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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 471/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PASTORE ORNELLA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 991/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Filippo Del Mela - . 98044 San Filippo Del Mela ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 348 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 348/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso. Resistente/Appellato: il rappr. del Comune di S. Filippo del Mela si riporta alle proprie deduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1, si è opposto avverso tivo n. 348 del 12.11.2024 (prot. 14700 del 9.7.2024), notificato il 15.11.2024 notificato il 15.11.2024. per l'anno 2019, l'omesso versamento -del tributo per i servizi indivisibili (c.d. TASI) della somma complessiva di € 452,00 in relazione ad alcuni terreni di cui il Ricorrente_1 è proprietario, siti in San Filippo del Mela e allibrati in catasto al Dati_catastali.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto: 1) I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma
669, della legge n. 147 del 2013.
A) Innanzi tutto, occorre evidenziare che la quasi totalità dell'imposta liquidata dal Comune di San Filippo del Mela riguarda due porzioni di immobile, ossia le particelle catastali Dati_catastali alle quali è stato attribuito il rispettivo valore immobiliare di € 425.384,96 e di € 506.143,96.
2). Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, primo comma, della legge n. 212 del 2000 in relazione all'art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019.
In particolare rileva che l'accertamento è totalmente carente di motivazione (e, pertanto, illegittimo) nella parte in cui non ha specificato i criteri in relazione ai quali a ciascuna particella è stato attribuito un determinato valore immobiliare: detto valore immobiliare, infatti, risulta indicato in maniera apodittica senza la specificazione degli elementi di determinazione, senza l'indicazione degli eventuali criteri di calcolo e senza l'allegazione degli atti eventualmente presupposti.
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del d. lgs. n. 504 del 1992, dell'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019 e degli artt. 3, 5, 7 e 20 del d. lgs. n. 472 del 1997 in ordine alla irrogazione delle sanzioni
Rileva che con sentenza 2279 del 10.10.2022, la stessa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina ha accolto il ricorso proposto dal Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento del Comune di San Filippo del Mela relativo alla TASI del 2016 in ordine ai medesimi terreni costituenti oggetto del presente giudizio. Inoltre con sentenza n. 4284 del 28.12.2023, è stato accolto anche il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento del Comune di San Filippo del Mela relativo alla TASI del 2017 in ordine ai medesimi terreni costituenti oggetto del presente giudizio.
Il Comune di San Filippo del Mela, si costituiva in giudizio chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente in data 31 dicembre 2025 depositava memorie con cui insisteva nell'accoglimento del ricorso chiedendo se del caso, disporre gli opportuni accertamenti tecnici al fine di verificare l'effettiva qualitas edificatoria delle aree costituenti oggetto dell'imposta non versata e il loro valore di mercato.
All'odierna udienza la Corte poneva la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)
Il ricorso è fondato
Per quanto attiene il primo motivo riguardante il difetto di motivazione va premesso che la Corte di
Cassazione, nell'Ordinanza N°21875 del 29 luglio 2025 ha evidenziato che l'articolo 7, comma 1, dello
Statuto del contribuente (L.n°212/2000) già nella formulazione antecedente alla recente riforma disponeva espressamente che gli atti emessi dalle amministrazioni fiscali devono essere motivati, a pena di nullità degli atti impositivi, indicando questi ultimi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano l'emissione dell'avviso di accertamento. Con espresso riferimento proprio ai tributi locali tale principio è stato recepito dall' articolo 1, comma 162, della legge 296/2006 che disciplina il comparto della fiscalità locale. Nella recente Ordinanza pronunciata a luglio scorso la Suprema Corte ha illustrato come l'obbligo motivazionale riconducibile all'avviso di accertamento Tari possa ritenersi adempiuto, per relationem, vale a dire, attraverso l'utilizzo di una motivazione di richiamo solo con riferimento alla deliberazione comunale con la quale il Comune ha determinato le tariffe di riferimento a mq. da applicare
(tariffa fissa – tariffa variabile) per quantificare il tributo, essendola delibera comunale, un atto soggetto alla rituale pubblicazione all'albo pretorio del comune;
quindi, trattasi di un atto soggetto ad una sorta di pubblicità ex lege che consente all'ente locale di effettuare nell'avviso di accertamento solo un semplice richiamo alla delibera comunale, senza nessun obbligo in chiave motivazionale in senso stretto.
Tanto premesso si evidenzia che questa Corte, con sentenza n. 2279 del 10.10.2022, ha accolto il ricorso proposto dal Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento del Comune di San Filippo del Mela relativo alla TASI del 2016 in ordine ai mede- simi terreni costituenti oggetto del presente giudizio.
