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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1085/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente
CEFALO CE, LA
VALEA PE, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4094/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lipari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
1-2025 IMP. SBARCO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6800/2025 depositato il
21/11/2025 Richieste delle parti:
le parti hanno concluso come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall' avv. Difensore_1, propone ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 1/2025 del 18.3.2025 emesso dal Comune di Lipari avente ad oggetto irrogazione di sanzioni per contributo di sbarco per l'anno
2019 – notificato il 18 marzo 2025, dell'ammontare di 521.016,00.
Parte ricorrente lamenta la violazione delle norme sul procedimento che ha condotto all'emanazione dell'avviso di accertamento, sostenendo che il Comune può procedere all'irrogazione immediata delle sanzioni ex art. 17 del D.Lgs. n. 472/1997 soltanto di fronte ad un omesso o carente versamento d'imposta e non già allorquando via sia solamente l'irrogazione di sanzioni, posto che in quest'ultimo caso, l'Ente impositore avrebbe dovuto procedere ai sensi dell'art. 16 e, quindi, notificare, preventivamente un atto di contestazione.
Secondariamente la ricorrente deduce l'illegittimità dell'obbligo di dichiarazioni mensili introdotto dal
Regolamento Comunale e l' irrogazione, nello specifico, della sanzione per omessa dichiarazione.
Eccepisce inoltre il giudicato costituito dalla sentenza n. 1463/2022/16 del 21 febbraio 2022 resa dalla
Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione di Messina, nel giudizio di impugnazione di analogo avviso di accertamento emesso dal Comune di Lipari per l'anno 2016, resasi definitiva per mancata impugnazione.
Lamenta infine la violazione del principio di proporzionalità e chiede in subordine di rideterminare le sanzioni.
Il Comune di Lipari è costituito con atto di controdeduzioni in cui replica puntualmente ai motivi di ricorso e ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ve detto che è incontestato che, relativamente all'anno 2019, la Società ricorrente aveva ottemperato agli obblighi di versamento e dichiarazione per tutte le mensilità, conseguendo ritardi nelle dichiarazioni mensili rispetto alle date dei versamenti;
che in conseguenza di ciò il Comune, con avviso di accertamento n. 1 del
18 ottobre 2024 , aveva contestato alla Società il tardivo (in alcuni casi di pochi giorni) versamento del contributo di sbarco relativo ai mesi di febbraio-giugno e agosto-novembre 2019, irrogando sanzioni per complessivi € 120.508,15 e richiedendo interessi per € 416,58; che la Società ricorrente aveva pagato pertanto il complessivo importo di € 120.936,00 in data 5 novembre 2024.
Va subito detto che questa Corte non condivide l'opinione di parte resistente sulla equiparazione fra tardiva e omessa dichiarazione.
In proposito questa Corte intende conformarsi ai motivi della sentenza n. 1463/2022 pronunciata dalla CTR
Sicilia con riferimento alle sanzioni irrogate per l'anno 2016 che condivide integralmente e che oltretutto opera con efficacia di giudicato esterno, essendo passata in giudicato come da attestazione. Innanzi tutto, nei principi generali dell'ordinamento tributario applicabili alla fattispecie esiste una differenza fra dichiarazioni periodiche e dichiarazione annuale (es. in materia di IVA).
Lo stesso impianto normativo delle sanzioni tributarie (d.lgs. 471/1997) prevede differenti livelli di gravità delle condotte non osservati dal Comune di Lipari con l'atto impugnato.
In generale, per l'omessa dichiarazione è prevista una sanzione amministrativa compresa fra il 120% e il
240% delle imposte, qualora dovute, oppure fissa da 250 a 1.000 euro, in caso non siano dovute imposte.
Si rileva che l'art. 1 del D.Lgs 471/1997 al terzo periodo prescrive che la presentazione della dichiarazione intervenuta entro il termine previsto per quella relativa al periodo d'imposta successivo comporta un sostanziale dimezzamento delle sanzioni applicabili, a meno che non sia iniziata alcuna attività accertativa da parte dell'Amministrazione di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Per prima cosa va rimarcato che con il termine “omessa dichiarazione” si intende la dichiarazione che non
è stata presentata entro i 90 giorni successivi all'ordinario termine per la trasmissione: rientrando in tale intervallo di tempo si è infatti nella diversa fattispecie di “dichiarazione tardiva”, considerabile comunque come validamente presentata.
Con riferimento alla regolarizzazione spontanea della dichiarazione da parte del contribuente, si pone uno specifico tema con riguardo alle dichiarazioni tardive.
Se si considera il disposto dell'art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs 472/1997 si nota difatti che, per tale fattispecie, è applicabile la riduzione della sanzione a 1/10 del minimo edittale relativo all'omissione dichiarativa.
Tale norma – che disciplina il ravvedimento – recita infatti che la sanzione è ridotta “ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni”.
Considerando l'assenza di una sanzione edittale prevista dalla legge per la dichiarazione tardiva –
l'applicazione della pena prevista per la (più grave) omissione dichiarativa, avrebbe comportato una situazione sanzionatoria sproporzionata rispetto alla condotta di “mera” tardività nella presentazione della dichiarazione da parte del contribuente.
