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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 9458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9458 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Pietro LUPI Presidente
2) Dott.ssa Barbara DI TONTO Giudice
3) Dott.ssa Nicoletta CALISE Giudice rel.- est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n. 11510 R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima e scioglimento di comunione ereditaria, assegnata al giudice relatore ed estensore, dott.ssa Nicoletta Calise, e vertente
TRA
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali eredi dell'originaria attrice , deceduta in Napoli il 3/1/2021, Persona_1
rappresentate e difese dagli avv.ti Fedelmassimo Ricciardelli e Fabrizio Ciddio, domiciliatari in Napoli, alla Piazza Bovio, n. 8;
- Attrici -
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosa Drago e Maria Luisa Galdiero, CP_1
domiciliatarie in Qualiano (NA), alla Via Ciro Menotti, n. 17;
- Convenuta -
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ferrara, domiciliatario in Napoli, alla Via
M. Cervantes, n. 55/5;
- Interventrice -
NONCHE' 2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_3
dagli avv.ti Roberto Calabresi ed Elisa Gaboardi, domiciliatari in Milano, al Foro Buonaparte,
n. 20;
- Interventrice -
Conclusioni: per le attrici: “insistono per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo
e nelle successive difese, così ulteriormente precisate: … 1) accogliere la domanda di riduzione per lesione di legittima, proposta dalla legittimaria e proseguita dAL Per_1
eredi di costei germane , delle disposizioni testamentarie contenute nel testamento Parte_1
olografo di del 7.,1.2013, pubblicato il 4 novembre 2014 a Persona_2
ministero del notaio dott.ssa 2) pertanto, ridurre le disposizioni Persona_3
testamentarie del compian[t]o contenute nel citato olografo, nei Persona_2 limiti di un quarto spettante all'attrice ex art. 544 c.c.; 3) all'esito della riduzione delle disposizioni testamentarie, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria relativa a tutti i beni immobili e mobili del defunto , ivi compresi quelli non Persona_2
indicati in testamento secondo le disposizioni della successione legittima;
4) conseguentemente, attribuire AL germane la quota pari a un ottavo della Parte_1 proprietà dell'appartamento ubicato in Napoli alla via Gabriele Iannelli n. 104
(catastalmente via Camaldoli a Pianura n. 104), piano primo, scala B, interno 7, riportato nel NCEU del Comune di Napoli alla Sez. AVV al fg. 3, p.lla 189, sub 34, cat. A/2, R.C.
871,52, nonché i beni mobili indicati nella perizia integrativa AL lettere d2) quadro del raffigurante Napoli, d6) orologio antico di legno con numeri romani, d7) due Parte_4
statuine di argento raffiguranti i bronzi di CE, nonché un conguaglio in danaro nella misura di euro ottantamila (€ 80.000,00) all'attualità a carico della convenuta CP_1
e a favore di parte attrice;
5) condannare la convenuta al pagamento di spese CP_1
(ivi comprese quelle per la C.T.U.) e competenze di giudizio, ivi comprese quelle sostenute per le due procedure di mediazione, oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A.; gradatamente porre tutte le spese e competenze di giudizio a carico della massa, portandole in detrazione dal patrimonio ereditario;
6) ordinare alla Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1, competente per territorio, di trascrivere l'emittenda sentenza di scioglimento della comunione relativa al cespite sopra indicato, con esonero di responsabilità”; per la convenuta : “si riporta a tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito nella CP_1
comparsa di costituzione e risposta, nelle memorie depositate nei termini di cui all'art.183 6° comma e in tutti gli ulteriori atti difensivi versati nel presente giudizio. Impugna e contesta 3
tutte le deduzioni e richieste avversarie chiedendone l'integrale rigetto. Si conferma …
l'adesione della convenuta al progetto di divisione stilato dal TU relativamente all'ipotesi di insussistenza della lesione di legittima di cui infondatamente si duole controparte, nonché, in mancanza di accoglimento della prima ipotesi di divisione stilata dal perito incaricato, si conferma la condivisione comunque della seconda ipotesi predisposta dal TU, relativamente all'attribuzione dei beni immobili a sé ad esclusione della quota di 1/8 dell'appartamento di via Iannelli in Napoli, da attribuirsi interamente agli eredi Per_1
dietro versamento, a conguaglio e compensazione a parte attrice della somma ivi stabilita, somma che dovrà essere rideterminata dal … Giudice adito, come da osservazioni del ctp.
in seguito alla rivalutazione in melius di detto immobile sito in via Iannelli, Controparte_4
sempre nella disponibilità esclusiva di parte attrice e locato ad altri dal 2019”; per la interventrice “si riporta ai propri scritti Controparte_2
evidenziando la presenza della ipoteca su parte dei cespiti oggetto del presente giudizio e pertanto nella denegata ipotesi che le parti volessero liquidare i cespiti immobiliari si chiede che il ricavato della vendita del cespite su cui gravi l'ipoteca venga assegnato alla per CP_2
soddisfazione del suo credito”; per la interventrice “si riporta integralmente agli atti ed AL attività Controparte_3
compiute dalla cedente ribadendo ogni domanda, Controparte_2 eccezione ed istanza, ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già svolte dalla cedente. Tenuto conto della presenza dell'ipoteca volontaria di primo grado su parte dei cespiti oggetto del giudizio, … nella denegata ipotesi che le parti volessero liquidare i cespiti immobiliari, si chiede che il ricavato della vendita del cespite su cui gravi l'ipoteca venga assegnato alla cessionaria del credito in forza dell'intervento ex art. 111 cpc CP_3 depositato”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
A). Con atto di citazione notificato il 12/04/2017, ha convenuto in giudizio Persona_1
, deducendo che: CP_1
-. il figlio , coniugato con la convenuta, era deceduto in Napoli il Persona_2
29/10/2014, senza lasciare figli;
-. con testamento olografo del 07/01/2013 pubblicato con Atto Rep. n. 16761, Racc. n. 6232, del 04/11/2014 a rogito del notaio il figlio aveva Persona_3 Persona_2
istituito erede universale la moglie, odierna convenuta;
-. tale disposizione testamentaria aveva determinato la lesione della quota di legittima pari a un quarto, a lei spettante ai sensi dell'art. 544 c.c. quale unica ascendente;
4
-. due tentativi di conciliazione obbligatoria, esperiti innanzi alla Camera Arbitrale e di
Conciliazione di Napoli per lo scioglimento della comunione ereditaria, si CP_5
erano conclusi con esito negativo;
-. a seguito del decesso del figlio, si era formato un patrimonio ereditario composto da: beni immobili:
-. appartamento sito in Napoli alla via Comunale ANtacroce all'Orsolone, trav. privata
18/A (riportato nel NCEU del Comune di Napoli, sezione. CHA, al fg. 9, n. 629, sub 7, cat. A/2);
-. locale sito in Napoli alla via Comunale ANtacroce all'Orsolone, trav. privata 18/A
(riportato nel NCEU del Comune di Napoli, sezione CHA, al fg. 9, n. 629, sub 8, C/6);
-. locale sito in Napoli alla via Comunale ANtacroce all'Orsolone, trav. privata 18/A
(riportato nel NCEU del Comune di Napoli, sezione CHA, al fg. 9, n. 629, sub C/2);
-. appartamento sito in Napoli alla via Portanova n. 15, secondo piano, 9, scala a sinistra, interno 4 (riportato nel NCEU del Comune di Napoli, sezione PEN, al foglio 1, n. 728, sub 33, cat.A/4);
-. quota di un ottavo dell'appartamento sito in Napoli alla via Gabriele Iannelli n. 104, secondo piano scala B (riportato nel NCEU del Comune di Napoli, sezione AVV, al fg. 3,
n. 189, sub 34, cat. A/2);
-. quota di un settimo della cappella funeraria, con circostante terreno, in Napoli alla via
AN NI AL NE (riportato nel CT del Comune di Napoli, al foglio 74, p.lla 39);
-. quota di un quarto del locale in SE PA (IS) (riportato nel NCEU del Comune di Isernia, al fg. 31, n. 247, sub 3, cat. C/2); beni mobili:
-. quota societaria del valore nominale di € 2.840,65 all'interno dell'impresa
[...]
con sede in Napoli, di cui era socio Controparte_6 Persona_2
accomandatario;
-. due depositi bancari: deposito su c/c n. 13598.15 acceso presso Monte dei Paschi di
Siena ag. 28 in Napoli (con movimentazione e saldo alla data del decesso del titolare non noti per mancata risposta della banca AL richieste dell'attrice) e deposito su c/c n. 3212 acceso presso in Napoli, cointestato con la convenuta , con Parte_5 CP_1
saldo attivo alla data del decesso di € 4.375,66;
-. quadri, mobili, arredi, gioielli, oggetti e suppellettili di famiglia, esistenti nella casa coniugale in via Comunale ANtacroce all'Orsolone e, precisamente: un quadro del raffigurante Napoli, sei quadretti del su mattonella, un bronzo antico Parte_4 Parte_4 5
raffigurante una scena di caccia, un bronzo antico raffigurante una figura femminile, un bronzo antico raffigurante un mezzo busto maschile, un orologio antico con numeri romani, due statuine in argento massiccio raffiguranti i bronzi di riace, un bracciale d'oro da donna;
-. lume antico esistente nell' immobile in via Portanova, condotto in locazione dalla
[...]
