CASS
Sentenza 2 maggio 2023
Sentenza 2 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/05/2023, n. 18240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18240 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI YA MA AB nato il [...] avverso l'ordinanza del 27/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI GARGIULO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18240 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 24/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 06/08/2022, il Magistrato di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di liberazione anticipata presentata da EL AD SM EL, relativamente a quattro semestri di espiazione pena (segnatamente, si tratta dei seguenti periodi: dal 12/12/2014 al 16/06/2015; dal 20/04/2018 al 09/11/2018; dal 09/09/2019 al 09/03/2020 e dal 09/09/2020 al 09/03/2021). Il provvedimento reiettivo si fonda sulla considerazione dell'inapplicabilità del beneficio, in relazione ai primi due semestri di presofferto sopra indicati, posto che - nell'intervallo di tempo trascorso in stato di libertà - l'istante si è reso responsabile di reati, per i quali è stato condannato con sentenze passate in giudicato;
per quanto attiene ai restanti due semestri, il condannato è stato reputato non meritevole degli invocati benefici, per aver riportato gravi sanzioni disciplinari in costanza di carcerazione. 2. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto dal condannato, condividendo le valutazioni espresse dal primo giudice. 3. Ricorre per cassazione EL AD SM EL, per mezzo del difensore avv. Tania Maria Avenia, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione di legge, con riferimento all'obbligo di motivazione previsto a pena di nullità dall'art. 125 cod. proc. pen., in merito alle ragioni per le quali una trasgressione, posta in essere tre anni dopo la detenzione subita, sia stata ritenuta idonea a produrre effetti con riferimento ad un semestre tanto risalente. Il ricorrente ha infatti sottolineato come la condotta delittuosa oggetto di condanna definitiva, nonostante sia risalente al 17/04/2018, sia stata presa in considerazione per il periodo 12/12/2014 - 16/07/2015. Il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto, proprio in ragione della ragguardevole distanza temporale intercorrente fra il comportamento illecito e il semestre considerato, indicare le ragioni per le quali la condotta accertata sia stata reputata idonea a porre nel nulla la precedente positiva partecipazione del condannato al programma rieducativo. La motivazione adottata dal Tribunale, sul punto, sarebbe invece apodittica e quindi inesistente. 2 3.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge con riferimento all'obbligo di motivazione, previsto a pena di nullità dall'art. 125 cod. proc. pen., con riferimento alle ragioni per le quali è stata rigettata la richiesta di liberazione anticipata relativamente al secondo, terzo e quinto semestre. Il Tribunale avrebbe redatto una motivazione solo apparente, a giustificazione del rigetto dei giorni di liberazione anticipata afferenti al secondo trimestre, operando un vago riferimento ad un richiamo fatto al condannato dal direttore dell'istituto penitenziario, a causa di atteggiamenti offensivi da quest'ultimo tenuti in ambito carcerario. Anche con riferimento al diniego di concessione dei giorni di liberazione anticipata inerenti al terzo e al quinto semestre, del resto, vi sarebbe una motivazione solo apparente;
non sarebbe stato adeguatamente spiegato, infatti, quale sia l'atteggiamento offensivo tenuto dal condannato, che sia stato giudicato idoneo a giustificare la perdita del beneficio. Come sottolineato nel reclamo ex art. 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, si tratterebbe di motivazione solo apparente, non idonea a render conto della effettiva mancanza di partecipazione del soggetto all'opera di rieducazione. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. La norma di cui all'art. 54 Ord. peri. postula, quale requisito per l'accesso alla liberazione anticipata, la prova della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione;
la concessione del beneficio, che si atteggia quale concreto riconoscimento della sussistenza dì tale partecipazione, è finalizzata a rendere massimamente agevole il reinserimento del soggetto nel contesto sociale. La valutazione in ordine alla ricorrenza di tale presupposto deve svolgersi in conformità ai criteri dettati dalla disposizione di cui all'art. 103, comma 2, del regolamento di esecuzione introdotto con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ossia parannetrandosi al duplice profilo dell'impegno dimostrato dal detenuto "nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna". La norma esige, dunque, la conduzione sul piano oggettivo di un'indagine sul comportamento esternato dal detenuto, in riferimento sia all'adesione all'opera rieducativa, sia alla natura e alle modalità di mantenimento dei rapporti con l'ambiente carcerario, composto da figure istituzionali e dagli altri detenuti, e col mondo esterno, rappresentato dai familiari o da altre relazioni 3 significative. Per quanto attiene al primo profilo, viene in rilievo l'impegno dimostrato, in concreto, dal detenuto nell'accettare le proposte di attività trattamentali - e tanto vale anche per quanto attiene all'imputato, al quale sono offerti "interventi diretti a sostenere i suoi interessi umani, culturali e professionali" (art. 1, comma 1, D.P.R. n. 2309 del 2000). In ordine al secondo profilo, vengono in rilievo l'osservanza delle regole interne, nonché il mantenimento dì una condotta corretta. 2.1. Conformemente a quanto avviene in relazione a qualsivoglia altro beneficio, anche per la concessione della liberazione anticipata l'apprezzamento giudiziale rimane di tipo discrezionale;
