Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 13/02/2026, n. 2892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2892 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02892/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03290/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3290 del 2024, proposto da
Hippogroup Cesenate S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorio Largajolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nicolò Tartaglia 3;
contro
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ippomed S.r.l. a Socio Unico e San Felice S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- Del Decreto Direttoriale del M.A.S.A.F. prot. n. 90132 del 23 febbraio 2024, avente ad oggetto l'approvazione della determinazione della sovvenzione assegnata complessivamente e per singola Società di corse, per l'anno 2024, limitatamente alla parte in cui assegna alla odierna ricorrente, per l'ippodromo di Cesena, la minor somma di Euro 814.995,14, in luogo della asseritamente corretta;
- della Relazione tecnico - amministrativa prot. n. 89772 del 23 febbraio 2024 con la quale è stata proposta la determinazione della sovvenzione per le singole Società di corse in applicazione dei principi di cui al Decreto Direttoriale 23 settembre 2020 n. 9166497 (allo stato non cognita nel suo contenuto);
- del Decreto Direttoriale n. 700974 del 21 dicembre 2023 divenuto lesivo della posizione della Società ricorrente al momento della redazione, adozione ed entrata in vigore del successivo Decreto del M.A.S.A.F. prot. n. 93132 del 23 febbraio 2024, limitatamente alla parte in cui afferma che la “(…) sovvenzione assegnata ad ogni società di corse è computata con i dati del triennio 2019 - 2022-2023 (…) ” e non già il triennio 2017 -2018 - 2019;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non cognito e comunque lesivo delle posizioni della odierna ricorrente;
e per la condanna
dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno per equivalente monetario;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. Marco AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 23 marzo 2024, tempestivamente depositato, la Hippogroup Cesenate S.p.A., Società che gestisce gli ippodromi di Cesena e Bologna Trotto, premesso che l’attività di organizzazione delle corse dei cavalli è disciplinata, in subiecta materia , dall’accordo sostitutivo ex art. 11 della Legge n. 241/1990 e ss.mm., stipulato con il Mi.P.A.A.F. di cui al Decreto Direttoriale Mi.P.A.A.F. prot. interno n. 9166497 del 23 settembre 2020 Mi.P.A.A.F. - PQAI 08, sulla base di una ripartizione triennale delle risorse (a decorrere dal periodo 2017 - 2019), eccezion fatta per la fascia di qualità delle riprese televisive, relativa all’ultima annualità, ha impugnato il Decreto Direttoriale del M.A.S.A.F. prot. n. 90132 del 23 febbraio 2024, nella parte in cui è stato determinato, per l’anno 2024, complessivamente e nei suoi confronti, per l'ippodromo di Cesena, la somma di Euro 814.995,14, parametrata al triennio 2019 - 2022 - 2023, e tutti gli altri atti prodromici e connessi indicati in epigrafe.
La Società ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, che, con i Decreti Direttoriali n. 186562 del 23 aprile 2021, n. 0162003 del 8 aprile 2022 e n. 0496660 del 5 ottobre 2022, per le annualità 2021, 2022 e 2023, era stato stabilito che sarebbe stato utilizzato, quale parametro di riferimento, il triennio 2017 - 2019, in quanto per gli anni 2020 e 2021 vi erano state delle incongruenze dei dati tenuto conto dell’emergenza pandemica e della conseguente contrazione delle giornate di corsa.
Con il Decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 21565 del 17 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 1° febbraio 2024 al n. 209, erano stati poi adottati i criteri di ripartizione, per l’anno 2024, delle risorse di cui all’art.1, comma 441, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 assegnate sul cap. 2299, pg.2.
