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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/06/2025, n. 2992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2992 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 9005/2024 R.G.L., promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. CIRIMINNA Parte_1
RICCARDO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. AVOLA ANDREA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 07/05/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, accerta il diritto di _1
, in esecuzione dell'accordo del 17/11/2014, all'assunzione da parte
[...]
della dal 1° marzo al 15 novembre degli anni 2022, Controparte_1
2023 e 2024 con la mansione di “cameriera ai piani”, livello 6° del CCNL dipendenti Aziende alberghiere e condanna la resistente Controparte_1 al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di €
[...]
47.769,31, ivi compresi rivalutazione monetaria e interessi legali sino al
31/03/2025, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato da detta data al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata assunzione.
Condanna parte resistente alla rifusione in favore dell'Erario dello Stato delle spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, che liquida in complessivi € 7.400,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali
15%, CPA e IVA, se dovuti come per legge.
Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto.
Pone a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/06/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio deducendo: “la Sig.ra ha Controparte_1 Parte_1
prestato attività lavorativa alle dipendenze della società dal 1998 sino Controparte_1
al Settembre 2021; in data 22 Ottobre 2014, la ricorrente riceveva comunicazione di licenziamento collettivo ex art.24 L.223/98 (all.1), a seguito della quale, in data 17.11.2014 veniva stipulato un accordo sindacale (all.2) con cui la società si Controparte_1
impegnava ad assumere i lavoratori – tra cui la sig.ra – con contratto a tempo _1
determinato stagionale per il periodo 1 Marzo/15 Novembre 2015 e per gli anni successivi, assicurando il medesimo livello contrattuale e retributivo tenuto prima del licenziamento;
dal
2015 al 2021 La ha ottemperato agli obblighi di cui all'accordo Controparte_1
sindacale, assumendo la sig.ra in forza di contratti stagionali (all.3). Dal 2022 Parte_1
- nonostante continuasse ad esercitare la medesima attività - non stipulava Controparte_1
alcun contratto con la sig.ra in violazione dell'accordo sindacale n.03/2014 del _1
17.11.2014. In ragione dell'inadempienza, la sig.ra comunicava alla _1 Controparte_1
dapprima con nota Raccomandata del 05.10.2022 (All.4) la propria disponibilità a
[...]
prestare attività lavorativa presso l'azienda relativamente alla stagione 2023 e successivamente, con nota del 15.05.2023 (All.5), comunicava la propria disponibilità a stipulare un contratto stagionale per l'anno 2024, non trovando riscontro nella controparte”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “condannare la in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, P.Iva con sede legale in Palermo alla via P.IVA_1
dei Cartari n.18, pec: a stipulare un contratto stagionale con la sig.ra Email_1
in forza dell'accordo sindacale n.03/2014 del 17.11.2014; condannare la Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.Iva Controparte_1
, con sede legale in Palermo alla via dei Cartari n.18, pec: P.IVA_1
al pagamento in favore della Sig.ra a titolo di Email_1 Parte_1
risarcimento del danno subito dalla mancata assunzione, quantificato in €. 41.688,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia in via equitativa da Codesto Tribunale”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto, variamente argomentando. Deduceva, fra l'altro, “Nel contratto era specificamente indicato che il lavoratore avrebbe dovuto esercitare il diritto di precedenza entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto, manifestando la volontà a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi alla società. La ricorrente però non ha mai comunicato alla società la propria volontà di voler azionare il diritto di precedenza. Ad inizio stagione 2022 la società, anche in assenza di comunicazione, ha riproposto l'assunzione a termine per attività stagionale con la stessa modalità del contratto precedente, ma la ricorrente non ha accettato la proposta di assunzione”.
La causa veniva istruita mediante CTU contabile.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Orbene, con l'accordo sindacale sottoscritto il 17/11/2014 la società resistente si è impegnata ad assumere i lavoratori - tra cui la ricorrente - “con contratto a tempo determinato stagionale per il periodo 1° marzo/15 Novembre 2015 e per gli anni successivi, assicurando il medesimo livello contrattuale e retributivo tenuto prima del licenziamento”.
