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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 23678/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, all'udienza del 29/01/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23678/2022 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DORIA ATTILIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. SCIARRA ROSA, come in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'odierno attore proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5391/2021 con il quale il Tribunale di Napoli, gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 1.650,00 oltre
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 interessi e spese del procedimento. Insisteva al fine di vedere accogliere la spiegata opposizione e disporsi la revoca del decreto ingiuntivo per irregolarità della presunta notifica.
Con argomentazioni, variamente articolate, concludeva come in atti: “1)
Accertare e dichiarare il diritto del sig. alla temporanea riduzione del canone Parte_1 di locazione per i mesi oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo nella misura pari all'60% del canone mensile di locazione, o nella maggiore o minore percentuale che l'On.le Giudice adito riterrà essere congrua e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare l'opposto decreto ingiuntivo;
2) In via preliminare sospendere l'esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, o in ogni caso limitarla al minore importo pari ad € 660,00, tenuto conto della inutilizzabilità dell'immobile, come confessata dalla stessa controparte;
3) In via riconvenzionale si chiede accertare e dichiarare il diritto del sig. alla Parte_1 temporanea riduzione del canone di locazione per i mesi in cui l'immobile locato era interessato dalle predette infiltrazioni (settembre 2019 – aprile 2020) nella misura pari all'60% del canone mensile di locazione (€ 3.630,00), o nella maggiore o minore percentuale che l'On.le Giudice adito riterrà essere congrua, condannando l'opponente alla restituzione in favore del sig. del detto importo già pagato, previa compensazione con gli importi ingiunti;
Pt_1
4) Sempre in via riconvenzionale condannare la sig.ra al ripristino CP_1 dell'immobile de quo e/o al risarcimento dell'equivalente danno che in via prudenziale si quantifica nell'importo pari ad € 1.500,00, o nella maggiore o minore somma che l'On.le
Giudice adito riterrà essere congrua;
5) Con vittoria di spese legali.”
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale, in via preliminare chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa e precisava, al contempo, la regolarità e il perfezionamento della notifica effettuata e, dunque, la pretestuosità dell'azione proposta. Chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda riconvenzionale in quanto il giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo esecutivo non opposto o non tempestivamente opposto copre non solo l'esistenza del credito azionato, ma anche la deducibile inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del
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Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione. Infine, chiedeva accertarsi e dichiararsi la responsabilità ex art 96 cpc in capo all'opponente.
Rassegnava, come in atti, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
1) in via assolutamente preliminare, dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità della proposta opposizione per le ragioni ampiamente esposte al punto 1) del presente atto;
2) nel merito, rigettare l'opposizione, in quanto assolutamente inammissibile ed infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo;
3) accertare e dichiarare l'assoluta inammissibilità ed infondatezza della domanda riconvenzionale ed infine
4) accertare e dichiarare la responsabilità processuale per lite temeraria dell'attore opponente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., con condanna al risarcimento dei danni cagionati e con ogni conseguente statuizione.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e competenze del presente giudizio.”
All'udienza del 16.01.2023 Questo Magistrato rilevato che le questioni oggetto del giudizio riguardavano la materia locatizia e ritenuto che l'opposizione veniva erroneamente proposta con citazione disponeva il mutamento di rito e fissava udienza di discussione assegnando alle parti termine per introdurre il procedimento di mediazione.
In seguito al disposto mutamento di rito, parte opponente e parte opposta, nel riportarsi a tutti i propri atti e scritti difensivi, insistevano per l'accoglimento delle reciproche richieste.
All'odierna udienza, ascoltata la discussione delle parti, il giudizio viene definito con la presente sentenza.
In via preliminare, sebbene abbia avuto esito infruttuoso, è stata esperita la mediazione e, pertanto, la domanda è procedibile (cfr. allegati in atto).
Analizzata la questione della procedibilità in ragione delle previsioni di cui all'art. 5 d lgs 28/2010 può passarsi al vaglio di merito del ricorso.
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3 L'opposizione va dichiarata inammissibile.
