Sentenza 15 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/05/2002, n. 7056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7056 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2002 |
Testo completo
0705 6 / 02 REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DEL POOL LA CORTE SUPREMA BI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Rescissione COMPRAVENDITA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 219/00 Cron.-19882 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Rep. 1482 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud.14/03/02 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti € зло SENTENZA il IL LANGEMPAREDsul ricorso proposto da: OF TU AR RM, OF NI, OF ME, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 149, presso lo studio dell'avvocato SERGIO FIDENZIO, difesi dall'avvocato GIUSEPPE OLIVIERI, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
FU RT OF IB OF IB, OF IN, TT NT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 52, presso lo studio dell'avvocato dall'avvocato GIUseppe2002 GIOVANNI C. PARENTE, difesi 21 D'AURIA, giusta delega in atti;
-1- controricorrenti nonchè
contro
BE ER, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGRE DANTE 314, presso lo studio dell'avvocato MICHELE DE DONA, difeso dall'avvocato LUIGI DE DONA, giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
BE IG AN, BE NG AR, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 52, presso lo studio dell'avvocato GIANLO PARENTE, difesi dall'avvocato IO LL, giusta delega in atti;
su controricorrente nonchè
contro
RI, OF LA, OF CL, OF - LI LO, LI AR RA;
- intimati avverso la sentenza n. 1172/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 12/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 4 ottobre 1978 AL OF conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, i germani AR e US GI BE per sentir dichiarare rescisso per lesione "ultra dimidium" il contratto di compravendita per notar Felice Cerni dell'8 ottobre 1977 con il quale aveva alienato ai predetti l'esatta metà del terreno, sito in Cervinara al Corso Napoli e riportato in catasto 6198, fol.7, particellaalla partita 112,per l'irrisorio prezzo di L.500.000. Ritualmente costituitisi, i convenuti contestavano la s domanda avversaria chiedendone il rigetto ed in u subordine offrivano la modificazione del contratto, ex A art. 1450 Cc, per ricondurlo ad equità precisando, comunque, che la compravendita si era di L.
4.500.000 di cuiconclusa per il prezzo L.
4.000.000 corrisposte al venditore lo stesso giorno della stipula del rogito e L.500.000 precedentemente. Deducevano, inoltre, che oggetto di tale atto era stata anche la metà del vano-deposito di mq. 79, che in esso indicata, tanto che ne chiedevanonon risultava riconvenzionalmente la declaratoria di avvenuto acquisto.E poichè quel vano era stato venduto nella sua interezza dall'attore e dal di lui genitore 3 OB ai germani OF FO, NI ed LL con successivo atto per notar Cerni del 4 ottobre 1978, chiedevano di essere autorizzati a chiamare in ultimi, provvedendovi, a seguito di causa questi ordinanza del giudice istruttore, con atto notificato il 21.2.1979, con il quale instavano, tra l'altro, per la declaratoria di inefficacia nei loro confronti della trascrizione dell'atto di acquisto dell'intero vano-deposito da parte dei chiamati. Questi si costituivano in giudizio spiegando domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna solidale di OF AL e OB-del quale ultimo nel prosieguo eseguivano la chiamata in causa- al risarcimento dei danni condizionatamente all'accoglimento della domanda dei BE. edNella contumacia di OF OB , disposta espletata ctu, all'udienza del 20.12.91 il difensore dei BE ,premesso che tra costoro e l'attore OF AL si era addivenuti alla transazione della dichiararsi cessata la materia del lite, chiedeva contendere. Dichiarata, alla udienza del 21.3.1995, l'interruzione del processo per la morte di BE US GI, a seguito della riassunzione a cura dell'altro confronti dei germani convenuto BE AR nei OF FO, NI e LL e degli eredi del defunto BE GIa NI e BE GE RI, si costituiva soltanto OF FO la quale eccepiva in rito l'estinzione del giudizio in quanto al procuratore, che rappresentava più persone, era stata notificata una sola copia dell'atto di riassunzione e concludeva nel merito per il rigetto della domanda contro di lei proposta. Con sentenza 22 maggio-26 settembre 1996 il Tribunale dichiarava estinto (per rinuncia) il giudizio tra OF AL ed i BE AR e US s GI;
accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata u dai BE e dichiarava che gli stessi, con l'atto per A notar Cerni dell'8 ottobre 1977, avevano acquistato dal OF AL anche la giusta metà del vano deposito di mq.79 insistente sul terreno;
dichiarava l'inefficacia nei confronti dei germani BE della trascrizione del successivo atto per notar Cerni del 4 ottobre 1978 per quanto concerneva l'acquisto da parte dei germani OF FO, LL e NI dell'intero vano-deposito e, conseguentemente, l'efficacia della trascrizione dell'acquisto della sola giusta metà di detto vano nei confronti dei BE;
ordinava al Conservatore dei la trascrizione della Registri Immobiliari 5 л с sentenza;
rigettava la domanda dei germani OF nei confronti di OF AL e OB e condannava gli stessi alle spese processuali in favore dei BE. Proposto gravame dai germani OF e costituitisi BE AR, i coniugi AL OF e CI TA anche quali legali rappresentanti del figlio minore OF OB, nonchè OF US, tutti eredi di OF OB, ed altresì BE GIa NI e BE GE RI, quali eredi di BE US GI, con sentenza 12 marzo-12 maggio 1999 la Corte d'appello di Napoli rigettava l'impugnazione e condannava in solido gi appellanti alla rifusione delle maggiori spese del grado in favore di tutti gli appellati. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria, OF FO RI EL, OF LL e OF NI. Resistono con distinti controricorsi CI TA, OF AL, gli stessi CI e OF quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore OF OB, OF US, BE AR, BE GIa NI e BE GE RI. MOTIVI DELLA DECISIONE 6 Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 4 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 cpc. Osservano i ricorrenti che , chiamati in causa dai germani BE per la dichiarazione d'inefficacia nei confronti della trascrizione dell'atto diloro acquisto da parte degli stessi dell'intero vano- deposito, con la comparsa di risposta di prime cure in data 28.9.1979 , avevano chiesto che venisse dichiarata inammissibile la loro chiamata in causa A e, in ogni caso priva di fondamento la domanda riconvenzionale proposta dai fratelli BE nei confronti di OF AL (vale a dire la domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'avvenuto trasferimento anche della metà del vano-deposito) con le conseguenze di legge ed in via del tutto subordinata che venisse accolta la domanda riconvenzionale, condizionata all'accoglimento di quella proposta dai BE nei confronti del OF,con condanna di quest'ultimo e di OF OB al risarcimento dei danni a norma degli artt. 1483 e 1479 cc. Risultava pertanto evidente l'errore compiuto dalla Corte del merito che aveva ritenuto prima che infondata, anche inammissibile, per carenza di 7 interesse, l'impugnazione diretta alla riforma della decisione di prime cure nella parte in cui aveva accolto la riconvenzionale dei BE, in quanto essi OF , soccombenti in ordine a tale riconvenzionale (che comportava il riconoscimento in loro danno della vendita della metà del vano-deposito) avevano invece preciso interesse alla impugnazione, indipendentemente dalla richiesta di danni nei confronti dei venditori. La doglianza è fondata. La Corte napoletana ha ritenuto , prima ancora che inconsistente sul piano sostanziale, palesemante inammissibile, per assoluta mancanza di interesse, il motivo del gravame di merito con il quale era stata appellanti, attuali dedotta dagli infondatezza della domandaricorrenti, l'assoluta riconvenzionale proposta dai BE . Invero, ad avviso di quei giudici, con l'accoglimento di tale domanda (dichiarazione di proprietà della metà del vano-deposito) al quale i germani OF avevano condizionato la riconvenzionale