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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 4479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4479 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli. Sesta Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21331 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad
OGGETTO: risarcimento danni Oggetto: risarcimento danni
TRA
( ) nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
3.04.47 rapp.ta e difesa, giusta procura alle liti rilasciata a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Sabato Esposito (c.f. ) presso il C.F._2
cui studio è elett.te domiciliata in Pozzuoli alla Via Oberdan 19
ATTRICE
E
(P.I. con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Napoli al Corso Garibaldi 387, in persona del legale rappresentante in giudizio Dott. , rappresentato e difeso – giusta Controparte_2
procura alle liti rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta – dall' Avv. Giuseppe Esposito presso i cui studi professionali è elettivamente domiciliata in Caivano (Na) alla via Braucci n°
23 nonché in Caserta al C.so Trieste n. 98.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 14 febbraio 2025, le parti concludevano riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio l' (d'ora in avanti anche – Controparte_1 CP_3
proprietario e gestore della linea di trasporto ferroviaria denominata “
Circumflegrea” - per sentirlo dichiarare responsabile della caduta occorsa all'attrice in data 27.01.2018 alle ore 19:00 circa presso la stazione ferroviaria della Circumflegrea “Quarto Centro”.
In particolare, parte attrice deduceva che:
- In data 27.01.2018, intorno alle ore 19,00 circa, nel mentre ella scendeva le scale della stazione ferroviaria della Circumflegrea di Quarto Centro scivolava rovinosamente al suolo a causa di un gradino scheggiato non segnalato né visibile per la scarsa illuminazione;
- Aiutata da alcuni propri parenti presenti, l'attrice rientrava nella propria abitazione, ma era costretta a recarsi il giorno successivo presso l'Ospedale di Pozzuoli per forti dolori al piede destro;
- A seguito di accertamenti radiografici, all'istante veniva diagnosticata una frattura del 5° metatarso destro ed applicata doccia gessata per un periodo di
25 giorni, da cui derivavano postumi invalidanti come da documentazione medica in atti;
- Con nota Pec del 25.06.2018, provvedeva a richiedere alla quale CP_4
proprietario e gestore della linea ferroviaria Circumflegrea il risarcimento dei danni suddetti senza ricevere alcun riscontro;
- quanto avvenuto configurerebbe una responsabilità ex art. 2051 c.c., atteso che l' convenuto, gestore della linea ferroviaria Circumflegrea, aveva CP_1
l'obbligo di custodia, vigilanza e manutenzione delle aree di pertinenza della
2 stazione ferroviaria ove avveniva l'infortunio dedotto e tale obbligo sarebbe risultato del tutto omesso in seguito all'imprevedibilità della presenza del gradino scheggiato, della omessa segnalazione del pericolo ai passeggeri in uscita dalla stazione in uno alla scarsa illuminazione dei gradini in fascia serale, circostanze tutte che impedivano all'attrice di evitare il suddetto evento traumatico.
Parte attrice chiedeva, pertanto, che l'Ente convenuto fosse condannato al risarcimento dei danni così come documentate in atti e da quantificarsi a mezzo di Ctu medico legale, oltre spese mediche affrontate nonchè rivalutazione ed interessi dal fatto al soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituiva ritualmente e tempestivamente l' , che Controparte_1
impugnava la domanda chiedendone il rigetto, contestando, in particolare, i fatti costitutivi dell'avversa pretesa risarcitoria.
In particolare, l' deduceva che la caduta era Controparte_1
avvenuta in una situazione in cui nessuno scalino era rotto, che tutti i gradini erano perfettamente manutenuti e dotati di strisce antiscivolo, oltre che la scala dotata di corrimano.
Pertanto, parte convenuta eccepiva che la caduta era addebitabile esclusivamente alla distrazione dell'odierna attrice ed invocava il caso fortuito quale esimente e scriminante dalla responsabilità ex art. 2051 c.c.
Ammessa ed espletata prova testimoniale, disposta c.t.u. sulla persona dell'attrice, la causa sulle conclusioni in epigrafe, all'udienza del 14/02/2025,
è stata trattenuta in decisione, previ concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata, così come precisato nella motivazione che segue.
3 Innanzitutto, la domanda di parte attrice, relativa ad una caduta avvenuta nella stazione ferroviaria “Quarto Centro” della linea denonominata
“Circumflegrea” - della quale l' è proprietario e Controparte_1
gestore, va ricondotta nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., anche in forza della prospettazione attorea volta ad invocare, a sostegno dell'affermazione di responsabilità della controparte, la posizione di custode dell'ente comunale in relazione al bene de quo.