Controparte_6
-. autovettura Mini Cooper.
, pertanto, ha chiesto al Tribunale, vinte le spese di lite: Persona_1
-. il riconoscimento della sua qualità di erede legittimaria pretermessa e la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di riserva;
-. di dichiarare aperta la successione di , nato a [...] il [...] e Persona_2 ivi deceduto il 29.10.2024, e suoi eredi la moglie per la quota di 3/4 e l'attrice CP_1
per la quota di 1/4;
-. previo accertamento del relictum e scioglimento della comunione ereditaria, la restituzione pro quota dei beni ereditari, con obbligo della convenuta di rendere il conto CP_1
della gestione dei beni della massa, da lei detenuti in via esclusiva, fatta eccezione per l'immobile ubicato in Napoli alla via Gabriele Iannelli, il tutto previa redazione di un comodo progetto divisionale.
Con comparsa depositata in data 08/09/2017 si è costituita in giudizio , la CP_1
quale:
-. ha eccepito, in via preliminare, l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda per genericità e mancanza di prova circa la composizione dell'asse ereditario;
-. in via subordinata, ha eccepito l'errata ricostruzione della massa ereditaria così come operata dall'attrice, evidenziando in particolare che:
1) l'appartamento sito in Napoli, alla via Gabriele Iannelli, n. 104, si trova nella piena disponibilità dell'attrice, costituendo l'alloggio in cui la stessa risiedeva e la stessa non le aveva mai versato alcunché per tale esclusivo godimento;
2) l'appartamento sito in Napoli, alla via Comunale ANtacroce all'Orsolone, costituisce la casa coniugale, con consequenziale diritto di abitazione a norma dell'art. 540 c.c.; immobile, all'apertura della successione, gravato di un residuo mutuo di € 78.000,00, di cui nemmeno una rata pagata dall'attrice;
3) i locali siti in Napoli, alla via Comunale ANtacroce all'Orsolone, costituiti dalla cantinola e dal posto auto, sono pertinenze della casa coniugale;
6
4) i beni mobili su cui la vanta pretese successorie si trovavano nella casa Per_1 coniugale, seguendone le sorti d'uso;
5) il “bracciale d'oro da donna” costituisce bene personale di essa convenuta;
6) il lume antico, unico esistente, fa parte dell'arredo della casa coniugale e non dell'appartamento in via Portanova;
7) l'auto menzionata dall'attrice senza specificarne il numero di targa né l'appartenenza al de cuius è di proprietà esclusiva di essa convenuta e dalla stessa alienata nel febbraio 2015;
8) la quota societaria nella società di investigazione s.a.s appartiene CP_6
personalmente ad essa convenuta quale socia accomandante al 20%, qualità rivestita personalmente ed antecedentemente alla morte del marito.
Pertanto, la convenuta ha chiesto dichiararsi l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda o comunque il rigetto della stessa, vinte le distraende spese di lite.
In seguito alla produzione della documentazione notarile richiesta dal Giudice istruttore in prima udienza, è emerso che l'appartamento in Napoli alla Via Orsolona a ANta Croce n. 18 è gravato da ipoteca nascente da un mutuo fondiario;
pertanto con ordinanza del 07/01/2019 il giudice istruttore ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
(oggi . CP_7 Controparte_2
Quest'ultima, costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data 25/06/2019, ha dedotto in particolare che la con atto stipulato in data 14/12/2007, aveva Controparte_8
concesso al de cuius un mutuo fondiario di € 101.000,00 garantito Persona_2
da ipoteca per € 202.000,00 gravante sull'immobile riportato nel catasto Fabbricati del
Comune di Napoli alla sez. CHA foglio 9 p.lla 629 sub 7, e che in data 21/07/2015 CP_1
, moglie del de cuius, si era accollata detto mutuo.
[...]
Pertanto, la ha chiesto, in caso di alienazione o assegnazione dell'immobile, di CP_2
garantire la persistenza della garanzia ipotecaria e la soddisfazione del proprio credito, con spese a carico delle altre parti e in ogni caso di ordinare l'assegnazione in suo favore, sino alla concorrenza del credito vantato, dell'eventuale ricavato derivante dall'alienazione coattiva dell'intero bene immobile oggetto di garanzia ipotecaria e/o l'eventuale conguaglio da versarsi tra i comproprietari, vinte le spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., espletata la prova testimoniale e una prima
TU (per la individuazione, per la verifica della commerciabilità e conformità catastale dei beni ereditari, nonché per la predisposizione di un comodo progetto divisionale), in seguito al decesso di si sono costituite in giudizio, con atto di intervento depositato in Persona_1
data 11/03/2019, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., le uniche eredi della parte defunta, ossia le figlie 7
, ed , che si sono riportate a tutte Parte_1 Parte_2 Parte_3
le difese in precedenza svolte da ed hanno insistito per l'integrale Persona_1 accoglimento delle conclusioni rassegnate dall'attrice in citazione e nelle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Con ordinanza del 21/09/2023, il giudice ha formulato proposta di conciliazione ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., non accolta, tuttavia, dalla parte attrice.
In seguito alla non accettazione della proposta conciliativa giudiziale, il giudice ha conferito incarico integrativo al TU, al fine di determinare il valore di mercato di ciascuno dei beni caduti in successione alla data di apertura della successione (29/10/2014), individuando il complessivo valore del relictum, della quota disponibile e della quota di legittima spettante AL parti.
Espletata la TU, in ultimo si è costituita in giudizio, con atto di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c. depositato in data 20/03/2025, la deducendo di aver acquistato, Controparte_3
con contratto di cessione del 3.8.2023, un portafoglio di crediti, tra cui quello vantato da verso . Ha quindi fatto proprie le richieste della Controparte_2 CP_1
banca cedente, vinte le spese di lite.
All'esito dell'istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione sull'azione di riduzione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati AL parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
B) Va rigettata l'eccezione della convenuta di improponibilità/inammissibilità CP_1
della domanda, dedotta sul presupposto della sua asserita genericità e della mancanza degli elementi necessari per la corretta quantificazione del petitum.
Tale eccezione non può trovare accoglimento, poiché parte attrice, nel proporre la domanda giudiziale, ha fornito tutti gli elementi volti a consentire la ricostruzione della consistenza patrimoniale dell'asse ereditario, indicando in maniera puntuale – con i relativi estremi identificativi e catastali – i beni immobili, i beni mobili, le quote societarie e i rapporti bancari facenti parte del patrimonio del de cuius al momento della data di apertura della successione.
C). La successione mortis causa di , nato a Napoli in [...] Persona_2
06/06/1963 e ivi deceduto in data 29/10/2014, è regolata dal testamento olografo del
7/1/2013, pubblicato con atto per notaio del 4/11/2014 (Rep. n. 16761, Racc. Persona_3
n. 6232), con il quale il de cuius ha istituito erede universale di tutti i suoi beni la coniuge
. CP_1 8
L'originaria attrice , madre del de cuius, ha quindi agito in giudizio a tutela Persona_1
della sua quota di riserva, spettantele in qualità di legittimaria, essendo il deceduto Parte_1
senza figli.
L'azione di riduzione per lesione di legittima proposta da e proseguita dAL sue Per_1
eredi germane è fondata. Parte_1
Oggetto dell'azione di riduzione è, infatti, la disposizione testamentaria con la quale il de cuius ha pretermesso integralmente la madre, legittimaria, istituendo erede universale la sola coniuge.
Invero, in assenza di figli, ai sensi dell'art. 544 c.c.:
-. Al coniuge superstite era riservata la quota pari ad 1/2 del patrimonio del CP_1
defunto;
-. Alla madre era riservata la quota pari ad 1/4; Persona_1
-. La quota disponibile era, pertanto, pari al restante 1/4.
Ne consegue che la lesione della quota legittima spettante a è integrale ed è Persona_1
pari a 1/4 dei beni che appartenevano al defunto al tempo della morte.
In tal caso, non deve procedersi alla c.d. riunione fittizia di relictum e donatum ai sensi dell'art. 556 c.c., in quanto le parti non hanno ALgato l'esistenza di donazioni effettuate dal de cuius.
Pertanto, la disposizione testamentaria de qua relativa alla istituzione, quale erede universale, della convenuta coniuge va ridotta e resa inefficace nei confronti dell'attrice CP_1
(e, per essa, dell'odierne attrici, sue eredi), nei limiti in cui è necessario assicurarle quanto dovuto a titolo di quota di riserva.
Giova ricordare, inoltre, che, in presenza di un'istituzione di erede universale, il legittimario pretermesso non è erede al momento di apertura della successione, ma lo diviene solo una volta esperita vittoriosamente l'azione di riduzione (cfr.: Cass., n. 31125/2023). Infatti, le disposizioni testamentarie lesive della legittima non sono né nulle, né annullabili, ma, sino a quando esse non vengano impugnate con l'azione di riduzione, conservano la loro piena efficacia;
di conseguenza, ove il de cuius abbia disposto, con testamento, a favore delle persone ivi indicate, di tutto il suo patrimonio, mediante disposizioni a titolo universale o particolare, pretermettendo alcuni legittimari, questi non partecipano de iure alla comunione per il semplice fatto che si è aperta la successione testamentaria, giacché il loro diritto sui beni ereditari può realizzarsi soltanto mediante l'esperimento dell'azione di riduzione (cfr.: Cass.
n. 1206/1962; Cass. n. 2367/1970; Cass., n. 31125/2023). Inoltre, nel caso in cui la lesione derivi da una disposizione di erede a titolo universale, l'effetto dell'accoglimento dell'azione 9
di riduzione è quello di far acquisire al legittimario la qualità di erede su tutti i beni caduti in successione, ovvero a creare una comunione sui beni relitti, con il riconoscimento sugli stessi di una quota indivisa pari all'ammontare della legittima ancora insoddisfatta.
Applicando i principi appena esposti al caso di specie, (e, per essa, le odierne Persona_1
attrici), che non era erede al momento dell'apertura della successione, lo diviene per effetto dell'esercizio vittorioso dell'azione di riduzione e concorre alla comunione dei beni relitti, presenti nel patrimonio del de cuius al momento della morte di questi, per la quota di 1/4.
Pertanto, sui beni relitti da e presenti nel suo patrimonio al Persona_2 momento dell'apertura della successione, si instaura una comunione secondo le seguenti quote di (con)titolarità:
-. (e, per essa, le odierne attrici , ed ): 1/4; Persona_1 Pt_1 Pt_2 Parte_3
-. SU : 3/4. CP_1
D). Dall'esame delle certificazioni notarili prodotte dAL parti in relazione ai beni ereditari e dAL due TU redatte dall'arch. e depositate il 29/06/2023 ed il 14/10/2024, si Persona_4
evince che, al momento dell'apertura della successione, il relictum dell'eredità di
[...]
era costituito dai beni immobili, beni mobili, quote societarie e dai Persona_2
depositi bancari di seguito indicati (cfr. TU del 14/10/2024, pagg. 14 e ss.).
Giova rilevare, peraltro, che la convenuta, nonostante le contestazioni alla composizione del relictum fatte nella comparsa di risposta, ha prestato acquiescenza, in seguito, alla individuazione dei beni relitti fatta dal C.T.U., tant'è che ha approvato entrambi i progetti di divisione redatti dal consulente, il primo in via principale – nell'ipotesi di rigetto dell'azione di riduzione – e il secondo in via subordinata (cfr. le conclusioni in epigrafe riportate).
Il relictum di , pertanto, era composto da: Persona_2
-. Beni immobili:
1) Appartamento in Napoli, alla Via Orsolone a ANta Croce n. 18/A Piano 1°; riportato nel NCEU del Comune di Napoli alla Sez. CHA, al Fg. 9, P.lla. 629, Sub 7, Cat. A/2, Cl. 3,
Cons. 5 vani, Sup. Cat. Mq 118, Rend. € 606,84.
Al valore dell'immobile, pari a € 253.700,00, va detratta la quota del 20% comprensiva di tutti gli oneri necessari (“concessori, conguaglio oblazione, onorari tecnici”) per la regolarizzazione urbanistica (cfr. pag. 15 della TU del 14.10.2024); il valore del bene così ricavato è dunque pari a € 202.960,00.
2) Locale cantinola in Napoli, alla Via Orsolone a ANta Croce n. 18/A Piano S1; riportato nel NCEU del Comune di Napoli alla Sez. CHA, al Fg. 9, P.lla. 629, Sub 9, Cat. C/2, Cl. 2,
Cons. 12 mq, Sup. Cat. Mq 13, Rend. € 45,24. 10
Per tale immobile, il TU evidenzia che, detratto il 20% per gli oneri necessari a ripristinare la legittimità urbanistica, il valore complessivo è pari ad € 7.488,00.
3) Posto auto in Napoli, alla Via Orsolone a ANta Croce n. 18/A Piano S1; riportato nel
NCEU del Comune di Napoli alla Sez. CHA, al Fg. 9, P.lla. 629, Sub 8, Cat. C/6, Cl. 4, Cons.
10 mq, Sup. Cat. Mq 14, Rend. € 37,70.
Per tale immobile, il TU evidenzia che, detratto il 20% per gli oneri necessari a ripristinare la legittimità urbanistica, il valore complessivo è pari ad € 15.680,00.
4) Appartamento in Napoli, alla Via Portanova n. 15, piano 2°; riportato nel NCEU del
Comune di Napoli alla Sez. PEN, al Fg. 1, P.lla. 728, Sub 33, Cat. A/4, Cl. 2, Cons. 4,5 vani,
Sup. Cat. Mq 85, Rend. € 178,95.
Per tale immobile, il TU evidenzia che, detratti € 2.000,00 per la e Parte_6
l'aggiornamento catastale, il valore complessivo è pari ad € 136.125,00.
5) Appartamento in Napoli alla via Gabriele Iannelli n. 104, (catastalmente Via
Camaldoli a Pianura n. 104, scala B interno 7 piano 1°) riportato nel NCEU del Comune di
Napoli alla Sez. AVV, al Fg. 3, P.lla. 189, Sub 34, Cat. A/2, Cl. 4, Cons. 7,5 vani, Sup. Cat.
Mq 118, Rend. € 871,52.
Per tale immobile, il TU evidenzia che il valore complessivo è pari € 401.200,00.
6) Chiesetta in Napoli alla via AN NI AL NE riportato nel NCEU Parte_7
del Comune di Napoli alla Sez. STE, al Fg. 2, P.lla. 259, Sub 1, Cat. B/7, Cl. U, Cons. 77 mq
(da atto di divisione mq 30), Rend. € 174,98.
Per tale immobile, il TU evidenzia che: nel Verbale di Testamento Olografo ed Accettazione
Eredità” del 04.11.2014, nella “Dichiarazione di Successione” N. 2011, Vol. 9990 e nella
“Ispezione Ipotecaria” N. T338099 del 06.04.2023, esso non è individuato;
tale bene non rientra in quelli elencati nella “Quarta attribuzione” Art. 5 dell'atto di Divisione del
09/11/1999 Rep. n. 61597, Rep. n. 12857 destinata a , ma fa parte di Persona_2 quelli “in comune tra tutti i condividenti”, come riportato all'art. 9. – Precisazioni Immobiliari
– dello stesso atto di divisione;
pertanto, il valore da attribuire al bene è prevalentemente affettivo e deve essere diviso parimente tra tutti i comproprietari senza valutazioni di eventuali quote. Tuttavia, il TU, al fine di una completa esposizione, tenuta in debita considerazione che la non necessita di tutti gli impianti tranne quello elettrico, stime Parte_8 una valutazione complessiva pari ad € 21.850,00.
7) Terreno in Via AN NI AL NE piano T, riportato nel NT del Comune di
Napoli al Fg. 74, P.lla. 397, Qualità Classe: Ente Urbano (ex frutteto), Sup.
1.137 mq. 11
Per tale immobile, il TU evidenzia che, dall'immagine ricavata da Google Earth al 2014 e dall'estratto di mappa del C.T. al 2014, sul terreno in oggetto non risulta edificato nessun deposito/box, come indicato nella precedente perizia (variazione effettuata nel 2015 - Visura
Storica per Immobile C.T.), pertanto, tenuto conto che va valutato tutto il terreno (qualità classe: frutteto), il valore complessivo è stimato in € 39.795,00.
8) Locale deposito in Piazza Montebello piano T, riportato nel NCEU del Comune di
Isernia, al Fg. 31, P.lla 247, Sub 3, Zona cens. 1, cat. C/2, Cl. 1 Cons. 12 mq, Sup. Cat. Mq
22, Rend. € 22,31.
Per tale immobile, il TU stima un valore complessivo pari ad € 7.722,00.
-. Beni mobili:
1) un quadro a firma di raffigurante Napoli, di dimensioni cm 210x125 Parte_9
– Valore stimato € 1.500,00;
2) un quadro a firma di raffigurante una processione, di dimensioni cm Parte_9
105x65 – Valore stimato € 800,00;
3) quattro quadretti a firma di tecnica fumo nero su mattonella, di Parte_9 dimensioni cm 20x20 – Valore stimato €/cad. 300,00;
4) un bronzo antico raffigurante una scena di caccia tra un cinghiale ed un cane a firma
(di cui non si è riusciti a trovare le quotazioni) – Valore stimato € Persona_5
1.500,00;
5) una statuina in ottone raffigurante una figura femminile su supporto in marmo – Valore stimato € 250,00;
6) un bronzo antico raffigurante un mezzo busto maschile su supporto in marmo – Valore stimato €350,00;
7) un orologio antico in legno con numeri romani – Valore stimato € 350,00;
8) due statuine in argento massiccio raffiguranti i bronzi di CE su supporto in marmo -
Valore stimato € 460,00;
9) lume antico con base in legno e paralume in tessuto, esistente nell'immobile in via
Portanova - Valore stimato € 200,00.
-. Quote societarie e depositi bancari:
1) quota societaria del valore nominale di € 2.840,65 pari al 20% del capitale sociale (€
12.911,00 al 31/12/2014) all'interno dell'impresa Controparte_6
2) deposito bancario su c/c n. 13598.15 acceso presso ag. 28 in Controparte_2
Napoli: tale c/c risulta estinto a novembre 2014 con un saldo al 31/11/2014 di € 34,34, ma 12
alla data del decesso 29/10/2014 il saldo risultava essere pari ad € 10.635,37, come da estratto conto al 31/11/2014;
3) deposito su c/c n. 3212 acceso presso in Napoli, cointestato con Parte_5 [...]
alla data del decesso 29/10/2014, aveva un saldo attivo di € 4.37.5,66 e, poiché il CP_1
conto era cointestato ( e , il TU prende in Persona_2 CP_1
considerazione la sola quota di , pari alla metà dell'importo: € Persona_2
2.187,83.
Il TU, arch. ha ricostruito il valore del relictum al momento dell'apertura della Persona_4
successione di . Persona_2
In particolare, il TU ha precisato che, nel calcolo, si è tenuto conto di quanto segue:
-. secondo le disposizioni testamentarie di (Verbale di Testamento Persona_6
Olografo del 13/05/2010), per l'immobile di via Iannelli la quota spettante al figlio
[...]
è pari ad 1/8 del suo valore, mentre per l'immobile sito in SE PA Persona_2
la quota spettante al figlio è pari ad 1/4 del suo valore (diviso per i Persona_2
quattro figli);
-. per il credito residuo al 2014 del conto corrente n. 3212 acceso presso in Parte_5
Napoli, poiché cointestato con , è stato preso in considerazione la sola quota di CP_1
, pari alla metà dell'importo. Persona_2
All'esito delle valutazioni operate dal TU (cfr. TU del 14/10/2024, pagg. 29 e 30) – in seguito ad un ragionamento analiticamente e correttamente argomentato sia sotto il profilo logico che tecnico, secondo il metodo di stima sintetico comparativo – che il Collegio ritiene di condividere interamente, può ritenersi che, alla data di apertura della successione, il totale valore complessivo del relictum è pari a € 445.407,35.
E). Al valore del relictum deve essere detratto il valore del debito del de cuius nei confronti della al tempo dell'apertura della successione. Controparte_8
In particolare, per l'appartamento in Napoli, alla Via Orsolone a ANta Croce n. 18/A sopra descritto, il TU evidenzia che era stato acceso dal de cuius un mutuo a tasso fisso presso la
(Monte dei Paschi di Siena) dell'importo di € 101.000,00 e, in Controparte_8
merito alla detrazione della somma rimanente per la estinzione del mutuo, alla data del decesso (29/10/2014), il debito residuo nei confronti della banca risulta essere pari ad €
78.506,66 (come comunicazione a mezzo pec. del Monte paschi di Siena del 05/08/2024).
Conseguentemente, l'importo risultante dalla sottrazione dal valore del relictum dell'importo del debito con la banca è pari a € 366.900,69.
F). Ne consegue che, ai sensi dell'art. 544 c.c., alla data di apertura della successione: 13
-. il valore della quota disponibile, pari a 1/4, era di € 91.725,17;
-. il valore della quota di riserva spettante alla coniuge convenuta , pari a CP_1
1/2, era di € 183.450,35;
-. il valore della quota di riserva spettante alla madre , pari a 1/4, era pari ad Persona_1
€ 91.725,17.
G). Restano da decidere le domande di divisione e rendiconto proposte dall'attrice.
Giova rilevare, peraltro, che ai fini della divisione tra coeredi dei beni ricompresi nel compendio ereditario è necessario verificare preventivamente la commerciabilità degli immobili, con particolare riguardo alla regolarità edilizia e catastale nonché alla trasferibilità delle rispettive quote di proprietà, in conformità alla normativa vigente.
Dalla relazione redatta dal TU, arch. si evince che (cfr. TU del 29/06/2023, Persona_4
pagg. 55 e ss.):
-. l'appartamento sito in Napoli alla via Portanova n. 15, secondo piano, 9, scala a sinistra, interno 4 - riportato nel NCEU del Comune di Napoli, sezione PEN, al foglio 1, p.lla 728, sub
33, cat. A/4 presenta una diversa distribuzione planimetrica per la quale non vi è traccia di alcun titolo autorizzativo (e, quindi, secondo il C.T.U. non presenta il requisito della conformità catastale oggettiva, essendo necessari una CILA in sanatoria e un aggiornamento della planimetria catastale);
-. non esiste alcun titolo edilizio per il deposito/box auto identificato catastalmente al foglio 2,
P.lla 410, Cat. C/6 ed edificato sul terreno in Napoli alla via AN NI AL NE - riportato nel CT del Comune di Napoli, al foglio 74, p.lla 397, Ha 11.37, per il quale manca altresì la planimetria catastale;
-. non esiste planimetria catastale della in Napoli alla via AN NI AL Parte_10
NE, riportata nel NCEU del Comune di Napoli, sezione STE, fg. 2 p.lla 259 sub 1.
Orbene, posto che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, a pena di nullità della divisione giudiziale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, è necessario che gli immobili oggetto di divisione siano commerciabili (e, quindi, regolari sia dal punto di vista urbanistico e sia dal punto di vista catastale) in conformità alla normativa vigente (cfr.: Cass.
n. 18043/2020; Cass., SS.UU., n. 25021/2019; Cass., n. 17990/2016), è necessario sollevare d'ufficio ex art. 101, co. 2, c.p.c. la questione della nullità della divisione invocata, atteso che il C.T.U. ha rilevato la non commerciabilità dei beni sopra indicati.
H). In ragione della natura non definitiva della presente sentenza, la liquidazione delle spese di lite avrà luogo con la pronuncia conclusiva del giudizio, conformemente, del resto, a quanto previsto dall'art. 91, co. 1, c.p.c. 14
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando:
1). dichiara aperta la successione di , nato a Napoli in [...] Persona_2
06/06/1963 e ivi deceduto in data 29/10/2014;
2). dichiara che la successione di è regolata dal testamento olografo Persona_2
del 07/01/2013, pubblicato con Atto Rep. n. 16761, Racc. n. 6232, del 04/11/2014 a rogito della dott.ssa (notaio in Napoli); Persona_3
3). in accoglimento dell'azione di riduzione proposta da e proseguita dAL sue Persona_1
eredi , ed , dichiara che le disposizioni contenute nel Pt_1 Pt_2 Parte_3
testamento olografo del 7/1/2013, pubblicato con atto per notaio del 4/11/2014 Persona_3
(Rep. n. 16761, Racc. n. 6232), sono lesive della quota di riserva pari a 1/4 spettante all'erede legittimaria (e, per essa, AL odierne attrici , ed Persona_1 Pt_1 Pt_2 [...]