di risarcimento danni spiegata contro i venditori OF AL е OB, altro non rimaneva loro che richiesta coltivare, insistendovi, tale risarcitoria, alla quale però essi avevano finito per rinunciare, non riproponendola nelle conclusioni 8 finali del giudizio di primo grado, tanto che i primi giudici non avevano potuto emettere sulla stessa alcuna pronuncia, limitandosi a prendere atto dell'avvenuto abbandono dell'istanza. I ricorrenti hanno contestato tale statuizione in base al tenore della comparsa di costituzione e risposta di prime cure del 28.9.79 di cui questa Suprema Corte , vertendosi in tema di denuncia di "errores in procedendo", può procedere all'esame diretto volto ad accertarne la eventuale sussistanza (v. , con particolare riguardo al vizio "in procedendo" concernente l'interesse ad agire, Cass. n.2667/67 e n. 376/70, e sulla problematica, in generale, della cognizione diretta da parte del giudice di legittimità degli atti processuali nella ipotesi che il denunciato vizio rientri nel novero degli "errores in procedendo", Cass. n.3908/74, n.326/78, n.3215/78, n. 3810/95, n.10287/98,n.2 251/99 n. 10471/2001). Ebbene, dall'esame della richiamata comparsa di risposta 28.6.1979 emerge che germani OF al Tribunale di Avellino: a)avevano chiesto dichiararsi inammissibile la loro chiamata in causa e in ogni caso priva di fondamento la domanda riconvenzionale proposta dai fratelli BE AR e 9 - GI nei confronti del OF AL (vale a dire la domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'avvenuto trasferimento anche della metà del con le consguenze di legge;
b) in via vano-deposito) subordinata, accogliere la domanda del tutto condizionata all'accoglimento diriconvenzionale quella proposta dai fratelli BE nei confronti di OF AL e condannare il OF AL e il al risarcimento dei danni aOF OB... norma degli artt. 1483 e 1479 cc). E' erroneamente la Corteevidente, allora, che distrettuale si è pronunciata per l'inammissibilità in rito , per carenza d'interesse, del relativo motivo di gravame di merito in quanto gli attuali ricorrenti,proprio perchè soccombenti in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dai BE (domanda che comportava il riconoscimento in loro danno della vendita della metà del vano-deposito) avevano un preciso interesse ad impugnare (in parte qua) la sentenza di primo grado, indipendentemente dalla richiesta di danni nei confronti dei venditori OF AL e OB, che quel vano avevano loro alienato nella sua interezza. L'errore della Corte territoriale non comporta tuttavia la cassazione sul punto della gravata 10 sentenza ma soltanto la correzione della stessa nel senso dell'ammissibilità del relativo motivo di gravame di merito, ciò in quanto, ancor prima di tale erronea statuizione, quei giudici avevano rilevato l'inconsistenza sul piano sostanziale del motivo medesimo, conseguentemente rigettando anche sul punto l'impugnazione avverso la pronuncia di prime espresso nel dispositivo cure, come coerentemente della emessa decisione. Con il secondo mezzo si deduce, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione delle norme sull'interpretazione dei contratti e sulla trascrizione (artt. 1362,1363,1366 omessa, contraddittoria e 2644 cc), nonchè e comunque motivazione su punti decisivi della insufficiente controversia. Rilevano i ricorrenti che la Corte napoletana aveva offerto, in ordine all'accoglimento della riconvenzionale BE, due concorrenti "rationes decidendi" vale a dire: 1) le esaurienti risultanze della c.t.u. ;") il fatto che la superficie complessiva da cui era stata tratta la metà ceduta ai BE comprendeva i 79 mq. su cui era stato edificato il vano deposito. 