Sulla base di tale accordo non può che ritenersi sussistente l'obbligo giuridico assunto dalla società convenuta di assumere l'odierna ricorrente con il mantenimento del livello di inquadramento già acquisito.
Di contro, la datrice di lavoro non ha giustificato in alcun modo la mancata assunzione della lavoratrice, non fornendo prova alcuna della circostanza, solo labialmente dedotta in memoria di costituzione, di aver proposto alla lavoratrice contratto di lavoro per l'attività stagionale 2022.
Alla luce del mancato adempimento dell'accordo sindacale sopra citato, la società resistente va condannata, a titolo risarcitorio, alla corresponsione in favore della ricorrente dell'importo equivalente delle retribuzioni che sarebbero spettate alla lavoratrice per l'espletamento dell'attività lavorativa nel periodo dal 1.03 al
15.11 degli anni 2022, 2023 e 2024, per le mansioni e l'inquadramento di cameriera ai piani, livello 6° del CCNL dipendenti Aziende alberghiere.
Invero, “il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, è tenuto
a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si protratta l'inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia all'onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa” (tra le tante, Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 9193 del 13.4.2018,).
Passando, quindi, alla quantificazione del credito devono condividersi, poiché esenti da vizi logico-giuridici, i conteggi effettuati dal CTU nella relazione depositata in atti e non contestata.
La società convenuta va, quindi, condannata a corrispondere al ricorrente a titolo di differenze retributive e T.F.R. la somma complessiva di € 47.769,31, ivi compresi rivalutazione monetaria e interessi legali sino al 31/03/2025, oltre ulteriori rivalutazione e interessi legali sul rivalutato da detta data al saldo effettivo. Conclusivamente, quindi, parte resistente va condannata al pagamento in favore della lavoratrice delle somme indicate in dispositivo, quantificate dal C.T.U., oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi come per legge, oltre che al pagamento delle spese di lite di parte ricorrente, liquidate in parte dispositiva, in favore dell'Erario dello Stato, nonché a quello delle spese di CTU, pure separatamente liquidate.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 26/06/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 07/05/2025.
La Giudice
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 9005/2024 R.G.L., promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. CIRIMINNA Parte_1
RICCARDO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. AVOLA ANDREA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 07/05/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, accerta il diritto di _1
, in esecuzione dell'accordo del 17/11/2014, all'assunzione da parte
[...]
della dal 1° marzo al 15 novembre degli anni 2022, Controparte_1
2023 e 2024 con la mansione di “cameriera ai piani”, livello 6° del CCNL dipendenti Aziende alberghiere e condanna la resistente Controparte_1 al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di €
[...]
47.769,31, ivi compresi rivalutazione monetaria e interessi legali sino al
31/03/2025, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato da detta data al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata assunzione.
Condanna parte resistente alla rifusione in favore dell'Erario dello Stato delle spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, che liquida in complessivi € 7.400,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali
15%, CPA e IVA, se dovuti come per legge.
Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto.
Pone a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/06/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio deducendo: “la Sig.ra ha Controparte_1 Parte_1
prestato attività lavorativa alle dipendenze della società dal 1998 sino Controparte_1
al Settembre 2021; in data 22 Ottobre 2014, la ricorrente riceveva comunicazione di licenziamento collettivo ex art.24 L.223/98 (all.1), a seguito della quale, in data 17.11.2014 veniva stipulato un accordo sindacale (all.2) con cui la società si Controparte_1
impegnava ad assumere i lavoratori – tra cui la sig.ra – con contratto a tempo _1
determinato stagionale per il periodo 1 Marzo/15 Novembre 2015 e per gli anni successivi, assicurando il medesimo livello contrattuale e retributivo tenuto prima del licenziamento;
dal
2015 al 2021 La ha ottemperato agli obblighi di cui all'accordo Controparte_1
sindacale, assumendo la sig.ra in forza di contratti stagionali (all.3). Dal 2022 Parte_1
- nonostante continuasse ad esercitare la medesima attività - non stipulava Controparte_1
alcun contratto con la sig.ra in violazione dell'accordo sindacale n.03/2014 del _1
17.11.2014. In ragione dell'inadempienza, la sig.ra comunicava alla _1 Controparte_1
dapprima con nota Raccomandata del 05.10.2022 (All.4) la propria disponibilità a
[...]
