CASS
Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 25 gennaio 2024
Massime • 1
L'attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è applicabile al delitto continuato di cessione di sostanze stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale e ciascun episodio di cessione comporti un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità. (Fattispecie in cui la circostanza attenuante è stata esclusa a fronte della pluralità delle cessioni realizzate e progettate dagli imputati nella gestione di una "piazza di spaccio").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/01/2024, n. 10234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10234 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE nei confronti di OR HI (CUI 04UPKFA9, nato in [...] il [...] EK WI AK (CUI 057SXHB), nato in [...] il [...] AC AD (CUI 05CBBDP), nato in [...] il [...]6 NT LA (CUI 05GJIPW), nato in [...] il [...] OK AN 01 (CUI 050NE2G), nato in [...] il 21 7.2000 HO SU BE (CUI 052061W), nato in [...] 1'11.3.1997 OZ SL (CUI 05C8FMN), nato in [...] il [...] UE NC (CUI 03IINM1), nato in [...] il [...] ON AS (CUI 05BP666), nato in [...] il [...] RE IF (CUI 05BVJZM), nato in [...] il [...] BO US (CUI 05ANK1Y), nato in [...] 1'8.6.1998 nonché da NT LA, come sopra generalizzato ON AS, come sopra generalizzato BO US, come sopra generalizzato avverso la sentenza in data 1.4.2021 della Corte di Appello di Firenze Penale Sent. Sez. 3 Num. 10234 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 25/01/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'aggravante ex art. 80 lett.g) T.U. Stup. e per il rigetto dei ricorsi nel resto RITENUTO IN II:ATTO 1. Con sentenza in data 1.4.2021 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio, svoltosi con rito abbreviato, dal Tribunale di Arezzo che aveva affermato la penale responsabilità degli imputati in epigrafe trascritti per plurime condotte di spaccio di sostanze stupefacenti di variegata tipologia commesse in forma individuale e continuativa all'interno di un parco pubblico in Arezzo, trasformato in una piazza di spaccio, ai sensi dell'art. 73, commi primo, quarto e sesto comma d.P.R. 309/1990 con l'aggravante della prossimità a plessi scolastici ex art. 80 lett. g) e della cessione eseguita in favore di soggetti minorenni di cui all'art. 80 lett. a), ha riqualificato i fatti ai sensi del quinto comma dell'art. 73 nonché escluso la configurabilità di entrambe le suddette circostanze, riducendo la pena costoro inflitta, rideterminata per Agholor Sunday, BE GI, ON IN ed KO UE in due anni e dieci giorni di reclusione ed C 3.000 di multa, per TR HI in due anni e due mesi di reclusione ed C 4.000 di multa, per SA NY, UZ KI, AC IL, OK RI, PU IL e ON GI in due anni e cinque mesi di reclusione ed C 4.000 di multa, con conseguente revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Avverso il suddetto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione sia Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze, sia gli imputati ON, Antony ed ON. 2. L'organo della pubblica accusa contesta con un unico motivo tanto la configurabilità della fattispecie di lieve entità, quanto l'esclusione della aggravante ex art. 80 lett. g). 2.1. In relazione al primo profilo deduce che, a dispetto della modica entità delle singole cessioni, il Parco fosse stato trasformato in una vera e propria piazza di spaccio stante la stabile occupazione del territorio da parte degli spacciatori e il controllo su di esso esercitato in forma capillare, così come dimostrato dall'utilizzo di anfratti naturali per l'occultamento e il deposito della droga, dal monitoraggio dell'area finalizzato a prevenire i controlli delle forze dell'ordine, dall'occupazione da parte di ciascuno della medesima postazione che gli veniva dagli altri rispettata 2 / i - e riconosciuta. A tali connotazioni si aggiungeva, secondo quanto emerso dal servizio di osservazione svolto dalla PG per svariati mesi, una forma sia pur rudimentale di organizzazione, costituita dall'aiuto reciproco prestatosi dagli uni con gli altri, dalla cooperazione al momento del bisogno, dalle fonti comuni di approvvigionamento, dalla mancanza di un'effettiva concorrenza, da rodate modalità comuni di vendita tali da assicurare costantemente la presenza della merce, ben potendo ognuno ricorrere, nel caso in cui ne fosse sprovvisto, alle riserve disponibili degli altri e la conseguente continuativa presenza in numero elevato di avventori che venivano in tal modo, certi di trovare il prodotto richiesto e fornito loro dal pusher il proprio numero di cellulare, fidelizzati alla piazza. Tutti i suddetti elementi, complessivamente considerati in conformità ai parametri dettati dall'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990, costituiscono, secondo il Procuratore ricorrente, indici inequivoci di una concreta offensività rispetto alla quale, non dovendo tutti quelli elencati dal legislatore ricorrere simultaneamente, il dato quantitativo delle singole cessioni degrada a fattore subvalente, come già affermato da plurimi arresti di questa Corte ci i cui, fra i più recenti, le sentenze n. 6871 dell'8.7.2016 e n.13982 del 20.2.2028. 2.2. In relazione all'aggravante di cui all'art. 80 lel:t. g) ne contesta l'esclusione rilevando come la piazza di spaccio del Parco del Pionta sia attigua, cartine topografiche alla mano, a due succursali del liceo tecnico Galileo, ad un asilo per bambini, al dipartimento di Scienze della Formazione e ad una residenza psichiatrica della ASL, come gli avventori fossero maggiormente presenti negli orari di entrata e di uscita dalle scuole e come le cessioni in contestazione fossero tutte avvenute in luoghi contigui all'asilo, al campo da calcio e al parcheggio della residenza psichiatrica. Osserva che il termine "contiguità" menzionato dalla norma di riferimento in relazione alle scuole, alle comunità giovanili, alle caserme, alle carceri, agli ospedali e alle strutture per la riabilitazione e la cura dei tossicodipendenti trovando la sua giustificazione nella maggiore pericolosità della condotta compiuta in luoghi frequentati da giovani o comunque da soggetti deboli, meritevoli di una maggiore tutela, debba intendersi quale sinonimo di vicinanza e non già di confine tra il luoghi come se gli uni dovessero essere adiacenti agli altri. Siffatto rilievo vale, secondo quanto dedotto dal ricorrente, anche per le cessioni avvenute nelle zone più interne del Parco, quali quelle perfezionatesi nella zona cd. del "Poggetto" considerato che per raggiungerla si impiegano non più di due minuti a piedi, fermo restando che la maggior parte delle transazioni avvenivano in prossimità delle entrate del giardino pubblico. 3. Le censure sollevate dal ON, dall'Antony e dall'ON con l'unico motivo di cui si compone il ricorso a firma delll'avv. Angelo Nicotera da costoro congiuntamente proposto sì incentrano sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen.. Lamentano la manifesta illogicità 3 della sentenza impugnata che, nel valorizzare a fondamento del diniego la continuità delle cessioni nel tempo, aveva tralasciato di esaminare se le singole condotte avessero o meno prodotto un lucro di particolare tenuità, configurante il nucleo essenziale della circostanza invocata, così come chiarito dalle Sezioni unite penali con la sentenza n. 24990 del 30.1.2020, secondo cui la speciale tenuità del lucro o dell'offesa deve essere valutata, anche quando all'agente siano imputate una pluralità di condotte unificate dal vincolo della continuazione, in relazione alla singola condotta delittuosa. Rilevano al riguardo come i singoli episodi di spaccio avessero ad oggetto tutti quantitativi modestissimi di stupefacente, a volte addirittura inferiori ad una dose, il cui corrispettivo si aggirava intorno a pochissime decine di euro e come gli acquirenti fossero soggetti con un lungo passato di tossicodipendenza, oltre agli agenti sotto copertura i cui acquisti erano soltanto simulati a fini investigativi. 4 Con successiva memoria redatta in data 9.1.2024 l'avv. Angelo Nicotera si è riportato alle conclusioni rassegnate in ricorso. 5. Con memoria in data 18.1.2024 l'avv. Ubaldo Ricci, difensore di KO UE, nel rilevare come l'espletata istruttoria avesse messo in luce la natura del tutto rudimentale del sistema di spaccio, dove tutti gli imputati agivano in completa autonomia logistica ed economica, e al contempo la mera vicinanza al parco cittadino degli edifici scolastici, autonomamente raggiungibili senza doverne attraversare necessariamente l'area, ha concluso per il rigetto del ricorso del Procuratore Generale CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Muovendo dal ricorso del Procuratore Generale deve ritenersene, in ordine ad entrambi i devoluti profili di doglianza, l'inammissibilità. Ed invero, senza addurre alcun travisamento della prova, le censure relative alla contestata riconducibilità delle condotte criminose alla fattispecie di lieve entità muovono da una ricostruzione del fatto del tutto avulsa dall'impugnata sentenza, sostenendosi che l'attività di spaccio dei singoli si inserisse all'interno di un assetto organizzativo, sia pur rudimentale, che consentiva agli imputati tanto il controllo del territorio essendosi assicurati l'occultamento della merce destinata alla vendita negli anfratti del parco adibiti a deposito comune e al contempo il monitoraggio delle vie di accesso al fine di prevenire eventuali controlli delle forze dell'ordine, quanto una mutua assistenza attraverso la quale erano in grado di garantire agli avventori l'immediato soddisfacimento delle loro richieste venendo messi da ognuno a disposizione del singolo pusher in trattativa con l'acquirente il quantitativo e la tipologia di stupefacente della propria scorta per consegnarlo al cliente, così da assicurarsi, attraverso la continuità delle cessioni, peraltro 4 condotte con meccanismo rodato comune a tutti, un elevato numero di consumatori ed una notevole fonte di guadagno. Tuttavia la Corte fiorentina tratteggia un ben diverso quadro dello smercio di droga contestato ai vari imputati all'interno del parco cittadino affermando che il numero di cessioni nell'arco dei quattro mesi dell'attività di appostamento ed osservazione eseguita dalla PG non fosse particolarmente significativo con corrispettivi del tutto modesti, che la comunanza delle fonti di approvvigionamento e di deposito della merce non avesse costituito oggetto di alcuna verifica investigativa, che l'esistenza di una rete organizzativa con riferimento ai sistemi di prevenzione rispetto alle incursioni e ai controlli della polizia fosse smentita dall'attività di spaccio espletata a cielo aperto in un'area pubblica sotto gli occhi di tutti tanto da aver consentito agli inquirenti di registrare senza particolari accorgimenti i singoli episodi di cessione così come di infiltrarsi tra gli acquirenti, e con riferimento all'attività di preparazione sottostante allo smercio smentita dal fatto che i quantitativi richiesti dagli avventori venissero approntati nell'immediatezza addirittura strappandoli cori i denti dai panetti facenti parte delle scorte. Sulla base di tali premesse fattuali, che non vengono analiticamente confutate del ricorrente opponendo ad esse un diverso compendio probatorio eventualmente travisato, ossia possibili errori del giudice di appello sul "significante" delle risultanze istruttorie indicate, del tutto coerente deve ritenersi la riconducibilità delle condotte alla fattispecie di lieve entità in difetto di elementi che consentissero di qualificare, all'interno di una valutazione complessiva imperniata sui parametri indicati dall'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990, le contestate cessioni, al di là del modico quantitativo e della variegata tipologia degli stupefacenti offerti in vendita, come manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, nè occasionale, sostanze droganti. Non vale a superare la genericità delle doglianze articolate sul punto il vago riferimento al fascicolo processuale cui rimanda, al fine di comprovare "la complessa ed articolata attività investigativa" svolta dagli inquirenti, il ricorso "diversamente da quanto ha valutato la Corte fiorentina": sotto tale profilo l'impugnativa viola anche il principio di autosufficienza che impone a pena di inammissibilità, allorquando si lamenti l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, di: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonchè della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per 5 cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010 - dep. 22/12/2010, Damiano, Rv. 249035). Deve essere in conclusione rilevato che le censure sul punto, così come formulate, si risolvono nel mero dissenso del ricorrente rispetto all'approdo valutativo operato dalla Corte d'appello con la prospettazione di un'operazione non consentita in questa sede, dovendo al riguardo essere ribadito che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli a:ssunti del ricorrente, con la conseguenza che che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove. Si richiama perciò il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il compito del giudice di legittimità non è quello di valutare ex novo le emergenze processuali sulle quali i giudici di merito hanno fondato il proprio convincimento così da rendere un terzo grado di giudizio, operazione vieppiù inibita allorquando il ricorso non contenga alcuna specifica indicazione degli atti asseritamente attestanti l'offensività della condotta, che non può certamente essere integrata dal rinvio al fascicolo processuale costringendo il giudice di legittimità ad una lettura totale degli atti, ma quello di stabilire, dovendo il controllo di logicità e di contraddittorietà rimanere all'interno del provvedimento impugnato, se il giudice di merito abbia fornito una corretta interpretazione di esse, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbia esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta dì determinate conclusioni a preferenza di altre (cfr. ex multis Sez. 6, Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601). 2. Ad analoga sorte non si sottraggono le doglianze relative al diniego dell'aggravante ex art. 80 lett. g) d.P.R. 309/1990. L'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale i plessi indicati nell'imputazione non sono fisicamente contigui al Parco della città aretina, dal quale risultano invece ben separati, non può essere cli per sé considerata un'indebita deviazione dall'interpretazione giurisprudenziale corrente. Come infatti già affermato da questa Corte trattasi di concetto che attiene - avuto riguardo alla ratio sottesa all'aggravio di pena, costituita dalla maggior riprovevolezza di una condotta di spaccio svolta in luoghi frequentati da soggetti considerati vulnerabili in ragione vuoi dell'età (le scuole di ogni ordine e grado e comunità giovanili), vuoi delle condizioni di degrado fisico o mentale in cui versano (ospedali, residenze 6 psichiatriche, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti), o comunque maggiormente esposti al rischio di essere attratti dal consumo di sostanze stupefacenti, e perciò meritevoli di particolare tutela - alla contiguità fisica e al posizionamento topografico dell'agente dedito allo spaccio allorquando esplichi la sua attività in un luogo che consente l'immediato accesso alle droghe alle persone che lo frequentano, pur non essendo rilevante che il raggiungimento del luogo implichi una, pur minima, scelta volitiva della vittima (Sez. 4, Sentenza n. 51957 del 24/11/2016, Calandra, Rv. 268780). Nella stessa traiettoria si inscrive anche una successiva pronuncia sul tema secondo cui il requisito della "prossimità" ad uno dei luoghi indicati dalla norma in cui deve avvenire l'offerta o la cessione della sostanza stupefacente, attiene a quelle aree esterne rispetto alle strutture tipizzate (scuole, comunità giovanili, caserme ecc. ecc.) che devono essere ubicate nelle loro immediate vicinanze, configurandosi un rapporto di relazione immediata tra i luoghi indicati e le aree di prossimità (Sez. 6, Sentenza n. 27458 del 14/02/2017 Rv. 270160). Ciò premesso, il Procuratore ricorrente si limita a contestare le argomentate conclusioni della Corte territoriale in forza degli stessi principi giurisprudenziali seguiti dalla sentenza impugnata, ma non dimostra affatto che il criterio di prossimità nei termini restrittivi declinati sotto il profilo spaziale nella consolidata interpretazione della norma in esame sia stato violato, nulla venendo indicato sulla concreta ubicazione degli edifici scolastici o dell'ospedale rispetto ad un'area verde di ben vaste dimensioni, secondo la descrizione dei giudici di merito del parco cittadino, che non doveva affatto essere attraversata per accedere agli immobili in questione. 