Ordinanza collegiale 13 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 26 maggio 2023
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00212/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01164/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1164 del 2022, proposto da
EF LO, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Paolo Pettenadu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Brescia, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del Decreto Cat. A 12/2020/Immig/II Sez./19BS028262 notificato in data 13/10/2022 dalla Questura di Brescia Ufficio Immigrazione, di diniego di rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. VA IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la memoria in data 5 febbraio 2026 con cui il patrono di parte ricorrente dichiara l'avvenuta cessazione della materia del contendere per aver la ricorrente ottenuto il permesso di soggiorno e, pertanto, la medesima non ha più interesse a coltivare ulteriormente il ricorso;
considerato che il predetto procuratore conclude affinché venga dichiarata la cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
considerato che, in riferimento a quanto sopra esposto, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, stante l’oggettivo soddisfacimento dell’interesse originariamente leso con piena soddisfazione della pretesa della ricorrente;
considerato, in definitiva, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE IC, Presidente
VA IA, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA IA | GE IC |
IL SEGRETARIO