Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 08/05/2026, n. 8529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8529 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08529/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10536/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10536 del 2024, proposto da
LO LE, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Poli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Velletri, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorella Karbon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 157 del 13.05.2024 (P.E. 183/2009 – Abus. 4165), notificata al ricorrente il 15.07.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Velletri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2026 la dott.ssa FR NT AY e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
1. Con il ricorso oggi in trattazione, tempestivamente proposto, il Sig. LO LE è insorto avverso il provvedimento n. 157 del 13 maggio 2024, notificatogli in data 15 luglio 2024, con il quale il Comune di Velletri ingiungeva a lui e agli altri comproprietari del terreno la demolizione di opere abusive ivi riscontrate all’esito dell’accertamento di abusivismo edilizio n. 20/2024 del 6 maggio 2024, redatto dal Comando di Polizia Locale, consistenti nella realizzazione “ in assenza delle prescritte autorizzazioni ” di un “ intero immobile già oggetto delle precedenti ingiunzioni di demolizione n. 54 del 09/02/2016 e n. 355 del 29/08/2016 ” (fabbricato composto da due piani e accuratamente descritto nell’ordinanza).
2. Con memoria depositata in data 25 novembre 2024, corredata da documentazione, il Comune di Velletri si è costituito in resistenza, chiedendo il rigetto del ricorso nel merito.
3. All’udienza pubblica del 7 aprile 2026 la causa è stata chiamata in discussione e trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
5. Con il primo motivo (rubricato “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 E MANCATA APPLICAZIONE DELL’ART. 27 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380 ”) la parte lamenta che l’amministrazione comunale avrebbe dovuto applicare la disciplina speciale disciplinata dall’art. 27, co. 2 d.P.R. n. 380/2001 e non quella generale dettata dall’art. 31, insistendo l’abuso in area soggetta a vincoli di tutela ai sensi del vigente D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, avendo distinto il legislatore “ gli abusi di maggiore gravità, realizzati su aree non edificabili o altrimenti vincolate, per i quali è prescritta direttamente la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi ”.
Il motivo è privo di pregio, se non inammissibile per difetto di interesse.
In presenza di un’opera abusiva il Comune ha sempre e comunque l’obbligo di provvedere alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, nell’esercizio dei poteri di controllo e vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia ad esso istituzionalmente demandati ex art. 27, co. 1 e ss. d.P.R. n. 380/2001, di talché la sanzione demolitoria si configura quale misura doverosa e di natura strettamente vincolata.
Ciò vale, a fortiori , se l’abuso insiste in area gravata da un vincolo di tutela paesaggistica: in tale evenienza, l’amministrazione comunale ha la facoltà di procedere direttamente alla demolizione, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 27, oppure ordinare che a ciò provveda il responsabile dell’abuso secondo la disciplina dettata dal successivo art. 31, e dunque con l’adozione di un’ingiunzione ripristinatoria, assegnando al privato un termine massimo per ottemperarvi, decorso il quale si procede alla demolizione d’ufficio.
In altri termini, i poteri attribuiti all'autorità comunale dalle due disposizioni non si escludono a vicenda, ma concorrono (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II S, 26 aprile 2024, n. 8265).
Come argomentato da un condivisibile indirizzo giurisprudenziale, infatti, pur in presenza di aree tutelate, il Comune può attivare il procedimento di cui all’art. 31 Testo unico dell’edilizia, riservandosi la demolizione d’ufficio in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione (cfr. T.A.R. Lazio, II quater, 16 novembre 2022, n. 15203). E stato infatti chiarito che “La differenza tra gli articoli 27 e 31 è costituita dalla circostanza che il Comune si determini all’immediata demolizione o invece fissi il termine di 90 giorni per la spontanea esecuzione da parte del responsabile dell’abuso”, con conseguente rigetto della censura con cui parte ricorrente invoca l’applicazione della disciplina speciale di cui all’art. 27, comma 2 “non emergendo in atti l’obbligo del Comune (…) di applicare la procedura di cui all’articolo 27 in luogo di quella prevista dall’articolo 31 TUE” (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 30 maggio 2025, n. 4737).
