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Sentenza breve 27 febbraio 2026
Sentenza breve 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 27/02/2026, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00118/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 27/02/2026
N. 00287 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00118/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 118 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Baldassarrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Bergamo e Ministero dell'Interno, in persona rispettivamente del Questore
e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del decreto del Questore di Bergamo emesso e notificato in data 11.11.2025, pratica
Cat. 2^/IMM/IISEZ/2025/BG/CONF/1094, con cui sono stati confermati il rigetto N. 00118/2026 REG.RIC.
dell'istanza del ricorrente di aggiornamento del permesso di soggiorno di lungo periodo e la revoca del permesso stesso;
- di tutti gli atti allo stesso preordinati, consequenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Bergamo e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. RO FE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La Questura di Bergamo, con provvedimento del 23.6.2025, notificato tre giorni dopo, ha respinto l'istanza del ricorrente di aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e gli ha revocato il suddetto permesso, perché:
- aveva riportato quattro condanne penali definitive e tre sanzioni amministrative;
- era stato deferito all'autorità giudiziaria per occupazione di lavoratori privi di permesso di soggiorno ex art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998;
- era stato emesso nei suoi confronti un ammonimento orale del Questore di Macerata del 17.4.2025 per atti persecutori nei confronti della nuova compagna, e per i medesimi fatti era stato deferito all'autorità giudiziaria.
2.- Egli ha impugnato il provvedimento con ricorso R.G. 1005/2025, e questo
Tribunale, con ordinanza cautelare 25.9.2025 n. 376, ha disposto un remand, ordinando alla Questura di Bergamo di valutare la sussistenza della pericolosità sociale dello straniero e di adottare una motivazione articolata su più elementi, che N. 00118/2026 REG.RIC.
tenesse conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, ai sensi dall'art. 9, comma 4 e comma 7, lett. c, d.lgs. 286/1998.
È stato altresì ordinato alla Questura di Bergamo, in caso di conferma del provvedimento impugnato, di valutare l'eventuale sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno di altro tipo, e di provvedere in merito, dandone congrua motivazione, come prescritto dall'art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998.
3.- In data 11.11.2025 la Questura di Bergamo ha emesso un nuovo provvedimento, con cui ha confermato il rigetto dell'istanza di aggiornamento e la revoca del permesso per soggiornanti di lungo periodo.
4.- Il giudizio R.G. 1005/2025 è stato definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. (5.12.2025 n. 1115) che ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il provvedimento originario era ormai sostituito da quello nuovo, costituente una conferma propria, poiché adottato all'esito di una nuova istruttoria e contenente una motivazione più articolata della precedente.
5.- Il ricorrente ha impugnato il nuovo provvedimento con ricorso notificato il
10.1.2026 e tempestivamente depositato.
L'Amministrazione si è costituita e ha depositato una relazione con documenti.
DIRITTO
1.- Il ricorrente non censura la conferma della revoca del permesso per lungosoggiornanti, ma lamenta unicamente che la Questura di Bergamo non abbia ravvisato i presupposti per il rilascio di un permesso per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 286/1998 (pagg. 4-5 e pagg. 6-7 del ricorso).
2.- Alla luce di ciò, difetta la giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo invece quella del giudice ordinario (davanti al quale il giudizio potrà essere riproposto N. 00118/2026 REG.RIC.
nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.), come eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella nota di deposito del 20.2.2026.
Infatti l'art. 30, comma 6, d.lgs. 286/1998 prevede che contro il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari “l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria” (come rilevato da Cass. civ., sez. un., ord. 20.7.2011 n. 15868).
Inoltre l'art. 3, comma 1, lett. e, d.l. 13/2017 (convertito con modificazioni dalla l.
46/2017), ha devoluto alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, istituite presso i Tribunali ordinari, la cognizione delle “controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.
Questa scelta del legislatore è coerente con il criterio di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo fondato sulla causa petendi (art. 103, comma 1,
Cost.): infatti laddove l'interessato impugni il diniego di rilascio o di rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, la controversia ha per oggetto il diritto soggettivo al rispetto della vita familiare (cfr. ex multis la sentenza della Sezione n.
389/2025; TAR Lazio, Roma, sez. I ter, 6.2.2025 n. 2795, 14.11.2024 n. 20262,
2.3.2020 n. 2707; TAR Umbria, 1.12.2022 n. 868), tutelato anche a livello sovranazionale dall'art. 8 CEDU e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
3.- Le spese possono essere compensate in considerazione del fatto che il provvedimento impugnato reca in calce l'avviso della possibilità di proporre ricorso giurisdizionale davanti al TAR, e che questo può avere indotto – o quantomeno contribuito a indurre – in errore parte ricorrente sulla giurisdizione.
