Decreto cautelare 4 novembre 2025
Sentenza breve 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 05/12/2025, n. 7910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7910 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07910/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05837/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5837 del 2025, proposto da
AR TA, NA TA, LA TA, DA TA, VI TA, VI TA, MA IS NI, OR MA, AN CA, CO TA, OM LL, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Tafuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Verde, NA Cuccaro, Guido Saltelli, Anna Sannino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Campania, in persona del Direttore Generale e Legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Cristina Uccello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Vodafone Italia S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Belvini, Vincenza Belvini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Medinok S.p.A., La Fiorita S.a.s., non costituiti in giudizio;
WI S.p.A., Telecom Italia (Tim) S.p.A., rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Zucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arpac, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Uccello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
ANCHE A MEZZO DI DECRETO PRESIDENZIALE
INAUDITA ALTERA PARTE
a) del provvedimento, tacito od espresso, di numero e data sconosciuti in quanto mai pubblicato sull'albo pretorio, con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi dell'art. 44 ss. del D.Lgs. 259/03 e ss.mm.ii. (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) da parte del Comune di Pozzuoli e dell'ARPA Campania, per la realizzazione di una nuova
infrastruttura per le comunicazioni elettroniche di proprietà della NW S.P.A., finalizzata all'installazione di impianti di telefonia mobile dei gestori Telecom Italia S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A., nel territorio del Comune di Pozzuoli (NA), alla Strada Vicinale Monterusso n. 109, identificato al NCEU del Comune di Pozzuoli al Foglio 23, particella 1148;
b) del parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio di Pozzuoli rilasciato in data 23.11.2023, di cui non è noto il contenuto, nonché di ogni altro parere dalla stessa emesso in data successiva;
c) del parere della Soprintendenza ABAP di Napoli, di numero e data sconosciuti, ove lesivo degli interessi di parte ricorrente;
d) del parere dell'ARPA Campania, di numero e data sconosciuti, ove lesivo degli interessi di parte ricorrente;
e) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, inclusi il nulla osta paesaggistico, il
nulla osta edilizio e ogni altro nulla osta rilasciato dalle resistenti Amministrazioni, ove esistenti, nonché l'autorizzazione paesaggistica e l'autorizzazione sismica, gli atti di parte inclusi
l'istanza n. 0095788/2023 ed eventuali successive istanze,
nonché
la dichiarazione di inizio dei lavori n. 0088985 dell'08.09.2025 presentate dalla NW S.p.A. nonché riscontri e/o provvedimenti resi da parte resistente, il progetto definitivo dell'infrastruttura in questione, l'analisi di impatto elettromagnetico, nonché ogni altra autorizzazione parere e determinazione emessi da parte resistente con riferimento all'impianto medesimo, ove lesivi degli interessi dei ricorrenti, con riserva di proporre motivi aggiunti a seguito dell'acquisizione della documentazione del procedimento autorizzativo;
f) per la condanna in forma specifica all'adozione di ogni misura opportuna, ivi compresa la rimozione dell'impianto, ove realizzato nelle more del giudizio, e la riduzione in pristino;
g) per il risarcimento dei danni subiti e subendi, da quantificarsi in corso di giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pozzuoli e di Vodafone Italia S.p.A. e di Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli e di WI S.p.A. e di Telecom Italia (Tim) S.p.A. e di Arpac;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 la dott.ssa MA AU AD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che il Comune di Pozzuoli, con il provvedimento Reg. Uff. 0115514 del 19.11.2025, ha annullato in autotutela il titolo unico rilasciato per silenzio-assenso alla società controinteressata;
Considerato che l’odierno ricorrente, alla luce di tale provvedimento, ha dichiarato alla odierna udienza la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di annullamento e di accertamento e ha contestualmente rinunciato alla domanda di risarcimento dei danni;
Rilevato che anche il Comune di Pozzuoli ha, nella sua memoria, condiviso, ancorché in via gradata, la richiesta di parte ricorrente di cessazione della materia del contendere e che la controinteressata WI ha chiesto una declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto, alla luce delle circostanze sopra rappresentata, che, in disparte l’esame della questione se possa o meno configurarsi nel caso di specie formato un silenzio assenso a fronte della mancanza della previa pubblicizzazione dell’istanza (tema sul quale vi sono molti precedenti della Sezione, tra cui ex multis 4798 del 27.6.2025) e tenuto conto dell’annullamento della precedente determinazione della conferenza di servizi per difetto di motivazione da parte del Comune (con la sentenza n. 4158/2025 del 30.5.2025), deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ritenuto, quanto alle spese, che esse possano essere compensate nei confronti del Comune di Pozzuoli, tenuto conto della celere adozione del provvedimento di autotutela, e di ARPAC e del Ministero della cultura (chiamati in giudizio in quanto amministrazioni partecipanti al procedimento), mentre esse devono essere poste a carico delle controinteressate, in solido tra loro, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese nei confronti del Comune di Pozzuoli, di ARPAC e del Ministero della cultura.
Condanna le società controinteressate, NW, Vodafone e Tim, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente procedimento in favore di parte ricorrente, liquidandole in euro 3.000/00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA AU AD, Presidente, Estensore
Gabriella Caprini, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA AU AD |
IL SEGRETARIO