Articolo 15 della Legge 6 giugno 2025, n. 82
Articolo 14
Versione
1 luglio 2025
Art. 15. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attivita' ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 1 luglio 2025