TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 13/02/2026, n. 2892
TAR
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà tra atti

    Il Collegio ha ritenuto che l'Amministrazione abbia applicato correttamente i criteri stabiliti nel Decreto Direttoriale del 2020, che prevedono l'uso del 'triennio precedente'. L'esclusione delle annualità 2020-2021, caratterizzate da contrazioni dovute alla pandemia, è considerata favorevole alla ricorrente. La precedente applicazione del triennio 2017-2019 è vista come una deroga eccezionale giustificata dalla persistenza degli effetti pandemici, non configurando un diritto al mantenimento sine die dello stesso parametro. La scelta del triennio 2019-2022-2023 per il 2024 è ritenuta coerente con le mutate premesse temporali e non irragionevole, in quanto risponde a un criterio logico di esclusione del periodo pandemico.

  • Rigettato
    Danno patrimoniale derivante dalla riduzione della sovvenzione

    Poiché il ricorso principale è stato rigettato per infondatezza, anche la domanda risarcitoria, che ne costituisce una conseguenza, viene respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 13/02/2026, n. 2892
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2892
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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