegnati dal legale rappresentante della società, afferma che il lavoratore si è dimesso senza preavviso e che la Società è creditrice dell'importo a titolo di indennità sostitutiva per mancato preavviso di dimissioni pari a € 350,00, somma per la quale spiega domanda riconvenzionale, sostiene inoltre che la somma ancora dovuta per Trattamento di Fine Rapporto ed emolumenti finali, una volta dedotti l'acconto e la indennità sostitutiva del preavviso, sia pari € 1.099,66 e chiede:
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1) Accertare e dichiarare in via riconvenzionale che l'opponente ha diritto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso di dimissioni corrispondente alla retribuzione di 15 giorni e dunque ad Euro
350,00 o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia;
2) Accertare e dichiarare che sono stati corrisposti gli acconti di cui in narrativa per cui gli stessi vanno detratti dal computo finale di TFR:
3) Annullare/Riformare il DI opposto per le ragioni di cui in narrativa, ed all'esito dell'accertamento richiesto in via riconvenzionale, rideterminare il dovuto in ragione della detrazione delle somme versate a titolo di acconto, e della imputazione dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso, così per un totale finale di euro 1.099,66 lordo;
4) Riformare il DI opposto anche con riferimento alle spese della fase monitoria, previo accertamento della non debenza delle stesse, se non altro in ragione della rideterminazione delle differenze non dovute;
5) Vinte in ogni caso le spese e le competenze del presente giudizio di opposizione .
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Si è costituito in giudizio con memoria nella quale contesta la Controparte_1 opposizione e ne chiede il rigetto, con conferma del decreto opposto, con condanna dell'opponente a corrispondere la somma di € 2.149,66 e al risarcimento da lite temeraria ex art.96 c.p.c. e con vittoria di spese, negando di aver mai ricevuto la somma di € 700,00, sostenendo di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa in data 31/7/2023 perché la società datrice di lavoro pagava con notevole ritardo le retribuzioni, nonché rilevando che nel caso di dimissioni per giusta causa la indennità di mancato preavviso spetta al lavoratore e non al datore di lavoro.
Tali essendo le avverse prospettazioni e rilevato che con ordinanza del
17/3/2025 è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto, il ricorso è infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti.
Va infatti rilevato che la società opponente afferma di aver parzialmente pagato il
Trattamento di Fine Rapporto attraverso il pagamento di un acconto di € 700 e che l'opposto nega di aver mai ricevuto tale acconto.
2 Invero, la società opponente sostiene di aver parzialmente estinto il debito attraverso la dazione di un acconto di € 700,00, affermando che: “L'acconto predetto ammonta all'importo di euro 700,00 corrisposto in contanti per anticipazione dal legale rappresentante della società opponente”.
Tuttavia, si deve ritenere che la società non abbia offerto prova Pt_1 ragionevolmente certa del fatto parzialmente estintivo, in quanto la stessa sul punto si è limitata a chiedere prova per testi genericamente capitolata e conseguentemente non ammessa dal Giudice (““Se vero che l'opposto ha percepito
l'acconto di Euro 700,00 quale anticipazione sull'ultima busta paga”), senza allegare, né indicare il soggetto che avrebbe proceduto al pagamento, né tempi e luoghi dell'asserito pagamento.
Peraltro, tale capitolo di prova appare anche inammissibile ai sensi dell'art.2722 cod. civ. in quanto nella busta paga di Agosto 2023 rilasciata dalla società datrice di lavoro e allegata alla memoria del creditore opposto è chiaramente indicata la somma da versare al lavoratore.
Si deve pertanto ritenere che, in mancanza di prova ragionevolmente certa del pagamento dell'acconto, nessun importo di € 700,00 può essere detratto dalla somma spettante al lavoratore per TFR e per emolumenti finali.
Parte opponente, inoltre, sostiene di aver diritto a compensare parzialmente la somma ancora dovuta a titolo di TFR e di emolumenti finali risultanti dalla ultima busta paga (che quindi ammette di non aver integralmente pagato) con la indennità di mancato preavviso quantificata in € 350,00 e a tal fine spiega domanda riconvenzionale per ottenere la rideterminazione dell'importo dovuto
(vedasi fogli 2 e 3 dell'atto di opposizione).