Risultando già pagata la sanzione per tardivo versamento, e non superando il ritardo delle dichiarazioni mensili i 90 giorni, l'atto deve essere annullato in quanto illegittimo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna il comune di Lipari al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 7.000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente
CEFALO CE, LA
VALEA PE, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4094/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lipari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
1-2025 IMP. SBARCO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6800/2025 depositato il
21/11/2025 Richieste delle parti:
le parti hanno concluso come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall' avv. Difensore_1, propone ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 1/2025 del 18.3.2025 emesso dal Comune di Lipari avente ad oggetto irrogazione di sanzioni per contributo di sbarco per l'anno
2019 – notificato il 18 marzo 2025, dell'ammontare di 521.016,00.
Parte ricorrente lamenta la violazione delle norme sul procedimento che ha condotto all'emanazione dell'avviso di accertamento, sostenendo che il Comune può procedere all'irrogazione immediata delle sanzioni ex art. 17 del D.Lgs. n. 472/1997 soltanto di fronte ad un omesso o carente versamento d'imposta e non già allorquando via sia solamente l'irrogazione di sanzioni, posto che in quest'ultimo caso, l'Ente impositore avrebbe dovuto procedere ai sensi dell'art. 16 e, quindi, notificare, preventivamente un atto di contestazione.
Secondariamente la ricorrente deduce l'illegittimità dell'obbligo di dichiarazioni mensili introdotto dal
Regolamento Comunale e l' irrogazione, nello specifico, della sanzione per omessa dichiarazione.
Eccepisce inoltre il giudicato costituito dalla sentenza n. 1463/2022/16 del 21 febbraio 2022 resa dalla
Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione di Messina, nel giudizio di impugnazione di analogo avviso di accertamento emesso dal Comune di Lipari per l'anno 2016, resasi definitiva per mancata impugnazione.
Lamenta infine la violazione del principio di proporzionalità e chiede in subordine di rideterminare le sanzioni.
Il Comune di Lipari è costituito con atto di controdeduzioni in cui replica puntualmente ai motivi di ricorso e ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ve detto che è incontestato che, relativamente all'anno 2019, la Società ricorrente aveva ottemperato agli obblighi di versamento e dichiarazione per tutte le mensilità, conseguendo ritardi nelle dichiarazioni mensili rispetto alle date dei versamenti;
che in conseguenza di ciò il Comune, con avviso di accertamento n. 1 del
18 ottobre 2024 , aveva contestato alla Società il tardivo (in alcuni casi di pochi giorni) versamento del contributo di sbarco relativo ai mesi di febbraio-giugno e agosto-novembre 2019, irrogando sanzioni per complessivi € 120.508,15 e richiedendo interessi per € 416,58; che la Società ricorrente aveva pagato pertanto il complessivo importo di € 120.936,00 in data 5 novembre 2024.
Va subito detto che questa Corte non condivide l'opinione di parte resistente sulla equiparazione fra tardiva e omessa dichiarazione.
In proposito questa Corte intende conformarsi ai motivi della sentenza n. 1463/2022 pronunciata dalla CTR
Sicilia con riferimento alle sanzioni irrogate per l'anno 2016 che condivide integralmente e che oltretutto opera con efficacia di giudicato esterno, essendo passata in giudicato come da attestazione. Innanzi tutto, nei principi generali dell'ordinamento tributario applicabili alla fattispecie esiste una differenza fra dichiarazioni periodiche e dichiarazione annuale (es. in materia di IVA).
Lo stesso impianto normativo delle sanzioni tributarie (d.lgs. 471/1997) prevede differenti livelli di gravità delle condotte non osservati dal Comune di Lipari con l'atto impugnato.
In generale, per l'omessa dichiarazione è prevista una sanzione amministrativa compresa fra il 120% e il
240% delle imposte, qualora dovute, oppure fissa da 250 a 1.000 euro, in caso non siano dovute imposte.
Si rileva che l'art. 1 del D.Lgs 471/1997 al terzo periodo prescrive che la presentazione della dichiarazione intervenuta entro il termine previsto per quella relativa al periodo d'imposta successivo comporta un sostanziale dimezzamento delle sanzioni applicabili, a meno che non sia iniziata alcuna attività accertativa da parte dell'Amministrazione di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Per prima cosa va rimarcato che con il termine “omessa dichiarazione” si intende la dichiarazione che non
è stata presentata entro i 90 giorni successivi all'ordinario termine per la trasmissione: rientrando in tale intervallo di tempo si è infatti nella diversa fattispecie di “dichiarazione tardiva”, considerabile comunque come validamente presentata.
Con riferimento alla regolarizzazione spontanea della dichiarazione da parte del contribuente, si pone uno specifico tema con riguardo alle dichiarazioni tardive.
Se si considera il disposto dell'art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs 472/1997 si nota difatti che, per tale fattispecie, è applicabile la riduzione della sanzione a 1/10 del minimo edittale relativo all'omissione dichiarativa.
Tale norma – che disciplina il ravvedimento – recita infatti che la sanzione è ridotta “ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni”.
Considerando l'assenza di una sanzione edittale prevista dalla legge per la dichiarazione tardiva –
l'applicazione della pena prevista per la (più grave) omissione dichiarativa, avrebbe comportato una situazione sanzionatoria sproporzionata rispetto alla condotta di “mera” tardività nella presentazione della dichiarazione da parte del contribuente.
Risultando già pagata la sanzione per tardivo versamento, e non superando il ritardo delle dichiarazioni mensili i 90 giorni, l'atto deve essere annullato in quanto illegittimo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna il comune di Lipari al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 7.000,00 oltre accessori di legge.