3. Passando alla disamina del ricorso degli imputati, neanch'esso può ritenersi ammissibile attesa la genericità delle doglianze svolte, prive di alcun aggancio alla fattispecie concreta oggetto del presente procedimento. Va in primo luogo rilevato che nessuna indicazione del corrispettivo in concreto conseguito risulta dagli atti né viene fornito dai ricorrenti che pure ne rivendicano in relazione alle singole condotte ascrittegli un lucro di speciale tenuità. Orbene, con riferimento alla singola condotta delittuosa va chiarito che l'aver la Corte distrettuale definito come modesti i corrispettivi inc:assati per le plurime cessioni non esime la difesa dal fornire gli elementi che consentano di ravvisare nella fattispecie concreta i presupposti per la configurabilità dell'attenuante invocata. Affinché, infatti, il lucro perseguito possa definirsi di speciale tenuità occorre che le somme siano quanto meno quantificate nel loro ammontare, mancando altrimenti il parametro in forza del quale qualunque valutazione si tradurrebbe in un apprezzamento arbitrario: elemento imprescindibile a tal fine diventa perciò l'individuazione dell'utilità marginale dell'incasso commisurato al 7 valore venale del bene compravenduto, di cui il ricorso non reca traccia, non potendo prescindersi, neppure per i delitti indotti da motivi di lucro diversi da quelli contro il patrimonio, dal valore della res oggetto della transazione negoziale sottostante (Sez. 3, Sentenza n. 18013 del 05/02/2019 Rv. 275950). Ma anche in disparte da tale osservazione, la difesa tralascia integralmente il secondo addendo che deve presiedere alla valutazione richiesta dall'art. 62 n.4 cod. pen., costituito dalla speciale tenuità del danno o del pericolo derivante dalla condotta delittuosa. Il che impone una valutazione che si estende al di là della condotta isolatamente considerata, dovendo la valutazione richiesta all'interprete in termini di particolare tenuità coprire tanto l'elemento del lucro in concreto conseguito e, dunque, un fattore suscettibile di un apprezzamento squisitamente economico, quanto le conseguenze che da essa derivano e dunque i risvolti di natura criminale che vanno al di là, in quanto riferiti al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, di un'angolazione soltanto patrimoniale. Come ben chiarito dalle Sezioni Unite nella pronuncia che ha stabilito, nel risolvere il preesistente contrasto giurisprudenziale, l'applicabilità della circostanza de qua ai delitti in materia di stupefacenti, l'accertamento del disvalore complessivo della condotta, da parametrarsi ai motivi a delinquere (lucro perseguito), al profitto (lucro conseguito) e all'evento (dannoso o pericoloso) del reato - fattori ontologicamente distinti da quelli che concorrono a delineare il fatto di lieve entità ex art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990 -, deve rivelare una particolare modestia, "tale da risultare "proporzionata" alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l'autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito", all'esito di una valutazione ancorata a parametri di maggiore intensità e pregnanza rispetto a quelli rilevanti per l'integrazione della fattispecie "lieve" (cfr. .Sez. U, Sentenza n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499). Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha fondato il diniego dell'attenuante invocata dalle difese sulla rilevanza rivestita dalla pluralità delle cessioni realizzate e comunque progettate dai ricorrenti nella piazza di spaccio. Consegue infatti alle sovraesposte premesse che la ravvisabilità della speciale tenuità nei reati caratterizzati da motivi di lucro sia collegata all'episodicità della condotta che certamente non ricorre quando la stessa, sia pure isolatamente considerata, si inserisce in una sequenza continuativa preordinata, al di là di quelle realizzate in concreto, al perfezionamento di una pluralità di cessioni, come dimostra lo stazionamento quotidiano per la durata dell'intera giornata dei singoli spacciatori all'interno del parco e alla loro presenza nella stessa area per un periodo continuativo protrattosi per più settimane. In tal caso è la stessa aspettativa complessiva di più ingenti guadagni derivanti dalla pluralità delle vendite al minuto cui sono protesi gli sforzi dell'agente che esclude di per sé la tenuità del vantaggio patrimoniale che costui si proponeva di conseguire con la 8 \- singola vendita o ha in effetti conseguito. Il che, in presenza di plurime contestazioni avvinte dall'unicità del disegno criminoso ex art. 81 cod. pen., implica che, quand'anche dalla singola cessione sia stato ricavato un corrispettivo in termini monetari irrisorio, debba aversi riguardo alla attività di spaccio complessivamente svolta, non potendo prescindersi nella valutazione del singolo episodio dall'atteggiamento volitivo dell'agente che, proprio in ragione del disegno criminoso perseguito, sia proiettato al conseguimento di un lucro che in ragione delle plurime cessioni programmate si tramuti in un guadagno niente affatto marginale. In continuità con quanto già affermato da questa Corte antecedentemente alla citata pronuncia delle Sezioni Unite, deve perciò ribadirsi che la circostanza del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile al reato continuato di cessione di sostanze stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale e ciascun episodio di cessione comporti un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità (Sez. 6, Sentenza n. 31603 del 16/05/2017, 3aber, Rv. 270571 in una fattispecie in cui è stata esclusa la attenuante in quanto, a fronte dell'avvenuta cessione di una dose di minimo valore, l'imputato deteneva un numero apprezzabile di dosi già pronte per l'immediata cessione ad altri tossicodipendenti). Come infatti ben puntualizzato in tale arresto "se si ragionasse sul solo dato del profitto della singola operazione, si rischierebbe un errore parallelo a quello della preconcetta esclusione che una vendita di minima entità di droga possa vedersi riconoscere l'attenuante in questione", ormai definitivamente superata dalla sentenza Dabo, dovendosi invece aver riguardo, oltre che al lucro conseguito per la singola operazione negoziale, al concorrente elemento relativo all'entità del danno o del pericolo, necessariamente collegato alla condotta complessiva dell'imputato. Conclusione questa che non si pone affatto in contrasto con quelle sentenze sempre in tema di reato continuato secondo cui l'attenuante in esame va valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso, con riguardo al danno patrimoniale cagionato per ogni singolo fatto- reato (così ex multis Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 08/02/2018, Rv. 272270), trattandosi di pronunce rese in materia di reati contro il patrimonio dove, a differenza di quelli determinati da motivi di lucro, il danno, cadendo la condotta criminosa su un bene altrui, è circoscritto alle conseguenze patrimoniali subite dalla persona offesa, ed alla cui valutazione deve arrestarsi il giudizio demandato al giudice ai fini dell'applicabilità della suddetta circostanza. 4. Segue all'esito del ricorso l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo a carico di ciascuno dei ricorrenti. 9