) e ne dispone la riduzione;
Parte_3
4) per effetto dell'accoglimento dell'azione di riduzione proposta, dichiara che i beni ereditari indicati in motivazione al punto D) sono di proprietà di (e, per essa, delle Persona_1
odierne attrici , ed ), per la quota di 1/4 e della convenuta Pt_1 Pt_2 Parte_3
per la quota di 3/4. CP_1
5). dispone la rimessione della causa sul ruolo, per l'ulteriore attività istruttoria/di trattazione relativa allo scioglimento della comunione ereditaria, anche per le ragioni indicate in motivazione;
4). riserva la statuizione sulle spese di lite all'esito definitivo del giudizio.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 16.10.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Nicoletta CALISE dott. Pietro LUPI
Il presente provvedimento è stato predisposto con la collaborazione del dott. Mirko Russo, M.O.T. in tirocinio mirato,
nominato con D.M. del 22/10/2024.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Pietro LUPI Presidente
2) Dott.ssa Barbara DI TONTO Giudice
3) Dott.ssa Nicoletta CALISE Giudice rel.- est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n. 11510 R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima e scioglimento di comunione ereditaria, assegnata al giudice relatore ed estensore, dott.ssa Nicoletta Calise, e vertente
TRA
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali eredi dell'originaria attrice , deceduta in Napoli il 3/1/2021, Persona_1
rappresentate e difese dagli avv.ti Fedelmassimo Ricciardelli e Fabrizio Ciddio, domiciliatari in Napoli, alla Piazza Bovio, n. 8;
- Attrici -
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosa Drago e Maria Luisa Galdiero, CP_1
domiciliatarie in Qualiano (NA), alla Via Ciro Menotti, n. 17;
- Convenuta -
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ferrara, domiciliatario in Napoli, alla Via
M. Cervantes, n. 55/5;
- Interventrice -
NONCHE' 2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_3
dagli avv.ti Roberto Calabresi ed Elisa Gaboardi, domiciliatari in Milano, al Foro Buonaparte,
n. 20;
- Interventrice -
Conclusioni: per le attrici: “insistono per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo
e nelle successive difese, così ulteriormente precisate: … 1) accogliere la domanda di riduzione per lesione di legittima, proposta dalla legittimaria e proseguita dAL Per_1
eredi di costei germane , delle disposizioni testamentarie contenute nel testamento Parte_1
olografo di del 7.,1.2013, pubblicato il 4 novembre 2014 a Persona_2
ministero del notaio dott.ssa 2) pertanto, ridurre le disposizioni Persona_3
testamentarie del compian[t]o contenute nel citato olografo, nei Persona_2 limiti di un quarto spettante all'attrice ex art. 544 c.c.; 3) all'esito della riduzione delle disposizioni testamentarie, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria relativa a tutti i beni immobili e mobili del defunto , ivi compresi quelli non Persona_2
indicati in testamento secondo le disposizioni della successione legittima;
4) conseguentemente, attribuire AL germane la quota pari a un ottavo della Parte_1 proprietà dell'appartamento ubicato in Napoli alla via Gabriele Iannelli n. 104
(catastalmente via Camaldoli a Pianura n. 104), piano primo, scala B, interno 7, riportato nel NCEU del Comune di Napoli alla Sez. AVV al fg. 3, p.lla 189, sub 34, cat. A/2, R.C.
871,52, nonché i beni mobili indicati nella perizia integrativa AL lettere d2) quadro del raffigurante Napoli, d6) orologio antico di legno con numeri romani, d7) due Parte_4
statuine di argento raffiguranti i bronzi di CE, nonché un conguaglio in danaro nella misura di euro ottantamila (€ 80.000,00) all'attualità a carico della convenuta CP_1
e a favore di parte attrice;
5) condannare la convenuta al pagamento di spese CP_1
(ivi comprese quelle per la C.T.U.) e competenze di giudizio, ivi comprese quelle sostenute per le due procedure di mediazione, oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A.; gradatamente porre tutte le spese e competenze di giudizio a carico della massa, portandole in detrazione dal patrimonio ereditario;
6) ordinare alla Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1, competente per territorio, di trascrivere l'emittenda sentenza di scioglimento della comunione relativa al cespite sopra indicato, con esonero di responsabilità”; per la convenuta : “si riporta a tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito nella CP_1
comparsa di costituzione e risposta, nelle memorie depositate nei termini di cui all'art.183 6° comma e in tutti gli ulteriori atti difensivi versati nel presente giudizio. Impugna e contesta 3
tutte le deduzioni e richieste avversarie chiedendone l'integrale rigetto. Si conferma …
l'adesione della convenuta al progetto di divisione stilato dal TU relativamente all'ipotesi di insussistenza della lesione di legittima di cui infondatamente si duole controparte, nonché, in mancanza di accoglimento della prima ipotesi di divisione stilata dal perito incaricato, si conferma la condivisione comunque della seconda ipotesi predisposta dal TU, relativamente all'attribuzione dei beni immobili a sé ad esclusione della quota di 1/8 dell'appartamento di via Iannelli in Napoli, da attribuirsi interamente agli eredi Per_1
dietro versamento, a conguaglio e compensazione a parte attrice della somma ivi stabilita, somma che dovrà essere rideterminata dal … Giudice adito, come da osservazioni del ctp.
in seguito alla rivalutazione in melius di detto immobile sito in via Iannelli, Controparte_4
sempre nella disponibilità esclusiva di parte attrice e locato ad altri dal 2019”; per la interventrice “si riporta ai propri scritti Controparte_2
evidenziando la presenza della ipoteca su parte dei cespiti oggetto del presente giudizio e pertanto nella denegata ipotesi che le parti volessero liquidare i cespiti immobiliari si chiede che il ricavato della vendita del cespite su cui gravi l'ipoteca venga assegnato alla per CP_2
soddisfazione del suo credito”; per la interventrice “si riporta integralmente agli atti ed AL attività Controparte_3
compiute dalla cedente ribadendo ogni domanda, Controparte_2 eccezione ed istanza, ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già svolte dalla cedente. Tenuto conto della presenza dell'ipoteca volontaria di primo grado su parte dei cespiti oggetto del giudizio, … nella denegata ipotesi che le parti volessero liquidare i cespiti immobiliari, si chiede che il ricavato della vendita del cespite su cui gravi l'ipoteca venga assegnato alla cessionaria del credito in forza dell'intervento ex art. 111 cpc CP_3 depositato”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
A). Con atto di citazione notificato il 12/04/2017, ha convenuto in giudizio Persona_1
, deducendo che: CP_1
-. il figlio , coniugato con la convenuta, era deceduto in Napoli il Persona_2
29/10/2014, senza lasciare figli;
-. con testamento olografo del 07/01/2013 pubblicato con Atto Rep. n. 16761, Racc. n. 6232, del 04/11/2014 a rogito del notaio il figlio aveva Persona_3 Persona_2
istituito erede universale la moglie, odierna convenuta;
-. tale disposizione testamentaria aveva determinato la lesione della quota di legittima pari a un quarto, a lei spettante ai sensi dell'art. 544 c.c. quale unica ascendente;
4
-. due tentativi di conciliazione obbligatoria, esperiti innanzi alla Camera Arbitrale e di
Conciliazione di Napoli per lo scioglimento della comunione ereditaria, si CP_5
erano conclusi con esito negativo;
-. a seguito del decesso del figlio, si era formato un patrimonio ereditario composto da: beni immobili:
-. appartamento sito in Napoli alla via Comunale ANtacroce all'Orsolone, trav. privata
18/A (riportato nel NCEU del Comune di Napoli, sezione. CHA, al fg. 9, n. 629, sub 7, cat. A/2);
-. locale sito in Napoli alla via Comunale ANtacroce all'Orsolone, trav. privata 18/A
(riportato nel NCEU del Comune di Napoli, sezione CHA, al fg. 9, n. 629, sub 8, C/6);
-. locale sito in Napoli alla via Comunale ANtacroce all'Orsolone, trav. privata 18/A
(riportato nel NCEU del Comune di Napoli, sezione CHA, al fg. 9, n. 629, sub C/2);
-. appartamento sito in Napoli alla via Portanova n. 15, secondo piano, 9, scala a sinistra, interno 4 (riportato nel NCEU del Comune di Napoli, sezione PEN, al foglio 1, n. 728, sub 33, cat.A/4);
-. quota di un ottavo dell'appartamento sito in Napoli alla via Gabriele Iannelli n. 104, secondo piano scala B (riportato nel NCEU del Comune di Napoli, sezione AVV, al fg. 3,
n. 189, sub 34, cat. A/2);
-. quota di un settimo della cappella funeraria, con circostante terreno, in Napoli alla via
AN NI AL NE (riportato nel CT del Comune di Napoli, al foglio 74, p.lla 39);
-. quota di un quarto del locale in SE PA (IS) (riportato nel NCEU del Comune di Isernia, al fg. 31, n. 247, sub 3, cat. C/2); beni mobili:
-. quota societaria del valore nominale di € 2.840,65 all'interno dell'impresa
[...]
con sede in Napoli, di cui era socio Controparte_6 Persona_2
accomandatario;
-. due depositi bancari: deposito su c/c n. 13598.15 acceso presso Monte dei Paschi di
Siena ag. 28 in Napoli (con movimentazione e saldo alla data del decesso del titolare non noti per mancata risposta della banca AL richieste dell'attrice) e deposito su c/c n. 3212 acceso presso in Napoli, cointestato con la convenuta , con Parte_5 CP_1
saldo attivo alla data del decesso di € 4.375,66;
-. quadri, mobili, arredi, gioielli, oggetti e suppellettili di famiglia, esistenti nella casa coniugale in via Comunale ANtacroce all'Orsolone e, precisamente: un quadro del raffigurante Napoli, sei quadretti del su mattonella, un bronzo antico Parte_4 Parte_4 5
raffigurante una scena di caccia, un bronzo antico raffigurante una figura femminile, un bronzo antico raffigurante un mezzo busto maschile, un orologio antico con numeri romani, due statuine in argento massiccio raffiguranti i bronzi di riace, un bracciale d'oro da donna;
-. lume antico esistente nell' immobile in via Portanova, condotto in locazione dalla
[...]
