Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 24/04/2026, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01207/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02267/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2267 del 2025, proposto da
CE ZÌ, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Sapienza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castiglione di Sicilia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5518/2024 licenziata dal Tribunale di Catania III Sezione Civile
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 il dott. RE NO e udito per il ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe il Sig. CE ZÌ agisce, ai sensi dell’art. 112 e ss. cod. proc. amm., per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania n. 5518/2024 pubblicata il 18 novembre 2024 che ha così statuito: “ In accoglimento della domanda di parte attrice, condanna il Comune di Castiglione di Sicilia, in persona del sindaco pro tempore, al pagamento in favore di CE ZÌ a titolo di risarcimento per la perdita del valore economico del terreno e del fabbricato ricadenti nel Comune di Linguaglossa contrada Costa, in catasto all’articolo 8531, foglio 3 particelle 110 e 111 e per il mancato godimento degli stessi, della complessiva somma di € 19.885,98, oltre gli interessi legali dalla sentenza al saldo; Condanna il Comune di Castiglione di Sicilia, in persona del sindaco pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di CE ZÌ, spese che liquida in complessivi € 4.540,00 per compensi professionali, oltre € 264,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge; Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto (pari ad € 1.636,53), definitivamente a carico del Comune di Castiglione di Sicilia, in persona del sindaco pro tempore ”
- come emerge dalla disamina del titolo esecutivo, la superiore statuizione di condanna consegue all’accertamento della responsabilità ex art. 2043 cod. civ. in cui è incorso il Comune di Castiglione di Sicilia per l’occupazione sine titulo e trasformazione di beni immobili di proprietà del ricorrente a partire dal 15.06.1993;
- il Comune intimato non si è costituito ancorché ritualmente evocato in giudizio mediante notifica del ricorso presso indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi;
- all’udienza camerale del 16 aprile 2026 il collegio ha rilevato ai sensi dell’art. 73 comma 3 cod. proc. amm. la questione dell’inammissibilità del ricorso, poiché, come risulta dall’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle autonomie locali dell’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, il Comune di Castiglione di Sicilia, con delibera consiliare n. 9 dell’8 luglio 2024, ha dichiarato lo stato di dissesto e con D.P.R. del 27 novembre 2024 è stato nominato l’OSL, mentre il credito azionato si fonda su fatti antecedenti al termine di cui all’art. 252 comma 4 D.lgs. n. 267/2000; la causa è stata quindi trattenuta in decisione;
Considerato che:
- come da avviso ritualmente reso in udienza il ricorso deve dichiararsi inammissibile;
- l’art. 248, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che “ Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese ”;
- tra le azioni esecutive inibite dalla citata norma rientra anche il giudizio di ottemperanza volto ad ottenere l’esecuzione di provvedimenti di condanna dell’Ente al pagamento di somme di denaro, “ atteso che quest'ultimo è considerato alla stregua di una misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore ” (cfr ., ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 27 gennaio 2023, n. 217; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 20 gennaio 2023, n. 164);
- trova, inoltre, applicazione nella presente controversia l’art. 252, comma 4, d. lgs. n. 267 del 2000 come integrato dall’art. 5, comma 2, del decreto legge n. 80 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 2004.
- la prima disposizione stabilisce, infatti, che “ l’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello del bilancio riequilibrato ”; la seconda precisa che “ ai fini dell’applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3 ” del d. lgs. n. 267 del 2000, “ si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11, del medesimo Testo unico ” (T.A.R. Sicilia – Catania, sez. I, 21 gennaio 2026 n. 176).
- la questione interpretativa posta dalla normativa richiamata è stata scrutinata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che ha precisato che “ rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di «atti e fatti di gestione» pregressi alla dichiarazione di dissesto ” (così, Ad. Pl. 5 agosto 2020, n. 15); in una successiva decisione, l’Adunanza Plenaria ha, altresì, specificato che se “ i debiti accertati in via giurisdizionale posteriormente, ma riferibili a fatti antecedenti, potessero essere portati ad esecuzione direttamente nei confronti dell’Ente comunale, non solo verrebbe frustrata la stessa ratio e lo scopo della gestione liquidatoria, ma sarebbe pregiudicata la gestione delle funzioni ordinarie del Comune, prima che esso torni ad uno stato di riequilibrio finanziario, mettendo a rischio l’esercizio delle stesse funzioni e dei servizi fondamentali svolti dal Comune, che non potrebbe sostenere sul piano finanziario i costi di tali funzioni e servizi, essendo di fatto in uno stato di insolvenza ” (così, Ad. Pl. 12 gennaio 2022, n. 1);
- i superiori principi trovano applicazione anche nel caso di condanna al risarcimento del danno scaturente da fatto illecito ex art. 2043 (cfr. T.A.R. Puglia – Bari, sez. I, 24 aprile 2024 n. 514 e T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 21 dicembre 2023 n. 908);
- dai superiori arresti discende che la procedura di dissesto in corso comporta l’inibitoria della spiegata azione di ottemperanza, trattandosi di obbligazione risarcitoria configurabile come posta passiva a carico delle finanze comunali, riferibile a fatti antecedenti al dissesto, certamente correlata, sul piano della stessa attribuzione e radice causale, a - e costituente la conseguenza diretta ed immediata di - “atti e fatti di gestione” pregressi (risarcimento dei danni scaturenti dall’occupazione illegittima dei fondi di proprietà del ricorrente). Il debito è, pertanto, sostanzialmente imputabile alle precedenti gestioni amministrative: in quanto tale, rientrante nella competenza dell’Organo straordinario di liquidazione e non già nelle ordinarie procedure di liquidazione dei debiti dell’ente locale, con la conseguente applicabilità dell’art. 248, comma 2 T.U.E.L. cit.
- diversamente argomentando non solo verrebbe frustrata la stessa ragione e lo scopo della gestione liquidatoria, ma sarebbe pregiudicata la gestione delle funzioni ordinarie del comune, prima che esso torni a uno stato di riequilibrio finanziario, mettendo a rischio l’esercizio delle stesse funzioni e dei servizi fondamentali dal medesimo svolti; e tanto a tutela della stessa garanzia, per il futuro, della sostenibilità finanziaria del bilancio ordinario;
Ritenuto, pertanto, che:
- essendo stato il giudizio di ottemperanza instaurato quando già era intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario del comune intimato e con riferimento ad obbligazioni derivanti da fatto ad essa antecedente, il ricorso va dichiarato inammissibile;
- la natura in rito della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE LE, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
RE NO, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| RE NO | SE LE |
IL SEGRETARIO