Ed ancora: “tanto l’art. 31 quanto l’art. 27, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia obbligano l’Ente civico competente a disporre la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi laddove si accerti la presenza di opere iniziate o interamente eseguite senza titolo, nonché in tutti i casi di difformità di esse rispetto alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. (…) il potere di vigilanza di cui all’art. 27, comma 1, del citato d.P.R. n. 380 del 2001 deve intendersi come potere-dovere di carattere generale, appartenente al Comune e riguardante l’intera attività edilizia sul territorio, da esercitarsi anche in ipotesi di opere prive di autorizzazione paesaggistica (…) Dunque, l’atto avversato di irrogazione della sanzione demolitoria di cui all’art. 31 di tale d.P.R. risulta adottato dall’amministrazione proprio nel doveroso esercizio del potere di vigilanza ad essa spettante ai sensi di tale art. 27 sull’attività urbanistico-edilizia svolta nel proprio territorio, inibendo e sanzionando le condotte illecite poste in essere dai privati sulle aree (…) assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità” (cfr. TAR Lazio, Sez. II S, 14 novembre 2024, n. 20237, relativa a fattispecie in cui, analogamente al caso odierno, lo stesso Comune di Velletri aveva ingiunto la demolizione di opera che il ricorrente deduceva essere “ soggetta ai vincoli di tutela e quindi ricade nelle aree di cui al d.lgs. 29.10.99 n. 490, attuale codice dei beni culturali ovvero d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 ”, invocando l’applicazione dell’art. 27, comma 2).
Ciò premesso, con la gravata ordinanza il Comune di Velletri ha legittimamente ingiunto al ricorrente la demolizione dell’intero edificio residenziale entro il termine assegnato (90 giorni), con l’avvertimento che in caso di inottemperanza si sarebbe proceduto secondo le modalità prescritte dal comma 3 dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001: il provvedimento di cui trattasi è un atto dovuto e rigorosamente vincolato, che peraltro fa seguito a precedenti e analoghe ingiunzioni (nn. 54 e 355 del 2016) con le quali il Comune aveva già ordinato la demolizione del fabbricato quando ancora erano in corso lavori di ampliamento del primo piano, in quanto realizzato in assenza di permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 380/2001, oltre che delle prescritte autorizzazioni paesaggistica e sismica (cfr. la relazione di accertamento tecnico prot. n. 24460 del 24 aprile 2024, versata in atti dalla difesa comunale).
6. Con il secondo motivo di impugnazione la parte lamenta la “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380 ”, per mancata indicazione nell’ordine di demolizione dell’area da acquisire al patrimonio comunale per il caso di inottemperanza, ai sensi dell’art. 31, co. 3 del Testo unico dell’edilizia.
Anche tale motivo è privo di pregio.
Come precisato da un granitico indirizzo giurisprudenziale ampiamente fatto proprio da questa Sezione, infatti, la determinazione dell’area da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale per il caso della mancata esecuzione spontanea dell’ordine di demolizione deve essere effettuata – come peraltro la gravata ordinanza puntualmente precisa – nell’atto di accertamento dell’inottemperanza, che è successivo all’ingiunzione di ripristino, oltre che meramente eventuale: di talché tale determinazione non è elemento essenziale dell’ordine di demolizione, il cui contenuto deve essere individuato esclusivamente in relazione alla funzione tipica del provvedimento, che è quella di prescrivere la rimozione delle opere abusive (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, II quater, 11 dicembre 2025, n. 22445; id. 26 novembre 2025, n. 21262. Sul tema v. anche recente Cons. Stato, sez. II, 13 febbraio 2026, n. 1184).
7. In conclusione, il ricorso va rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, nella misura determinata in dispositivo, in favore del Comune di Velletri.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorre al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Velletri, nella misura di euro 2.000,00, oltre oneri riflessi come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LL IA, Presidente
FR NT AY, Primo Referendario, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| FR NT AY | LL IA |
IL SEGRETARIO