Con il successivo Decreto Direttoriale n. 90132 del 23 febbraio 2024 - in questa sede impugnato - richiamando il D.M del Direttore Generale n. 700974 del 21 dicembre 2023, era stato quindi determinato, per l’anno 2024, per l’Ippodromo di Cesena, l’importo della sovvenzione nella misura di € 814.995,14, I.V.A. compresa, sulla base dei dati ricavati dal triennio 2019, 2022 e 2023 (in, particolare, nel 2019 erano state riconosciute n. 31 giornate, nel 2022 n. 29 giornate e nel 2023 n. 29 giornate, per una media di 29,666 giornate), con conseguente applicazione dello scaglione più basso in luogo di quello più alto, ricavabile invece dai dati del triennio 2017 - 2019.
Ebbene, secondo la prospettazione della Società ricorrente, l’applicazione del predetto parametro sarebbe stata manifestamente illegittima per irragionevolezza, sproporzione e disparità di trattamento, dal momento che, con il Decreto Direttoriale prot. 0165629 del 20 marzo 2023 - con cui è stata approvata la determinazione della sovvenzione assegnata complessivamente e per singola società di corse, per l’anno 2023 - era stato esplicitamente mantenuto fermo il parametro dei dati riferibili al triennio 2017 - 2019 “ essendo i dati del 2020 e 2021 non coerenti a causa del non omogeneo svolgimento dell’attività ippica nei diversi ippodromi conseguentemente agli effetti delle disposizioni per il contenimento dell’emergenza sanitaria e considerando altresì la necessità di evitare ulteriori squilibri derivanti da una modifica dell’arco temporale dei dati da inserire nel sistema di determinazione della sovvenzione ”.
Il provvedimento impugnato sarebbe, pertanto, illegittimo, perché l’Amministrazione avrebbe dovuto mantenere fermo, anche per l’anno 2024, i parametri individuati per l’anno 2023, non essendo stata esplicitata, in modo comprensibile, la ragione per la quale non poteva essere (più) adoperato il triennio 2017 - 2019.
Peraltro, con il Decreto Direttoriale prot. 0165629 del 20 marzo 2023, relativo all’anno 2023, il M.A.S.A.F. aveva chiaramente ritenuto di utilizzare (ancora) i dati del triennio 2017 - 2019, al fine di “ evitare ulteriori squilibri derivanti da una modifica dell’arco temporale dei dati sa inserire nel sistema di determinazione della sovvenzione ”, sicché la (diversa) soluzione adottata per il 2024 sarebbe manifestamente irragionevole.
La determinazione dell’Amministrazione aveva, quindi, provocato una riduzione della sovvenzione prevista nella misura del 17,89%, in ragione del minor numero di giorni di corsa nel periodo ivi indicato e cagionato conseguentemente un evidente danno patrimoniale.
Tanto premesso, con il ricorso in epigrafe sono state quindi articolate le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con unico motivo di gravame, è stata dedotta la “ violazione dell’art.1, commi 641 e 642, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c .”.
In particolare, i provvedimenti impugnati avrebbero posto in essere un revirement circa il triennio di applicazione dei parametri per la determinazione della sovvenzione (che era sempre stato quello 2017 - 2018 - 2019, anche per l’anno 2023, proprio per quanto affermato dal M.A.S.A.F. “ al fine di evitare ulteriori squilibri nel sistema di determinazione della sovvenzione ”); tale modificazione del triennio preso in esame (2019 - 2022- 2023) sarebbe affetta da plurima violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà tra più atti ed ha determinato un danno economico.
1.2. Per tali motivi, la Società ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, nei limiti dell’interesse, e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento per equivalente del danno patrimoniale corrispondente alla differenza della minor somma
2. In data 3 aprile 2024, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste con memoria di stile.
2.1. Con memoria depositata il 2 gennaio 2026, l’Avvocatura erariale ha contestato quanto dedotto nel ricorso, evidenziando che la scelta del triennio 2019 - 2023 non presenterebbe alcun margine di irragionevolezza e, sarebbe, peraltro, maggiormente favorevole per la Società ricorrente non essendo state incluse le annualità 2020 - 2021, notoriamente caratterizzate da chiusure degli impianti a causa dell’epidemia di COVID - 19.