Anche tale sentenza ha valutato positivamente le ragioni di doglianza del Ricorrente_1, osservando quanto segue: “I valori indicati nell'avviso di accertamento impugnato risultano non giustificati rispetto alla desti- nazione dei terreni riconducibili al diritto di proprietà del ricorrente;
ed inoltre, risulta immotivato, sotto tale profilo, l'avviso impugnato da cui non è possibile evincere quali criteri sono stati seguiti per la de- terminazione dei valori immobiliari espressi in sede accertativa. Il difetto di motivazione sul punto, lamentato dal ricorrente, pertanto, è fondato e tanto basta per ritenere violato il suo diritto di difesa ai sensi del c.d. Statuto del Contribuente (art. 7)”.
Ed ancora questa Corte con sentenza n. 4284 del 28.12.2023, ha accolto anche il ricorso proposto dal Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento del Comune di San Filippo del Mela relativo alla TASI del 2017 in ordine ai medesimi terreni costituenti oggetto del presente giudizio. La motivazione contenuta in tale sentenza è del seguente tenore: “l'atto impugnato non contiene alcuna concreta specificazione circa i criteri applicati ai fini della determinazione del valore dei singoli cespiti sottoposti a tassazione né, tantomeno, vengono esplicitati i parametri previsti dal citato art. 5, comma 5 D.Lgs. 504/1992, così non consentendo al giudicante e, ancor prima, al ricorrente, di verificare la correttezza o meno del valore attribuito agli immobili e la conseguente congruità della determinazione dell'imposta”.
Tanto premesso si evidenzia che anche in questo caso l'atto impugnato non consente di comprendere come sia stata determinata l'imposta posta a carico di ciascun cespite del ricorrente.
In particolare non sono stati specificati i criteri in relazione ai quali a ciascuna particella è stato attribuito un determinato valore immobiliare che risulta invece indicato in maniera apodittica senza la specificazione degli elementi di determinazione, senza l'indicazione degli eventuali criteri di calcolo e senza l'allegazione degli atti eventualmente presupposti.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso deve pertanto essere accolto All'accoglimento del ricorso segue la condanna del comune di Comune di San Filippo del Mela al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina in composizione monocratica in accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di San Filippo del Mela al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 280,00 oltre oneri accessori come per legge. Messina 23 gennaio
2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PASTORE ORNELLA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 991/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Filippo Del Mela - . 98044 San Filippo Del Mela ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 348 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 348/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso. Resistente/Appellato: il rappr. del Comune di S. Filippo del Mela si riporta alle proprie deduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1, si è opposto avverso tivo n. 348 del 12.11.2024 (prot. 14700 del 9.7.2024), notificato il 15.11.2024 notificato il 15.11.2024. per l'anno 2019, l'omesso versamento -del tributo per i servizi indivisibili (c.d. TASI) della somma complessiva di € 452,00 in relazione ad alcuni terreni di cui il Ricorrente_1 è proprietario, siti in San Filippo del Mela e allibrati in catasto al Dati_catastali.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto: 1) I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma
669, della legge n. 147 del 2013.
A) Innanzi tutto, occorre evidenziare che la quasi totalità dell'imposta liquidata dal Comune di San Filippo del Mela riguarda due porzioni di immobile, ossia le particelle catastali Dati_catastali alle quali è stato attribuito il rispettivo valore immobiliare di € 425.384,96 e di € 506.143,96.
2). Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, primo comma, della legge n. 212 del 2000 in relazione all'art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019.
In particolare rileva che l'accertamento è totalmente carente di motivazione (e, pertanto, illegittimo) nella parte in cui non ha specificato i criteri in relazione ai quali a ciascuna particella è stato attribuito un determinato valore immobiliare: detto valore immobiliare, infatti, risulta indicato in maniera apodittica senza la specificazione degli elementi di determinazione, senza l'indicazione degli eventuali criteri di calcolo e senza l'allegazione degli atti eventualmente presupposti.
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del d. lgs. n. 504 del 1992, dell'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019 e degli artt. 3, 5, 7 e 20 del d. lgs. n. 472 del 1997 in ordine alla irrogazione delle sanzioni
Rileva che con sentenza 2279 del 10.10.2022, la stessa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina ha accolto il ricorso proposto dal Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento del Comune di San Filippo del Mela relativo alla TASI del 2016 in ordine ai medesimi terreni costituenti oggetto del presente giudizio. Inoltre con sentenza n. 4284 del 28.12.2023, è stato accolto anche il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento del Comune di San Filippo del Mela relativo alla TASI del 2017 in ordine ai medesimi terreni costituenti oggetto del presente giudizio.
