Art. 7.
Sara' punito con la multa da lire 51 a 500:
1. Il Capitano di una nave, il quale nel far porre o riparare un telegrafo sottomarino non osservera' le regole sui segnali stabiliti per impedire gli scontri;
2. Il capitano o padrone di una nave, il quale, vedendo od essendo in condizione di vedere i detti segnali, non si ritirera', o non si terra' lontano almeno di un miglio nautico dalla nave destinata a porre od a riparare un telegrafo sottomarino;
3. Il capitano o padrone di una nave, il quale, vedendo od essendo in condizione di vedere i segnali che servono ad indicare la posizione dei telegrafi sottomarini, non si terra' lontano dalla linea dei segnali almeno un quarto di miglio nautico.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 19 dicembre 1956, n. 1447 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sostituiscono le norme contenute negli articoli da 3 a 22 della legge 1 gennaio 1886, n. 3620 ".
Sara' punito con la multa da lire 51 a 500:
1. Il Capitano di una nave, il quale nel far porre o riparare un telegrafo sottomarino non osservera' le regole sui segnali stabiliti per impedire gli scontri;
2. Il capitano o padrone di una nave, il quale, vedendo od essendo in condizione di vedere i detti segnali, non si ritirera', o non si terra' lontano almeno di un miglio nautico dalla nave destinata a porre od a riparare un telegrafo sottomarino;
3. Il capitano o padrone di una nave, il quale, vedendo od essendo in condizione di vedere i segnali che servono ad indicare la posizione dei telegrafi sottomarini, non si terra' lontano dalla linea dei segnali almeno un quarto di miglio nautico.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 19 dicembre 1956, n. 1447 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sostituiscono le norme contenute negli articoli da 3 a 22 della legge 1 gennaio 1886, n. 3620 ".