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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/10/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4342/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4342/2021 R.G., avente ad oggetto: “divorzio giudiziale – cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
(C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Marzio Salvi Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 14/12/2021)
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 17/06/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 23/09/2021, premetteva che: Parte_1
- in data 19/09/1990 contraeva matrimonio con a US (atto n. 485, CP_1 parte II, serie A, anno 1990);
- nel corso del matrimonio nascevano le figlie (in data 15/06/1992) e Per_1 Per_2 (in data 11/03/1999), oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- con sentenza n. 1216/2010 del 26/10/2010, questo Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Col presente ricorso, il ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione, ad eccezione delle previsioni concernenti il mantenimento delle figlie, ormai maggiorenni.
non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza presidenziale del 30/11/2021 compariva unicamente il ricorrente. Lo stesso accadeva alla successiva udienza di comparizione del 29/03/2022, nella quale il Giudice dichiarava la contumacia di parte resistente.
All'udienza del 17/06/2025, il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
§ Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898 del 1970 e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla sentenza di separazione in atti, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione, non essendosi la resistente neanche costituita. L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
§ Sul mantenimento delle figlie maggiorenni.
L'obbligo di mantenimento dei figli gravante sui genitori, che sorge al momento della nascita della prole, trova la propria fonte negli artt. 30 Cost. e 315 bis c.c. Secondo costante giurisprudenza, l'obbligo in questione non cessa automaticamente al compimento dei diciotto anni da parte del minore, ma si protrae qualora questi - senza sua colpa - sia ancora dipendente dai genitori e sino a quando non raggiunga l'indipendenza economica.
Nel caso di specie, le figlie della coppia e hanno ampiamente superato Per_1 Per_2 la maggiore età e, stando a quanto prospettato dal ricorrente e alle dichiarazioni stragiudiziali delle stesse, sono divenute economicamente indipendenti. Tale circostanza, che può presumersi dall'età attuale delle figlie. La raggiunta indipendenza economica di e è da ritenersi ammessa anche ai sensi dell'art. 232 Per_1 Per_2 c.p.c., in considerazione del fatto che tale fatto era stato dedotto nell'interrogatorio formale chiesto dal ricorrente, al quale la non è comparsa. Pertanto, la CP_1 domanda del ricorrente è fondata e va accolta, sicché l'assegno di mantenimento corrisposto dal a favore delle figlie va revocato. Pt_1
Le spese di lite vanno ritenute irripetibili, tenuto conto della mancata opposizione di controparte e della natura e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di US, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
4342/2021 R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in CP_1
US il 19/09/1990 (Atto n. 485, P. II, Serie A, anno 1990); revoca l'obbligo di di versare a la somma mensile di Parte_1 CP_1
€ 400,00 a titolo di mantenimento delle figlie e;
Per_1 Per_2 dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
US per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese irripetibili.
Così deciso in US, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il
20.10.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4342/2021 R.G., avente ad oggetto: “divorzio giudiziale – cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
(C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Marzio Salvi Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 14/12/2021)
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 17/06/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 23/09/2021, premetteva che: Parte_1
- in data 19/09/1990 contraeva matrimonio con a US (atto n. 485, CP_1 parte II, serie A, anno 1990);
- nel corso del matrimonio nascevano le figlie (in data 15/06/1992) e Per_1 Per_2 (in data 11/03/1999), oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- con sentenza n. 1216/2010 del 26/10/2010, questo Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Col presente ricorso, il ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione, ad eccezione delle previsioni concernenti il mantenimento delle figlie, ormai maggiorenni.
non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza presidenziale del 30/11/2021 compariva unicamente il ricorrente. Lo stesso accadeva alla successiva udienza di comparizione del 29/03/2022, nella quale il Giudice dichiarava la contumacia di parte resistente.
All'udienza del 17/06/2025, il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
§ Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898 del 1970 e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla sentenza di separazione in atti, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione, non essendosi la resistente neanche costituita. L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
§ Sul mantenimento delle figlie maggiorenni.
L'obbligo di mantenimento dei figli gravante sui genitori, che sorge al momento della nascita della prole, trova la propria fonte negli artt. 30 Cost. e 315 bis c.c. Secondo costante giurisprudenza, l'obbligo in questione non cessa automaticamente al compimento dei diciotto anni da parte del minore, ma si protrae qualora questi - senza sua colpa - sia ancora dipendente dai genitori e sino a quando non raggiunga l'indipendenza economica.
Nel caso di specie, le figlie della coppia e hanno ampiamente superato Per_1 Per_2 la maggiore età e, stando a quanto prospettato dal ricorrente e alle dichiarazioni stragiudiziali delle stesse, sono divenute economicamente indipendenti. Tale circostanza, che può presumersi dall'età attuale delle figlie. La raggiunta indipendenza economica di e è da ritenersi ammessa anche ai sensi dell'art. 232 Per_1 Per_2 c.p.c., in considerazione del fatto che tale fatto era stato dedotto nell'interrogatorio formale chiesto dal ricorrente, al quale la non è comparsa. Pertanto, la CP_1 domanda del ricorrente è fondata e va accolta, sicché l'assegno di mantenimento corrisposto dal a favore delle figlie va revocato. Pt_1
Le spese di lite vanno ritenute irripetibili, tenuto conto della mancata opposizione di controparte e della natura e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di US, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
4342/2021 R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in CP_1
US il 19/09/1990 (Atto n. 485, P. II, Serie A, anno 1990); revoca l'obbligo di di versare a la somma mensile di Parte_1 CP_1
€ 400,00 a titolo di mantenimento delle figlie e;
Per_1 Per_2 dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
US per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese irripetibili.
Così deciso in US, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il
20.10.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone