Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Sentenza 29 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 29/04/2026, n. 7834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7834 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07834/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12984/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12984 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Commissione Medica per L'Accertamento dei Requisiti Psi, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
- del decreto del 2 novembre 2022, pubblicato in data 4 novembre 2022 sul sito ufficiale della Polizia di Stato, con cui il Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha approvato la graduatoria di merito dei candidati al “Concorso pubblico, per esame e titoli, a 1381 posti da allievo agente della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 16 maggio 2022”;
- della graduatoria di merito dei vincitori del “Concorso pubblico, per esame e titoli, a 1381 posti da allievo agente della Polizia di Stato”, approvata con decreto del 2 novembre 2022 del Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, pubblicato in data 4 novembre 2022 sul sito ufficiale della Polizia di Stato, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;
- del giudizio di non idoneità della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, di cui al provvedimento del 9 settembre 2022, codice ID 1572174, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al concorso per l'assunzione di 1381 Allievi Agenti della Polizia di Stato per “-OMISSIS-”, ai sensi dell'art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 8, lettera b) del D.M. 30/06/2003, n.198, e definito “ai sensi dell'art. 5 comma 9 D.M. 28 aprile 2005, n.129, propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso in argomento ed è definitivo”;
- di tutte le operazioni compiute e le valutazioni espresse dalla Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psico - fisici, nonché del Centro di Neurologia e Psichiatria o da altro organo, e precisamente:
a) degli accertamenti effettuati mediante somministrazione di test, colloqui ed altre metodiche, al fine di verificare il possesso della idoneità psichica del ricorrente;
b) delle risultanze degli accertamenti eseguiti, nonché del giudizio di non idoneità;
- del verbale di valutazione psicopatologica, datato 9 settembre 2022, a firma della dott.ssa -OMISSIS-;
- del provvedimento, ove già adottato, comunque non notificato - del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto - di esclusione del medesimo dal concorso de quo, posto che il giudizio di inidoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all'emanazione del provvedimento di esclusione;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle “Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di 1381 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo” e dei relativi allegati;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'art. 13, comma 6, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “Costituiscono altresì cause di inidoneità, per l'assunzione nella Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermità indicate (…) nella Tabella 1 allegata al D.M. n. 198/2003”;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 198/2003, con particolare riferimento all'art. 3, comma 2, con rinvio all'ipotesi di inidoneità previste nella allegata Tabella 1, n. 8;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 13, comma 7, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “i giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psicofisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO
del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa ES Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato il 4.11.2022, il ricorrente ha impugnato il verbale n. 175/2022 con cui è stata comunicata all’interessato l’esclusione dal concorso pubblico per l’assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato, per carenza dei requisiti psichici al servizio di polizia, con la seguente motivazione “-OMISSIS-”, 1 ai sensi dell’art. 3, comma 2, rif. tabella 1, punto 8, lettera b) del decreto ministeriale n. 198/2003 e successive modifiche e integrazioni.
Avverso il predetto provvedimento, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
I. Eccesso di potere per macroscopici ed evidenti profili di illogicità valutativa o travisamento dei fatti ictu oculi rilevabili - eccesso di potere per palese e manifesta inattendibilità del giudizio censurato per omessa e/o errata interpretazione dei risultati degli accertamenti effettuati dalla commissione - errore di fatto consistente nel travisamento della condizione di idoneità psico-fisica del ricorrente - eccesso di potere per abnormità del giudizio della commissione - eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza dell’azione amministrativa, poiché fondato esclusivamente su ragioni sintetiche ed evidentemente pretestuose in quanto non coincidenti affatto con l’effettiva personalità del ricorrente - manifesta ingiustizia – erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto stante l’assenza dell’anomalia riscontrata – violazione e falsa applicazione dell’art. 13, commi 6 e 7, del bando di concorso - istruttoria carente, incompleta ed insufficiente.
II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, comma 1 e comma 7, del bando di concorso, nonché delle disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso - illegittimità derivata.