prestare attività lavorativa presso l'azienda relativamente alla stagione 2023 e successivamente, con nota del 15.05.2023 (All.5), comunicava la propria disponibilità a stipulare un contratto stagionale per l'anno 2024, non trovando riscontro nella controparte”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “condannare la in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, P.Iva con sede legale in Palermo alla via P.IVA_1
dei Cartari n.18, pec: a stipulare un contratto stagionale con la sig.ra Email_1
in forza dell'accordo sindacale n.03/2014 del 17.11.2014; condannare la Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.Iva Controparte_1
, con sede legale in Palermo alla via dei Cartari n.18, pec: P.IVA_1
al pagamento in favore della Sig.ra a titolo di Email_1 Parte_1
risarcimento del danno subito dalla mancata assunzione, quantificato in €. 41.688,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia in via equitativa da Codesto Tribunale”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto, variamente argomentando. Deduceva, fra l'altro, “Nel contratto era specificamente indicato che il lavoratore avrebbe dovuto esercitare il diritto di precedenza entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto, manifestando la volontà a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi alla società. La ricorrente però non ha mai comunicato alla società la propria volontà di voler azionare il diritto di precedenza. Ad inizio stagione 2022 la società, anche in assenza di comunicazione, ha riproposto l'assunzione a termine per attività stagionale con la stessa modalità del contratto precedente, ma la ricorrente non ha accettato la proposta di assunzione”.
La causa veniva istruita mediante CTU contabile.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Orbene, con l'accordo sindacale sottoscritto il 17/11/2014 la società resistente si è impegnata ad assumere i lavoratori - tra cui la ricorrente - “con contratto a tempo determinato stagionale per il periodo 1° marzo/15 Novembre 2015 e per gli anni successivi, assicurando il medesimo livello contrattuale e retributivo tenuto prima del licenziamento”.
Sulla base di tale accordo non può che ritenersi sussistente l'obbligo giuridico assunto dalla società convenuta di assumere l'odierna ricorrente con il mantenimento del livello di inquadramento già acquisito.
Di contro, la datrice di lavoro non ha giustificato in alcun modo la mancata assunzione della lavoratrice, non fornendo prova alcuna della circostanza, solo labialmente dedotta in memoria di costituzione, di aver proposto alla lavoratrice contratto di lavoro per l'attività stagionale 2022.
Alla luce del mancato adempimento dell'accordo sindacale sopra citato, la società resistente va condannata, a titolo risarcitorio, alla corresponsione in favore della ricorrente dell'importo equivalente delle retribuzioni che sarebbero spettate alla lavoratrice per l'espletamento dell'attività lavorativa nel periodo dal 1.03 al
15.11 degli anni 2022, 2023 e 2024, per le mansioni e l'inquadramento di cameriera ai piani, livello 6° del CCNL dipendenti Aziende alberghiere.
Invero, “il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, è tenuto
a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si protratta l'inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia all'onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa” (tra le tante, Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 9193 del 13.4.2018,).
Passando, quindi, alla quantificazione del credito devono condividersi, poiché esenti da vizi logico-giuridici, i conteggi effettuati dal CTU nella relazione depositata in atti e non contestata.
La società convenuta va, quindi, condannata a corrispondere al ricorrente a titolo di differenze retributive e T.F.R. la somma complessiva di € 47.769,31, ivi compresi rivalutazione monetaria e interessi legali sino al 31/03/2025, oltre ulteriori rivalutazione e interessi legali sul rivalutato da detta data al saldo effettivo. Conclusivamente, quindi, parte resistente va condannata al pagamento in favore della lavoratrice delle somme indicate in dispositivo, quantificate dal C.T.U., oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi come per legge, oltre che al pagamento delle spese di lite di parte ricorrente, liquidate in parte dispositiva, in favore dell'Erario dello Stato, nonché a quello delle spese di CTU, pure separatamente liquidate.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 26/06/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 07/05/2025.
La Giudice
Paola Marino