Parte ricorrente sostiene, in verità in maniera estremamente generica, di non aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo opposto precisando, poi, all'udienza del 16.01.2023 di essersi “avveduto dell'esistenza del predetto provvedimento solo i primi giorni del mese di settembre 2022, a seguito di comunicazione verbale dalla propria Banca” ( cfr. deduzioni verbale di udienza).
A fronte di tale deduzioni non solo la parte opposta produce l'intero iter di notificazione , ma al contempo eccepisce, finanche, che in ogni caso anche l'opposizione tardiva è inammissibile atteso che la stessa parte opponente non deduce neanche quando avrebbe avuto contezza puntuale della pretesa in modo da consentire quanto meno il vaglio potenziale della tempestività dell'opposizione rispetto alla presunta conoscenza soggettiva come invocata dalla stessa parte opponente ( “In ogni caso, controparte non indica il momento in cui comunque avrebbe avuto conoscenza del D.I., cosa importantissima per la verifica, anche nell'opposizione tardiva, del rispetto dei
40 gg decorrenti dal dies di effettiva conoscenza.” Testuale difesa di parte opposta al verbale di udienza ).
Appare evidente che le contrapposte difese delle parti impongono una riflessione in merito all'opposizione ex art 650 c.p.c. ed al relativo onere probatorio.
Va osservato che la disciplina di cui all'art. 650 c.p.c., consente l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo subordinatamente alla prova da parte dell'opponente di non averne avuto conoscenza dello stesso per uno dei seguenti motivi: irregolarità della notificazione, caso fortuito, forza maggiore.
In merito occorre, in dettaglio, ricordare che “Ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c è l'opponente che deve fornire la prova, non solo della mancata conoscenza del provvedimento monitorio come effetto di una irregolarità della sua notifica o di un caso fortuito o di forza
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4 maggiore, ma anche della "non tempestività" della conoscenza stessa, ossia dell'aver acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre un opposizione tempestiva (omissis...)" (Cass., s.u., 9938/05).
In sostanza, secondo del tutto costante Giurisprudenza della Suprema Corte, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex articolo 650 del codice di procedura civile non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, occorrendo altresì la prova, da parte dell'opponente, che a causa di quella irregolarità non abbia avuto conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione, dovendo al riguardo tempestivamente allegare e provare circostanze specifiche che in relazione alla concrete circostanze del caso gli abbiano reso impossibile prendere cognizione dell'atto per reagirvi tempestivamente. (Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 14572 del 22/06/2007;
Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 10386 del 21/06/2012; Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 11550 del 14/05/2013; Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27529 del 20/11/2017 Sez. 3 ; Cass. civ. Ordinanza n. 20850 del 21/08/2018).
Nell'odierna vicenda processuale, nel vaglio di merito, parte ricorrente si è limitata genericamente a dedurre di non aver ricevuto l'atto e non ha allegato alcuno dei motivi fondanti l'opposizione ex art 650 c.p.c. che consente l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.
Oltre alla mera deduzione circa la mancata ricezione la parte ricorrente non ha esposto alcuna specifica allegazione potenzialmente rilevante ai fini della prova richiesta dall'art. 650 c.p.c..
A ciò si aggiunga che parte opposta ha depositato in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A. D.) ( cfr. allegato in atti ) di cui il ricorrente assume la presunta non conoscenza.
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5 In proposito occorre ricordare che le Sezioni unite della Suprema Corte hanno chiarito che qualora l'atto notificando non viene consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111 Cost., comma
2) della L. n. 890 del 1982, art.
8 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (per tutte Cass., Sez. U, 15/4/2021, n. 10012).
Dunque nei casi di "irreperibilità relativa" del destinatario, sa da un lato è necessario, ai fini del perfezionamento della notificazione, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass., Sez. 6-5,
19/4/2018, n. 9782), dall'altro è altrettanto vero che il concetto di effettività della ricezione non può intendersi nel senso che il destinatario debba essere concretamente venuto in possesso della raccomandata informativa.
Infatti, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass., Sez. 6-5, 19/4/2018, n.
9782, cit., Cass., Sez. 5, 28/6/2011, n. 14316).
Questo principio è stato anche ribadito dalla Suprema Corte con la pronuncia
18/3/2022, n. 8895, la quale ha precisato che la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito c.d. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza,
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6 atteso che, in tali casi, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario, operando la presunzione di cui all'art. 1335 c.c..
Tale riflessione consente di affermare che , in caso di irreperibilità "relativa", la prova del perfezionamento della notifica, tanto se avvenuta per il tramite dell'ufficiale giudiziario, quanto del messo notificatore o del servizio postale, non è data dalla dimostrazione dell'avvenuta concreta ricezione della raccomandata informativa da parte del suo destinatario, essendo, invece, sufficiente che sia prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della stessa
(Cass., Sez. 5, 21/2/2020, n. 4657).
A ciò si aggiunga ancora in tema di tempestività dell'opposizione tardiva che la stessa parte opposta ha anche allegato di aver notificato ulteriori atti del giugno 2022 ( cfr. deduzioni parte opposta ed allegati 5 e 6 alla memoria) di cui la stessa parte opponente non contesta, ancora una volta, specificamente la regolarità della notifica significativamente antecedenti alla data del
14.10.2022 di notifica della citazione in opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.
A fronte della citate coordinate ermeneutiche e dei citati rilievi fattuali appare evidente che non è possibile considerare ammissibile l'opposizione tardiva a meno da non voler inammissibilmente ancorare la valutazione della tempestività della stessa alla mera asserzione di parte ricorrente secondo cui avrebbe appresso dell'ingiunzione “solo i primi giorni del mese di settembre
2022, a seguito di comunicazione verbale dalla propria Banca” ( cfr. verbale di udienza del 16.01.2023 con sottolineato n.d.r.)
Diversamente opinando si dovrebbe affermare la sostanziale “apertura” senza limiti del rimedio dell'opposizione di cui all'art. 650 c.p.c. tradendo non solo la lettera, ma anche la ratio della citata previsione normativa nel prevedere il detto rimedio.
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7 Va, inoltre, da ultimo ma non per ultimo, rilevato che il giudice dell'opposizione, in caso di accertata tardiva proposizione dell'opposizione, non può fare altro che dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione.
La detta statuizione assorbe ogni ulteriore questione e domanda.
Ad ogni buon conto solo al fine di mera completezza del vaglio occorre notare che le circostanza relative al rilascio dell'immobile avvenuto solo in data
27.12.2024 nonchè la disdetta del 25.02.2023 sono, finanche, successive alla notifica della citazione ed al deposito delle memorie integrative a seguito del mutamento del rito disposto e, dunque, come peraltro correttamente eccepito dalla difesa dell'opposta in sede di odierna discussione, del tutto estranee al perimetro oggettivo dell' . Controparte_2
Ancora in relazione alla pretesa riduzione del canone in relazione alle odierne declaratorie di inammissibilità occorre ricordare il principio di diritto, in tema di estensione dei limiti del giudicato ex art. 2909 c.c, secondo cui “Quando il decreto ingiuntivo, ottenuto per canoni di locazione non corrisposti, non sia stato opposto, il giudicato così formatosi fa stato tra le parti non solo sull'esistenza e validità del rapporto corrente "inter partes", e sulla misura del canone preteso, ma anche circa l'inesistenza di fatti impeditivi o estintivi, non dedotti ma deducibili nel giudizio di opposizione ( in tal senso autorevoli riflessioni in Cass. sent. n.13207/2015).
Resta da analizzare il regime di governo delle spese di lite.
Non sussistono ragioni per derogare al regime della soccombenza stante l'attuale formulazione normativa in merito al regime delle spese di lite.
Le stesse, dunque, seguono la soccombenza e sono liquidate - come da dispositivo - in ragione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati ex d.m. 147/2022 considerata la natura delle questioni trattate ed in relazione allo scaglione di riferimento.
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8 Non sussistono in alcun modo, del pari, ad avviso del Tribunale i presupposti per una condanna ex art 96 c.p.c. - pur richiesta dalla parte opposta - atteso che la stessa non può pronunciarsi sulla base della mera declaratoria di inammissibilità od infondatezza della domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
A. dichiara inammissibile l'opposizione;
B. condanna la parte opponente - compiutamente identificata in atti - al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta che si liquidano in €
1.278,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori se dovuti come per legge.
