Art. 1.
E' istituita l'Universita' statale in Calabria comprendente le seguenti facolta': facolta' di lettere e filosofia, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, facolta' di ingegneria e facolta' di scienze economiche e sociali.
L'universita' ha carattere residenziale.
L'universita' comprende anche una scuola di specializzazione in tecniche di organizzazione aziendale e amministrativa con l'ordinamento che sara' determinato dallo statuto.
L'Universita' statale in Calabria e' compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni.
E' istituita l'Universita' statale in Calabria comprendente le seguenti facolta': facolta' di lettere e filosofia, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, facolta' di ingegneria e facolta' di scienze economiche e sociali.
L'universita' ha carattere residenziale.
L'universita' comprende anche una scuola di specializzazione in tecniche di organizzazione aziendale e amministrativa con l'ordinamento che sara' determinato dallo statuto.
L'Universita' statale in Calabria e' compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni.