Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 2258
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Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. in relazione al delitto contestato al capo A)

    La Corte ha ritenuto che la sentenza di appello abbia operato un vaglio puntuale della piattaforma istruttoria, evidenziando gli elementi di non grave distonia tra le dichiarazioni dei collaboratori e cogliendone la complessiva coerenza, soffermandosi sugli argomenti che avevano condotto alla pronuncia assolutoria di primo grado e fornendo una motivazione rafforzata.

  • Rigettato
    Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 577, primo comma, nn. 3 e 4, 62-bis, 69 e 133 cod. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione in punto di estensione all’imputato delle aggravanti contestate, nonché per apparenza della motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

    La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello sia congrua e logica nel negare le attenuanti generiche, richiamando la gravità delle modalità della condotta, l'intensità del dolo e la biografia giudiziaria dell'imputato. Ha altresì ritenuto puntuale e logica la motivazione sul riconoscimento dell'aggravante della premeditazione, basata sulla decisione del clan, l'incarico conferito con anticipo, la necessità di reperire armi e organizzare l'agguato, e la consapevolezza di AN del mandato delittuoso. Infine, ha ritenuto fondata l'aggravante dei motivi abietti, basata sulla volontà del clan di affermare la supremazia territoriale e sulla consapevolezza di AN di inserirsi in tale contesto criminale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 2258
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2258
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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