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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 19/02/2026, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1424/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5987/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3644/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
12 e pubblicata il 06/05/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE PAG n. 293202190005288900 IRPEF
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 253/2026 depositato il
09/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la riforma della sentenza impugnata e la conferma dell'intimazione opposta con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: non costituiti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Catania, in persona del legale rappr. te pro tempore, dichiarava di impugnare nei confronti di Resistente_1 nonché nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappr.te pro tempore, la sentenza in epigrafe. Premettendo che oggetto del giudizio era la intimazione di pagamento, notificata in data 17.09.2021, in relazione alla cartella di pagamento n. 9165, limitatamente all'anno 2006, per l'importo totale di € 26.375,16, che il giudice di prime cure aveva parzialmente accolto il ricorso riguardo alle sanzioni e agli interessi, che l'Agente della
Riscossione aveva correttamente notificato la cartella di pagamento propedeutica all'atto impugnato, con numeri finali 9165, in data 15.10.2010, statuendo che per queste voci si era verificata la prescrizione quinquennale, presentava un unico motivo di impugnazione. Col detto motivo, lamentava che la prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione riguarda solamente le sanzioni irrogate con apposito atto di contestazione e non quando si tratta di liquidazione effettuata ai sensi degli artt. 36/bis del d.p.r. n. 600 del
1973 e 54/bis del d.p.r. 633 del 1972 sui modelli di dichiarazione presentate dai contribuenti. Chiedeva la riforma della sentenza impugnata e la conferma dell'intimazione opposta con vittoria di spese.
Non si costituivano né Resistente_1 né l'ADER, che rimanevano contumaci sebbene ritualmente citati.
Il ricorso è stato esaminato come da verbale di seduta all'esito della quale è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è infondato e va rigettato.
La giurisprudenza si è oramai consolidata (Cas., Sez. 5 - , Ord. n. 23052 del 11/08/2025, Rv. 675508 - 01) sul principio secondo cui “in tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale;
pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali”. Pertanto, correttamente il giudice di prime cure ha applicato la prescrizione quinquennale. Sanzioni e interessi sono, dunque, accessori ma distinti dal tributo principale e la loro prescrizione non segue quella del capitale. Quindi viene a cadere la distinzione operata da parte appellante circa il carattere degli interessi e delle sanzioni rispetto alla sorte capitale del tributo evaso. Per le sanzioni esiste peraltro il termine quinquennale speciale desunto dal disposto di cui all'art. 20, comma 3,
D.Lgs. n. 472 del 1997. Mentre appunto per gli interessi il termine quinquennale deriva dal disposto di cui all'art. 2948, n. 4, c.c..
Non va adottato alcun provvedimento sulle spese in quanto le parti vittoriose sono contumaci.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla sulle spese. Catania, 6.02.2026 Il
Presidente
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5987/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3644/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
12 e pubblicata il 06/05/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE PAG n. 293202190005288900 IRPEF
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 253/2026 depositato il
09/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la riforma della sentenza impugnata e la conferma dell'intimazione opposta con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: non costituiti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Catania, in persona del legale rappr. te pro tempore, dichiarava di impugnare nei confronti di Resistente_1 nonché nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappr.te pro tempore, la sentenza in epigrafe. Premettendo che oggetto del giudizio era la intimazione di pagamento, notificata in data 17.09.2021, in relazione alla cartella di pagamento n. 9165, limitatamente all'anno 2006, per l'importo totale di € 26.375,16, che il giudice di prime cure aveva parzialmente accolto il ricorso riguardo alle sanzioni e agli interessi, che l'Agente della
Riscossione aveva correttamente notificato la cartella di pagamento propedeutica all'atto impugnato, con numeri finali 9165, in data 15.10.2010, statuendo che per queste voci si era verificata la prescrizione quinquennale, presentava un unico motivo di impugnazione. Col detto motivo, lamentava che la prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione riguarda solamente le sanzioni irrogate con apposito atto di contestazione e non quando si tratta di liquidazione effettuata ai sensi degli artt. 36/bis del d.p.r. n. 600 del
1973 e 54/bis del d.p.r. 633 del 1972 sui modelli di dichiarazione presentate dai contribuenti. Chiedeva la riforma della sentenza impugnata e la conferma dell'intimazione opposta con vittoria di spese.
Non si costituivano né Resistente_1 né l'ADER, che rimanevano contumaci sebbene ritualmente citati.
Il ricorso è stato esaminato come da verbale di seduta all'esito della quale è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è infondato e va rigettato.
La giurisprudenza si è oramai consolidata (Cas., Sez. 5 - , Ord. n. 23052 del 11/08/2025, Rv. 675508 - 01) sul principio secondo cui “in tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale;
pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali”. Pertanto, correttamente il giudice di prime cure ha applicato la prescrizione quinquennale. Sanzioni e interessi sono, dunque, accessori ma distinti dal tributo principale e la loro prescrizione non segue quella del capitale. Quindi viene a cadere la distinzione operata da parte appellante circa il carattere degli interessi e delle sanzioni rispetto alla sorte capitale del tributo evaso. Per le sanzioni esiste peraltro il termine quinquennale speciale desunto dal disposto di cui all'art. 20, comma 3,
D.Lgs. n. 472 del 1997. Mentre appunto per gli interessi il termine quinquennale deriva dal disposto di cui all'art. 2948, n. 4, c.c..
Non va adottato alcun provvedimento sulle spese in quanto le parti vittoriose sono contumaci.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla sulle spese. Catania, 6.02.2026 Il
Presidente