Art. 36. Addizionale alla tassa sulle merci nel porto di Genova
Il Consorzio autonomo del porto di Genova, allo scopo di far fronte alle spese necessarie per opere di sistemazione e miglioramento del porto, ha facolta' di applicare, previo assenso dei Ministeri del tesoro, delle finanze e della marina mercantile, una addizionale non superiore al 10 per cento alla tassa sulle merci, Prevista dall'articolo 33.
La suddetta addizionale puo' in ogni tempo essere tolta o ribassata con provvedimento immediatamente esecutivo del Consorzio, limitatamente alla tassa sulle merci in transito.
Il Consorzio autonomo del porto di Genova, allo scopo di far fronte alle spese necessarie per opere di sistemazione e miglioramento del porto, ha facolta' di applicare, previo assenso dei Ministeri del tesoro, delle finanze e della marina mercantile, una addizionale non superiore al 10 per cento alla tassa sulle merci, Prevista dall'articolo 33.
La suddetta addizionale puo' in ogni tempo essere tolta o ribassata con provvedimento immediatamente esecutivo del Consorzio, limitatamente alla tassa sulle merci in transito.