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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente
PO EL AN, LA
LELLO MASSIMO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1290/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio 6 Toscana Sud - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 99/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GROSSETO sez.
1 e pubblicata il 07/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 125-2023-00019500-24 CONTR. CONSORT. 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società Ricorrente_1 società agricola proponeva appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Grosseto che aveva respinto il ricorso promosso dalla medesima società contro il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. Nelle more del giudizio l'appellante depositava atto di rinuncia all'appello con istanza di estinzione del giudizio ex art. 44 comma 1 Dlgs 546/1992, con compensazione di spese.
Il Consorzio 6 Toscana Sud accettava la rinuncia al ricorso e prestava il consenso alla compensazione delle spese.
La Corte,vista la rinuncia all'appello con richiesta di compensazione delle spese e l'accettazione della parte appellata deve dichiarare l'estinzione del giudizio di appello a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di appello.Spese compensate
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente
PO EL AN, LA
LELLO MASSIMO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1290/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio 6 Toscana Sud - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 99/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GROSSETO sez.
1 e pubblicata il 07/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 125-2023-00019500-24 CONTR. CONSORT. 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società Ricorrente_1 società agricola proponeva appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Grosseto che aveva respinto il ricorso promosso dalla medesima società contro il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. Nelle more del giudizio l'appellante depositava atto di rinuncia all'appello con istanza di estinzione del giudizio ex art. 44 comma 1 Dlgs 546/1992, con compensazione di spese.
Il Consorzio 6 Toscana Sud accettava la rinuncia al ricorso e prestava il consenso alla compensazione delle spese.
La Corte,vista la rinuncia all'appello con richiesta di compensazione delle spese e l'accettazione della parte appellata deve dichiarare l'estinzione del giudizio di appello a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di appello.Spese compensate