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Articolo 3 della Legge 23 aprile 1991, n. 147
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Legge 23 aprile 1991, n. 147
Articolo 3 della Legge 23 aprile 1991, n. 147
Versione
11 maggio 1991
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Entrata in vigore il 11 maggio 1991
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