III. Eccesso di potere per carenza di motivazione - illegittimità derivata – violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 - violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
Il ricorrente ha censurato il predetto giudizio sotto plurimi profili, in particolare per illegittimità ed eccesso di potere in quanto fondato su ragioni asseritamente in contraddizione con i risultati dei test effettuati, nonché con il giudizio espresso nella consulenza tecnica di parte e dei certificati medici prodotti. A fondamento dell’erroneità del giudizio formulato dalla Commissione medica il ricorrente ha posto anche le idoneità conseguite nei concorsi presso l’Esercito italiano ed il Corpo di Polizia penitenziaria. Ha censurato, inoltre, la ritenuta inidoneità del sanitario che ha esaminato il ricorrente nell’ambito della valutazione psicopatologica, per non essere componente della Commissione esaminatrice.
2. L’Amministrazione, ritualmente costituitasi, con memoria del 2.01.2023 ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. Con ordinanza n. 110/2023 è stata respinta la richiesta cautelare avanzata dal ricorrente.
4. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 10 aprile 2026, in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria, la causa è stata trattenuta in decisione.
TT
1. Il ricorso è infondato.
2. Il ricorrente si duole del fatto che il giudizio effettuato dal medico esaminatore sarebbe contrastante con i risultati obiettivi dei test, la cui lettura effettuata dal consulente di parte avrebbe, invece, dimostrato un profilo psichico del tutto normale ed adeguato al ruolo. Circostanza ulteriormente comprovata dalle idoneità psicoattitudinali ottenute dal ricorrente in qualità di militare dell’esercito italiano e per il profilo di agente della polizia penitenziaria. La procedura di valutazione, inoltre, sarebbe stata affetta da un vizio originario e cioè dal fatto che il sanitario che ha esaminato il ricorrente nell’ambito della valutazione psicopatologica, non sarebbe stato componente della Commissione esaminatrice.
Tali doglianze non possono trovare positiva valutazione.
2.1. Come già messo in evidenza dalla ordinanza n. 110/2023, le Disposizioni per le procedure per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici del concorso in esame, emanate dal Dipartimento della PS-Direzione centrale di Sanità in data 23 agosto 2022, espressamente precisano che “la Commissione medica ….si avvale delle strutture sanitarie della Direzione Centrale di Sanità ”, specificando che “ per la valutazione dell’idoneità psichica la Commissione medica si avvale delle professionalità del Centro di Neurologia e Psichiatria del Servizio Operativo Centrale di Sanità della Direzione Centrale di sanità”. L’art.44 del d.lgs. 5.10.2000, n.334 prevede che “ i sanitari della Polizia di Stato…. hanno le seguenti attribuzioni: a) provvedono all’accertamento dell’idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato ”. Alla luce delle predette disposizioni, dunque, il personale sanitario del Centro neurologia e psichiatria, per la competenza specialistica e i compiti istituzionali attribuiti, rappresenta figure professionali abilitate alla valutazione dei candidati. Nel caso di specie, il candidato è stato sottoposto a valutazione psichica presso il Centro di neurologia e psicologia medica, al fine di fornire una consulenza di carattere psico-diagnostico e psichiatrico alla Commissione medica esaminatrice per la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica al servizio di polizia.
2.2. Per quanto concerne la doglianza relativa all’asserita errata interpretazione dei risultati dei test e dell’asserita illogicità della valutazione del medico esaminatore, il Collegio osserva quanto segue.
In materia è consolidato il principio secondo cui le valutazioni delle Commissioni mediche sono espressione di discrezionalità tecnica, non suscettibile di sindacato giurisdizionale di legittimità, se non entro i ristretti limiti della manifesta contraddittorietà e in quanto sia fondatamente allegata un’evidente carenza istruttoria, rapportata a comprovati errori e contraddittorietà (cfr.: Cons. Stato, sez. IV, 7 gennaio 2020, n. 117; Idem, n. 4228 del 2020; Idem, ordinanza 22 maggio 2020, n. 2841; Idem, sez. IV, 2 dicembre 2020, n. 7634).
Ciò comporta che tali accertamenti non siano totalmente insindacabili, attesa la possibilità di contrastarli con l’allegazione di elementi idonei, volti a evidenziare l’illogicità e il travisamento dei presupposti: sotto questo profilo, ricade sull’interessato l’onere di allegare elementi concreti e convincenti sul piano, per lo meno, del principio di prova (cfr.: Cons. Stato, sez. IV, 20 gennaio 2021, n. 596; Idem, sez. IV, n. 6668/2018).
