Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/1998, n. 1129
CASS
Sentenza 27 marzo 1998

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La coltivazione di una cava in corso all'entrata in vigore della legge della Regione Campania 13 dicembre 1985 n. 54 può essere continuata alla sola condizione che l'esercente presenti tempestiva e regolare domanda di proseguimento; una volta che sia stata presentata la domanda la continuazione della coltivazione gli può essere vietata solo se risulti in contrasto con i vincoli urbanistici, paesaggistici, idrogeologici o archeologici vigenti nella zona. La ratio di questa disciplina è evidente, giacché la tutela degli interessi urbanistici e ambientali esige che non sia autorizzata l'apertura di nuove cave in contrasto con quegli interessi; mentre quando la cava è già legittimamente in atto nelle zone vincolate ed ha quindi già compromesso gli interessi ambientali o urbanistici, spetta all'autorità competente valutare discrezionalmente se la prosecuzione dell'attività estrattiva aggravi in modo intollerabile, oppure non aggravi, il "vulnus" alla tutela del territorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/1998, n. 1129
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1129
    Data del deposito : 27 marzo 1998

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