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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 298/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2814/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGRIGENTO
difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliata presso Email_2
Società_1 - P.IVA_1
difesa da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Email_3 ed elettivamente domiciliata presso
COMUNE DI AGRIGENTO
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220001266508000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210003017955000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in narrativa. Resistente/Appellato: Come in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione il 17 luglio 2024 mediante posta elettronica certificata, la Sig.ra Ricorrente_1, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso avverso due cartelle di pagamento emesse da Agenzia delle entrate-Riscossione ed entrambe notificate il 31 maggio 2024: 1) n. 291.2022.00012665.08.000 con cui veniva chiesto il pagamento in favore del Comune di Agrigento della somma di € 1.510,00, oltre oneri di riscossione e diritti di notifica, per TARES anno 2013, oltre accessori, sulla base dei presupposti Avviso di accertamento per infedele denuncia n. 1695, che sarebbe stato notificato il 28.12.2018, e Avviso di accertamento per omessa denuncia n. 895 che sarebbe stato notificato il 10.01.2019; 2) n. 291.2021.00030179.55.000 con cui veniva chiesto Associazione_1il pagamento in favore della 4 Agrigento Provincia Est - Comune di Agrigento della somma di € 713,00, oltre oneri di riscossione e diritti di notifica, per Tassa smaltimento rifiuti e oneri accessori anno 2012, oltre accessori, sulla base di due avvisi di accertamento che sarebbero stati notificati il 15.12.2017. La ricorrente proponeva i seguenti motivi di impugnazione: 1) mancata notifica degli atti prodromici;
2) decadenza dell'azione esattoriale;
3) prescrizione del tributo;
4) nullità della cartella impugnata per difetto di motivazione;
5) nullità della cartella di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti;
6) mancanza di giusta causa delle sanzioni. Così concludeva: “Ricorre Affinché Voglia L'ILL.MA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI AGRIGENTO Per quanto sopra esposto, in accoglimento integrale del presente ricorso, accertare e dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati, per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto, condannare Agenzia delle Entrate - Riscossione per la Provincia di Agrigento, alla cancellazione di tutti i ruoli annullati e prescritti. Con ripetizione delle somme eventualmente riscosse in pendenza del giudizio. Con riserva di richiedere ogni danno subito per effetto della minacciata esecuzione. Con vittoria di spese”. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, con Controdeduzioni depositate il 24 ottobre 2024, con cui preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.14, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 546/1992. Contestava la fondatezza dei motivi di ricorso ed adottava le seguenti conclusioni: “L'Ufficio adìto, per tutti i fatti esposti e per tutti gli elementi di diritto costituenti le ragioni del resistente, previo rigetto di tutto quanto richiesto dal ricorrente, emani i provvedimenti di séguito indicati. 1) Dichiari la domanda inammissibile. 2) Subordinatamente rigetti la domanda nel merito. 3) In ogni caso con vittoria di competenze di giudizio, oltre accessori come per legge”. La parte ricorrente in data 17 settembre 2025 depositava una Memoria. La controversia veniva trattata all'udienza del 06 ottobre 2025 e la Corte emetteva l'Ordinanza n. 1354/2025, depositata il 08.10.2025, che di seguito si riporta: “La Corte accertato che il ricorso eccepisce vizi riferiti alla notifica di atti presupposti emessi dal Comune di Agrigento e dalla Associazione_1 4 Associazione_4 che non risultano essere stati evocati in giudizio;
rilevato che la mancata notifica del ricorso a tutte le parti comporta la improcedibilita' dello stesso per cui occorre integrare il contradittorio onerando parte ricorrente di chiamare in giudizio anche il Comune di Agrigento e Associazione_1 4 Associazione_4; Visto l'art .14,comma 6 bis del D.lgs 546/92 introdotto dall'art.1 c.3 lett.d del Dlgs 220/2023
P.Q.M.
onera parte ricorrente di notificare copia del ricorso sia al Comune di Agrigento e Associazione_1 4 Associazione_4 assegnando il termine di giorni trenta dalla data di notifica della presente ordinanza. Rinvia il processo all'udienza del 19/01/2026 ore 9.45”. In data 08 ottobre 2025 la ricorrente depositava: RELAZIONE DI NOTIFICA del ricorso avverso cartelle di pagamento al COMUNE DI AGRIGENTO ed alla Associazione_1 4 AGRIGENTO EST., la ricevuta di accettazione delle notifiche a mezzo posta elettronica certificata, la ricevuta di avvenuta consegna in data 08.10.2025 all'indirizzo PEC Email_4, la Email_5ricevuta di avvenuta consegna in data 08.10.2025 all'indirizzo PEC . La Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. 4 Agrigento Provincia Est, con sede in Agrigento, si costituiva in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3
, con controdeduzioni depositate il 16 dicembre 2025, con cui eccepiva la carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza nel merito del ricorso, affermando che gli atti di accertamento presupposti erano stati notificati alla ricorrente, ma che non li produceva in quanto l'obbligo di conservazione dei documenti era limitato a dieci anni, mentre i crediti risalivano agli anni 2012/2013. Così concludeva: “CHIEDE Che la On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento voglia dichiarare con qualunque statuizione il difetto di legittimazione passiva Associazione_5dell' ”. Il Comune di Agrigento non si costituiva in giudizio. In data 30.12.2025 la parte ricorrente depositava una Memoria di replica, con cui insisteva per l'accoglimento delle adottate conclusioni e chiedeva la distrazione in suo favore delle spese di lite. Il giorno 19 gennaio 2026 la controversia veniva trattata in camera di consiglio e posta in deliberazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla Sig.ra Ricorrente_1 è fondato e va, pertanto, accolto. Fondato ed assorbente è il motivo di impugnazione proposto dalla parte ricorrente di nullità delle impugnate cartelle di pagamento n. 291.2022.00012665.08.000 e n. 291.2021.00030179.55.000 per mancata notifica degli atti di accertamento presupposti alle iscrizioni a ruolo portate dalle predette cartelle e nella superiore narrativa specificati. La parte ricorrente a pagina 2 del ricorso introduttivo, infatti, ha lamentato e denunciato espressamente l'omessa notifica degli avvisi di accertamento tutti indicati nelle cartelle di pagamento come presupposti alla richiesta di pagamento della TARES del 2013 e della TARSU- TIA dell'anno 2012. Tali Avvisi di accertamento costituiscono atti prodromici e titoli legittimanti le iscrizioni a ruolo, con la conseguenza che la mancata prova nel processo della loro notifica, a fronte dell'espressa censura avanzata in tal senso nel ricorso, comporta l'illegittimità e la nullità delle iscrizioni a ruolo stesse e delle cartelle di pagamento incorporanti i Ruoli. Va rammentato che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12932 del 22.04.2022 ha ulteriormente confermato il consolidato orientamento secondo cui: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto,
o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”. (Cfr. Cass. Sezioni Unite sentenza n. 10012 del 15.04.2021, Cass. Ordinanza n. 1144/2018, Cass. S.U. n. 5791/2008). Nella fattispecie che ci occupa la Sig.ra Ricorrente_1 ha rilevato la nullità delle cartelle di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti, e con le conclusioni adottate ha chiesto la declaratoria di illegittimità delle cartelle di pagamento in oggetto. Orbene, né l'Agenzia delle Entrate-Riscossione Sicilia S.p.A., né la Associazione_1 4 Agrigento Provincia Est, costituitasi in giudizio a seguito della disposta notifica del ricorso, né il Comune di Agrigento, a cui il ricorso è stato ritualmente notificato a seguito dell'ordinanza del 06.10.2025, come documentato dalla ricorrente, e non costituitosi nel processo, hanno dimostrato la regolare notifica degli avvisi di accertamento indicati nelle cartelle di pagamento, costituenti i necessari atti presupposti delle iscrizioni a ruolo portate nelle cartelle di pagamento di che trattasi. Con riguardo all'affermazione della Associazione_1 4 Agrigento Provincia Est di non essere tenuta alla conservazione dei documenti per un termine superiore a dieci anni, si osserva che gli avvisi di accertamento richiamati nella cartella di pagamento n. 291.2021.00030179.55.000 sono stati emessi nell'anno 2017 ed asseritamente notificati il 15 dicembre 2017, ragione per cui non sono trascorsi dieci anni tra tale data e quella di notifica della cartella di pagamento. Per tali ragioni, restando assorbito l'esame di tutti gli altri motivi di impugnazione, il ricorso va accolto, con il conseguenziale annullamento delle cartelle di pagamento impugnate. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a favore della parte ricorrente ed a carico delle parti resistenti Agenzia delle Entrate-Riscossione, Associazione_1 4 Agrigento Provincia Est e Comune di Agrigento, in solido tra di loro;
