Art. 20.
La maggiorazione della pensione di vecchiaia, nel casi di differimento della liquidazione a norma dell'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e' stabilita nelle misure derivanti dall'applicazione dei coefficienti indicati nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.
Le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1964.
La maggiorazione della pensione di vecchiaia, nel casi di differimento della liquidazione a norma dell'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e' stabilita nelle misure derivanti dall'applicazione dei coefficienti indicati nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.
Le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1964.