In linea di principio, quindi, per il prevalente orientamento giurisprudenziale, le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici di idoneità al servizio costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnico-amministrativa e, tuttavia, non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano ravvisabili macroscopici indici di inattendibilità (cfr. Tar Roma, sentenza 12.03.2026, n. 4620)
Nel caso di specie, tuttavia, non si rinvengono quei vizi macroscopici o incongruenze ictu oculi manifeste che possono condurre ad un sindacato sulla discrezionalità esercitata dall’Amministrazione.
Al termine della procedura di accertamento, invero, nei confronti del ricorrente sono stati riscontrati i seguenti segni psicopatologici: “lievi note d’-OMISSIS-, che allo stato attuale non inficiano il funzionamento”. Il medesimo, dunque, è stato escluso all’esito dell’anamnesi, che ha rilevato un “pregresso disturbo d’-OMISSIS-”, causa di esclusione ai sensi dell’art. 3, comma 2, rif. tabella 1, punto 8, lettera b), del D.M. 198/2003. Ma il percorso logico seguito non evidenzia contraddizioni.
Nel verbale di valutazione psicopatologica, nella parte relativa all’esame obiettivo psicopatologico, emerge che nella sezione “-OMISSIS-” il medico esaminatore ha barrato la casella “note di-OMISSIS-”. La circostanza per cui, nello stesso verbale, tra i sintomi/segni psicopatologici siano annotate “lievi note di -OMISSIS- prestazionale” che, tuttavia “non inficiano il funzionamento” non si pone in contrasto con l’esito finale dell’accertamento, atteso che la dizione “disturbi di -OMISSIS- attuale o pregressa” di cui al D.M. 198/2003 non richiede anche un grado di compromissione del funzionamento. Come da pacifica giurisprudenza, “ l’idoneità psico-fisica richiesta per l’arruolamento non consiste nella mera assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, ma richiede una particolare prestanza fisica e psicologica (ragionevolmente esigibile proprio in relazione alle caratteristiche particolari di impiego operativo degli appartenenti alle Forze Armate) che ben può essere impedita anche da alterazioni od imperfezioni organiche di carattere non patologico … ” (Consiglio di Stato, Sez. Quarta, sentenza n. 6668/2018).
Ciò, peraltro, è in linea con la delicatezza delle funzioni che l’aspirante agente di polizia è chiamato a svolgere e per le quali sono richieste qualità ed attitudini che trascendono la mera assenza di disturbi psichiatrici e l’assenza di tratti che, di per sé, possono comunque essere tali da non comprometterne l’adattamento a normali situazioni della vita o lo svolgimento di diverse tipologie di attività lavorativa (cfr. Consiglio di Sato, 5.10.2028, ordinanza n. 4885).
3. Il giudizio della Commissione non può essere inficiato nemmeno dalla consulenza tecnica di parte e dalla relazione del Dipartimento Salute Mentale dell’ASL BT, depositate in atti dal ricorrente.
Entrambe si esprimono nel senso dell’assenza di un disturbo psichico che infici il funzionamento del ricorrente in ambito sociale e lavorativo, ma, come evidenziato, ciò non si pone in contrasto con la causa accertata dell’esclusione del ricorrente dal concorso, ovvero, un “-OMISSIS-”, tenuto conto della rilevata precedente non idoneità accertata in data 19.11.2021 nonché di quanto risulta dalla tabella dell’esame obiettivo psicopatologico “note di-OMISSIS-” e il giudizio indicato nella voce Sintomi/Segni psicopatologici “Lievi note d’-OMISSIS-, che allo stato attuale non inficiano il funzionamento”. Nella valutazione del medico esaminatore, infatti, è stato rilevato che il disturbo d’-OMISSIS- rilevato in sede di esame, e già manifestatosi nella valutazione precedente del 2021, non inficia il funzionamento dell’esaminato, ma si pone, tuttavia, come causa di esclusione ai sensi del D.M. 198/2003.
Inconferente è, altresì, il certificato rilasciato, in data 8.08.2022, dal medico di base del ricorrente, trattandosi, a quanto consta, di medico non specialista in malattie mentali.