Controparte_6
-. autovettura Mini Cooper.
, pertanto, ha chiesto al Tribunale, vinte le spese di lite: Persona_1
-. il riconoscimento della sua qualità di erede legittimaria pretermessa e la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di riserva;
-. di dichiarare aperta la successione di , nato a [...] il [...] e Persona_2 ivi deceduto il 29.10.2024, e suoi eredi la moglie per la quota di 3/4 e l'attrice CP_1
per la quota di 1/4;
-. previo accertamento del relictum e scioglimento della comunione ereditaria, la restituzione pro quota dei beni ereditari, con obbligo della convenuta di rendere il conto CP_1
della gestione dei beni della massa, da lei detenuti in via esclusiva, fatta eccezione per l'immobile ubicato in Napoli alla via Gabriele Iannelli, il tutto previa redazione di un comodo progetto divisionale.
Con comparsa depositata in data 08/09/2017 si è costituita in giudizio , la CP_1
quale:
-. ha eccepito, in via preliminare, l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda per genericità e mancanza di prova circa la composizione dell'asse ereditario;
-. in via subordinata, ha eccepito l'errata ricostruzione della massa ereditaria così come operata dall'attrice, evidenziando in particolare che:
1) l'appartamento sito in Napoli, alla via Gabriele Iannelli, n. 104, si trova nella piena disponibilità dell'attrice, costituendo l'alloggio in cui la stessa risiedeva e la stessa non le aveva mai versato alcunché per tale esclusivo godimento;
2) l'appartamento sito in Napoli, alla via Comunale ANtacroce all'Orsolone, costituisce la casa coniugale, con consequenziale diritto di abitazione a norma dell'art. 540 c.c.; immobile, all'apertura della successione, gravato di un residuo mutuo di € 78.000,00, di cui nemmeno una rata pagata dall'attrice;
3) i locali siti in Napoli, alla via Comunale ANtacroce all'Orsolone, costituiti dalla cantinola e dal posto auto, sono pertinenze della casa coniugale;
6
4) i beni mobili su cui la vanta pretese successorie si trovavano nella casa Per_1 coniugale, seguendone le sorti d'uso;
5) il “bracciale d'oro da donna” costituisce bene personale di essa convenuta;
6) il lume antico, unico esistente, fa parte dell'arredo della casa coniugale e non dell'appartamento in via Portanova;
7) l'auto menzionata dall'attrice senza specificarne il numero di targa né l'appartenenza al de cuius è di proprietà esclusiva di essa convenuta e dalla stessa alienata nel febbraio 2015;
8) la quota societaria nella società di investigazione s.a.s appartiene CP_6
personalmente ad essa convenuta quale socia accomandante al 20%, qualità rivestita personalmente ed antecedentemente alla morte del marito.
Pertanto, la convenuta ha chiesto dichiararsi l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda o comunque il rigetto della stessa, vinte le distraende spese di lite.
In seguito alla produzione della documentazione notarile richiesta dal Giudice istruttore in prima udienza, è emerso che l'appartamento in Napoli alla Via Orsolona a ANta Croce n. 18 è gravato da ipoteca nascente da un mutuo fondiario;
pertanto con ordinanza del 07/01/2019 il giudice istruttore ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
(oggi . CP_7 Controparte_2
Quest'ultima, costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data 25/06/2019, ha dedotto in particolare che la con atto stipulato in data 14/12/2007, aveva Controparte_8
concesso al de cuius un mutuo fondiario di € 101.000,00 garantito Persona_2
da ipoteca per € 202.000,00 gravante sull'immobile riportato nel catasto Fabbricati del
Comune di Napoli alla sez. CHA foglio 9 p.lla 629 sub 7, e che in data 21/07/2015 CP_1
, moglie del de cuius, si era accollata detto mutuo.
[...]
Pertanto, la ha chiesto, in caso di alienazione o assegnazione dell'immobile, di CP_2
garantire la persistenza della garanzia ipotecaria e la soddisfazione del proprio credito, con spese a carico delle altre parti e in ogni caso di ordinare l'assegnazione in suo favore, sino alla concorrenza del credito vantato, dell'eventuale ricavato derivante dall'alienazione coattiva dell'intero bene immobile oggetto di garanzia ipotecaria e/o l'eventuale conguaglio da versarsi tra i comproprietari, vinte le spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., espletata la prova testimoniale e una prima
TU (per la individuazione, per la verifica della commerciabilità e conformità catastale dei beni ereditari, nonché per la predisposizione di un comodo progetto divisionale), in seguito al decesso di si sono costituite in giudizio, con atto di intervento depositato in Persona_1
data 11/03/2019, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., le uniche eredi della parte defunta, ossia le figlie 7
, ed , che si sono riportate a tutte Parte_1 Parte_2 Parte_3
le difese in precedenza svolte da ed hanno insistito per l'integrale Persona_1 accoglimento delle conclusioni rassegnate dall'attrice in citazione e nelle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Con ordinanza del 21/09/2023, il giudice ha formulato proposta di conciliazione ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., non accolta, tuttavia, dalla parte attrice.
In seguito alla non accettazione della proposta conciliativa giudiziale, il giudice ha conferito incarico integrativo al TU, al fine di determinare il valore di mercato di ciascuno dei beni caduti in successione alla data di apertura della successione (29/10/2014), individuando il complessivo valore del relictum, della quota disponibile e della quota di legittima spettante AL parti.
Espletata la TU, in ultimo si è costituita in giudizio, con atto di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c. depositato in data 20/03/2025, la deducendo di aver acquistato, Controparte_3
con contratto di cessione del 3.8.2023, un portafoglio di crediti, tra cui quello vantato da verso . Ha quindi fatto proprie le richieste della Controparte_2 CP_1
banca cedente, vinte le spese di lite.
All'esito dell'istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione sull'azione di riduzione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati AL parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
B) Va rigettata l'eccezione della convenuta di improponibilità/inammissibilità CP_1
della domanda, dedotta sul presupposto della sua asserita genericità e della mancanza degli elementi necessari per la corretta quantificazione del petitum.
Tale eccezione non può trovare accoglimento, poiché parte attrice, nel proporre la domanda giudiziale, ha fornito tutti gli elementi volti a consentire la ricostruzione della consistenza patrimoniale dell'asse ereditario, indicando in maniera puntuale – con i relativi estremi identificativi e catastali – i beni immobili, i beni mobili, le quote societarie e i rapporti bancari facenti parte del patrimonio del de cuius al momento della data di apertura della successione.
C). La successione mortis causa di , nato a Napoli in [...] Persona_2
06/06/1963 e ivi deceduto in data 29/10/2014, è regolata dal testamento olografo del
7/1/2013, pubblicato con atto per notaio del 4/11/2014 (Rep. n. 16761, Racc. Persona_3
n. 6232), con il quale il de cuius ha istituito erede universale di tutti i suoi beni la coniuge
. CP_1 8
L'originaria attrice , madre del de cuius, ha quindi agito in giudizio a tutela Persona_1
della sua quota di riserva, spettantele in qualità di legittimaria, essendo il deceduto Parte_1
senza figli.
L'azione di riduzione per lesione di legittima proposta da e proseguita dAL sue Per_1
eredi germane è fondata. Parte_1
Oggetto dell'azione di riduzione è, infatti, la disposizione testamentaria con la quale il de cuius ha pretermesso integralmente la madre, legittimaria, istituendo erede universale la sola coniuge.
Invero, in assenza di figli, ai sensi dell'art. 544 c.c.:
-. Al coniuge superstite era riservata la quota pari ad 1/2 del patrimonio del CP_1
defunto;
-. Alla madre era riservata la quota pari ad 1/4; Persona_1
-. La quota disponibile era, pertanto, pari al restante 1/4.
Ne consegue che la lesione della quota legittima spettante a è integrale ed è Persona_1
pari a 1/4 dei beni che appartenevano al defunto al tempo della morte.
In tal caso, non deve procedersi alla c.d. riunione fittizia di relictum e donatum ai sensi dell'art. 556 c.c., in quanto le parti non hanno ALgato l'esistenza di donazioni effettuate dal de cuius.
Pertanto, la disposizione testamentaria de qua relativa alla istituzione, quale erede universale, della convenuta coniuge va ridotta e resa inefficace nei confronti dell'attrice CP_1
(e, per essa, dell'odierne attrici, sue eredi), nei limiti in cui è necessario assicurarle quanto dovuto a titolo di quota di riserva.
Giova ricordare, inoltre, che, in presenza di un'istituzione di erede universale, il legittimario pretermesso non è erede al momento di apertura della successione, ma lo diviene solo una volta esperita vittoriosamente l'azione di riduzione (cfr.: Cass., n. 31125/2023). Infatti, le disposizioni testamentarie lesive della legittima non sono né nulle, né annullabili, ma, sino a quando esse non vengano impugnate con l'azione di riduzione, conservano la loro piena efficacia;
di conseguenza, ove il de cuius abbia disposto, con testamento, a favore delle persone ivi indicate, di tutto il suo patrimonio, mediante disposizioni a titolo universale o particolare, pretermettendo alcuni legittimari, questi non partecipano de iure alla comunione per il semplice fatto che si è aperta la successione testamentaria, giacché il loro diritto sui beni ereditari può realizzarsi soltanto mediante l'esperimento dell'azione di riduzione (cfr.: Cass.
n. 1206/1962; Cass. n. 2367/1970; Cass., n. 31125/2023). Inoltre, nel caso in cui la lesione derivi da una disposizione di erede a titolo universale, l'effetto dell'accoglimento dell'azione 9
di riduzione è quello di far acquisire al legittimario la qualità di erede su tutti i beni caduti in successione, ovvero a creare una comunione sui beni relitti, con il riconoscimento sugli stessi di una quota indivisa pari all'ammontare della legittima ancora insoddisfatta.
Applicando i principi appena esposti al caso di specie, (e, per essa, le odierne Persona_1
attrici), che non era erede al momento dell'apertura della successione, lo diviene per effetto dell'esercizio vittorioso dell'azione di riduzione e concorre alla comunione dei beni relitti, presenti nel patrimonio del de cuius al momento della morte di questi, per la quota di 1/4.
Pertanto, sui beni relitti da e presenti nel suo patrimonio al Persona_2 momento dell'apertura della successione, si instaura una comunione secondo le seguenti quote di (con)titolarità:
-. (e, per essa, le odierne attrici , ed ): 1/4; Persona_1 Pt_1 Pt_2 Parte_3
-. SU : 3/4. CP_1
D). Dall'esame delle certificazioni notarili prodotte dAL parti in relazione ai beni ereditari e dAL due TU redatte dall'arch. e depositate il 29/06/2023 ed il 14/10/2024, si Persona_4
evince che, al momento dell'apertura della successione, il relictum dell'eredità di
[...]
era costituito dai beni immobili, beni mobili, quote societarie e dai Persona_2
depositi bancari di seguito indicati (cfr. TU del 14/10/2024, pagg. 14 e ss.).
Giova rilevare, peraltro, che la convenuta, nonostante le contestazioni alla composizione del relictum fatte nella comparsa di risposta, ha prestato acquiescenza, in seguito, alla individuazione dei beni relitti fatta dal C.T.U., tant'è che ha approvato entrambi i progetti di divisione redatti dal consulente, il primo in via principale – nell'ipotesi di rigetto dell'azione di riduzione – e il secondo in via subordinata (cfr. le conclusioni in epigrafe riportate).
Il relictum di , pertanto, era composto da: Persona_2
-. Beni immobili:
1) Appartamento in Napoli, alla Via Orsolone a ANta Croce n. 18/A Piano 1°; riportato nel NCEU del Comune di Napoli alla Sez. CHA, al Fg. 9, P.lla. 629, Sub 7, Cat. A/2, Cl. 3,
Cons. 5 vani, Sup. Cat. Mq 118, Rend. € 606,84.
Al valore dell'immobile, pari a € 253.700,00, va detratta la quota del 20% comprensiva di tutti gli oneri necessari (“concessori, conguaglio oblazione, onorari tecnici”) per la regolarizzazione urbanistica (cfr. pag. 15 della TU del 14.10.2024); il valore del bene così ricavato è dunque pari a € 202.960,00.
2) Locale cantinola in Napoli, alla Via Orsolone a ANta Croce n. 18/A Piano S1; riportato nel NCEU del Comune di Napoli alla Sez. CHA, al Fg. 9, P.lla. 629, Sub 9, Cat. C/2, Cl. 2,
Cons. 12 mq, Sup. Cat. Mq 13, Rend. € 45,24. 10
Per tale immobile, il TU evidenzia che, detratto il 20% per gli oneri necessari a ripristinare la legittimità urbanistica, il valore complessivo è pari ad € 7.488,00.
3) Posto auto in Napoli, alla Via Orsolone a ANta Croce n. 18/A Piano S1; riportato nel
NCEU del Comune di Napoli alla Sez. CHA, al Fg. 9, P.lla. 629, Sub 8, Cat. C/6, Cl. 4, Cons.
10 mq, Sup. Cat. Mq 14, Rend. € 37,70.
Per tale immobile, il TU evidenzia che, detratto il 20% per gli oneri necessari a ripristinare la legittimità urbanistica, il valore complessivo è pari ad € 15.680,00.
4) Appartamento in Napoli, alla Via Portanova n. 15, piano 2°; riportato nel NCEU del
Comune di Napoli alla Sez. PEN, al Fg. 1, P.lla. 728, Sub 33, Cat. A/4, Cl. 2, Cons. 4,5 vani,
Sup. Cat. Mq 85, Rend. € 178,95.
Per tale immobile, il TU evidenzia che, detratti € 2.000,00 per la e Parte_6
l'aggiornamento catastale, il valore complessivo è pari ad € 136.125,00.
5) Appartamento in Napoli alla via Gabriele Iannelli n. 104, (catastalmente Via
Camaldoli a Pianura n. 104, scala B interno 7 piano 1°) riportato nel NCEU del Comune di
Napoli alla Sez. AVV, al Fg. 3, P.lla. 189, Sub 34, Cat. A/2, Cl. 4, Cons. 7,5 vani, Sup. Cat.
Mq 118, Rend. € 871,52.
Per tale immobile, il TU evidenzia che il valore complessivo è pari € 401.200,00.
6) Chiesetta in Napoli alla via AN NI AL NE riportato nel NCEU Parte_7
del Comune di Napoli alla Sez. STE, al Fg. 2, P.lla. 259, Sub 1, Cat. B/7, Cl. U, Cons. 77 mq
(da atto di divisione mq 30), Rend. € 174,98.
Per tale immobile, il TU evidenzia che: nel Verbale di Testamento Olografo ed Accettazione
Eredità” del 04.11.2014, nella “Dichiarazione di Successione” N. 2011, Vol. 9990 e nella
“Ispezione Ipotecaria” N. T338099 del 06.04.2023, esso non è individuato;
tale bene non rientra in quelli elencati nella “Quarta attribuzione” Art. 5 dell'atto di Divisione del
09/11/1999 Rep. n. 61597, Rep. n. 12857 destinata a , ma fa parte di Persona_2 quelli “in comune tra tutti i condividenti”, come riportato all'art. 9. – Precisazioni Immobiliari
– dello stesso atto di divisione;
pertanto, il valore da attribuire al bene è prevalentemente affettivo e deve essere diviso parimente tra tutti i comproprietari senza valutazioni di eventuali quote. Tuttavia, il TU, al fine di una completa esposizione, tenuta in debita considerazione che la non necessita di tutti gli impianti tranne quello elettrico, stime Parte_8 una valutazione complessiva pari ad € 21.850,00.
7) Terreno in Via AN NI AL NE piano T, riportato nel NT del Comune di
Napoli al Fg. 74, P.lla. 397, Qualità Classe: Ente Urbano (ex frutteto), Sup.
1.137 mq. 11
Per tale immobile, il TU evidenzia che, dall'immagine ricavata da Google Earth al 2014 e dall'estratto di mappa del C.T. al 2014, sul terreno in oggetto non risulta edificato nessun deposito/box, come indicato nella precedente perizia (variazione effettuata nel 2015 - Visura
Storica per Immobile C.T.), pertanto, tenuto conto che va valutato tutto il terreno (qualità classe: frutteto), il valore complessivo è stimato in € 39.795,00.
8) Locale deposito in Piazza Montebello piano T, riportato nel NCEU del Comune di
Isernia, al Fg. 31, P.lla 247, Sub 3, Zona cens. 1, cat. C/2, Cl. 1 Cons. 12 mq, Sup. Cat. Mq
22, Rend. € 22,31.
Per tale immobile, il TU stima un valore complessivo pari ad € 7.722,00.
