Articolo 16 della Legge 1 marzo 1975, n. 44
Articolo 15Articolo 17
Versione
28 marzo 1975
Art. 16.

Il primo comma dell'articolo 59 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 , e' sostituito dal seguente:
"Chiunque trasgredisce le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 21 della presente legge e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da L. 750.000 a L.
37.500.000".
Entrata in vigore il 28 marzo 1975
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