P.Q.M. N. 00118/2026 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarlo.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO IC, Presidente
RO FE, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RO FE LO IC N. 00118/2026 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 27/02/2026
N. 00287 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00118/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 118 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Baldassarrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Bergamo e Ministero dell'Interno, in persona rispettivamente del Questore
e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del decreto del Questore di Bergamo emesso e notificato in data 11.11.2025, pratica
Cat. 2^/IMM/IISEZ/2025/BG/CONF/1094, con cui sono stati confermati il rigetto N. 00118/2026 REG.RIC.
dell'istanza del ricorrente di aggiornamento del permesso di soggiorno di lungo periodo e la revoca del permesso stesso;
- di tutti gli atti allo stesso preordinati, consequenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Bergamo e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. RO FE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La Questura di Bergamo, con provvedimento del 23.6.2025, notificato tre giorni dopo, ha respinto l'istanza del ricorrente di aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e gli ha revocato il suddetto permesso, perché:
- aveva riportato quattro condanne penali definitive e tre sanzioni amministrative;
- era stato deferito all'autorità giudiziaria per occupazione di lavoratori privi di permesso di soggiorno ex art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998;
- era stato emesso nei suoi confronti un ammonimento orale del Questore di Macerata del 17.4.2025 per atti persecutori nei confronti della nuova compagna, e per i medesimi fatti era stato deferito all'autorità giudiziaria.
2.- Egli ha impugnato il provvedimento con ricorso R.G. 1005/2025, e questo
Tribunale, con ordinanza cautelare 25.9.2025 n. 376, ha disposto un remand, ordinando alla Questura di Bergamo di valutare la sussistenza della pericolosità sociale dello straniero e di adottare una motivazione articolata su più elementi, che N. 00118/2026 REG.RIC.
tenesse conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, ai sensi dall'art. 9, comma 4 e comma 7, lett. c, d.lgs. 286/1998.
È stato altresì ordinato alla Questura di Bergamo, in caso di conferma del provvedimento impugnato, di valutare l'eventuale sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno di altro tipo, e di provvedere in merito, dandone congrua motivazione, come prescritto dall'art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998.
3.- In data 11.11.2025 la Questura di Bergamo ha emesso un nuovo provvedimento, con cui ha confermato il rigetto dell'istanza di aggiornamento e la revoca del permesso per soggiornanti di lungo periodo.
4.- Il giudizio R.G. 1005/2025 è stato definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. (5.12.2025 n. 1115) che ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il provvedimento originario era ormai sostituito da quello nuovo, costituente una conferma propria, poiché adottato all'esito di una nuova istruttoria e contenente una motivazione più articolata della precedente.
5.- Il ricorrente ha impugnato il nuovo provvedimento con ricorso notificato il
10.1.2026 e tempestivamente depositato.
L'Amministrazione si è costituita e ha depositato una relazione con documenti.
DIRITTO
1.- Il ricorrente non censura la conferma della revoca del permesso per lungosoggiornanti, ma lamenta unicamente che la Questura di Bergamo non abbia ravvisato i presupposti per il rilascio di un permesso per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 286/1998 (pagg. 4-5 e pagg. 6-7 del ricorso).
2.- Alla luce di ciò, difetta la giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo invece quella del giudice ordinario (davanti al quale il giudizio potrà essere riproposto N. 00118/2026 REG.RIC.
nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.), come eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella nota di deposito del 20.2.2026.
Infatti l'art. 30, comma 6, d.lgs. 286/1998 prevede che contro il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari “l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria” (come rilevato da Cass. civ., sez. un., ord. 20.7.2011 n. 15868).
Inoltre l'art. 3, comma 1, lett. e, d.l. 13/2017 (convertito con modificazioni dalla l.
46/2017), ha devoluto alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, istituite presso i Tribunali ordinari, la cognizione delle “controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.
Questa scelta del legislatore è coerente con il criterio di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo fondato sulla causa petendi (art. 103, comma 1,
Cost.): infatti laddove l'interessato impugni il diniego di rilascio o di rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, la controversia ha per oggetto il diritto soggettivo al rispetto della vita familiare (cfr. ex multis la sentenza della Sezione n.
389/2025; TAR Lazio, Roma, sez. I ter, 6.2.2025 n. 2795, 14.11.2024 n. 20262,
2.3.2020 n. 2707; TAR Umbria, 1.12.2022 n. 868), tutelato anche a livello sovranazionale dall'art. 8 CEDU e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
3.- Le spese possono essere compensate in considerazione del fatto che il provvedimento impugnato reca in calce l'avviso della possibilità di proporre ricorso giurisdizionale davanti al TAR, e che questo può avere indotto – o quantomeno contribuito a indurre – in errore parte ricorrente sulla giurisdizione.
P.Q.M. N. 00118/2026 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarlo.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO IC, Presidente
RO FE, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RO FE LO IC N. 00118/2026 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.