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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 09/02/2026, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2058/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14954/2025 depositato il 21/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250009474056000 TASSA AUTOMOBIL 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avv.Paola Difensore_2 unitamente all'avv. difensore Difensore_1
contro
Regione Campania e Agenzia delle Entrate – Riscossione impugna la cartella in epigrafe.
Eccepisce:
- mancata notifica degli atti prodromici di competenza dell'ente impositore;
- prescrizione della pretesa.
Chiede:
- annullare l'atto impugnato;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Regione Campania.
Chiede:
- rigetto del ricorso;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Chiede:
- carenza di legittimazione passiva;
- rigettare il ricorso;
- spese di giudizio.
All'Udienza del 05/02/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è inammissibile l'eccezione di mancata notifica degli atti prodromici di competenza dell'ente impositore. Gli avvisi di accertamento sono stati regolarmente notificati. L'avviso di accertamento si riferisce all'annualità 2019 e, pertanto, l'attività di accertamento andava esercitata entro il corso del triennio successivo all'anno d'imposta e quindi entro il 31/12/2022 (Cfr. Corte di cassazione Sez. Civile nn. 3658/97 e 6472/98); - che gli avvisi di accertamento sono stati notificati al ricorrente con semplice raccomandata A.R., tale modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche è espressamente prevista dall'art.
3- comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007;
- che è infondata l'eccezione di prescrizione della pretesa. Non è maturata la prescrizione.
Pertanto il ricorso non trova accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 100,00 oltre spese generali 15% per ciascuna delle resistenti costituite in giudizio.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14954/2025 depositato il 21/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250009474056000 TASSA AUTOMOBIL 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avv.Paola Difensore_2 unitamente all'avv. difensore Difensore_1
contro
Regione Campania e Agenzia delle Entrate – Riscossione impugna la cartella in epigrafe.
Eccepisce:
- mancata notifica degli atti prodromici di competenza dell'ente impositore;
- prescrizione della pretesa.
Chiede:
- annullare l'atto impugnato;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Regione Campania.
Chiede:
- rigetto del ricorso;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Chiede:
- carenza di legittimazione passiva;
- rigettare il ricorso;
- spese di giudizio.
All'Udienza del 05/02/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è inammissibile l'eccezione di mancata notifica degli atti prodromici di competenza dell'ente impositore. Gli avvisi di accertamento sono stati regolarmente notificati. L'avviso di accertamento si riferisce all'annualità 2019 e, pertanto, l'attività di accertamento andava esercitata entro il corso del triennio successivo all'anno d'imposta e quindi entro il 31/12/2022 (Cfr. Corte di cassazione Sez. Civile nn. 3658/97 e 6472/98); - che gli avvisi di accertamento sono stati notificati al ricorrente con semplice raccomandata A.R., tale modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche è espressamente prevista dall'art.
3- comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007;
- che è infondata l'eccezione di prescrizione della pretesa. Non è maturata la prescrizione.
Pertanto il ricorso non trova accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 100,00 oltre spese generali 15% per ciascuna delle resistenti costituite in giudizio.