in tale valutazione devono, però, essere esplicate le considerazioni in merito all'esistenza di un serio processo - già avviato, anche se non ultimato - di allontanamento da condotte delinquenziali e di recupero alla socializzazione, così da far escludere, a livello prognostico, la eventuale reiterazione di fatti illeciti. 2.2. Pur dovendosi valutare, infine, la condotta del richiedente frazionatannente, in relazione a ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, tale principio non ha carattere assoluto, non escludendo esso che un comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari;
la ricaduta nel reato è poi indubbiamente un elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione (Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, Pirozzi, Rv. 207705, relativa all'ipotesi di reato successivo commesso in stato di libertà; Sez. 1, n. 4798 del 04/07/2000, Musumeci G., Rv. 216850; Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186, relativa all'ipotesi di reato di evasione commesso in successivo stato di arresti domiciliari e molte altre ancora). 3. A tali principi di diritto i giudici di merito si sono attenuti solo con riferimenti agli ultimi tre periodi di espiazione (dal 20/04/2018 al 09/11/2018; dal 09/09/2019 al 09/03/2020 e dal 09/09/2020 al 09/03/2021). 3.1. Con riferimento al periodo che va dal 20 aprile 2018 al 9 novembre 2018, viene ricordata - nell'ordinanza impugnata - la commissione di un grave delitto in data 20 aprile 2018. Trattasi di un episodio di rapina aggravata, che correttamente il Tribunale ha reputato particolarmente allarmante, oltre che dimostrativo della mancata adesione del soggetto al programma di risocializzazione. Nel provvedimento impugnato, poi, viene richiamata - con riferimento al medesimo semestre in valutazione - la sanzione disciplinare riportata dal soggetto per atteggiamenti offensivi. 4 3.2. Per quanto attiene agli ultimi due semestri presi in considerazione (dal 09/09/2019 al 09/03/2020 e dal 09/09/2020 al 09/03/2021), il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato, giustamente, come il condannato abbia riportato - il 14/09/2019 e il 15/01/2021 - due rapporti disciplinari, rispettivamente elevati per intimidazione o sopraffazione dei compagni e per atteggiamenti offensivi;
il condannato, in ambedue le occasioni, è stato sanzionato con dieci giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive. Non può allora censurarsi la valorizzazione, fra le fonti di conoscenza, di tali sanzioni disciplinari. In tema di liberazione anticipata, infatti, il Magistrato e poi il Tribunale di sorveglianza, al fine di valutare la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e la persistenza o meno dei collegamenti con la criminalità, può giovarsi degli accertamenti compiuti dell'autorità di pubblica sicurezza, dalla polizia penitenziaria o da organismi giudiziari specializzati e può trarre utili elementi di valutazione dalla circostanza del rinvio a giudizio del detenuto, nonché, di conseguenza, dell'emissione nei suoi confronti di sentenze, pur non ancora definitive, come pure dall'applicazione a suo carico dì sanzioni disciplinari di apprezzabile rilevanza (Sez. 1, n. 7117 del 08/11/2007, dep. 2008, Perrone, Rv. 239303 - 01; Sez. 1, n. 16748 del 05/04/2006, Portulano, Rv. 234674 - 01; Sez. 1, n. 2886 del 12/07/2018, Torcasio, Rv. 274801 - 01). 4. Sussiste, invece, la lamentata carenza motivazionale, in ordine all'incidenza della condanna riportata per fatti commessi il 20/04/2018 e sul periodo di valutazione 12/12/2014 - 16/05/2015. È infatti noto il principio di diritto secondo il quale: «Il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori, purché, però, si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica, tale da lasciar dedurre la mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce>> (Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi Rv. 255406 - 01). Il Tribunale di sorveglianza, infatti, non ha motivato in ordine alla ritenuta influenza che un fatto commesso nel 2018 possa aver esplicato su un periodo tanto antecedente. Il provvedimento impugnato, quindi, non si confronta con una doglianza specificamente proposta dalla difesa e non spiega le ragioni poste a fondamento della sopra chiarita incidenza, ad onta del periodo - effettivamente considerevole - trascorso, tra il semestre di espiazione e la commissione del nuovo reato. 5 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla mancanza di motivazione attinente al diniego di concessione della liberazione anticipata per il periodo 12/12/2014 - 16/05/2015, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di sorveglianza di Roma.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla liberazione anticipata relativa al semestre 12/12/2014 - 16/06/2015 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Roma. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 24 marzo 2023.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI GARGIULO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18240 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 24/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 06/08/2022, il Magistrato di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di liberazione anticipata presentata da EL AD SM EL, relativamente a quattro semestri di espiazione pena (segnatamente, si tratta dei seguenti periodi: dal 12/12/2014 al 16/06/2015; dal 20/04/2018 al 09/11/2018; dal 09/09/2019 al 09/03/2020 e dal 09/09/2020 al 09/03/2021). Il provvedimento reiettivo si fonda sulla considerazione dell'inapplicabilità del beneficio, in relazione ai primi due semestri di presofferto sopra indicati, posto che - nell'intervallo di tempo trascorso in stato di libertà - l'istante si è reso responsabile di reati, per i quali è stato condannato con sentenze passate in giudicato;
per quanto attiene ai restanti due semestri, il condannato è stato reputato non meritevole degli invocati benefici, per aver riportato gravi sanzioni disciplinari in costanza di carcerazione. 2. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto dal condannato, condividendo le valutazioni espresse dal primo giudice. 3. Ricorre per cassazione EL AD SM EL, per mezzo del difensore avv. Tania Maria Avenia, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione di legge, con riferimento all'obbligo di motivazione previsto a pena di nullità dall'art. 125 cod. proc. pen., in merito alle ragioni per le quali una trasgressione, posta in essere tre anni dopo la detenzione subita, sia stata ritenuta idonea a produrre effetti con riferimento ad un semestre tanto risalente. Il ricorrente ha infatti sottolineato come la condotta delittuosa oggetto di condanna definitiva, nonostante sia risalente al 17/04/2018, sia stata presa in considerazione per il periodo 12/12/2014 - 16/07/2015. Il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto, proprio in ragione della ragguardevole distanza temporale intercorrente fra il comportamento illecito e il semestre considerato, indicare le ragioni per le quali la condotta accertata sia stata reputata idonea a porre nel nulla la precedente positiva partecipazione del condannato al programma rieducativo. La motivazione adottata dal Tribunale, sul punto, sarebbe invece apodittica e quindi inesistente. 2 3.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge con riferimento all'obbligo di motivazione, previsto a pena di nullità dall'art. 125 cod. proc. pen., con riferimento alle ragioni per le quali è stata rigettata la richiesta di liberazione anticipata relativamente al secondo, terzo e quinto semestre. Il Tribunale avrebbe redatto una motivazione solo apparente, a giustificazione del rigetto dei giorni di liberazione anticipata afferenti al secondo trimestre, operando un vago riferimento ad un richiamo fatto al condannato dal direttore dell'istituto penitenziario, a causa di atteggiamenti offensivi da quest'ultimo tenuti in ambito carcerario. Anche con riferimento al diniego di concessione dei giorni di liberazione anticipata inerenti al terzo e al quinto semestre, del resto, vi sarebbe una motivazione solo apparente;
non sarebbe stato adeguatamente spiegato, infatti, quale sia l'atteggiamento offensivo tenuto dal condannato, che sia stato giudicato idoneo a giustificare la perdita del beneficio. Come sottolineato nel reclamo ex art. 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, si tratterebbe di motivazione solo apparente, non idonea a render conto della effettiva mancanza di partecipazione del soggetto all'opera di rieducazione. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. La norma di cui all'art. 54 Ord. peri. postula, quale requisito per l'accesso alla liberazione anticipata, la prova della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione;
la concessione del beneficio, che si atteggia quale concreto riconoscimento della sussistenza dì tale partecipazione, è finalizzata a rendere massimamente agevole il reinserimento del soggetto nel contesto sociale. La valutazione in ordine alla ricorrenza di tale presupposto deve svolgersi in conformità ai criteri dettati dalla disposizione di cui all'art. 103, comma 2, del regolamento di esecuzione introdotto con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ossia parannetrandosi al duplice profilo dell'impegno dimostrato dal detenuto "nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna". La norma esige, dunque, la conduzione sul piano oggettivo di un'indagine sul comportamento esternato dal detenuto, in riferimento sia all'adesione all'opera rieducativa, sia alla natura e alle modalità di mantenimento dei rapporti con l'ambiente carcerario, composto da figure istituzionali e dagli altri detenuti, e col mondo esterno, rappresentato dai familiari o da altre relazioni 3 significative. Per quanto attiene al primo profilo, viene in rilievo l'impegno dimostrato, in concreto, dal detenuto nell'accettare le proposte di attività trattamentali - e tanto vale anche per quanto attiene all'imputato, al quale sono offerti "interventi diretti a sostenere i suoi interessi umani, culturali e professionali" (art. 1, comma 1, D.P.R. n. 2309 del 2000). In ordine al secondo profilo, vengono in rilievo l'osservanza delle regole interne, nonché il mantenimento dì una condotta corretta. 2.1. Conformemente a quanto avviene in relazione a qualsivoglia altro beneficio, anche per la concessione della liberazione anticipata l'apprezzamento giudiziale rimane di tipo discrezionale;