Non si rilevano, in sostanza, contraddizioni e illogicità tra quanto rilevato dall’esame contestato e quanto depositato in atti, che possono giustificare una nuova valutazione psicopatologica del ricorrente, stanti i limiti già evidenziati di una siffatta rivalutazione.
Infatti, le valutazioni tecnico-discrezionali operate dalle apposite commissioni mediche nell'ambito delle procedure concorsuali volte all'assunzione ai pubblici impieghi sono irripetibili e infungibili - salvo che il giudizio sia "manifestamente inattendibile" – come affermato dalla giurisprudenza che ha escluso " che le verifiche di carattere psico-fisico, così come gli accertamenti attitudinali siano suscettibili (laddove non si sostanzino in indagini, il cui esito sia rappresentato dalla concreta misurabilità di puntuali presupposti idoneativi, peraltro suscettibile di reiterabilità a parità di condizioni) di ripetibilità fuori dal contesto concorsuale, comprensivo dello stress prestazionale in esso insito; e ciò, in quanto nell'ambito di un diverso contesto, anche emotivo, il loro esito può fisiologicamente divergere, con conseguente totale vanificazione di esse " (Cons. Stato, sez. II, 1 settembre 2021, n. 6175; in termini, cfr. sez. II, 14 settembre 2021, n. 6285).” (Consiglio di Stato sez. II, 16.03.2022, n. 1834)
Tale orientamento è tanto più condivisibile per quanto concerne l'accesso nei ranghi della Polizia di Stato (e delle Forze di Polizia in generale), Corpo connotato da una specificità di impiego (basti segnalare l'istituzionale disponibilità di mezzi di coazione fisica, la titolarità di poteri coercitivi sul cittadino esercitabili anche di iniziativa - art. 381 c.p.p., la previsione di specifiche scriminanti- art. 53 c.p.), che impone di riservare la verifica dell'idoneità psico-fisica degli aspiranti agenti ad apposite Commissioni mediche: tali Commissioni, infatti, sono composte da sanitari dello stesso Corpo e sono deputate a riscontrare, tra l'altro, non semplicemente il generico equilibrio psichico del candidato, bensì la specifica idoneità psichica al servizio d'istituto, connotato da esigenze operative affatto peculiari (cfr. Cons. Stato, cit., n. 3355 del 2020).
Inoltre il giudizio di inidoneità - che costituisce la risultante degli accertamenti sanitari eseguiti e fornisce la specificazione, tra le molteplici cause di inidoneità indicate dalla legge, di quella riscontrata in concreto dalla Commissione – in quanto espressione di discrezionalità tecnica, non può essere inficiato dalle risultanze di accertamenti sanitari eseguiti in altra sede, atteso che detto giudizio è fondato su accertamenti compendiati in espresse valutazioni sui diversi e articolati profili ( T.A.R. Roma Lazio sez. I, 16.09.2022, n. 11889).
4. Infine, non assume rilievo, ai fine del presente giudizio, l'esperienza del ricorrente nell'Esercito Italiano e la valutazione conseguita durante la stessa.
È noto infatti che - per consolidata giurisprudenza - l'aver ottenuto una precedente valutazione di idoneità sotto il profilo psicoattitudinale nell'ambito di una diversa selezione non costituisce motivo di illegittimità di un successivo provvedimento di inidoneità, atteso che " è pacifico che qualità e requisiti dei candidati nei singoli concorsi siano richiesti e valutati in relazione alla specificità dell'impiego oggetto del concorso " (T.A.R. Roma Lazio sez. I, 3.03.2025, n. 4525).
Le medesime considerazioni valgono per le eventuali valutazioni positive possedute dal candidato durante pregresse esperienze militari, che sono di per sé inidonee a dimostrare l'irragionevolezza e/o l'illogicità della valutazione negativa espressa dalla commissione.
L'aver conseguito l'idoneità in un'altra selezione per l'accesso ad un altro corpo, invero, non implica che tale idoneità sia posseduta indefinitamente, dovendo essere valutata nel momento in cui si accede alla specifica selezione cui si partecipa e avuto riguardo al ruolo che si aspira a ricoprire.
5. Per tutte le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.
6. Le spese processuali - tenuto conto della materia controversa - possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Orazio TI, Presidente
ES Vallefuoco, Primo Referendario, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| ES Vallefuoco | Orazio TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.