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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 25/07/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 78/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Orlando Presidente dott. Franco Pastorelli Giudice Relatore dott.ssa Sara Maffei Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(P.I./ C.F. )
[...] C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.7.2025, vantando un credito di € 14.973,12 Parte_1
a titolo di saldo di quanto riconosciuto dovuto dal decreto ingiunto 159/2024 del Tribunale di Livorno, oltre alle spese liquidate con lo stesso e oltre agli interessi moratori maturati, per un totale di € 17.485,00 chiedeva che questo Tribunale dichiarasse aperta la liquidazio- ne giudiziale di potendosi desume- Controparte_1
re dal reiterato mancato pagamento del dovuto lo stato di insolvenza.
Il Tribunale, considerato che sussiste l'urgenza, in considerazione di quanto previsto dall'art
33 CCII, essendo la impresa convenuta stata cancellata dal registro delle imprese il 6.8.2025 fissava l'udienza del 24/07/2025 abbreviando i termini di comparizione di cui all'art. 41 CCII ai sensi dell'art art 41 comma 3 CCII.
Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza venivano notificati ai sensi dell'art 40 com- ma 7 CCII mediante la inserzione nell'area web di cui all'art 359 CCII con notifica perfe- zionatasi il 14.7.2025.
All'udienza fissata il debitore non si costituiva seppure ritualmente citato.
1 All'udienza del 24.7.2025 non comparire neppure il difensore della parte ricorrente che in data 23.7.2025 depositava una comunicazione del seguente tenore letterale.
“(Udienza del 24.07.2025) Note per l'udienza. Si comunica l'impossibilità a presenziare all'udienza in oggetto e ci si rimette alla decisione del Tribunale, alla luce della documentazione versata in atti”.
Su delega del Collegio, il Giudice relatore svolgeva le attività previste dagli artt. 40 e ss.
CCII, e quindi rimetteva la causa alla decisione del Tribunale.
Va premesso che la mancata comparizione del creditore istante alla udienza del 24.7.2025 non comporta tacita rinuncia al ricorso e quindi impone comunque al Tribunale di pronun- ciarsi sulla domanda proposta con il ricorso.
Infatti con ordinanza n. 34669/2022 la Suprema Corte ha precisato che “le pronunce di questa Corte con le quali è stato escluso che la mancata partecipazione all'udienza prefal- limentare del P.M. richiedente il fallimento possa essere interpretata come tacita rinuncia al ricorso, essendo sufficiente, affinché il giudice possa decidere nel merito, che l'atto e il decreto di fissazione dell'udienza siano stati notificati al debitore fallendo (Cass. nn.
643/2019, 12537/017), costituiscono espressione di un principio generale, applicabile an- che nel caso in cui a non comparire all'udienza sia il creditore che ha avanzato l'istanza ai sensi dell'art. 6 I. fall.
L'art. 15 I. fall. regola infatti in maniera unitaria il procedimento per la dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal fatto che esso venga introdotto su ricorso del P.M. o di un creditore, e, a differenza di quanto previsto per i giudizi a cognizione ordinaria dagli artt. 181 e 309 c.p.c., non riconnette alcuna conseguenza di carattere procedurale alla mancata comparizione delle parti all'udienza.
…
La mancata comparizione del creditore istante all' udienza prefallimentare non può pertan- to essere ritenuta equivalente al deposito di un atto di desistenza e non comporta, di per sé, il venir meno della legittimazione del medesimo a proporre il reclamo avverso il decreto di rigetto.
Va piuttosto rilevato che «Io stabilire se il creditore istante abbia rinunciato al ricorso, ri- solvendosi in una valutazione di fatto, costituisce accertamento demandato al giudice di merito non censurabile in sede di legittimità, ove tale valutazione sia logicamente e con-
2 gruamente motivata» (Cass., sez. 1, 11 agosto 2010, n. 18620; Cass., sez. 1, 19 settembre
2013, n. 21478; Cass., sez. 1, 14 giugno 2019, n. 16122).
Tale principio deve ritenersi applicabile anche nella vigenza del CCII nel quale gli artt. 41 e
40 riproducono, per quanto qui di rilievo, sostanzialmente, la disciplina dell'art 15 LF non riconnettendo alcuna conseguenza di carattere procedurale alla mancata comparizione del creditore istante alla udienza.
Nel caso di specie non può dirsi che con il deposito delle “note di udienza” in data
23.7.2025 il creditore istante abbia rinunciato al ricorso anzi manifestando la volontà che il
Tribunale si pronunci nel merito.
Ne consegue che il Tribunale è tenuto ad esaminare nel merito la fondatezza della domanda proposta dal creditore ricorrente.
