Ordinanza 8 novembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, ordinanza 08/11/2018, n. 50742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50742 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2018 |
Testo completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AD AU nato il [...] RN BO nato il [...] avverso la sentenza del 20/03/2018 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso proposto a mezzo del lo difensore, OZ ZA e MA ON impugna la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Genova del 20 marzo 2018 con cui è stata loro applicata la pena concordata relazione al reato di cui agli artt. 110, 56 e 624 perché, in concorso fra loro, con tentavano di impossessarsi di quanto custodito nell'abitazione di FR TE AL, rispettivamente scavalcando la recinzione del giardino, e fungendo da palo, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà.
2. Con un unico identico motivo lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione per avere il giudice provveduto alla quantificazione della pena, di cui all'accordo delle parti, senza ad argomentare sulla sua equità attraverso i necessari passaggi logici., 3. I ricorsi sono inammissibili essendo stato introdotto, successivamente all'entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 103,• per motivi diversi da quelli di cui al disposto dell'art. 448, comma 2^ bis, cod. proc. pen. E' sufficiente qui ricordare che In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. 'Sez. 1, Sentenza n. 15553 del 20/03/2018 Cc. (dep. 06/04/2018 ) Rv. 272619).
4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue il pagamento delle spese processuali e il versamento alla cassa delle ammende della somma di di euro quattromila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende Così deciso il 24/10/2018 Il Consigliere e tensore Il Presidente Maura Nardlin Patrizi Depositata in qancelleria O