Napoli, 29/01/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
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Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, all'udienza del 29/01/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23678/2022 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DORIA ATTILIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. SCIARRA ROSA, come in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'odierno attore proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5391/2021 con il quale il Tribunale di Napoli, gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 1.650,00 oltre
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 interessi e spese del procedimento. Insisteva al fine di vedere accogliere la spiegata opposizione e disporsi la revoca del decreto ingiuntivo per irregolarità della presunta notifica.
Con argomentazioni, variamente articolate, concludeva come in atti: “1)
Accertare e dichiarare il diritto del sig. alla temporanea riduzione del canone Parte_1 di locazione per i mesi oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo nella misura pari all'60% del canone mensile di locazione, o nella maggiore o minore percentuale che l'On.le Giudice adito riterrà essere congrua e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare l'opposto decreto ingiuntivo;
2) In via preliminare sospendere l'esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, o in ogni caso limitarla al minore importo pari ad € 660,00, tenuto conto della inutilizzabilità dell'immobile, come confessata dalla stessa controparte;
3) In via riconvenzionale si chiede accertare e dichiarare il diritto del sig. alla Parte_1 temporanea riduzione del canone di locazione per i mesi in cui l'immobile locato era interessato dalle predette infiltrazioni (settembre 2019 – aprile 2020) nella misura pari all'60% del canone mensile di locazione (€ 3.630,00), o nella maggiore o minore percentuale che l'On.le Giudice adito riterrà essere congrua, condannando l'opponente alla restituzione in favore del sig. del detto importo già pagato, previa compensazione con gli importi ingiunti;
Pt_1
4) Sempre in via riconvenzionale condannare la sig.ra al ripristino CP_1 dell'immobile de quo e/o al risarcimento dell'equivalente danno che in via prudenziale si quantifica nell'importo pari ad € 1.500,00, o nella maggiore o minore somma che l'On.le
Giudice adito riterrà essere congrua;
5) Con vittoria di spese legali.”
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale, in via preliminare chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa e precisava, al contempo, la regolarità e il perfezionamento della notifica effettuata e, dunque, la pretestuosità dell'azione proposta. Chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda riconvenzionale in quanto il giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo esecutivo non opposto o non tempestivamente opposto copre non solo l'esistenza del credito azionato, ma anche la deducibile inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del
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Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione. Infine, chiedeva accertarsi e dichiararsi la responsabilità ex art 96 cpc in capo all'opponente.
Rassegnava, come in atti, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
1) in via assolutamente preliminare, dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità della proposta opposizione per le ragioni ampiamente esposte al punto 1) del presente atto;
2) nel merito, rigettare l'opposizione, in quanto assolutamente inammissibile ed infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo;
3) accertare e dichiarare l'assoluta inammissibilità ed infondatezza della domanda riconvenzionale ed infine
4) accertare e dichiarare la responsabilità processuale per lite temeraria dell'attore opponente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., con condanna al risarcimento dei danni cagionati e con ogni conseguente statuizione.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e competenze del presente giudizio.”
All'udienza del 16.01.2023 Questo Magistrato rilevato che le questioni oggetto del giudizio riguardavano la materia locatizia e ritenuto che l'opposizione veniva erroneamente proposta con citazione disponeva il mutamento di rito e fissava udienza di discussione assegnando alle parti termine per introdurre il procedimento di mediazione.
In seguito al disposto mutamento di rito, parte opponente e parte opposta, nel riportarsi a tutti i propri atti e scritti difensivi, insistevano per l'accoglimento delle reciproche richieste.
All'odierna udienza, ascoltata la discussione delle parti, il giudizio viene definito con la presente sentenza.
In via preliminare, sebbene abbia avuto esito infruttuoso, è stata esperita la mediazione e, pertanto, la domanda è procedibile (cfr. allegati in atto).
Analizzata la questione della procedibilità in ragione delle previsioni di cui all'art. 5 d lgs 28/2010 può passarsi al vaglio di merito del ricorso.
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3 L'opposizione va dichiarata inammissibile.
Parte ricorrente sostiene, in verità in maniera estremamente generica, di non aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo opposto precisando, poi, all'udienza del 16.01.2023 di essersi “avveduto dell'esistenza del predetto provvedimento solo i primi giorni del mese di settembre 2022, a seguito di comunicazione verbale dalla propria Banca” ( cfr. deduzioni verbale di udienza).