L'art. 2051 c.c. pone un addebito di responsabilità oggettiva, fatta salva la prova del caso fortuito, in capo a colui il quale abbia la custodia del bene dannoso e che, quindi, in tale qualità, deve rispondere dei danni arrecati dal bene sul quale dovrebbe esercitare la vigilanza e la manutenzione.
Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. “è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere - dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore
o detentore” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 15096 del 17.06.2013).
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c. degli enti locali, dalla proprietà pubblica di tali enti sulle strade poste all'interno degli abitati discende non solo l'obbligo per essi alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5, R.D. n. 2506/1923, ma anche quello della custodia.
Tale rapporto di custodia sussiste, inoltre, anche nel caso in cui l'ente locale eserciti di fatto di poteri di gestione della strada, con conseguente operatività, nei confronti dei Comuni medesimi, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., qualora abbiano omesso di vigilare per impedire l'insorgenza dei danni a terzi (cfr. Cass. civ., ord. n. 15509 del 16.05.2022).
4 Affinché la domanda possa essere accolta, il danneggiato ha l'onere di provare il nesso causale tra i beni in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. Civ. ord. n.
5910 del 11.03.2011; Cass. Civ. sent. n. 7125 del 21.03.2023). L'accertata mancanza della prova positiva dell'esistenza del nesso di causalità tra una caduta e la presenza di uno stato anomalo e pericoloso del bene in custodia comporta, infatti, il rigetto della domanda, anche se qualificata come domanda ex art. 2051 c.c., posto che, anche facendo applicazione di tale norma, l'onere della prova dell'esistenza del nesso causale fra lo stato del bene in custodia ed il danno è a carico del danneggiato (Cass. civ. ord. n.
11526 del 11.05.2017).
Segnatamente, è stato affermato che, anche in presenza di un accertato stato pericoloso del bene in custodia, nel caso in cui sia mancata la prova certa dell'eziologia dell'incidente, il quale potrebbe essere stato causato anche da cause diverse rispetto a quelle prospettate dalla parte danneggiata, la domanda deve essere rigettata, non risultando integrata la prova, gravante sull'attore, del nesso causale tra la cosa ed il danno (cfr. Cass. civ., ord. n. 20986 del
18.07.2023).
Fatte queste premesse di ordine concettuale, pur rilevato che il rapporto di custodia con il bene da parte dell' non è in Controparte_1
contestazione, con le deposizioni testimoniali raccolta in corso di causa non
è stata fornita prova adeguata del nesso causale fra lo stato pericoloso del bene in custodia ed il danno.
Infatti, il testimone di parte convenuta Ing. – funzionario dell' Testimone_1
avente l'incarico di gestire le ditte esterne per la manutenzione delle CP_3 opere civili dell' – escusso all'udienza del 22. 02 Controparte_1
5 .2022, dichiarava “ (…) Dopo la segnalazione dell'incidente abbiamo constatato lo stato dei luoghi, non vi era nessuna anomalia e che vi erano anche il materiale antisdrucciolo” e che, pertanto, alcun intervento di manutenzione era stato eseguito in seguito all'incidente.
Alla medesima udienza, veniva escusso il testimone , Testimone_2
Cont responsabile dell'area circolazione con l'incarico di occuparsi della gestione del servizio ferroviario e della gestione della rete, il quale dichiarava che “ in caso di eventuali anomalie, rotture o incidenti gli addetti interni alla stazione hanno l'obbligo si segnalarlo. Cosa non avvenuta nella fattispecie
“.
Anch'egli confermava che, dopo la segnalazione dell'incidente, era stata effettuato un sopralluogo nel mese di ottobre 2018, in occasione del quale non era stata riscontrata alcuna anomalia e che dopo l'incidente non era stato effettuato alcun intervento di manutenzione proprio perché non vi era alcuna necessità in tal senso.
Inoltre, parte convenuta allegava alla propria comparsa di costituzione e
Cont risposta una comunicazione interna all' a firma dell' Ing. , in cui Tes_1
si dava atto che, in seguito al sopralluogo effettuato all'interno della stazione ferroviaria “ Quarto Centro” non risultavano presenti scalini rotti, non erano state segnalate anomalie e che tutti gli scalini erano dotati di strisce antiscivolo.
