Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/05/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. 974/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di memorie tra le parti, avvenuto in ragione della sostituzione dell'udienza del giorno 2.5.2025 con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta nel ruolo al n. 974/2020, promossa da
C.F. , rappresentata e difesa giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce al ricorso dall'Avvocato Antonio Giuffrida del foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, viale Monte Nero n. 66
Parte attrice
Contro
, C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, C.F.
, presso i cui uffici, in via Dante n.23, è domiciliato ex lege P.IVA_2
Parte convenuta
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE di tutte le parti:
“dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio contro la di Parte_1 Controparte_2 pagina 1 di 3
determinato per suonare come violinista durante le stagioni liriche e concertistiche. Ad avviso dell'attrice, la condotta della avrebbe violato la clausola 5, punto 1, dell'accordo CP_1
quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva comunitaria 1999/70. La medesima ha quindi chiesto di accertare, previa disapplicazione dell'art.23 d. lgs. 81/2015, l'illegittima reiterazione del contratto a termine stipulato il
9.2.2019, per violazione dei limiti temporali di cui all'art. 19 d. lgs. 81/2015, e la conseguente conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, con applicazione delle relative condizioni economiche e contrattuali e condanna di parte convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive e contributive.
La si è costituita in giudizio, contestando le avverse pretese, Controparte_2
di cui ha chiesto il rigetto.
All'esito dell'udienza del 2.5.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rappresentato che al termine delle procedure selettive ex art. 22 comma 2 octies D. Lgs. 367/1996, indette con determinazione del
Sovrintendente n.362 del 27.10.2023, con riferimento all'area artistica CCNL n. 3 professori d'orchestra nel ruolo di violino, con inquadramento nel livello 4, la ricorrente è stata proclamata vincitrice ed è stata assunta a tempo indeterminato il 22.12.2023.
Ambo le parti hanno quindi chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
Per tale ragione al tribunale non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Al riguardo, è appena il caso di rilevare come la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sent. SS.UU. n. 1048 del 9.6/28.9.2000) abbia avuto modo di sottolineare il principio per cui la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “La cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23,
pagina 2 di 3 ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Sentenza n.26351 del 05/12/2005), e che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Sentenza n. 271 del
11/01/2006; Sentenza n. 14775 del 02/08/2004).
Le ragioni della decisione importano, pertanto, la declaratoria della integrale cessazione della materia del contendere.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti, con compensazione tra loro delle spese del giudizio.
Cagliari, 8.5.2025
Il giudice
Riccardo Ariu
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