11 བ་ Senonchè, ad avviso dei germani OF, entrambe le argomentazioni dovevano considerarsi errate. La prima, in quanto risultava dimostrato che- contrariamente a quanto affermato dal Tribunale prima e dalla Corte distrettuale poi-il ctu non aveva affatto ritenuto che la compravendita della metà del includesse quella della metà del vano- suolo deposito, avendo l'ausiliare anzi affermato l'esatto contrario, esplicitamente sostenendo inoltre che il vano bar non ricadeva all'interno della (metà della ) particella 112 venduta ai BE. La seconda, in quanto l'affermazione della gravata sentenza secondo cui il vano deposito era stato trasferito (in precedenza) ai BE perchè costruito sulla stessa particella venduta, trascurava (anche) l'interpretazione letterale dei documenti esistenti agli atti di causa e la comune intenzione dei contraenti dai quali risultava invece che OF AL aveva venduto ai BE soltanto la metà del suolo su cui non insisteva il vano deposito, sicchè la vendita di tale superficie non poteva comprendere detto vano, il quale invece era allocato sulla parte di cui il venditore aveva conservato la proprietà (non era stato dato alcun rilievo alla circostanza- emergente dal tenore letterale degli atti ed 12 evidenziata dal ctu-che, pur essendo il vano deposito costruito sin dal 1963, di esso non vi era traccia nell'atto dell'8 ottobre 1977, mentre veniva specificamente indicato come esistente e come oggetto del contratto nel di poco successivo atto del 4 ottobre 1978). Gli indicati vizi avevano poi determinato, secondo gli stessi ricorrenti, l'errata applicazione, da parte del e pertanto giudice d'appello, dell'art. 2644 CC pronunzia anche nella l'erroneità dell'impugnata parte in cui aveva ritenuto che la trascrizione dell'atto d'acquisto dei BE, avenuta il 13 ottobre 1977, era antecedente а quella dell'altro in favore dei germani OF, trascritto il 17 ottobre 1978, come emergeva dall'incarto processuale. La censura è inammissibile. Ha affermato la Corte partenopea, nel rigettare nel merito il motivo di gravame proposto dai germani OF che questo Collegio ha reputato ammissibile in rito, che correttamente il giudice di primo grado aveva accolto la domanda riconvenzionale, proposta dai convenuti BE, essendosi accertato, alla stregua delle esaurienti risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che sul fondo venduto dal proprietario OF AL ai nominati BE esisteva sulla 13 medesima particella catastale, oggetto di compravendita, già al momento dell'acquisto con contratto per notar Cerni dell'8 luglio 1977, il vano terraneo, della cui metà legittimamente costoro erano stati riconosciuti proprietari per averla acquistata unitamente al terreno sul quale insisteva e la cui superficie complessiva di are 16,47, come riscontrato dal c.t.u., era comprensiva di mq. 79 occupati dal vano deposito;
il che denotava che il OF AL к и aveva inteso vendere ai BE anche il vano, quanto н meno nella sua giusta metà, come in egual misura aveva о alienato il terreno, dove a suo tempo era stato edificato. Ebbene con il secondo motivo i ricorrenti contestano i presupposti in fatto della decisione sul punto del d'appello, sul precipuo rilievo che legiudice conclusioni (e gli accertamenti) del tecnico non la giustificavano, imponendo anzi una statuizione di segno contrario. Nella CTU espletata su incarico del giudice istruttore di primo grado, il tecnico aveva infatti così concluso: 1) L'immobile di cui in lite (la metà della part. 112) appartiene in parti eguali in comproprietà ai germani 14 BE AR e US GI e OF FO, LL e NI;
2) Il vano deposito indicato nel rogito dell'8 ottobre 1978, pur essendo stato costruito (nel 1963) sulla part. 112,non ne fa parte per destinazione economica della stessa, trattandosi di bene urbano e non agricolo. A sostegno dei risultati raggiunti l'ausiliare aveva fornito le seguenti motivazioni, ricavate (anche) dall'esame degli atti di compravendita: "del vano deposito (attuale bar) di mq. 79, che i convenuti BE AR e US GI assumono appartenergli a metà, in virtù del rogito Cerni dell'8.10.1977, perchè insiste sul suolo acquistato con il cennato atto, c'è da osservare che": a) "la sua costruzione risale a prima del 1963"; b) "almeno dal 1966, cioè da quando è stata resa al dichiarazione di nuova catasto la in data 24 aprile 1966 e costruzione, avvenuta 23/5/1966, detto Vanoverificata dall'Ufficio il risulta registrato al catasto urbano e non a quello dei terreni"; c) "1' atto dell'8.10.1977, con il quale OF AL vende