3. La Ippomed S.r.l. a Socio Unico e la San Felice S.r.l., intimate quali controinteressate, non si sono costituite in giudizio.
4. Alla pubblica udienza del 4 febbraio 2026, il difensore della Società ricorrente ha dichiarato a verbale che non sussiste (più) un interesse alla caducazione dei provvedimenti impugnati ed ha circoscritto la propria pretesa all’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti medesimi a fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.; all’esito di ampia discussione orale la causa è stata infine introitata per la decisione.
5. Il ricorso - in disparte ogni questione sulla necessità di integrare (o meno) il contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali controinteressati - è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto.
5.1. La Società ricorrente, premesso di gestire gli ippodromi di Cesena e Bologna Trotto, ha impugnato, in questa sede, il Decreto Direttoriale del M.A.S.A.F. prot. n. 90132 del 23 febbraio 2024, avente ad oggetto l'approvazione della determinazione della sovvenzione assegnata complessivamente e per singola Società di corse, per l'anno 2024, limitatamente alla parte in cui è stato assegnato, per l'ippodromo di Cesena, la minor somma di Euro 814.995,14, in luogo della maggior somma asseritamente spettante.
Con unico motivo di ricorso, la Società ricorrente, precisando che l’ammontare delle sovvenzioni economiche per la gestione degli ippodromi era stato determinato sulla base di un accordo sostitutivo ex art. 11 della Legge n. 241/1990 e ss.mm., stipulato con il Mi.P.A.A.F. di cui al Decreto Direttoriale MiP.A.A.F. prot. interno n. 9166497 del 23 settembre 2020 Mi.P.A.A.F. - PQAI 08, sulla base di una ripartizione triennale delle risorse (a decorrere dal periodo antecedente 2017 - 2019), eccezion fatta per la fascia di qualità delle riprese televisive, relativa all’ultima annualità, si duole, in estrema sintesi, che per l’anno 2024 il M.A.S.A.F. aveva fatto riferimento ai dati del triennio 2019 - 2022 - 2023, mentre per l’anno precedente (2023) lo stesso Ministero aveva mantenuto fermo il criterio del triennio 2017 - 2019, utilizzato anche per gli anni 2021, 2022 e 2023.
Secondo la Società ricorrente, l’operato dell’Amministrazione sarebbe manifestamente irragionevole, dal momento che non sarebbe stato spiegato il motivo per il quale si era ritenuto di discostarsi dal criterio utilizzato fino al 2023, avendo la stessa Amministrazione precisato che il periodo 2020 - 2021 non poteva fungere da parametro in ragione delle limitazioni imposte dalle misure emergenziali volte a contenere la diffusione del COVID - 19; l’Amministrazione avrebbe dovuto mantenere fermo il medesimo criterio anche per l’anno 2024 oppure avrebbe dovuto, per il futuro, attendere quanto meno che maturasse un triennio senza interruzioni, essendo illogico parametrare, come nel caso di specie, i dati di annualità non contigue (2019 - 2022 - 2023).
Peraltro, il richiamo ai parametri del triennio 2017 - 2019 era stato espressamente indicato nel provvedimento determinativo delle sovvenzioni per l’anno 2023, ove era stato precisato che tali elementi avevano contribuito ad evitare effetti distorsivi sul regime del finanziamento degli ippodromi, tenuto conto dei blocchi previsti dall’emergenza pandemica, mentre tale valutazione era stata del tutto omessa nel provvedimento qui impugnato.
Tale determinazione aveva, pertanto, cagionato una riduzione del 17,89% dell’ammontare complessivo della sovvenzione economica (anno 2020, € 983.155,69; anno 2021, € 981581,45; anno 2022, € 1.003.206,08; anno 2023, € 992.523,71; anno 2024, € 814.995,14), in ragione del minor numero di giorni di corsa nel periodo ivi indicato (anno 2017, n. 30 giorni; anno 2018, n. 31 giorni; anno 2019, n. 31 giorni; anno 2020, n. 31 giorni; anno 2021, n. 29 giorni; anno 2022, n. 29 giorni; anno 2023, n. 29 giorni) e dell’applicazione di uno scaglione più basso.