L'opposto sostiene dal canto suo di non dover pagare la indennità di mancato preavviso per essersi egli dimesso per giusta causa.
Sotto questo aspetto, deve osservarsi che l'art.2118 cod. civ. prevede che
“Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro”.
Inoltre, l'art.2119 cod. civ. recita: “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato,
o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una
3 causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente”.
Sulla spettanza della indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni la
Corte di Cassazione con sentenza n.5146 del 23/5/1998 ha affermato che: “Il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso;
la giusta causa di recesso non è da escludersi quando il lavoratore, rassegnando le dimissioni, ne abbia però posticipato l'effetto, così dimostrando la "possibilità" di prosecuzione del rapporto, ove ciò avvenga per rispetto dei principi di correttezza e buona fede nelle obbligazioni contrattuali, in considerazione della particolare posizione rivestita dal lavoratore nell'organizzazione aziendale e perciò dalle negative conseguenze di una immediata cessazione delle sue prestazioni.
(Fattispecie relativa a medico responsabile del raggruppamento chirurgico di una
Casa di Cura che, nella lettera di dimissioni per giusta causa, aveva precisato che le stesse avrebbero avuto effetto in un momento successivo).
Ancora, la Corte di Cassazione con sentenza n.9116 del 6/5/2015 ha precisato che: “Nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il recesso senza preavviso di ciascun contraente forma oggetto di un diritto potestativo, il cui legittimo esercizio è esclusivamente condizionato all'esistenza di una giusta causa, senza che rilevino i motivi alla base della decisione di recedere dal contratto, non sindacabili dal giudice ai fini della decisione sulla indennità sostitutiva del preavviso, salvo che gli stessi non siano illeciti od esprimano lo sviamento della causa contrattuale allo scopo di eludere l'applicazione di una norma imperativa, e sempreché non sia configurabile una simulazione dell'atto”.
Infine, la Corte di Cassazione con sentenza n.8419 dell'1/8/1995 ha chiarito che: “Le dimissioni per giusta causa (che, ai sensi degli artt. 2118, secondo comma, e 2119, comma primo, cod. civ., comportano il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva del preavviso) non possono essere considerate alla stregua di un licenziamento, ai fini dell'applicabilità - ai danni del datore di lavoro
- delle conseguenze sanzionatorie contrattualmente previste per il licenziamento illegittimo od ingiustificato;
restando altresì escluso che, nella stessa ipotesi,
l'indennità contrattualmente prevista per il licenziamento anzidetto possa essere conseguita a titolo di risarcimento per illecito extracontrattuale.”
Si deve poi osservare che in ordine alla prova della giusta causa delle dimissioni la Corte di Cassazione con sentenza n.4870 del 3/6/1987 ha affermato che: “Nel
4 caso di dimissioni del lavoratore, il diritto di questo all'indennità sostitutiva del preavviso presuppone che le dimissioni siano state determinate da una giusta causa, la cui esistenza, come fatto costitutivo del diritto all'indennità, deve essere provata dal lavoratore stesso”.
Orbene, nella presente fattispecie è documentato dal Modulo di recesso presentato al e allegato alla memoria di costituzione Parte_2 dell'opposto che è stato assunto dalla società Controparte_1 [...] in data 3/1/2023 con contratto a tempo indeterminato. Parte_1
Anche a foglio 2 del ricorso in opposizione la società conferma di aver Pt_1 assunto il lavoratore in data 3/1/2023, specificando che il medesimo è stato assunto con le mansioni di carpentiere.
Pertanto, ai sensi dell'art.2119 cod. civ,. essendo il contratto a tempo indeterminato, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza alcun preavviso “qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, ma nel caso in cui sia il lavoratore a recedere, questo ha anche diritto alla indennità sostitutiva del preavviso qualora si dimetta per
“giusta causa”.