Sempre alla comparsa di costituzione e risposta era allegata anche una perizia
– con annessa documentazione fotografica scattata in sede di sopralluogo presso la suddetta stazione ferroviaria – redatta dal perito incaricato dalla compagnia assicurativa a seguito di una messa in mora Controparte_5
ricevuta dall' Avv. , patrocinatore legale dell'odierna attrice. Pt_1
In tale perizia, si dava atto – e le affermazioni erano comprovate da
6 documentazione fotografica – che non vi era alcuna anomalia negli scalini;
che le scalinate erano dotate anche di corrimano;
che la pavimentazione si presentava in perfetto stato manutentivo e senza segni di dissesto.
Ancora, il perito dava atto che il personale di turno in servizio alla stazione gli aveva riferito che non era stato effettuato alcun intevento manutentivo della banchina di accesso ai treni, per cui lo stato dei luoghi, al momento dei sopra indicati sopralluoghi, era esattamente quello presente all'epoca della caduta, ossia uno stato dei luoghi di totale sicurezza per gli utenti.
Infatti, l'Ing. , unitamente al responsabile della circolazione della linea Tes_1
flegrea Sig. , ha dichiarato che nessuna rottura di gradini Testimone_2
era stata segnalata all'epoca dei fatti di causa e che nessun intervento manutentivo è stato realizzato per i detti gradini, i quai risultavano in perfetto stato di manutenzione.
Nessuna anomalia, inoltre, era stata riscontrata neppure a seguito di ispezioni e sopraluoghi disposti in loco dopo la denuncia dei fatti di causa.
Orbene, i due testimoni hanno reso dichiarazioni collimanti tra loro e convergenti anche con la produzione documentale di parte convenuta.
Infatti, da quanto acquisito a seguito dell'istruttoria, deve ritenersi che all'interno della stazione al momento del sinistro non fosse presente alcuna anomalia né alcun dissesto della pavimentazione o dei gradini tale da cagionare una rovinosa caduta al suolo di un passante.
Invero, non si comprende per quale ragione il personale in servizio presso l' Contr
avrebbe dovuto omettere di segnalare tale situazione alla propria azienda, atteso che un'eventuale situazione pericolosa avrebbe messo a repentaglio anche la loro incolumità (dato che lavorano all'interno della stazione) e l'incolumità di terze persone.
Oltre a ciò, al momento del sopralluogo non è stata riscontrata alcuna
7 anomalia all'interno dei luoghi di causa, ma – al contempo – sia i testimoni Contr escussi sia il personale dell' interpellato in sede di perizia hanno dichiarato che alcun intervento manutentivo vi era stato all'interno della stazione.
Pertanto, non appare sostenibile l' ipotesi secondo cui l'intervento manutentivo sarebbe stato effettuato dopo l'incidente e, perciò, in sede di sopralluogo non è stata rilevata alcuna anomalia.
Oltre a ciò, parte attrice non ha prodotto alcuna prova attendibile relativa alla pericolosità dei luoghi.
Invero, l'unica testimonianza di parte attrice assunta in giudizio è quella di
, figlio di escusso all'udienza del 15.11.2022, il TE Parte_1
quale, sostanzialmente, ha confermato la prospettazione attorea circa la dinamica di svolgimento dei fatti e lo stato dei luoghi.
Orbene, come è noto, con sentenza num. 248 del 23 luglio 1974, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 247 c.p.c. che poneva il divieto di testimoniare per i parenti di una delle parti in causa.
Tuttavia, sul punto, la giurisprudenza di legittimità (cfr.Cass. Civ.
11635/1997) ha sancito che, comunque – unitamente ad altri elementi di riscontro – il Giudice può valutarne l'inattendibilità.
Nel caso di specie, la testimonianza di è in contrasto con le altre TE
testimonianze e con quanto acquisito nel corso dell'istruttoria.
Inoltre, giova precisare che né l'odierna attrice né il figlio hanno scattato foto allo stato dei luoghi nell'immediatezza dei fatti.
Ciò appare una circostanza abbastanza insolita, atteso che è dato di comune esperienza che, nella gran parte dei casi, chi patisce un sinistro a causa della pericolosità dello stato dei luoghi – soprattutto se intende esperire un'azione giudiziaria - immediatamente si procura documentazione fotografica ( che
8 con i moderni smartphone tutti possono realizzare) della cattiva manutenzione del posto ove avviene l'incidente o la caduta, proprio allo scopo di poterla produrre in giudizio.