A fronte di tale deduzioni non solo la parte opposta produce l'intero iter di notificazione , ma al contempo eccepisce, finanche, che in ogni caso anche l'opposizione tardiva è inammissibile atteso che la stessa parte opponente non deduce neanche quando avrebbe avuto contezza puntuale della pretesa in modo da consentire quanto meno il vaglio potenziale della tempestività dell'opposizione rispetto alla presunta conoscenza soggettiva come invocata dalla stessa parte opponente ( “In ogni caso, controparte non indica il momento in cui comunque avrebbe avuto conoscenza del D.I., cosa importantissima per la verifica, anche nell'opposizione tardiva, del rispetto dei
40 gg decorrenti dal dies di effettiva conoscenza.” Testuale difesa di parte opposta al verbale di udienza ).
Appare evidente che le contrapposte difese delle parti impongono una riflessione in merito all'opposizione ex art 650 c.p.c. ed al relativo onere probatorio.
Va osservato che la disciplina di cui all'art. 650 c.p.c., consente l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo subordinatamente alla prova da parte dell'opponente di non averne avuto conoscenza dello stesso per uno dei seguenti motivi: irregolarità della notificazione, caso fortuito, forza maggiore.
In merito occorre, in dettaglio, ricordare che “Ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c è l'opponente che deve fornire la prova, non solo della mancata conoscenza del provvedimento monitorio come effetto di una irregolarità della sua notifica o di un caso fortuito o di forza
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4 maggiore, ma anche della "non tempestività" della conoscenza stessa, ossia dell'aver acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre un opposizione tempestiva (omissis...)" (Cass., s.u., 9938/05).
In sostanza, secondo del tutto costante Giurisprudenza della Suprema Corte, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex articolo 650 del codice di procedura civile non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, occorrendo altresì la prova, da parte dell'opponente, che a causa di quella irregolarità non abbia avuto conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione, dovendo al riguardo tempestivamente allegare e provare circostanze specifiche che in relazione alla concrete circostanze del caso gli abbiano reso impossibile prendere cognizione dell'atto per reagirvi tempestivamente. (Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 14572 del 22/06/2007;
Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 10386 del 21/06/2012; Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 11550 del 14/05/2013; Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27529 del 20/11/2017 Sez. 3 ; Cass. civ. Ordinanza n. 20850 del 21/08/2018).
Nell'odierna vicenda processuale, nel vaglio di merito, parte ricorrente si è limitata genericamente a dedurre di non aver ricevuto l'atto e non ha allegato alcuno dei motivi fondanti l'opposizione ex art 650 c.p.c. che consente l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.
Oltre alla mera deduzione circa la mancata ricezione la parte ricorrente non ha esposto alcuna specifica allegazione potenzialmente rilevante ai fini della prova richiesta dall'art. 650 c.p.c..
A ciò si aggiunga che parte opposta ha depositato in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A. D.) ( cfr. allegato in atti ) di cui il ricorrente assume la presunta non conoscenza.
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5 In proposito occorre ricordare che le Sezioni unite della Suprema Corte hanno chiarito che qualora l'atto notificando non viene consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111 Cost., comma
2) della L. n. 890 del 1982, art.
8 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (per tutte Cass., Sez. U, 15/4/2021, n. 10012).
Dunque nei casi di "irreperibilità relativa" del destinatario, sa da un lato è necessario, ai fini del perfezionamento della notificazione, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass., Sez. 6-5,
19/4/2018, n. 9782), dall'altro è altrettanto vero che il concetto di effettività della ricezione non può intendersi nel senso che il destinatario debba essere concretamente venuto in possesso della raccomandata informativa.
Infatti, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass., Sez. 6-5, 19/4/2018, n.
9782, cit., Cass., Sez. 5, 28/6/2011, n. 14316).
Questo principio è stato anche ribadito dalla Suprema Corte con la pronuncia
18/3/2022, n. 8895, la quale ha precisato che la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito c.d. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza,
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6 atteso che, in tali casi, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario, operando la presunzione di cui all'art. 1335 c.c..