Nel caso in esame parte opponente sostiene, a fogli 2 e 3 del ricorso in opposizione, che “Il rapporto si è risolto per dimissioni volontarie del lavoratore che di fatto dal 1 agosto 23 non si è più presentato sul posto di lavoro senza alcuna comunicazione di preavviso e senza che sia avvenuta la conciliazione in ordine all'indennità sostitutiva di mancato preavviso” e quantifica in € 350,00 la somma che l'opposto dovrebbe versare a titolo di indennità di mancato preavviso.
Parte opposta, invece, afferma di non dovere nulla a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di essere egli titolare di un diritto a percepire tale indennità (della quale tuttavia non chiede il pagamento in questa sede), in quanto sostiene di essersi dimesso per giusta causa per il seguente motivo
“avendo ricevuto solo parzialmente e con enorme ritardo (deprecabile prassi del datore di lavoro), i pagamenti delle retribuzioni relative ai mesi di maggio, giugno e luglio 2023 immediatamente precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro, oltre che per aver omesso, il datore di lavoro, il versamento dei contributi: all'uopo si depositano buste paga gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023 regolarmente sottoscritte e quietanzate oltre a quelle di maggio, giugno, luglio e agosto 2023 mai vergate dal ricorrente in quanto mai regolarmente pagate”, come già rappresentato nel ricorso per ingiunzione (vedasi foglio 4 della memoria dell'opposto).
5 Alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata incombe sul lavoratore l'onere di provare la giusta causa delle dimissioni.
Sotto questo profilo, si osserva che nella presente fattispecie il lavoratore ha allegato alla propria memoria di costituzione le buste paga che afferma non pagate dalla datrice di lavoro, tra le quali la busta paga di Agosto 2023 ove è riportata la somma lorda di € 2.149,66, di cui € 1.218,48 per TFR.
La società dal canto suo non ha contestato di aver pagato in ritardo le Pt_1 retribuzioni.
Pertanto, si deve ritenere che il lavoratore abbia offerto prova ragionevolmente certa dei ritardi della datrice di lavoro nell'adempimento dell'obbligo retributivo e che sussista la giusta causa delle dimissioni, poiché, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata “Il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso” (Cassazione, sentenza n.5146 del 23/5/1998, già sopra richiamata).
Il convincimento che la azienda datrice di lavoro non abbia puntualmente adempiuto agli obblighi contributivi è poi corroborato dalla circostanza che il lavoratore abbia dovuto chiedere il pagamento del Trattamento di Fine Rapporto
e degli emolumenti finali con ricorso per ingiunzione.
Si deve conseguentemente ritenere che, una volta acclarata la sussistenza della giusta causa di dimissioni, la società datrice di lavoro non abbia diritto alla indennità di mancato preavviso.
Si deve dunque ritenere che il lavoratore abbia diritto a percepire a titolo di
Trattamento di Fine Rapporto e di emolumenti finali l'intera somma di €
2.149,66 indicata nel Decreto Ingiuntivo opposto.
Ed infatti tale somme non appare contestata nel suo complessivo ammontare dalla parte opponente, in quanto nell'atto di opposizione si chiede soltanto di detrarre dalla somma di € 2.149,66 il dedotto acconto e la pretesa indennità di mancato preavviso, ammettendosi implicitamente di non aver corrisposto il TFR
e gli emolumenti finali al lavoratore.
Inoltre, si deve osservare che la somma di € 2.149,66 è riportata nella busta paga di Agosto 2023 allegata alla memoria dell'opposto.
Alla luce di quanto esposto, la presente opposizione è da ritenersi infondata e, disattesa ogni altra eccezione, va pertanto respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Va infine respinta la domanda avanzata dall'opposto per ottenere la condanna dell'opponente al risarcimento del danno da lite temeraria, stante la genericità delle allegazioni in ordine al danno subito.
6 Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo alla attività difensiva svolta, vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo
n.1038/2023 opposto.
Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali, liquidate in €
1.030,00, oltre imborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 22 Ottobre – 11 Novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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