-. Beni mobili:
1) un quadro a firma di raffigurante Napoli, di dimensioni cm 210x125 Parte_9
– Valore stimato € 1.500,00;
2) un quadro a firma di raffigurante una processione, di dimensioni cm Parte_9
105x65 – Valore stimato € 800,00;
3) quattro quadretti a firma di tecnica fumo nero su mattonella, di Parte_9 dimensioni cm 20x20 – Valore stimato €/cad. 300,00;
4) un bronzo antico raffigurante una scena di caccia tra un cinghiale ed un cane a firma
(di cui non si è riusciti a trovare le quotazioni) – Valore stimato € Persona_5
1.500,00;
5) una statuina in ottone raffigurante una figura femminile su supporto in marmo – Valore stimato € 250,00;
6) un bronzo antico raffigurante un mezzo busto maschile su supporto in marmo – Valore stimato €350,00;
7) un orologio antico in legno con numeri romani – Valore stimato € 350,00;
8) due statuine in argento massiccio raffiguranti i bronzi di CE su supporto in marmo -
Valore stimato € 460,00;
9) lume antico con base in legno e paralume in tessuto, esistente nell'immobile in via
Portanova - Valore stimato € 200,00.
-. Quote societarie e depositi bancari:
1) quota societaria del valore nominale di € 2.840,65 pari al 20% del capitale sociale (€
12.911,00 al 31/12/2014) all'interno dell'impresa Controparte_6
2) deposito bancario su c/c n. 13598.15 acceso presso ag. 28 in Controparte_2
Napoli: tale c/c risulta estinto a novembre 2014 con un saldo al 31/11/2014 di € 34,34, ma 12
alla data del decesso 29/10/2014 il saldo risultava essere pari ad € 10.635,37, come da estratto conto al 31/11/2014;
3) deposito su c/c n. 3212 acceso presso in Napoli, cointestato con Parte_5 [...]
alla data del decesso 29/10/2014, aveva un saldo attivo di € 4.37.5,66 e, poiché il CP_1
conto era cointestato ( e , il TU prende in Persona_2 CP_1
considerazione la sola quota di , pari alla metà dell'importo: € Persona_2
2.187,83.
Il TU, arch. ha ricostruito il valore del relictum al momento dell'apertura della Persona_4
successione di . Persona_2
In particolare, il TU ha precisato che, nel calcolo, si è tenuto conto di quanto segue:
-. secondo le disposizioni testamentarie di (Verbale di Testamento Persona_6
Olografo del 13/05/2010), per l'immobile di via Iannelli la quota spettante al figlio
[...]
è pari ad 1/8 del suo valore, mentre per l'immobile sito in SE PA Persona_2
la quota spettante al figlio è pari ad 1/4 del suo valore (diviso per i Persona_2
quattro figli);
-. per il credito residuo al 2014 del conto corrente n. 3212 acceso presso in Parte_5
Napoli, poiché cointestato con , è stato preso in considerazione la sola quota di CP_1
, pari alla metà dell'importo. Persona_2
All'esito delle valutazioni operate dal TU (cfr. TU del 14/10/2024, pagg. 29 e 30) – in seguito ad un ragionamento analiticamente e correttamente argomentato sia sotto il profilo logico che tecnico, secondo il metodo di stima sintetico comparativo – che il Collegio ritiene di condividere interamente, può ritenersi che, alla data di apertura della successione, il totale valore complessivo del relictum è pari a € 445.407,35.
E). Al valore del relictum deve essere detratto il valore del debito del de cuius nei confronti della al tempo dell'apertura della successione. Controparte_8
In particolare, per l'appartamento in Napoli, alla Via Orsolone a ANta Croce n. 18/A sopra descritto, il TU evidenzia che era stato acceso dal de cuius un mutuo a tasso fisso presso la
(Monte dei Paschi di Siena) dell'importo di € 101.000,00 e, in Controparte_8
merito alla detrazione della somma rimanente per la estinzione del mutuo, alla data del decesso (29/10/2014), il debito residuo nei confronti della banca risulta essere pari ad €
78.506,66 (come comunicazione a mezzo pec. del Monte paschi di Siena del 05/08/2024).
Conseguentemente, l'importo risultante dalla sottrazione dal valore del relictum dell'importo del debito con la banca è pari a € 366.900,69.
F). Ne consegue che, ai sensi dell'art. 544 c.c., alla data di apertura della successione: 13
-. il valore della quota disponibile, pari a 1/4, era di € 91.725,17;
-. il valore della quota di riserva spettante alla coniuge convenuta , pari a CP_1
1/2, era di € 183.450,35;
-. il valore della quota di riserva spettante alla madre , pari a 1/4, era pari ad Persona_1
€ 91.725,17.
G). Restano da decidere le domande di divisione e rendiconto proposte dall'attrice.
Giova rilevare, peraltro, che ai fini della divisione tra coeredi dei beni ricompresi nel compendio ereditario è necessario verificare preventivamente la commerciabilità degli immobili, con particolare riguardo alla regolarità edilizia e catastale nonché alla trasferibilità delle rispettive quote di proprietà, in conformità alla normativa vigente.
Dalla relazione redatta dal TU, arch. si evince che (cfr. TU del 29/06/2023, Persona_4
pagg. 55 e ss.):
-. l'appartamento sito in Napoli alla via Portanova n. 15, secondo piano, 9, scala a sinistra, interno 4 - riportato nel NCEU del Comune di Napoli, sezione PEN, al foglio 1, p.lla 728, sub
33, cat. A/4 presenta una diversa distribuzione planimetrica per la quale non vi è traccia di alcun titolo autorizzativo (e, quindi, secondo il C.T.U. non presenta il requisito della conformità catastale oggettiva, essendo necessari una CILA in sanatoria e un aggiornamento della planimetria catastale);
-. non esiste alcun titolo edilizio per il deposito/box auto identificato catastalmente al foglio 2,
P.lla 410, Cat. C/6 ed edificato sul terreno in Napoli alla via AN NI AL NE - riportato nel CT del Comune di Napoli, al foglio 74, p.lla 397, Ha 11.37, per il quale manca altresì la planimetria catastale;
-. non esiste planimetria catastale della in Napoli alla via AN NI AL Parte_10
NE, riportata nel NCEU del Comune di Napoli, sezione STE, fg. 2 p.lla 259 sub 1.
Orbene, posto che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, a pena di nullità della divisione giudiziale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, è necessario che gli immobili oggetto di divisione siano commerciabili (e, quindi, regolari sia dal punto di vista urbanistico e sia dal punto di vista catastale) in conformità alla normativa vigente (cfr.: Cass.
n. 18043/2020; Cass., SS.UU., n. 25021/2019; Cass., n. 17990/2016), è necessario sollevare d'ufficio ex art. 101, co. 2, c.p.c. la questione della nullità della divisione invocata, atteso che il C.T.U. ha rilevato la non commerciabilità dei beni sopra indicati.
H). In ragione della natura non definitiva della presente sentenza, la liquidazione delle spese di lite avrà luogo con la pronuncia conclusiva del giudizio, conformemente, del resto, a quanto previsto dall'art. 91, co. 1, c.p.c. 14
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando:
1). dichiara aperta la successione di , nato a Napoli in [...] Persona_2
06/06/1963 e ivi deceduto in data 29/10/2014;
2). dichiara che la successione di è regolata dal testamento olografo Persona_2
del 07/01/2013, pubblicato con Atto Rep. n. 16761, Racc. n. 6232, del 04/11/2014 a rogito della dott.ssa (notaio in Napoli); Persona_3
3). in accoglimento dell'azione di riduzione proposta da e proseguita dAL sue Persona_1
eredi , ed , dichiara che le disposizioni contenute nel Pt_1 Pt_2 Parte_3
testamento olografo del 7/1/2013, pubblicato con atto per notaio del 4/11/2014 Persona_3
(Rep. n. 16761, Racc. n. 6232), sono lesive della quota di riserva pari a 1/4 spettante all'erede legittimaria (e, per essa, AL odierne attrici , ed Persona_1 Pt_1 Pt_2 [...]
) e ne dispone la riduzione;
Parte_3
4) per effetto dell'accoglimento dell'azione di riduzione proposta, dichiara che i beni ereditari indicati in motivazione al punto D) sono di proprietà di (e, per essa, delle Persona_1
odierne attrici , ed ), per la quota di 1/4 e della convenuta Pt_1 Pt_2 Parte_3
per la quota di 3/4. CP_1
5). dispone la rimessione della causa sul ruolo, per l'ulteriore attività istruttoria/di trattazione relativa allo scioglimento della comunione ereditaria, anche per le ragioni indicate in motivazione;
4). riserva la statuizione sulle spese di lite all'esito definitivo del giudizio.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 16.10.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Nicoletta CALISE dott. Pietro LUPI
Il presente provvedimento è stato predisposto con la collaborazione del dott. Mirko Russo, M.O.T. in tirocinio mirato,
nominato con D.M. del 22/10/2024.