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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 07/11/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, nella funzione di giudice dell'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 423 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
DA
(C.F./P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Germanò, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
; CP_1
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 456/2022, emessa dal Giudice di Pace di LF
(VV) il 6.10.2022 e depositata il 14.10.2022.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 4.11.2025 in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.1 c.p.c. con contestuale richiesta di sospensione del provvedimento impugnato conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di CP_1
LF (VV) l' , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 fine di ottenere la declaratoria di non debenza del credito di cui alla cartella esattoriale n.
06220150002277420000, di importo pari ad euro 147,41, contenuta nell'intimazione di pagamento n. 06220229001997774000, per intervenuta prescrizione.
A sostegno della spiegata domanda l'istante deduceva che la suindicata cartella di pagamento, avente ad oggetto crediti di natura tributaria (diritto annuale Camera di Commercio), era stata notificata in data 20.04.2015 e successivamente alla data indicata nessun altro atto è mai stato notificato all'opponente, per cui la cartella impugnata doveva essere annullata per prescrizione
In rito, sosteneva che, in aderenza al principio sancito dalla sentenza delle SSUU della Cassazione
n. 34447/19, la giurisdizione sulla prescrizione maturata successivamente alla notificazione della
Pagina 1 di 6 cartella apparteneva al Giudice Ordinario.
Non si costituiva in giudizio l' in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rimanendo contumace.
Con la sentenza n. 456/2022, emessa il 6.10.2022 e depositata il 14.10.2022, il Giudice di Pace di
LF (VV) accoglieva l'opposizione e per l'effetto dichiarava l'intervenuta prescrizione del credito riportato dalla cartella esattoriale n. 06220150002277420000, condannando l'opposta al pagamento delle spese processuali.
Con atto di appello ritualmente notificato, l' , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, impugnava la suindicata sentenza eccependo, in via preliminare ed assorbente, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario.
Concludeva, quindi, chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata.
Pur ritualmente convenuto in giudizio non si costituiva rimanendo contumace CP_1 nella fase di gravame.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, concessi i termini per lo scambio di scritti conclusivi, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto per difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario.
La tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità tal che si rende necessaria, senza pretese di esaustività, una breve ricognizione dei principi di diritto rilevanti per la decisione.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che attribuisce
“alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”, nonché dall'art. 19 del d.P.R. n. 546 del
1992 contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie (“ruolo, cartella di pagamento, avviso di mora…”), suscettibile di ampliamento per interpretazione
Pagina 2 di 6 estensiva.
Il dato normativo pare, quindi, segnare una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra tutto ciò che viene prima dell'esecuzione (con attribuzione della giurisdizione al Giudice Tributario) e gli atti esecutivi tout court (giurisdizione del G.O.).
Tuttavia, numerose sono state le pronunce della giurisprudenza di legittimità in punto di determinazione del confine tra le due giurisdizioni.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la decisione n. 34447 del 2019, con cui, modificando il precedente indirizzo (cfr. Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento "...non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema "potestà - soggezione" che è proprio del rapporto tributario
(non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni...)".
Successivamente, le Sezioni Unite hanno operato un'ulteriore precisazione, in forza della quale la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. S.U., 14 aprile 2020, n. 7822).
In questa direzione, la Suprema Corte ha voluto valorizzare la portata additiva della sentenza della
Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale ha ritenuto che in relazione all'ambito applicativo dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria sia costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 50 DPR n.602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria: “esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante
l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
Pagina 3 di 6 a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”
(Cass. civ. S.U. 16986/2022).
Si è affermato, quindi, il seguente principio di diritto: "Nel sistema del combinato disposto del
D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57, di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del
2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:
a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con
l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)".
Per quel che rileva nell'odierno giudizio, è stato quindi più volte affermato che nella giurisdizione del giudice tributario rientra anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (Cass.. S.U. 23832/2007;Cass.
S.U. 8770/2016). Al riguardo, è ormai consolidato l'orientamento secondo cui "In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di
Pagina 4 di 6 prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva". Segnatamente: "nelle ipotesi (…) in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di "definitività" delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario" (così Cass., S.U., ord. n. 16986/2022; nello stesso senso, Cass., S.U., ord. n.
30666/2022 e, da ultimo, Cass., S.U. ord. n. 35116/2022).
Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice sulla predetta obbligazione, anche nel caso in cui sia dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (cfr. Cass. S.U.,
n. 23832/2007). In buona sostanza, il riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria non può che ricollegarsi al momento iniziale dell'esecuzione forzata tale per cui la giurisdizione ordinaria, si radica solo allorquando l'agente per la riscossione dia inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento. Di contro, nel caso in cui l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto estintivo successivo alla notifica della cartella o all'intimazione di pagamento (nel caso di specie, la prescrizione), la giurisdizione spetta ancora al giudice tributario in quanto il contribuente sottopone all'esame del giudice esclusivamente la definitività della cartella e, conseguentemente, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Cass. civile -Sez. Un. 25 maggio 2022, n. 16986, Cass. civile Sez. Un. 28 luglio 2021, n.21642, Trib. Nocera Inferiore 2 agosto 2023, n.1677 e da ultimo anche Cass. 6289/2024).
Ebbene, nel caso che ci occupa, l'odierno appellato ha impugnato la cartella esattoriale n.
06220150002277420 000, indicata nell'intimazione n. 06220229001997774, dinanzi al G.O. al fine di ottenere l'accertamento della non debenza del credito in essa recato in ragione della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale (cfr. atto di citazione
Pagina 5 di 6 in primo grado, pag. 2).
Trattandosi di controversia avente ad oggetto crediti di natura tributaria e non risultando avviata alcuna esecuzione esattoriale, l'accertamento dell'eccepita prescrizione implica la disamina di una questione attinente alla fase della riscossione precedente a quella dell'esecuzione vera e propria;
ne consegue che l'accertamento della spettanza e fondatezza del credito introduce, sul piano della cognizione, una controversia di carattere tributario devoluta, come le altre in materia, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
Per ultimo occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado e di quello presente.
In proposito va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr.
Cassazione civile, sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile , sez. I, 2 luglio 2003, n.
10405).
Tanto detto, nel caso di specie, sussistono motivi di legge, attesa la particolarità delle questioni giuridiche affrontate e la moltitudine di arresti giurisprudenziali in materia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) accoglie l'appello e, in riforma totale della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito a favore del Giudice Tributario.
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Lamezia Terme, 6.11.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, nella funzione di giudice dell'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 423 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
DA
(C.F./P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Germanò, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
; CP_1
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 456/2022, emessa dal Giudice di Pace di LF
(VV) il 6.10.2022 e depositata il 14.10.2022.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 4.11.2025 in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.1 c.p.c. con contestuale richiesta di sospensione del provvedimento impugnato conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di CP_1
LF (VV) l' , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 fine di ottenere la declaratoria di non debenza del credito di cui alla cartella esattoriale n.
06220150002277420000, di importo pari ad euro 147,41, contenuta nell'intimazione di pagamento n. 06220229001997774000, per intervenuta prescrizione.
A sostegno della spiegata domanda l'istante deduceva che la suindicata cartella di pagamento, avente ad oggetto crediti di natura tributaria (diritto annuale Camera di Commercio), era stata notificata in data 20.04.2015 e successivamente alla data indicata nessun altro atto è mai stato notificato all'opponente, per cui la cartella impugnata doveva essere annullata per prescrizione
In rito, sosteneva che, in aderenza al principio sancito dalla sentenza delle SSUU della Cassazione
n. 34447/19, la giurisdizione sulla prescrizione maturata successivamente alla notificazione della
Pagina 1 di 6 cartella apparteneva al Giudice Ordinario.
Non si costituiva in giudizio l' in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rimanendo contumace.
Con la sentenza n. 456/2022, emessa il 6.10.2022 e depositata il 14.10.2022, il Giudice di Pace di
LF (VV) accoglieva l'opposizione e per l'effetto dichiarava l'intervenuta prescrizione del credito riportato dalla cartella esattoriale n. 06220150002277420000, condannando l'opposta al pagamento delle spese processuali.
Con atto di appello ritualmente notificato, l' , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, impugnava la suindicata sentenza eccependo, in via preliminare ed assorbente, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario.
Concludeva, quindi, chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata.
Pur ritualmente convenuto in giudizio non si costituiva rimanendo contumace CP_1 nella fase di gravame.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, concessi i termini per lo scambio di scritti conclusivi, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto per difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario.
La tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità tal che si rende necessaria, senza pretese di esaustività, una breve ricognizione dei principi di diritto rilevanti per la decisione.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che attribuisce
“alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”, nonché dall'art. 19 del d.P.R. n. 546 del
1992 contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie (“ruolo, cartella di pagamento, avviso di mora…”), suscettibile di ampliamento per interpretazione
Pagina 2 di 6 estensiva.
Il dato normativo pare, quindi, segnare una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra tutto ciò che viene prima dell'esecuzione (con attribuzione della giurisdizione al Giudice Tributario) e gli atti esecutivi tout court (giurisdizione del G.O.).
Tuttavia, numerose sono state le pronunce della giurisprudenza di legittimità in punto di determinazione del confine tra le due giurisdizioni.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la decisione n. 34447 del 2019, con cui, modificando il precedente indirizzo (cfr. Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento "...non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema "potestà - soggezione" che è proprio del rapporto tributario
(non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni...)".
Successivamente, le Sezioni Unite hanno operato un'ulteriore precisazione, in forza della quale la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. S.U., 14 aprile 2020, n. 7822).
In questa direzione, la Suprema Corte ha voluto valorizzare la portata additiva della sentenza della
Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale ha ritenuto che in relazione all'ambito applicativo dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria sia costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 50 DPR n.602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria: “esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante
l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
Pagina 3 di 6 a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”
(Cass. civ. S.U. 16986/2022).
Si è affermato, quindi, il seguente principio di diritto: "Nel sistema del combinato disposto del
D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57, di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del
2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:
a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con
l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)".
Per quel che rileva nell'odierno giudizio, è stato quindi più volte affermato che nella giurisdizione del giudice tributario rientra anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (Cass.. S.U. 23832/2007;Cass.
S.U. 8770/2016). Al riguardo, è ormai consolidato l'orientamento secondo cui "In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di
Pagina 4 di 6 prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva". Segnatamente: "nelle ipotesi (…) in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di "definitività" delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario" (così Cass., S.U., ord. n. 16986/2022; nello stesso senso, Cass., S.U., ord. n.
30666/2022 e, da ultimo, Cass., S.U. ord. n. 35116/2022).
Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice sulla predetta obbligazione, anche nel caso in cui sia dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (cfr. Cass. S.U.,
n. 23832/2007). In buona sostanza, il riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria non può che ricollegarsi al momento iniziale dell'esecuzione forzata tale per cui la giurisdizione ordinaria, si radica solo allorquando l'agente per la riscossione dia inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento. Di contro, nel caso in cui l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto estintivo successivo alla notifica della cartella o all'intimazione di pagamento (nel caso di specie, la prescrizione), la giurisdizione spetta ancora al giudice tributario in quanto il contribuente sottopone all'esame del giudice esclusivamente la definitività della cartella e, conseguentemente, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Cass. civile -Sez. Un. 25 maggio 2022, n. 16986, Cass. civile Sez. Un. 28 luglio 2021, n.21642, Trib. Nocera Inferiore 2 agosto 2023, n.1677 e da ultimo anche Cass. 6289/2024).
Ebbene, nel caso che ci occupa, l'odierno appellato ha impugnato la cartella esattoriale n.
06220150002277420 000, indicata nell'intimazione n. 06220229001997774, dinanzi al G.O. al fine di ottenere l'accertamento della non debenza del credito in essa recato in ragione della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale (cfr. atto di citazione
Pagina 5 di 6 in primo grado, pag. 2).
Trattandosi di controversia avente ad oggetto crediti di natura tributaria e non risultando avviata alcuna esecuzione esattoriale, l'accertamento dell'eccepita prescrizione implica la disamina di una questione attinente alla fase della riscossione precedente a quella dell'esecuzione vera e propria;
ne consegue che l'accertamento della spettanza e fondatezza del credito introduce, sul piano della cognizione, una controversia di carattere tributario devoluta, come le altre in materia, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
Per ultimo occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado e di quello presente.
In proposito va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr.
Cassazione civile, sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile , sez. I, 2 luglio 2003, n.
10405).
Tanto detto, nel caso di specie, sussistono motivi di legge, attesa la particolarità delle questioni giuridiche affrontate e la moltitudine di arresti giurisprudenziali in materia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) accoglie l'appello e, in riforma totale della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito a favore del Giudice Tributario.
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Lamezia Terme, 6.11.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
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