Tali elementi, unitamente al rapporto di stretta parentela intercorrenti con l'odierna attrice, inducono a ritenere inattendibile la testimonianza di TE
.
[...]
Pertanto, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità in precedenza citata, la domanda non appare adeguatamente provata.
Invero, deve ribadirsi che, affinché la domanda possa essere accolta, il danneggiato ha l'onere di provare il nesso causale tra i beni in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa e che l'accertata mancanza della prova positiva dell'esistenza del nesso di causalità tra una caduta e la presenza di uno stato anomalo e pericoloso del bene in custodia comporta, infatti, il rigetto della domanda, anche se qualificata come domanda ex art. 2051 c.c., posto che, anche facendo applicazione di tale norma, l'onere della prova dell'esistenza del nesso causale fra lo stato del bene in custodia ed il danno è a carico del danneggiato.
Inoltre, è stato affermato che, anche in presenza di un accertato stato pericoloso del bene in custodia, nel caso in cui sia mancata la prova certa dell'eziologia dell'incidente, il quale potrebbe essere stato causato anche da cause diverse rispetto a quelle prospettate dalla parte danneggiata, la domanda deve essere rigettata, non risultando integrata la prova, gravante sull'attore, del nesso causale tra la cosa ed il danno (cfr. Cass. civ., ord. n. 20986 del
18.07.2023).
Nel caso di specie, non è stata fornita neanche la prova dello stato pericoloso del bene al momento dell'incidente e, pertanto, deve ritenersi che la caduta
9 sia riconducibile ad una mera distrazione della sig.ra . Pt_1
Alla stregua delle considerazioni che precedono, non può essere affermata la responsabilità dell' ai sensi dell'art. 2051 c.c. e la Controparte_1
domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base ai parametri del d.m. 147/2022 e con riferimento al valore (dichiarato nell'atto introduttivo) fino ad euro 26.000,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 21331/2020 R.G.A.C., pendente tra contro l' , in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda proposta;
b) condanna a pagare a le spese del presente giudizio che si Parte_1
liquidano in misura pari ad € 5.838,55 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) pone definitivamente le spese di C.T.U., già liquidate in istruttoria, a carico di Parte_1
Napoli, 7.5.2025 Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato
Ordinario in Tirocinio Dott. Vittorio Guarriello.
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli. Sesta Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21331 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad
OGGETTO: risarcimento danni Oggetto: risarcimento danni
TRA
( ) nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
3.04.47 rapp.ta e difesa, giusta procura alle liti rilasciata a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Sabato Esposito (c.f. ) presso il C.F._2
cui studio è elett.te domiciliata in Pozzuoli alla Via Oberdan 19
ATTRICE
E
(P.I. con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Napoli al Corso Garibaldi 387, in persona del legale rappresentante in giudizio Dott. , rappresentato e difeso – giusta Controparte_2
procura alle liti rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta – dall' Avv. Giuseppe Esposito presso i cui studi professionali è elettivamente domiciliata in Caivano (Na) alla via Braucci n°
23 nonché in Caserta al C.so Trieste n. 98.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 14 febbraio 2025, le parti concludevano riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio l' (d'ora in avanti anche – Controparte_1 CP_3
proprietario e gestore della linea di trasporto ferroviaria denominata “
Circumflegrea” - per sentirlo dichiarare responsabile della caduta occorsa all'attrice in data 27.01.2018 alle ore 19:00 circa presso la stazione ferroviaria della Circumflegrea “Quarto Centro”.
In particolare, parte attrice deduceva che:
- In data 27.01.2018, intorno alle ore 19,00 circa, nel mentre ella scendeva le scale della stazione ferroviaria della Circumflegrea di Quarto Centro scivolava rovinosamente al suolo a causa di un gradino scheggiato non segnalato né visibile per la scarsa illuminazione;
- Aiutata da alcuni propri parenti presenti, l'attrice rientrava nella propria abitazione, ma era costretta a recarsi il giorno successivo presso l'Ospedale di Pozzuoli per forti dolori al piede destro;
- A seguito di accertamenti radiografici, all'istante veniva diagnosticata una frattura del 5° metatarso destro ed applicata doccia gessata per un periodo di
25 giorni, da cui derivavano postumi invalidanti come da documentazione medica in atti;
- Con nota Pec del 25.06.2018, provvedeva a richiedere alla quale CP_4
proprietario e gestore della linea ferroviaria Circumflegrea il risarcimento dei danni suddetti senza ricevere alcun riscontro;
- quanto avvenuto configurerebbe una responsabilità ex art. 2051 c.c., atteso che l' convenuto, gestore della linea ferroviaria Circumflegrea, aveva CP_1
l'obbligo di custodia, vigilanza e manutenzione delle aree di pertinenza della
2 stazione ferroviaria ove avveniva l'infortunio dedotto e tale obbligo sarebbe risultato del tutto omesso in seguito all'imprevedibilità della presenza del gradino scheggiato, della omessa segnalazione del pericolo ai passeggeri in uscita dalla stazione in uno alla scarsa illuminazione dei gradini in fascia serale, circostanze tutte che impedivano all'attrice di evitare il suddetto evento traumatico.