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Dichiara inammissibili i ricorsi degli imputati che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 25.1.2024
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'aggravante ex art. 80 lett.g) T.U. Stup. e per il rigetto dei ricorsi nel resto RITENUTO IN II:ATTO 1. Con sentenza in data 1.4.2021 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio, svoltosi con rito abbreviato, dal Tribunale di Arezzo che aveva affermato la penale responsabilità degli imputati in epigrafe trascritti per plurime condotte di spaccio di sostanze stupefacenti di variegata tipologia commesse in forma individuale e continuativa all'interno di un parco pubblico in Arezzo, trasformato in una piazza di spaccio, ai sensi dell'art. 73, commi primo, quarto e sesto comma d.P.R. 309/1990 con l'aggravante della prossimità a plessi scolastici ex art. 80 lett. g) e della cessione eseguita in favore di soggetti minorenni di cui all'art. 80 lett. a), ha riqualificato i fatti ai sensi del quinto comma dell'art. 73 nonché escluso la configurabilità di entrambe le suddette circostanze, riducendo la pena costoro inflitta, rideterminata per Agholor Sunday, BE GI, ON IN ed KO UE in due anni e dieci giorni di reclusione ed C 3.000 di multa, per TR HI in due anni e due mesi di reclusione ed C 4.000 di multa, per SA NY, UZ KI, AC IL, OK RI, PU IL e ON GI in due anni e cinque mesi di reclusione ed C 4.000 di multa, con conseguente revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Avverso il suddetto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione sia Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze, sia gli imputati ON, Antony ed ON. 2. L'organo della pubblica accusa contesta con un unico motivo tanto la configurabilità della fattispecie di lieve entità, quanto l'esclusione della aggravante ex art. 80 lett. g). 2.1. In relazione al primo profilo deduce che, a dispetto della modica entità delle singole cessioni, il Parco fosse stato trasformato in una vera e propria piazza di spaccio stante la stabile occupazione del territorio da parte degli spacciatori e il controllo su di esso esercitato in forma capillare, così come dimostrato dall'utilizzo di anfratti naturali per l'occultamento e il deposito della droga, dal monitoraggio dell'area finalizzato a prevenire i controlli delle forze dell'ordine, dall'occupazione da parte di ciascuno della medesima postazione che gli veniva dagli altri rispettata 2 / i - e riconosciuta. A tali connotazioni si aggiungeva, secondo quanto emerso dal servizio di osservazione svolto dalla PG per svariati mesi, una forma sia pur rudimentale di organizzazione, costituita dall'aiuto reciproco prestatosi dagli uni con gli altri, dalla cooperazione al momento del bisogno, dalle fonti comuni di approvvigionamento, dalla mancanza di un'effettiva concorrenza, da rodate modalità comuni di vendita tali da assicurare costantemente la presenza della merce, ben potendo ognuno ricorrere, nel caso in cui ne fosse sprovvisto, alle riserve disponibili degli altri e la conseguente continuativa presenza in numero elevato di avventori che venivano in tal modo, certi di trovare il prodotto richiesto e fornito loro dal pusher il proprio numero di cellulare, fidelizzati alla piazza. Tutti i suddetti elementi, complessivamente considerati in conformità ai parametri dettati dall'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990, costituiscono, secondo il Procuratore ricorrente, indici inequivoci di una concreta offensività rispetto alla quale, non dovendo tutti quelli elencati dal legislatore ricorrere simultaneamente, il dato quantitativo delle singole cessioni degrada a fattore subvalente, come già affermato da plurimi arresti di questa Corte ci i cui, fra i più recenti, le sentenze n. 6871 dell'8.7.2016 e n.13982 del 20.2.2028. 2.2. In relazione all'aggravante di cui all'art. 80 lel:t. g) ne contesta l'esclusione rilevando come la piazza di spaccio del Parco del Pionta sia attigua, cartine topografiche alla mano, a due succursali del liceo tecnico Galileo, ad un asilo per bambini, al dipartimento di Scienze della Formazione e ad una residenza psichiatrica della ASL, come gli avventori fossero maggiormente presenti negli orari di entrata e di uscita dalle scuole e come le cessioni in contestazione fossero tutte avvenute in luoghi contigui all'asilo, al campo da calcio e al parcheggio della residenza psichiatrica. Osserva che il termine "contiguità" menzionato dalla norma di riferimento in relazione alle scuole, alle comunità giovanili, alle caserme, alle carceri, agli ospedali e alle strutture per la riabilitazione e la cura dei tossicodipendenti trovando la sua giustificazione nella maggiore pericolosità della condotta compiuta in luoghi frequentati da giovani o comunque da soggetti deboli, meritevoli di una maggiore tutela, debba intendersi quale sinonimo di vicinanza e non già di confine tra il luoghi come se gli uni dovessero essere adiacenti agli altri. Siffatto rilievo vale, secondo quanto dedotto dal ricorrente, anche per le cessioni avvenute nelle zone più interne del Parco, quali quelle perfezionatesi nella zona cd. del "Poggetto" considerato che per raggiungerla si impiegano non più di due minuti a piedi, fermo restando che la maggior parte delle transazioni avvenivano in prossimità delle entrate del giardino pubblico. 