Ciò detto e passando al merito ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
• questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
• all'imprenditore individuale è stato ritualmente notificato il ricorso e relativo decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40 comma 7 CCII mediante la inserzione nell'area web perfezionatasi nel termine previsto nel decreto di fissazione di udienza dell'11.7.2025;
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posti dall'art. 33 CCII so- no stati rispettati, in quanto l'impresa è stata cancellata dal registro delle imprese il 6.8.2024
a seguito di domanda presentata il 26.7.2024 (come risulta dalla visura camerale in atti) e dunque non è decorso l'anno di cui all'art. 33 co. 1 CCII;
• parte debitrice è un imprenditore commerciale, costituito in forma di impresa individuale, esercente l'attività di fabbricazione di porte, finestre e loro telai e cancelli metallici, come risulta dalla visura camerale in atti;
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione della man- cata prova del mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma pri- mo lett. d) CCII. La parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il pos- sesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 41
3 comma 4° CCII oppure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata (cfr. art. 121
CCII); invece, nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è verificato in quanto la resistente non
è comparsa alla udienza del 24.7.2025 e quindi nulla ha eccepito sul punto, con la conse- guenza che i presupposti soggettivi dell'apertura della liquidazione giudiziale devono rite- nersi incontroversi, senza che possano ipotizzarsi verifiche officiose da parte del tribunale;
• i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano di gran lunga la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII, così come emerge dal credito portato dal DI emesso a favore della ricorrente e dal successivo atto di precetto nonché dalle note informative trasmesse dalla Agenzia delle Entrate Riscossione (dalla quale risultano debiti portati da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento per oltre € 173.500,00), dall'Agenzia delle Entrate (dalla quale risultano ulteriori debiti non passati all'agente della riscossione per quasi 25.500,00 Euro).
• Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare re- golarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del debito verso il ricorrente per oltre € 17.000,00, fondato su titolo non contestato e già infruttuosamente azionato mediante esecuzione presso terzi risultata infruttuosa (cfr. doc. da 3 a 7 di parte ricorrente);
2. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria fon- data su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati dal 2018 al 2024, per gli importi sopra indicati, quale desumibile dalle note informative acquisite agli atti del procedimento;
3. dalle cancellazione della impresa dal registro delle imprese.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giu- diziale nei confronti della resistente.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in di- spositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperien- ze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
4
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. , P.I. ) con sede
[...] C.F._1 P.IVA_1
in VIA GIOVAN BATTISTA VICO 11 LIVORNO
Nomina il dott. Franco Pastorelli Giudice Delegato per la procedura.
Nomina curatore la dott.ssa , che farà pervenire la propria accettazione Persona_1
entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre co- pia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 mag- gio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri interme- diari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto a norma dell'articolo 39 CCII, di deposi- tare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, non- ché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 19.11.2025, alle ore 10.00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
5 Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comu- nicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 25/07/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Franco Pastorelli dott. Massimo Orlando
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Orlando Presidente dott. Franco Pastorelli Giudice Relatore dott.ssa Sara Maffei Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(P.I./ C.F. )
[...] C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.7.2025, vantando un credito di € 14.973,12 Parte_1
a titolo di saldo di quanto riconosciuto dovuto dal decreto ingiunto 159/2024 del Tribunale di Livorno, oltre alle spese liquidate con lo stesso e oltre agli interessi moratori maturati, per un totale di € 17.485,00 chiedeva che questo Tribunale dichiarasse aperta la liquidazio- ne giudiziale di potendosi desume- Controparte_1
re dal reiterato mancato pagamento del dovuto lo stato di insolvenza.
Il Tribunale, considerato che sussiste l'urgenza, in considerazione di quanto previsto dall'art
33 CCII, essendo la impresa convenuta stata cancellata dal registro delle imprese il 6.8.2025 fissava l'udienza del 24/07/2025 abbreviando i termini di comparizione di cui all'art. 41 CCII ai sensi dell'art art 41 comma 3 CCII.
Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza venivano notificati ai sensi dell'art 40 com- ma 7 CCII mediante la inserzione nell'area web di cui all'art 359 CCII con notifica perfe- zionatasi il 14.7.2025.
All'udienza fissata il debitore non si costituiva seppure ritualmente citato.
1 All'udienza del 24.7.2025 non comparire neppure il difensore della parte ricorrente che in data 23.7.2025 depositava una comunicazione del seguente tenore letterale.
“(Udienza del 24.07.2025) Note per l'udienza. Si comunica l'impossibilità a presenziare all'udienza in oggetto e ci si rimette alla decisione del Tribunale, alla luce della documentazione versata in atti”.
Su delega del Collegio, il Giudice relatore svolgeva le attività previste dagli artt. 40 e ss.
CCII, e quindi rimetteva la causa alla decisione del Tribunale.
Va premesso che la mancata comparizione del creditore istante alla udienza del 24.7.2025 non comporta tacita rinuncia al ricorso e quindi impone comunque al Tribunale di pronun- ciarsi sulla domanda proposta con il ricorso.
Infatti con ordinanza n. 34669/2022 la Suprema Corte ha precisato che “le pronunce di questa Corte con le quali è stato escluso che la mancata partecipazione all'udienza prefal- limentare del P.M. richiedente il fallimento possa essere interpretata come tacita rinuncia al ricorso, essendo sufficiente, affinché il giudice possa decidere nel merito, che l'atto e il decreto di fissazione dell'udienza siano stati notificati al debitore fallendo (Cass. nn.