Parte attrice chiedeva, pertanto, che l'Ente convenuto fosse condannato al risarcimento dei danni così come documentate in atti e da quantificarsi a mezzo di Ctu medico legale, oltre spese mediche affrontate nonchè rivalutazione ed interessi dal fatto al soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituiva ritualmente e tempestivamente l' , che Controparte_1
impugnava la domanda chiedendone il rigetto, contestando, in particolare, i fatti costitutivi dell'avversa pretesa risarcitoria.
In particolare, l' deduceva che la caduta era Controparte_1
avvenuta in una situazione in cui nessuno scalino era rotto, che tutti i gradini erano perfettamente manutenuti e dotati di strisce antiscivolo, oltre che la scala dotata di corrimano.
Pertanto, parte convenuta eccepiva che la caduta era addebitabile esclusivamente alla distrazione dell'odierna attrice ed invocava il caso fortuito quale esimente e scriminante dalla responsabilità ex art. 2051 c.c.
Ammessa ed espletata prova testimoniale, disposta c.t.u. sulla persona dell'attrice, la causa sulle conclusioni in epigrafe, all'udienza del 14/02/2025,
è stata trattenuta in decisione, previ concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata, così come precisato nella motivazione che segue.
3 Innanzitutto, la domanda di parte attrice, relativa ad una caduta avvenuta nella stazione ferroviaria “Quarto Centro” della linea denonominata
“Circumflegrea” - della quale l' è proprietario e Controparte_1
gestore, va ricondotta nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., anche in forza della prospettazione attorea volta ad invocare, a sostegno dell'affermazione di responsabilità della controparte, la posizione di custode dell'ente comunale in relazione al bene de quo.
L'art. 2051 c.c. pone un addebito di responsabilità oggettiva, fatta salva la prova del caso fortuito, in capo a colui il quale abbia la custodia del bene dannoso e che, quindi, in tale qualità, deve rispondere dei danni arrecati dal bene sul quale dovrebbe esercitare la vigilanza e la manutenzione.
Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. “è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere - dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore
o detentore” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 15096 del 17.06.2013).
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c. degli enti locali, dalla proprietà pubblica di tali enti sulle strade poste all'interno degli abitati discende non solo l'obbligo per essi alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5, R.D. n. 2506/1923, ma anche quello della custodia.
Tale rapporto di custodia sussiste, inoltre, anche nel caso in cui l'ente locale eserciti di fatto di poteri di gestione della strada, con conseguente operatività, nei confronti dei Comuni medesimi, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., qualora abbiano omesso di vigilare per impedire l'insorgenza dei danni a terzi (cfr. Cass. civ., ord. n. 15509 del 16.05.2022).
4 Affinché la domanda possa essere accolta, il danneggiato ha l'onere di provare il nesso causale tra i beni in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. Civ. ord. n.
5910 del 11.03.2011; Cass. Civ. sent. n. 7125 del 21.03.2023). L'accertata mancanza della prova positiva dell'esistenza del nesso di causalità tra una caduta e la presenza di uno stato anomalo e pericoloso del bene in custodia comporta, infatti, il rigetto della domanda, anche se qualificata come domanda ex art. 2051 c.c., posto che, anche facendo applicazione di tale norma, l'onere della prova dell'esistenza del nesso causale fra lo stato del bene in custodia ed il danno è a carico del danneggiato (Cass. civ. ord. n.
11526 del 11.05.2017).
Segnatamente, è stato affermato che, anche in presenza di un accertato stato pericoloso del bene in custodia, nel caso in cui sia mancata la prova certa dell'eziologia dell'incidente, il quale potrebbe essere stato causato anche da cause diverse rispetto a quelle prospettate dalla parte danneggiata, la domanda deve essere rigettata, non risultando integrata la prova, gravante sull'attore, del nesso causale tra la cosa ed il danno (cfr. Cass. civ., ord. n. 20986 del
18.07.2023).
