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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/01/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 17140/2024 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Diletta Maria Grisanti, all'udienza del 30.1.2025 alle presenza dell'avv. Antonio Bertolini per la ricorrente e l'avv. Valentino Ossena, in sostituzione dell'avv.
Marco Boscolo per il resistente, che si riportano ai rispettivi atti, insistendo concordemente per le rassegnate conclusioni;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 17140/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BERTOLI ANTONIO;
Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
contro
c.f. ), CP_1 C.F._2
c.f. , Controparte_2 C.F._3
entrambi con l'avv. BOSCOLO MASSIMO;
terzo intervenuto, in punto: cancellazione trascrizione;
CONCLUSIONI
Conclusioni congiunte delle parti: accertare e dichiarare che la condizione sospensiva prevista al punto 5
pagina 1 di 3 del dispositivo della sentenza della Corte d'Appello di Venezia 1649/13, ovvero “subordina detto trasferimento all'intervenuto accollo integrale dei mutui in essere presso in capo a non si è definitivamente CP_3 CP_4
avverata e che ha definitivamente rinunciato all'accollo del mutuo ipotecario contratto da CP_1
con con atto notaio di Venezia in data 23.3.2000 al n. 739, CP_4 CP_3 Per_1
conseguentemente ordinare la cancellazione della trascrizione della sentenza traslativa eseguita in data
26.2.2015 ai n. 5073 Reg. Gen. e 3754 Reg. Part. Agenzia delle Entrate di Venezia – Servizio di Pubblicità
Immobiliare eseguita sotto la duplice condizione sospensiva del passaggio in giudicato della sentenza
(intervenuto) e dell'accollo integrale “dei mutui in essere presso in capo a cui CP_3 CP_4 [...]
ha definitivamente e irrevocabilmente rinunciato;
CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che parte ricorrente ha adito il presente Tribunale al fine di ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui sopra e che parte convenuta si è costituita senza nulla opporre alle conclusioni avversarie, aderendo di fatto alla richiesta di cancellazione dell'iscrizione suddetta, previo accertamento del mancato avveramento della condizione e che entrambe le parti chiedono la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 17140/2024 R.G. come in epigrafe promossa, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
- accerta e dichiara che la condizione sospensiva prevista al punto 5 del dispositivo della sentenza della Corte d'Appello di Venezia 1649/13, ovvero “subordina detto trasferimento all'intervenuto accollo integrale dei mutui in essere presso in capo a non si è definitivamente avverata e CP_3 CP_4
che ha definitivamente rinunciato all'accollo del mutuo ipotecario contratto da CP_1
con con atto notaio di Venezia in data 23.3.2000 al n. 739 e, per CP_4 CP_3 Per_1
l'effetto, ordina la cancellazione della trascrizione della sentenza traslativa eseguita in data 26.2.2015 ai n. 5073 Reg. Gen. e 3754 Reg. Part. Agenzia delle Entrate di Venezia – Servizio di Pubblicità
Immobiliare eseguita sotto la duplice condizione sospensiva del passaggio in giudicato della pagina 2 di 3 sentenza (intervenuto) e dell'accollo integrale “dei mutui in essere presso in capo a CP_3 [...]
cui ha definitivamente e irrevocabilmente rinunciato;
CP_4 CP_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Venezia, 30/01/2025
Il Giudice dott.ssa Diletta Maria Grisanti
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