Per tali motivi, i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi, avendo l’Amministrazione per il 2024 irragionevolmente mutato i parametri di determinazione delle sovvenzioni rispetto alle annualità precedenti,
A fronte di tali doglianze l’Amministrazione ha replicato, eccependo che la scelta del triennio 2019 - 2023 non presenterebbe alcun margine di irragionevolezza e, sarebbe, peraltro, maggiormente favorevole per la Società ricorrente non essendo state incluse le annualità 2020 - 2021, notoriamente caratterizzate da chiusure degli impianti a causa dell’epidemia di COVID - 19.
5.2. Ritiene il Collegio che tali censure non siano condivisibili.
In via preliminare, va affermata, in subiecta materia , la giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo in relazione alla fattispecie dedotta in giudizio, sulla base del costante principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “ In materia di giurisdizione sulle controversie relative a finanziamenti o sovvenzioni pubbliche, la situazione che si determina in capo a chi aspiri a finanziamenti e sovvenzioni è di diritto soggettivo, mentre è di interesse legittimo tutte le volte in cui la norma di previsione affidi alla Amministrazione il discrezionale apprezzamento sull' an , sul quid e sul quomodo dell'erogazione, comportante la ponderazione delle ragioni di pubblico interesse ad essa sottese. ” (vedi: Corte di Cassazione, Sez. Un., del 5 aprile 2024, n. 9154).
Ciò posto, in via generale, la sovvenzione - quale beneficio economico riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione in favore di specifici soggetti (pubblici o privati) - è finalizzata quindi ad incentivare o a sostenere una determinata attività per scopi di interesse generale - altrimenti soggetta alle ordinarie regole di mercato - coprendo una parte (più o meno rilevante) dei relativi costi, fermo restando la permanenza, in capo al beneficiario, di una residua quota di alea circa la sostenibilità finanziaria dell’attività stessa.
Ed è proprio tale ultimo aspetto, ricollegato alla non selettività dell’intervento, che rende la sovvenzione compatibile con le regole europee della concorrenza, non potendo la Pubblica Amministrazione sostenere direttamente attività economiche imprenditoriali in favore di specifici beneficiari, scaricando sulla collettività tutti i costi di gestione, ciò determinando altrimenti la violazione delle regole previste in tema di aiuti di Stato di cui all’art. 107 T.F.U.E..
La decisione, quindi, di erogare benefici economici in relazione alla gestione di un servizio pubblico - quale quello della gestione degli ippodromi - è sottoposta ad una valutazione di opportunità rimessa all’organo politico e viene, successivamente, tradotta in regola giuridica applicata, poi, nel caso concreto, secondo i criteri predeterminati in forza di quanto indicato nell’atto concessorio.
Non esiste, pertanto, un diritto soggettivo (perfetto) del beneficiario al mantenimento sine die della sovvenzione, in relazione all’ an , al quantum , al quid e al quando , potendo l’Amministrazione, con proprio provvedimento, modificare i predetti criteri ovvero eliminare in toto l’erogazione stessa del beneficio stesso, al mutamento della situazione di fatto ovvero sulla base di una diversa valutazione dell’interesse originario (arg. ex art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 e ss.mm.), sempre che, ovviamente, tale valutazione sia coerente con il principio di ragionevolezza e non discriminazione (art. 3 della Costituzione).
Sul punto, infatti, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, esprimendosi in ordine alla natura giuridica dei rapporti tra Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (oggi Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste) e Società di corse, ha chiarito che “ la qualificazione giuridica più appropriata del rapporto di cui si discute sia quella dell’accordo sostitutivo, nell’ambito della disciplina di cui all’art. 11 della legge n. 241 del 1990… ” evidenziando che nel caso di specie il finanziamento pubblico in favore delle società di corse “ si configura in buona sostanza come una sovvenzione che il soggetto pubblico si impegna a trasferire nell’ambito di un rapporto di natura autorizzatoria per la gestione di un servizio, di rilievo pubblicistico, connesso alla organizzazione delle corse dei cavalli ...” (vedi: Consiglio di Stato, parere, n. 3951 del 10 dicembre 2014).
Ciò chiarito, quanto ai motivi di ricorso, occorre verificare se la decisione dell’Amministrazione di ricorrere al parametro dei dati del triennio 2019 - 2022 - 2023, per quanto riguarda le sovvenzioni economiche per l’anno 2024, cristallizzate nel provvedimento impugnato, contrasti con le prescrizioni imposte dalla disciplina di settore o, comunque, presenti margini di irragionevolezza con riferimento alle determinazioni fino ad allora seguite dall’Amministrazione, che aveva invece fatto ricorso ai dati (evidentemente maggiormente favorevoli) rinvenibili nel triennio 2017 - 2018 - 2019.
Ritiene questo Collegio di dover fornire risposta negativa a tale quesito.
Ed invero, si evidenzia che l’Amministrazione ha fatto applicazione - nel caso di specie - dei criteri da essa stessa prestabiliti, contenuti nel Decreto Direttoriale Mi.P.A.A.F. prot. interno n. 9166497 del 23 settembre 2020 del MiP.A.A.F., ove è dato leggere, all’art. 1, comma 2, che “ Il valore della Sovvenzione da assegnare a ciascuna società, relativamente all’ippodromo o agli ippodromi da essa gestiti, è determinata con l’applicazione della metodologia contenuta nell’allegato A. I dati assunti a base della metodologia sono costituiti dalla media dei valori riferiti al triennio precedente, eccezion fatta per la fascia di qualità delle riprese televisive, relativa all’ultima annualità ”.
Il criterio assunto per la determinazione del beneficio è, quindi, quello del “triennio precedente”, per cui l’Amministrazione non poteva discostarsi se non contravvenendo alle regole prestabilite nel citato Decreto Direttoriale. La circostanza che per il 2024 siano stati utilizzati i dati del triennio 2019 - 2022 - 2023 (escludendo quindi il 2021) si appalesa addirittura maggiormente favorevole per la Società ricorrente, avendo l’Amministrazione spiegato che i dati rinvenibili nel biennio 2020 - 2021 erano stati caratterizzati da una notevole contrazione di alcuni parametri dovuta alle limitazioni imposte dall’emergenza pandemica.
Quanto, poi, al rilievo secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto mantenere fermo, anche per il 2024, i parametri del triennio 2017 - 2019 (maggiormente favorevole), come era avvenuto nel 2023 giusta il Decreto Direttoriale prot. 0165629 del 20 marzo 2023, in assenza di una espressa motivazione a riguardo, ritiene il Collegio che trattasi di censura non condivisibile, poiché l’applicazione dei parametri del triennio 2017 - 2019 fino al 2023 ha rappresentato, a ben vedere, una deroga alla disciplina ordinaria predisposta dall’Amministrazione, giustificata con la contiguità delle annualità fino al 2023 con il periodo emergenziale pandemico e degli effetti conseguenti e non poteva, di contro, configurarsi, per come sopra chiarito, un diritto al mantenimento sine die del medesimo parametro (maggiormente favorevole).
La circostanza che - dall’applicazione dei parametri ricavabili nel triennio in questione - sia derivato un decremento del beneficio economico rispetto a quello determinato nell’anno 2023, è irrilevante, dal momento che non sussiste, come sopra evidenziato, un diritto alla “conservazione” sine die della sovvenzione nella sua determinazione quantitativa.