metà del suo terreno ai germani BE non contiene alcuna indicazione , neppure 15 indiretta, che faccia supporre che con il terreno agli stessi sia stato venduto anche metà vano, all'epoca registrato al catasto urbano e non a quello rurale"; d) "per nessun motivo detto vano-bar classificato dal catasto urbano appartenente alla cat. C/1 (negozi e botteghe) può essere considerato un accessorio del terreno in causa avendo esso diversa destinazione economico-produttiva". E più avanti,a pag. 26 del suo elaborato, lo stesso us ctu in "risposta al II quesito rivolto ad accertare A se il vano deposito, indicato nel rogito del notaio Cerni del'8.10.1978,si trovi all'interno dell'area del terreno così come delimitato nel menzionato rogito" si era così espresso: "Che tale vano deposito (attualmente destinato a bar) non ricada all'interno della particella 112, venduta dal OF AL per metà ai germani BE (1'8.10.77) e l'altra metà ai germani OF il 4.10.78 è dimostrato dal fatto che: a) esso, nell'atto notar Cerni del'8.10.77 di vendita di metà superficie a misura della part. 112 completamente ignorato;
b) trattandosi di unità immobiliare urbana, registrata in catasto alla partita 2592, foglio 7, part. 392,non 16 può essere assolutamente considerato un accessorio (o pertinenza) agricola della particella 112; c) il vano bar risulta registrato al catasto urbano almeno dal 25.4.966,cioè da quando venne denunciata la sua costruzione verificata dall'ufficio il 23.5.966.La mancata introduzione negli atti catastali della variazione di stato di parte del terreno agrario (part. 112) utilizzata per la costruzione del vano bar è da considerarsi semplicemente una omissione di aggiornamento;
d) appunto, per evitare equivoci, la vendita, ai germani BE, del terreno (metà part. 112) in causa è stata fatta a corpo e non a misura. Pertanto con l'asserire, sulla base di tale "excursus" che, contrariamente a quanto affermato dai giudici del merito, il ctu non aveva affatto ritenuto che la compravendita della metà del suolo includesse quella della metà del vano-deposito avendo quegli affermato l'esatto contrario esplicitamente sostenendo altresì che il vano bar non ricadeva all'interno della (metà della) particella 112 venduta ai BE, i ricorrenti hanno prospettato un errore di fatto che risulterebbe dagli atti stessi della causa (e dalla indagine, in dal consulente tecnico particolare, compiuta integrante dunque, ad avviso del d'ufficio) 17 Collegio, un vizio revocatorio della sentenza come motivoimpugnata, inammissibile d'impugnazione per cassazione (v. con riguardo alla inammissibilità del ricorso per cassazione, stante la esperibilità del solo rimedio della revocazione ai sensi dell'art. n.4 cpc, nella ipotesi di denuncia di un vizio consistente compiuto dal giudice del meritonell'accertamento sulla base di presupposti che si assumono smentiti dalla consulenza tecnica d'ufficio, Cass. ipotesi in cui il ricorso per n.1164/72; nella cassazione sia fondato sul'affermazione che il giudice di merito abbia travisato le risultanze della s consulenza tecnica, Cass. n.885/2002; nella ipotesi, in u generale, in cui il ricorso per cassazione sia fondato s sull'affermazione che il giudice del merito abbia erroneamente presupposto fatti inesistenti o comunque contrastanti con quanto risultante dagli atti stessi della causa, Cass. n.6086/91,n.1195/2000, n.1061/2001). Alla stregua delle svolte argomentazioni ,previa correzione della gravata sentenza nei termini esposti in occasione della disamina del primo motivo di impugnazione, il ricorso va rigettato, giusti motivi per compensare mentre ricorrono interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. 18
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e giudizio di legittimità. Roma 14 marzo 2002 to Mentie.Alfab DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 15 MAG 2002. IL CANCELLIERE C1 ها Ce 19 compensa le spese del луча Pres. IL CANCELLIERE C1 Paolo T Colazico 1097/291 456T 51.65 TO 18076 Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 05.12 Iscritto a golovil 12/1406 Art. n. два