TAR Catania, sez. IV, sentenza 24/04/2026, n. 1207
TAR
Sentenza 24 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per pendenza di procedura di dissesto finanziario dell'ente

    Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 248, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, poiché la procedura di dissesto comporta l'inibitoria di azioni esecutive, inclusi i giudizi di ottemperanza, per debiti anteriori alla dichiarazione di dissesto. Il credito risarcitorio, derivante da occupazione sine titulo di beni immobili, rientra nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. IV, sentenza 24/04/2026, n. 1207
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1207
    Data del deposito : 24 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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