3. Le censure sollevate dal ON, dall'Antony e dall'ON con l'unico motivo di cui si compone il ricorso a firma delll'avv. Angelo Nicotera da costoro congiuntamente proposto sì incentrano sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen.. Lamentano la manifesta illogicità 3 della sentenza impugnata che, nel valorizzare a fondamento del diniego la continuità delle cessioni nel tempo, aveva tralasciato di esaminare se le singole condotte avessero o meno prodotto un lucro di particolare tenuità, configurante il nucleo essenziale della circostanza invocata, così come chiarito dalle Sezioni unite penali con la sentenza n. 24990 del 30.1.2020, secondo cui la speciale tenuità del lucro o dell'offesa deve essere valutata, anche quando all'agente siano imputate una pluralità di condotte unificate dal vincolo della continuazione, in relazione alla singola condotta delittuosa. Rilevano al riguardo come i singoli episodi di spaccio avessero ad oggetto tutti quantitativi modestissimi di stupefacente, a volte addirittura inferiori ad una dose, il cui corrispettivo si aggirava intorno a pochissime decine di euro e come gli acquirenti fossero soggetti con un lungo passato di tossicodipendenza, oltre agli agenti sotto copertura i cui acquisti erano soltanto simulati a fini investigativi. 4 Con successiva memoria redatta in data 9.1.2024 l'avv. Angelo Nicotera si è riportato alle conclusioni rassegnate in ricorso. 5. Con memoria in data 18.1.2024 l'avv. Ubaldo Ricci, difensore di KO UE, nel rilevare come l'espletata istruttoria avesse messo in luce la natura del tutto rudimentale del sistema di spaccio, dove tutti gli imputati agivano in completa autonomia logistica ed economica, e al contempo la mera vicinanza al parco cittadino degli edifici scolastici, autonomamente raggiungibili senza doverne attraversare necessariamente l'area, ha concluso per il rigetto del ricorso del Procuratore Generale CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Muovendo dal ricorso del Procuratore Generale deve ritenersene, in ordine ad entrambi i devoluti profili di doglianza, l'inammissibilità. Ed invero, senza addurre alcun travisamento della prova, le censure relative alla contestata riconducibilità delle condotte criminose alla fattispecie di lieve entità muovono da una ricostruzione del fatto del tutto avulsa dall'impugnata sentenza, sostenendosi che l'attività di spaccio dei singoli si inserisse all'interno di un assetto organizzativo, sia pur rudimentale, che consentiva agli imputati tanto il controllo del territorio essendosi assicurati l'occultamento della merce destinata alla vendita negli anfratti del parco adibiti a deposito comune e al contempo il monitoraggio delle vie di accesso al fine di prevenire eventuali controlli delle forze dell'ordine, quanto una mutua assistenza attraverso la quale erano in grado di garantire agli avventori l'immediato soddisfacimento delle loro richieste venendo messi da ognuno a disposizione del singolo pusher in trattativa con l'acquirente il quantitativo e la tipologia di stupefacente della propria scorta per consegnarlo al cliente, così da assicurarsi, attraverso la continuità delle cessioni, peraltro 4 condotte con meccanismo rodato comune a tutti, un elevato numero di consumatori ed una notevole fonte di guadagno. Tuttavia la Corte fiorentina tratteggia un ben diverso quadro dello smercio di droga contestato ai vari imputati all'interno del parco cittadino affermando che il numero di cessioni nell'arco dei quattro mesi dell'attività di appostamento ed osservazione eseguita dalla PG non fosse particolarmente significativo con corrispettivi del tutto modesti, che la comunanza delle fonti di approvvigionamento e di deposito della merce non avesse costituito oggetto di alcuna verifica investigativa, che l'esistenza di una rete organizzativa con riferimento ai sistemi di prevenzione rispetto alle incursioni e ai controlli della polizia fosse smentita dall'attività di spaccio espletata a cielo aperto in un'area pubblica sotto gli occhi di tutti tanto da aver consentito agli inquirenti di registrare senza particolari accorgimenti i singoli episodi di cessione così come di infiltrarsi tra gli acquirenti, e con riferimento all'attività di preparazione sottostante allo smercio smentita dal fatto che i quantitativi richiesti dagli avventori venissero approntati nell'immediatezza addirittura strappandoli cori i denti dai panetti facenti parte delle scorte. Sulla base di tali premesse fattuali, che non vengono analiticamente confutate del ricorrente opponendo ad esse un diverso compendio probatorio eventualmente travisato, ossia possibili errori del giudice di appello sul "significante" delle risultanze istruttorie indicate, del tutto coerente deve ritenersi la riconducibilità delle condotte alla fattispecie di lieve entità in difetto di elementi che consentissero di qualificare, all'interno di una valutazione complessiva imperniata sui parametri indicati dall'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990, le contestate cessioni, al di là del modico quantitativo e della variegata tipologia degli stupefacenti offerti in vendita, come manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, nè occasionale, sostanze droganti. Non vale a superare la genericità delle doglianze articolate sul punto il vago riferimento al fascicolo processuale cui rimanda, al fine di comprovare "la complessa ed articolata attività investigativa" svolta dagli inquirenti, il ricorso "diversamente da quanto ha valutato la Corte fiorentina": sotto tale profilo l'impugnativa viola anche il principio di autosufficienza che impone a pena di inammissibilità, allorquando si lamenti l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, di: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonchè della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per 