Il criterio adottato dall’Amministrazione per l’anno 2024 è quindi coerente con le indicazioni contenute nel Decreto Direttoriale Mi.P.A.A.F. prot. interno n. 9166497 del 23 settembre 2020 del MiP.A.A.F., mentre quello utilizzato per le annualità precedenti - fino quindi al 2023 - è da ritenersi dunque come eccezionale, in ragione della persistenza degli effetti negativi ricollegati all’emergenza pandemica sulle predette annualità.
In altri termini, con il Decreto Direttoriale del M.A.S.A.F. prot. n. 90132 del 23 febbraio 2024, in questa sede impugnato, l’Amministrazione ha fatto pedissequa applicazione delle regole prestabilite in via ordinaria nell’accordo sostitutivo ex art. 11 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. di cui al Decreto Direttoriale Mi.P.A.A.F. prot. interno n. 9166497 del 23 settembre 2020 Mi.P.A.A.F. - PQAI 08, peraltro in bonam partem , laddove il triennio di riferimento è stato calcolato, escludendo a ritroso l’annualità del 2021. Ne consegue, quindi, che il provvedimento impugnato è immune dai vizi denunciati, avendo l’Amministrazione correttamente determinato l’ammontare delle sovvenzioni nel settore degli ippodromi per l’anno 2024.
5.3. Sotto altro profilo, non può accedersi alla doglianza della Società ricorrente anche in rapporto alla dedotta irragionevolezza o comunque mancanza di una motivazione formale; invero, se si ha riguardo all'assetto sostanziale degli interessi che è sotteso al provvedimento impugnato, la scelta del periodo di riferimento risponde ad un criterio logico comunque percepibile: in particolare, dovendo l'Amministrazione riferirsi al "triennio precedente", appare evidente che la scelta del periodo " 2019 - 2022 - 2023" è la risultante della espunzione del periodo di emergenza pandemica al quale si riconosce una sorta di effetto sospensivo del termine (a ritroso); la differenza rispetto all'annualità pregressa (laddove la scelta del triennio precedente era stata compiuta considerando un triennio completo ante COVID - 19) si spiega considerando un "effetto trascinamento" del biennio ante COVID - 19, che costituendo la maggior quota del parametro triennale, ha comportato l'assorbimento del terzo anno per la programmazione 2023.
In altri termini, nella programmazione dell'annualità precedente si è ritenuto opportuno fare riferimento ancora ad un periodo omogeneo e temporalmente continuativo anche se non adiacente all'anno di interesse, poiché la (eventualmente alternativa) suddivisione del triennio in due anni ante COVID ed un anno post non era adeguatamente rappresentativa.
Essendo oggi maturato un biennio pieno post COVID - 19, la situazione è sufficientemente diversa da non consentire di apprezzare il diverso trattamento in termini di eccesso di potere: il giudizio dell'Amministrazione circa la sufficienza del biennio post COVID e di un solo anno pre COVID -19 a costituire un parametro sufficiente di riferimento non è irragionevole o illogico, rimanendo incluso nei consueti limiti del merito amministrativo.
Quanto sopra esclude il denunciato contrasto irragionevole con il criterio del triennio 2017 - 2019, utilizzato anche per gli anni 2021, 2022 e 2023; in tutti questi casi, all'evidenza, il presupposto del riferimento all'intero triennio ante-covid si spiegava con la prevalenza temporale dei relativi dati su quelli del periodo post COVID - 19 al momento della programmazione d'interesse.
5.4. Conclusivamente, il criterio oggetto di censura nel presente giudizio appare coerente, non contrastante, con le mutate premesse temporali della programmazione rispetto al periodo precedente che la ricorrente assume ancora dovuto, senza tuttavia fornire una base giuridica o provvedimentale che giustifichi la invocata prevalenza del criterio triennale ante COVID - 19.
5.5. In conclusione, per le ragioni sopra illustrate, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
6. Tenuto conto dell’assoluta novità della questione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco AR | GE Caminiti |
IL SEGRETARIO