Il Comune di San Filippo del Mela, si costituiva in giudizio chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente in data 31 dicembre 2025 depositava memorie con cui insisteva nell'accoglimento del ricorso chiedendo se del caso, disporre gli opportuni accertamenti tecnici al fine di verificare l'effettiva qualitas edificatoria delle aree costituenti oggetto dell'imposta non versata e il loro valore di mercato.
All'odierna udienza la Corte poneva la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)
Il ricorso è fondato
Per quanto attiene il primo motivo riguardante il difetto di motivazione va premesso che la Corte di
Cassazione, nell'Ordinanza N°21875 del 29 luglio 2025 ha evidenziato che l'articolo 7, comma 1, dello
Statuto del contribuente (L.n°212/2000) già nella formulazione antecedente alla recente riforma disponeva espressamente che gli atti emessi dalle amministrazioni fiscali devono essere motivati, a pena di nullità degli atti impositivi, indicando questi ultimi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano l'emissione dell'avviso di accertamento. Con espresso riferimento proprio ai tributi locali tale principio è stato recepito dall' articolo 1, comma 162, della legge 296/2006 che disciplina il comparto della fiscalità locale. Nella recente Ordinanza pronunciata a luglio scorso la Suprema Corte ha illustrato come l'obbligo motivazionale riconducibile all'avviso di accertamento Tari possa ritenersi adempiuto, per relationem, vale a dire, attraverso l'utilizzo di una motivazione di richiamo solo con riferimento alla deliberazione comunale con la quale il Comune ha determinato le tariffe di riferimento a mq. da applicare
(tariffa fissa – tariffa variabile) per quantificare il tributo, essendola delibera comunale, un atto soggetto alla rituale pubblicazione all'albo pretorio del comune;
quindi, trattasi di un atto soggetto ad una sorta di pubblicità ex lege che consente all'ente locale di effettuare nell'avviso di accertamento solo un semplice richiamo alla delibera comunale, senza nessun obbligo in chiave motivazionale in senso stretto.
Tanto premesso si evidenzia che questa Corte, con sentenza n. 2279 del 10.10.2022, ha accolto il ricorso proposto dal Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento del Comune di San Filippo del Mela relativo alla TASI del 2016 in ordine ai mede- simi terreni costituenti oggetto del presente giudizio.
Anche tale sentenza ha valutato positivamente le ragioni di doglianza del Ricorrente_1, osservando quanto segue: “I valori indicati nell'avviso di accertamento impugnato risultano non giustificati rispetto alla desti- nazione dei terreni riconducibili al diritto di proprietà del ricorrente;
ed inoltre, risulta immotivato, sotto tale profilo, l'avviso impugnato da cui non è possibile evincere quali criteri sono stati seguiti per la de- terminazione dei valori immobiliari espressi in sede accertativa. Il difetto di motivazione sul punto, lamentato dal ricorrente, pertanto, è fondato e tanto basta per ritenere violato il suo diritto di difesa ai sensi del c.d. Statuto del Contribuente (art. 7)”.
Ed ancora questa Corte con sentenza n. 4284 del 28.12.2023, ha accolto anche il ricorso proposto dal Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento del Comune di San Filippo del Mela relativo alla TASI del 2017 in ordine ai medesimi terreni costituenti oggetto del presente giudizio. La motivazione contenuta in tale sentenza è del seguente tenore: “l'atto impugnato non contiene alcuna concreta specificazione circa i criteri applicati ai fini della determinazione del valore dei singoli cespiti sottoposti a tassazione né, tantomeno, vengono esplicitati i parametri previsti dal citato art. 5, comma 5 D.Lgs. 504/1992, così non consentendo al giudicante e, ancor prima, al ricorrente, di verificare la correttezza o meno del valore attribuito agli immobili e la conseguente congruità della determinazione dell'imposta”.
Tanto premesso si evidenzia che anche in questo caso l'atto impugnato non consente di comprendere come sia stata determinata l'imposta posta a carico di ciascun cespite del ricorrente.
In particolare non sono stati specificati i criteri in relazione ai quali a ciascuna particella è stato attribuito un determinato valore immobiliare che risulta invece indicato in maniera apodittica senza la specificazione degli elementi di determinazione, senza l'indicazione degli eventuali criteri di calcolo e senza l'allegazione degli atti eventualmente presupposti.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso deve pertanto essere accolto All'accoglimento del ricorso segue la condanna del comune di Comune di San Filippo del Mela al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina in composizione monocratica in accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di San Filippo del Mela al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 280,00 oltre oneri accessori come per legge. Messina 23 gennaio
2026