le stesse si liquidano in complessivi € 600,00, oltre contributo unificato tributario, rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, da distrarre in favore del difensore della parte ricorrente., che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati. Condanna le parti resistenti al pagamento, in solido tra di loro, delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 600,00, oltre contributo unificato tributario, rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente. Agrigento, 19 gennaio 2026. Il Giudice Monocratico Antonino Scaglione
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2814/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGRIGENTO
difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliata presso Email_2
Società_1 - P.IVA_1
difesa da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Email_3 ed elettivamente domiciliata presso
COMUNE DI AGRIGENTO
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220001266508000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210003017955000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in narrativa. Resistente/Appellato: Come in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione il 17 luglio 2024 mediante posta elettronica certificata, la Sig.ra Ricorrente_1, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso avverso due cartelle di pagamento emesse da Agenzia delle entrate-Riscossione ed entrambe notificate il 31 maggio 2024: 1) n. 291.2022.00012665.08.000 con cui veniva chiesto il pagamento in favore del Comune di Agrigento della somma di € 1.510,00, oltre oneri di riscossione e diritti di notifica, per TARES anno 2013, oltre accessori, sulla base dei presupposti Avviso di accertamento per infedele denuncia n. 1695, che sarebbe stato notificato il 28.12.2018, e Avviso di accertamento per omessa denuncia n. 895 che sarebbe stato notificato il 10.01.2019; 2) n. 291.2021.00030179.55.000 con cui veniva chiesto Associazione_1il pagamento in favore della 4 Agrigento Provincia Est - Comune di Agrigento della somma di € 713,00, oltre oneri di riscossione e diritti di notifica, per Tassa smaltimento rifiuti e oneri accessori anno 2012, oltre accessori, sulla base di due avvisi di accertamento che sarebbero stati notificati il 15.12.2017. La ricorrente proponeva i seguenti motivi di impugnazione: 1) mancata notifica degli atti prodromici;
2) decadenza dell'azione esattoriale;
3) prescrizione del tributo;
4) nullità della cartella impugnata per difetto di motivazione;
5) nullità della cartella di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti;
6) mancanza di giusta causa delle sanzioni. Così concludeva: “Ricorre Affinché Voglia L'ILL.MA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI AGRIGENTO Per quanto sopra esposto, in accoglimento integrale del presente ricorso, accertare e dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati, per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto, condannare Agenzia delle Entrate - Riscossione per la Provincia di Agrigento, alla cancellazione di tutti i ruoli annullati e prescritti. Con ripetizione delle somme eventualmente riscosse in pendenza del giudizio. Con riserva di richiedere ogni danno subito per effetto della minacciata esecuzione. Con vittoria di spese”. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, con Controdeduzioni depositate il 24 ottobre 2024, con cui preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.14, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 546/1992. Contestava la fondatezza dei motivi di ricorso ed adottava le seguenti conclusioni: “L'Ufficio adìto, per tutti i fatti esposti e per tutti gli elementi di diritto costituenti le ragioni del resistente, previo rigetto di tutto quanto richiesto dal ricorrente, emani i provvedimenti di séguito indicati. 1) Dichiari la domanda inammissibile. 2) Subordinatamente rigetti la domanda nel merito. 3) In ogni caso con vittoria di competenze di giudizio, oltre accessori come per legge”. La parte ricorrente in data 17 settembre 2025 depositava una Memoria. La controversia veniva trattata all'udienza del 06 ottobre 2025 e la Corte emetteva l'Ordinanza n. 1354/2025, depositata il 08.10.2025, che di seguito si riporta: “La Corte accertato che il ricorso eccepisce vizi riferiti alla notifica di atti presupposti emessi dal Comune di Agrigento e dalla Associazione_1 4 Associazione_4 che non risultano essere stati evocati in giudizio;
rilevato che la mancata notifica del ricorso a tutte le parti comporta la improcedibilita' dello stesso per cui occorre integrare il contradittorio onerando parte ricorrente di chiamare in giudizio anche il Comune di Agrigento e Associazione_1 4 Associazione_4; Visto l'art .14,comma 6 bis del D.lgs 546/92 introdotto dall'art.1 c.3 lett.d del Dlgs 220/2023
P.Q.M.