643/2019, 12537/017), costituiscono espressione di un principio generale, applicabile an- che nel caso in cui a non comparire all'udienza sia il creditore che ha avanzato l'istanza ai sensi dell'art. 6 I. fall.
L'art. 15 I. fall. regola infatti in maniera unitaria il procedimento per la dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal fatto che esso venga introdotto su ricorso del P.M. o di un creditore, e, a differenza di quanto previsto per i giudizi a cognizione ordinaria dagli artt. 181 e 309 c.p.c., non riconnette alcuna conseguenza di carattere procedurale alla mancata comparizione delle parti all'udienza.
…
La mancata comparizione del creditore istante all' udienza prefallimentare non può pertan- to essere ritenuta equivalente al deposito di un atto di desistenza e non comporta, di per sé, il venir meno della legittimazione del medesimo a proporre il reclamo avverso il decreto di rigetto.
Va piuttosto rilevato che «Io stabilire se il creditore istante abbia rinunciato al ricorso, ri- solvendosi in una valutazione di fatto, costituisce accertamento demandato al giudice di merito non censurabile in sede di legittimità, ove tale valutazione sia logicamente e con-
2 gruamente motivata» (Cass., sez. 1, 11 agosto 2010, n. 18620; Cass., sez. 1, 19 settembre
2013, n. 21478; Cass., sez. 1, 14 giugno 2019, n. 16122).
Tale principio deve ritenersi applicabile anche nella vigenza del CCII nel quale gli artt. 41 e
40 riproducono, per quanto qui di rilievo, sostanzialmente, la disciplina dell'art 15 LF non riconnettendo alcuna conseguenza di carattere procedurale alla mancata comparizione del creditore istante alla udienza.
Nel caso di specie non può dirsi che con il deposito delle “note di udienza” in data
23.7.2025 il creditore istante abbia rinunciato al ricorso anzi manifestando la volontà che il
Tribunale si pronunci nel merito.
Ne consegue che il Tribunale è tenuto ad esaminare nel merito la fondatezza della domanda proposta dal creditore ricorrente.
Ciò detto e passando al merito ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
• questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
• all'imprenditore individuale è stato ritualmente notificato il ricorso e relativo decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40 comma 7 CCII mediante la inserzione nell'area web perfezionatasi nel termine previsto nel decreto di fissazione di udienza dell'11.7.2025;
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posti dall'art. 33 CCII so- no stati rispettati, in quanto l'impresa è stata cancellata dal registro delle imprese il 6.8.2024
a seguito di domanda presentata il 26.7.2024 (come risulta dalla visura camerale in atti) e dunque non è decorso l'anno di cui all'art. 33 co. 1 CCII;
• parte debitrice è un imprenditore commerciale, costituito in forma di impresa individuale, esercente l'attività di fabbricazione di porte, finestre e loro telai e cancelli metallici, come risulta dalla visura camerale in atti;
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione della man- cata prova del mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma pri- mo lett. d) CCII. La parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il pos- sesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 41
3 comma 4° CCII oppure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata (cfr. art. 121
CCII); invece, nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è verificato in quanto la resistente non
è comparsa alla udienza del 24.7.2025 e quindi nulla ha eccepito sul punto, con la conse- guenza che i presupposti soggettivi dell'apertura della liquidazione giudiziale devono rite- nersi incontroversi, senza che possano ipotizzarsi verifiche officiose da parte del tribunale;
• i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano di gran lunga la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII, così come emerge dal credito portato dal DI emesso a favore della ricorrente e dal successivo atto di precetto nonché dalle note informative trasmesse dalla Agenzia delle Entrate Riscossione (dalla quale risultano debiti portati da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento per oltre € 173.500,00), dall'Agenzia delle Entrate (dalla quale risultano ulteriori debiti non passati all'agente della riscossione per quasi 25.500,00 Euro).
• Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare re- golarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del debito verso il ricorrente per oltre € 17.000,00, fondato su titolo non contestato e già infruttuosamente azionato mediante esecuzione presso terzi risultata infruttuosa (cfr. doc. da 3 a 7 di parte ricorrente);
2. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria fon- data su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati dal 2018 al 2024, per gli importi sopra indicati, quale desumibile dalle note informative acquisite agli atti del procedimento;
3. dalle cancellazione della impresa dal registro delle imprese.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giu- diziale nei confronti della resistente.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in di- spositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperien- ze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
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P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. , P.I. ) con sede
[...] C.F._1 P.IVA_1
in VIA GIOVAN BATTISTA VICO 11 LIVORNO
Nomina il dott. Franco Pastorelli Giudice Delegato per la procedura.
Nomina curatore la dott.ssa , che farà pervenire la propria accettazione Persona_1
entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre co- pia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 mag- gio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri interme- diari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto a norma dell'articolo 39 CCII, di deposi- tare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, non- ché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 19.11.2025, alle ore 10.00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
5 Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comu- nicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 25/07/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Franco Pastorelli dott. Massimo Orlando
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