Tale riflessione consente di affermare che , in caso di irreperibilità "relativa", la prova del perfezionamento della notifica, tanto se avvenuta per il tramite dell'ufficiale giudiziario, quanto del messo notificatore o del servizio postale, non è data dalla dimostrazione dell'avvenuta concreta ricezione della raccomandata informativa da parte del suo destinatario, essendo, invece, sufficiente che sia prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della stessa
(Cass., Sez. 5, 21/2/2020, n. 4657).
A ciò si aggiunga ancora in tema di tempestività dell'opposizione tardiva che la stessa parte opposta ha anche allegato di aver notificato ulteriori atti del giugno 2022 ( cfr. deduzioni parte opposta ed allegati 5 e 6 alla memoria) di cui la stessa parte opponente non contesta, ancora una volta, specificamente la regolarità della notifica significativamente antecedenti alla data del
14.10.2022 di notifica della citazione in opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.
A fronte della citate coordinate ermeneutiche e dei citati rilievi fattuali appare evidente che non è possibile considerare ammissibile l'opposizione tardiva a meno da non voler inammissibilmente ancorare la valutazione della tempestività della stessa alla mera asserzione di parte ricorrente secondo cui avrebbe appresso dell'ingiunzione “solo i primi giorni del mese di settembre
2022, a seguito di comunicazione verbale dalla propria Banca” ( cfr. verbale di udienza del 16.01.2023 con sottolineato n.d.r.)
Diversamente opinando si dovrebbe affermare la sostanziale “apertura” senza limiti del rimedio dell'opposizione di cui all'art. 650 c.p.c. tradendo non solo la lettera, ma anche la ratio della citata previsione normativa nel prevedere il detto rimedio.
TRIBUNALE DI NAPOLI
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7 Va, inoltre, da ultimo ma non per ultimo, rilevato che il giudice dell'opposizione, in caso di accertata tardiva proposizione dell'opposizione, non può fare altro che dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione.
La detta statuizione assorbe ogni ulteriore questione e domanda.
Ad ogni buon conto solo al fine di mera completezza del vaglio occorre notare che le circostanza relative al rilascio dell'immobile avvenuto solo in data
27.12.2024 nonchè la disdetta del 25.02.2023 sono, finanche, successive alla notifica della citazione ed al deposito delle memorie integrative a seguito del mutamento del rito disposto e, dunque, come peraltro correttamente eccepito dalla difesa dell'opposta in sede di odierna discussione, del tutto estranee al perimetro oggettivo dell' . Controparte_2
Ancora in relazione alla pretesa riduzione del canone in relazione alle odierne declaratorie di inammissibilità occorre ricordare il principio di diritto, in tema di estensione dei limiti del giudicato ex art. 2909 c.c, secondo cui “Quando il decreto ingiuntivo, ottenuto per canoni di locazione non corrisposti, non sia stato opposto, il giudicato così formatosi fa stato tra le parti non solo sull'esistenza e validità del rapporto corrente "inter partes", e sulla misura del canone preteso, ma anche circa l'inesistenza di fatti impeditivi o estintivi, non dedotti ma deducibili nel giudizio di opposizione ( in tal senso autorevoli riflessioni in Cass. sent. n.13207/2015).
Resta da analizzare il regime di governo delle spese di lite.
Non sussistono ragioni per derogare al regime della soccombenza stante l'attuale formulazione normativa in merito al regime delle spese di lite.
Le stesse, dunque, seguono la soccombenza e sono liquidate - come da dispositivo - in ragione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati ex d.m. 147/2022 considerata la natura delle questioni trattate ed in relazione allo scaglione di riferimento.
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8 Non sussistono in alcun modo, del pari, ad avviso del Tribunale i presupposti per una condanna ex art 96 c.p.c. - pur richiesta dalla parte opposta - atteso che la stessa non può pronunciarsi sulla base della mera declaratoria di inammissibilità od infondatezza della domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
A. dichiara inammissibile l'opposizione;
B. condanna la parte opponente - compiutamente identificata in atti - al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta che si liquidano in €
1.278,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori se dovuti come per legge.
Napoli, 29/01/2025
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Dott. Vincenzo Trinchillo
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