onera parte ricorrente di notificare copia del ricorso sia al Comune di Agrigento e Associazione_1 4 Associazione_4 assegnando il termine di giorni trenta dalla data di notifica della presente ordinanza. Rinvia il processo all'udienza del 19/01/2026 ore 9.45”. In data 08 ottobre 2025 la ricorrente depositava: RELAZIONE DI NOTIFICA del ricorso avverso cartelle di pagamento al COMUNE DI AGRIGENTO ed alla Associazione_1 4 AGRIGENTO EST., la ricevuta di accettazione delle notifiche a mezzo posta elettronica certificata, la ricevuta di avvenuta consegna in data 08.10.2025 all'indirizzo PEC Email_4, la Email_5ricevuta di avvenuta consegna in data 08.10.2025 all'indirizzo PEC . La Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. 4 Agrigento Provincia Est, con sede in Agrigento, si costituiva in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3
, con controdeduzioni depositate il 16 dicembre 2025, con cui eccepiva la carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza nel merito del ricorso, affermando che gli atti di accertamento presupposti erano stati notificati alla ricorrente, ma che non li produceva in quanto l'obbligo di conservazione dei documenti era limitato a dieci anni, mentre i crediti risalivano agli anni 2012/2013. Così concludeva: “CHIEDE Che la On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento voglia dichiarare con qualunque statuizione il difetto di legittimazione passiva Associazione_5dell' ”. Il Comune di Agrigento non si costituiva in giudizio. In data 30.12.2025 la parte ricorrente depositava una Memoria di replica, con cui insisteva per l'accoglimento delle adottate conclusioni e chiedeva la distrazione in suo favore delle spese di lite. Il giorno 19 gennaio 2026 la controversia veniva trattata in camera di consiglio e posta in deliberazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla Sig.ra Ricorrente_1 è fondato e va, pertanto, accolto. Fondato ed assorbente è il motivo di impugnazione proposto dalla parte ricorrente di nullità delle impugnate cartelle di pagamento n. 291.2022.00012665.08.000 e n. 291.2021.00030179.55.000 per mancata notifica degli atti di accertamento presupposti alle iscrizioni a ruolo portate dalle predette cartelle e nella superiore narrativa specificati. La parte ricorrente a pagina 2 del ricorso introduttivo, infatti, ha lamentato e denunciato espressamente l'omessa notifica degli avvisi di accertamento tutti indicati nelle cartelle di pagamento come presupposti alla richiesta di pagamento della TARES del 2013 e della TARSU- TIA dell'anno 2012. Tali Avvisi di accertamento costituiscono atti prodromici e titoli legittimanti le iscrizioni a ruolo, con la conseguenza che la mancata prova nel processo della loro notifica, a fronte dell'espressa censura avanzata in tal senso nel ricorso, comporta l'illegittimità e la nullità delle iscrizioni a ruolo stesse e delle cartelle di pagamento incorporanti i Ruoli. Va rammentato che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12932 del 22.04.2022 ha ulteriormente confermato il consolidato orientamento secondo cui: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto,
o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”. (Cfr. Cass. Sezioni Unite sentenza n. 10012 del 15.04.2021, Cass. Ordinanza n. 1144/2018, Cass. S.U. n. 5791/2008). Nella fattispecie che ci occupa la Sig.ra Ricorrente_1 ha rilevato la nullità delle cartelle di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti, e con le conclusioni adottate ha chiesto la declaratoria di illegittimità delle cartelle di pagamento in oggetto. Orbene, né l'Agenzia delle Entrate-Riscossione Sicilia S.p.A., né la Associazione_1 4 Agrigento Provincia Est, costituitasi in giudizio a seguito della disposta notifica del ricorso, né il Comune di Agrigento, a cui il ricorso è stato ritualmente notificato a seguito dell'ordinanza del 06.10.2025, come documentato dalla ricorrente, e non costituitosi nel processo, hanno dimostrato la regolare notifica degli avvisi di accertamento indicati nelle cartelle di pagamento, costituenti i necessari atti presupposti delle iscrizioni a ruolo portate nelle cartelle di pagamento di che trattasi. Con riguardo all'affermazione della Associazione_1 4 Agrigento Provincia Est di non essere tenuta alla conservazione dei documenti per un termine superiore a dieci anni, si osserva che gli avvisi di accertamento richiamati nella cartella di pagamento n. 291.2021.00030179.55.000 sono stati emessi nell'anno 2017 ed asseritamente notificati il 15 dicembre 2017, ragione per cui non sono trascorsi dieci anni tra tale data e quella di notifica della cartella di pagamento. Per tali ragioni, restando assorbito l'esame di tutti gli altri motivi di impugnazione, il ricorso va accolto, con il conseguenziale annullamento delle cartelle di pagamento impugnate. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a favore della parte ricorrente ed a carico delle parti resistenti Agenzia delle Entrate-Riscossione, Associazione_1 4 Agrigento Provincia Est e Comune di Agrigento, in solido tra di loro;
le stesse si liquidano in complessivi € 600,00, oltre contributo unificato tributario, rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, da distrarre in favore del difensore della parte ricorrente., che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati. Condanna le parti resistenti al pagamento, in solido tra di loro, delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 600,00, oltre contributo unificato tributario, rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente. Agrigento, 19 gennaio 2026. Il Giudice Monocratico Antonino Scaglione