in tale valutazione devono, però, essere esplicate le considerazioni in merito all'esistenza di un serio processo - già avviato, anche se non ultimato - di allontanamento da condotte delinquenziali e di recupero alla socializzazione, così da far escludere, a livello prognostico, la eventuale reiterazione di fatti illeciti. 2.2. Pur dovendosi valutare, infine, la condotta del richiedente frazionatannente, in relazione a ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, tale principio non ha carattere assoluto, non escludendo esso che un comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari;
la ricaduta nel reato è poi indubbiamente un elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione (Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, Pirozzi, Rv. 207705, relativa all'ipotesi di reato successivo commesso in stato di libertà; Sez. 1, n. 4798 del 04/07/2000, Musumeci G., Rv. 216850; Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186, relativa all'ipotesi di reato di evasione commesso in successivo stato di arresti domiciliari e molte altre ancora). 3. A tali principi di diritto i giudici di merito si sono attenuti solo con riferimenti agli ultimi tre periodi di espiazione (dal 20/04/2018 al 09/11/2018; dal 09/09/2019 al 09/03/2020 e dal 09/09/2020 al 09/03/2021). 3.1. Con riferimento al periodo che va dal 20 aprile 2018 al 9 novembre 2018, viene ricordata - nell'ordinanza impugnata - la commissione di un grave delitto in data 20 aprile 2018. Trattasi di un episodio di rapina aggravata, che correttamente il Tribunale ha reputato particolarmente allarmante, oltre che dimostrativo della mancata adesione del soggetto al programma di risocializzazione. Nel provvedimento impugnato, poi, viene richiamata - con riferimento al medesimo semestre in valutazione - la sanzione disciplinare riportata dal soggetto per atteggiamenti offensivi. 4 3.2. Per quanto attiene agli ultimi due semestri presi in considerazione (dal 09/09/2019 al 09/03/2020 e dal 09/09/2020 al 09/03/2021), il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato, giustamente, come il condannato abbia riportato - il 14/09/2019 e il 15/01/2021 - due rapporti disciplinari, rispettivamente elevati per intimidazione o sopraffazione dei compagni e per atteggiamenti offensivi;
il condannato, in ambedue le occasioni, è stato sanzionato con dieci giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive. Non può allora censurarsi la valorizzazione, fra le fonti di conoscenza, di tali sanzioni disciplinari. In tema di liberazione anticipata, infatti, il Magistrato e poi il Tribunale di sorveglianza, al fine di valutare la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e la persistenza o meno dei collegamenti con la criminalità, può giovarsi degli accertamenti compiuti dell'autorità di pubblica sicurezza, dalla polizia penitenziaria o da organismi giudiziari specializzati e può trarre utili elementi di valutazione dalla circostanza del rinvio a giudizio del detenuto, nonché, di conseguenza, dell'emissione nei suoi confronti di sentenze, pur non ancora definitive, come pure dall'applicazione a suo carico dì sanzioni disciplinari di apprezzabile rilevanza (Sez. 1, n. 7117 del 08/11/2007, dep. 2008, Perrone, Rv. 239303 - 01; Sez. 1, n. 16748 del 05/04/2006, Portulano, Rv. 234674 - 01; Sez. 1, n. 2886 del 12/07/2018, Torcasio, Rv. 274801 - 01). 4. Sussiste, invece, la lamentata carenza motivazionale, in ordine all'incidenza della condanna riportata per fatti commessi il 20/04/2018 e sul periodo di valutazione 12/12/2014 - 16/05/2015. È infatti noto il principio di diritto secondo il quale: «Il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori, purché, però, si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica, tale da lasciar dedurre la mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce>> (Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi Rv. 255406 - 01). Il Tribunale di sorveglianza, infatti, non ha motivato in ordine alla ritenuta influenza che un fatto commesso nel 2018 possa aver esplicato su un periodo tanto antecedente. Il provvedimento impugnato, quindi, non si confronta con una doglianza specificamente proposta dalla difesa e non spiega le ragioni poste a fondamento della sopra chiarita incidenza, ad onta del periodo - effettivamente considerevole - trascorso, tra il semestre di espiazione e la commissione del nuovo reato. 5 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla mancanza di motivazione attinente al diniego di concessione della liberazione anticipata per il periodo 12/12/2014 - 16/05/2015, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di sorveglianza di Roma.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla liberazione anticipata relativa al semestre 12/12/2014 - 16/06/2015 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Roma. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 24 marzo 2023.