5 cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010 - dep. 22/12/2010, Damiano, Rv. 249035). Deve essere in conclusione rilevato che le censure sul punto, così come formulate, si risolvono nel mero dissenso del ricorrente rispetto all'approdo valutativo operato dalla Corte d'appello con la prospettazione di un'operazione non consentita in questa sede, dovendo al riguardo essere ribadito che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli a:ssunti del ricorrente, con la conseguenza che che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove. Si richiama perciò il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il compito del giudice di legittimità non è quello di valutare ex novo le emergenze processuali sulle quali i giudici di merito hanno fondato il proprio convincimento così da rendere un terzo grado di giudizio, operazione vieppiù inibita allorquando il ricorso non contenga alcuna specifica indicazione degli atti asseritamente attestanti l'offensività della condotta, che non può certamente essere integrata dal rinvio al fascicolo processuale costringendo il giudice di legittimità ad una lettura totale degli atti, ma quello di stabilire, dovendo il controllo di logicità e di contraddittorietà rimanere all'interno del provvedimento impugnato, se il giudice di merito abbia fornito una corretta interpretazione di esse, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbia esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta dì determinate conclusioni a preferenza di altre (cfr. ex multis Sez. 6, Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601). 2. Ad analoga sorte non si sottraggono le doglianze relative al diniego dell'aggravante ex art. 80 lett. g) d.P.R. 309/1990. L'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale i plessi indicati nell'imputazione non sono fisicamente contigui al Parco della città aretina, dal quale risultano invece ben separati, non può essere cli per sé considerata un'indebita deviazione dall'interpretazione giurisprudenziale corrente. Come infatti già affermato da questa Corte trattasi di concetto che attiene - avuto riguardo alla ratio sottesa all'aggravio di pena, costituita dalla maggior riprovevolezza di una condotta di spaccio svolta in luoghi frequentati da soggetti considerati vulnerabili in ragione vuoi dell'età (le scuole di ogni ordine e grado e comunità giovanili), vuoi delle condizioni di degrado fisico o mentale in cui versano (ospedali, residenze 6 psichiatriche, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti), o comunque maggiormente esposti al rischio di essere attratti dal consumo di sostanze stupefacenti, e perciò meritevoli di particolare tutela - alla contiguità fisica e al posizionamento topografico dell'agente dedito allo spaccio allorquando esplichi la sua attività in un luogo che consente l'immediato accesso alle droghe alle persone che lo frequentano, pur non essendo rilevante che il raggiungimento del luogo implichi una, pur minima, scelta volitiva della vittima (Sez. 4, Sentenza n. 51957 del 24/11/2016, Calandra, Rv. 268780). Nella stessa traiettoria si inscrive anche una successiva pronuncia sul tema secondo cui il requisito della "prossimità" ad uno dei luoghi indicati dalla norma in cui deve avvenire l'offerta o la cessione della sostanza stupefacente, attiene a quelle aree esterne rispetto alle strutture tipizzate (scuole, comunità giovanili, caserme ecc. ecc.) che devono essere ubicate nelle loro immediate vicinanze, configurandosi un rapporto di relazione immediata tra i luoghi indicati e le aree di prossimità (Sez. 6, Sentenza n. 27458 del 14/02/2017 Rv. 270160). Ciò premesso, il Procuratore ricorrente si limita a contestare le argomentate conclusioni della Corte territoriale in forza degli stessi principi giurisprudenziali seguiti dalla sentenza impugnata, ma non dimostra affatto che il criterio di prossimità nei termini restrittivi declinati sotto il profilo spaziale nella consolidata interpretazione della norma in esame sia stato violato, nulla venendo indicato sulla concreta ubicazione degli edifici scolastici o dell'ospedale rispetto ad un'area verde di ben vaste dimensioni, secondo la descrizione dei giudici di merito del parco cittadino, che non doveva affatto essere attraversata per accedere agli immobili in questione. 3. Passando alla disamina del ricorso degli imputati, neanch'esso può ritenersi ammissibile attesa la genericità delle doglianze svolte, prive di alcun aggancio alla fattispecie concreta oggetto del presente procedimento. Va in primo luogo rilevato che nessuna indicazione del corrispettivo in concreto conseguito risulta dagli atti né viene fornito dai ricorrenti che pure ne rivendicano in relazione alle singole condotte ascrittegli un lucro di speciale tenuità. Orbene, con riferimento alla singola condotta delittuosa va chiarito che l'aver la Corte distrettuale definito come modesti i corrispettivi inc:assati per le plurime cessioni non esime la difesa dal fornire gli elementi che consentano di ravvisare nella fattispecie concreta i presupposti per la configurabilità dell'attenuante invocata. Affinché, infatti, il lucro perseguito possa definirsi di speciale tenuità occorre che le somme siano quanto meno quantificate nel loro ammontare, mancando altrimenti il parametro in forza del quale qualunque valutazione si tradurrebbe in un apprezzamento arbitrario: elemento imprescindibile a tal fine diventa perciò l'individuazione dell'utilità marginale dell'incasso commisurato al 7 valore venale del bene compravenduto, di cui il ricorso non reca traccia, non potendo prescindersi, neppure per i delitti indotti da motivi di lucro diversi da quelli contro il patrimonio, dal valore della res oggetto della transazione negoziale sottostante (Sez. 3, Sentenza n. 18013 del 05/02/2019 Rv. 275950). Ma anche in disparte da tale osservazione, la difesa tralascia integralmente il secondo addendo che deve presiedere alla valutazione richiesta dall'art. 62 n.4 cod. pen., costituito dalla speciale tenuità del danno o del pericolo derivante dalla condotta delittuosa. Il che impone una valutazione che si estende al di là della condotta isolatamente considerata, dovendo la valutazione richiesta all'interprete in termini di particolare tenuità coprire tanto l'elemento del lucro in concreto conseguito e, dunque, un fattore suscettibile di un apprezzamento squisitamente economico, quanto le conseguenze che da essa derivano e dunque i risvolti di natura criminale che vanno al di là, in quanto riferiti al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, di un'angolazione soltanto patrimoniale. Come ben chiarito dalle Sezioni Unite nella pronuncia che ha stabilito, nel risolvere il preesistente contrasto giurisprudenziale, l'applicabilità della circostanza de qua ai delitti in materia di stupefacenti, l'accertamento del disvalore complessivo della condotta, da parametrarsi ai motivi a delinquere (lucro perseguito), al profitto (lucro conseguito) e all'evento (dannoso o pericoloso) del reato - fattori ontologicamente distinti da quelli che concorrono a delineare il fatto di lieve entità ex art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990 -, deve rivelare una particolare modestia, "tale da risultare "proporzionata" alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l'autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito", all'esito di una valutazione ancorata a parametri di maggiore intensità e pregnanza rispetto a quelli rilevanti per l'integrazione della fattispecie "lieve" (cfr. .Sez. U, Sentenza n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499). Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha fondato il diniego dell'attenuante invocata dalle difese sulla rilevanza rivestita dalla pluralità delle cessioni realizzate e comunque progettate dai ricorrenti nella piazza di spaccio. Consegue infatti alle sovraesposte premesse che la ravvisabilità della speciale tenuità nei reati caratterizzati da motivi di lucro sia collegata all'episodicità della condotta che certamente non ricorre quando la stessa, sia pure isolatamente considerata, si inserisce in una sequenza continuativa preordinata, al di là di quelle realizzate in concreto, al perfezionamento di una pluralità di cessioni, come dimostra lo stazionamento quotidiano per la durata dell'intera giornata dei singoli spacciatori all'interno del parco e alla loro presenza nella stessa area per un periodo continuativo protrattosi per più settimane. In tal caso è la stessa aspettativa complessiva di più ingenti guadagni derivanti dalla pluralità delle vendite al minuto cui sono protesi gli sforzi dell'agente che esclude di per sé la tenuità del vantaggio patrimoniale che costui si proponeva di conseguire con la 8 \- singola vendita o ha in effetti conseguito. Il che, in presenza di plurime contestazioni avvinte dall'unicità del disegno criminoso ex art. 81 cod. pen., implica che, quand'anche dalla singola cessione sia stato ricavato un corrispettivo in termini monetari irrisorio, debba aversi riguardo alla attività di spaccio complessivamente svolta, non potendo prescindersi nella valutazione del singolo episodio dall'atteggiamento volitivo dell'agente che, proprio in ragione del disegno criminoso perseguito, sia proiettato al conseguimento di un lucro che in ragione delle plurime cessioni programmate si tramuti in un guadagno niente affatto marginale. In continuità con quanto già affermato da questa Corte antecedentemente alla citata pronuncia delle Sezioni Unite, deve perciò ribadirsi che la circostanza del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile al reato continuato di cessione di sostanze stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale e ciascun episodio di cessione comporti un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità (Sez. 6, Sentenza n. 31603 del 16/05/2017, 3aber, Rv. 270571 in una fattispecie in cui è stata esclusa la attenuante in quanto, a fronte dell'avvenuta cessione di una dose di minimo valore, l'imputato deteneva un numero apprezzabile di dosi già pronte per l'immediata cessione ad altri tossicodipendenti). Come infatti ben puntualizzato in tale arresto "se si ragionasse sul solo dato del profitto della singola operazione, si rischierebbe un errore parallelo a quello della preconcetta esclusione che una vendita di minima entità di droga possa vedersi riconoscere l'attenuante in questione", ormai definitivamente superata dalla sentenza Dabo, dovendosi invece aver riguardo, oltre che al lucro conseguito per la singola operazione negoziale, al concorrente elemento relativo all'entità del danno o del pericolo, necessariamente collegato alla condotta complessiva dell'imputato. Conclusione questa che non si pone affatto in contrasto con quelle sentenze sempre in tema di reato continuato secondo cui l'attenuante in esame va valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso, con riguardo al danno patrimoniale cagionato per ogni singolo fatto- reato (così ex multis Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 08/02/2018, Rv. 272270), trattandosi di pronunce rese in materia di reati contro il patrimonio dove, a differenza di quelli determinati da motivi di lucro, il danno, cadendo la condotta criminosa su un bene altrui, è circoscritto alle conseguenze patrimoniali subite dalla persona offesa, ed alla cui valutazione deve arrestarsi il giudizio demandato al giudice ai fini dell'applicabilità della suddetta circostanza. 4. Segue all'esito del ricorso l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo a carico di ciascuno dei ricorrenti. 9
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Dichiara inammissibili i ricorsi degli imputati che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 25.1.2024