Fatte queste premesse di ordine concettuale, pur rilevato che il rapporto di custodia con il bene da parte dell' non è in Controparte_1
contestazione, con le deposizioni testimoniali raccolta in corso di causa non
è stata fornita prova adeguata del nesso causale fra lo stato pericoloso del bene in custodia ed il danno.
Infatti, il testimone di parte convenuta Ing. – funzionario dell' Testimone_1
avente l'incarico di gestire le ditte esterne per la manutenzione delle CP_3 opere civili dell' – escusso all'udienza del 22. 02 Controparte_1
5 .2022, dichiarava “ (…) Dopo la segnalazione dell'incidente abbiamo constatato lo stato dei luoghi, non vi era nessuna anomalia e che vi erano anche il materiale antisdrucciolo” e che, pertanto, alcun intervento di manutenzione era stato eseguito in seguito all'incidente.
Alla medesima udienza, veniva escusso il testimone , Testimone_2
Cont responsabile dell'area circolazione con l'incarico di occuparsi della gestione del servizio ferroviario e della gestione della rete, il quale dichiarava che “ in caso di eventuali anomalie, rotture o incidenti gli addetti interni alla stazione hanno l'obbligo si segnalarlo. Cosa non avvenuta nella fattispecie
“.
Anch'egli confermava che, dopo la segnalazione dell'incidente, era stata effettuato un sopralluogo nel mese di ottobre 2018, in occasione del quale non era stata riscontrata alcuna anomalia e che dopo l'incidente non era stato effettuato alcun intervento di manutenzione proprio perché non vi era alcuna necessità in tal senso.
Inoltre, parte convenuta allegava alla propria comparsa di costituzione e
Cont risposta una comunicazione interna all' a firma dell' Ing. , in cui Tes_1
si dava atto che, in seguito al sopralluogo effettuato all'interno della stazione ferroviaria “ Quarto Centro” non risultavano presenti scalini rotti, non erano state segnalate anomalie e che tutti gli scalini erano dotati di strisce antiscivolo.
Sempre alla comparsa di costituzione e risposta era allegata anche una perizia
– con annessa documentazione fotografica scattata in sede di sopralluogo presso la suddetta stazione ferroviaria – redatta dal perito incaricato dalla compagnia assicurativa a seguito di una messa in mora Controparte_5
ricevuta dall' Avv. , patrocinatore legale dell'odierna attrice. Pt_1
In tale perizia, si dava atto – e le affermazioni erano comprovate da
6 documentazione fotografica – che non vi era alcuna anomalia negli scalini;
che le scalinate erano dotate anche di corrimano;
che la pavimentazione si presentava in perfetto stato manutentivo e senza segni di dissesto.
Ancora, il perito dava atto che il personale di turno in servizio alla stazione gli aveva riferito che non era stato effettuato alcun intevento manutentivo della banchina di accesso ai treni, per cui lo stato dei luoghi, al momento dei sopra indicati sopralluoghi, era esattamente quello presente all'epoca della caduta, ossia uno stato dei luoghi di totale sicurezza per gli utenti.
Infatti, l'Ing. , unitamente al responsabile della circolazione della linea Tes_1
flegrea Sig. , ha dichiarato che nessuna rottura di gradini Testimone_2
era stata segnalata all'epoca dei fatti di causa e che nessun intervento manutentivo è stato realizzato per i detti gradini, i quai risultavano in perfetto stato di manutenzione.
Nessuna anomalia, inoltre, era stata riscontrata neppure a seguito di ispezioni e sopraluoghi disposti in loco dopo la denuncia dei fatti di causa.
Orbene, i due testimoni hanno reso dichiarazioni collimanti tra loro e convergenti anche con la produzione documentale di parte convenuta.
Infatti, da quanto acquisito a seguito dell'istruttoria, deve ritenersi che all'interno della stazione al momento del sinistro non fosse presente alcuna anomalia né alcun dissesto della pavimentazione o dei gradini tale da cagionare una rovinosa caduta al suolo di un passante.
Invero, non si comprende per quale ragione il personale in servizio presso l' Contr
avrebbe dovuto omettere di segnalare tale situazione alla propria azienda, atteso che un'eventuale situazione pericolosa avrebbe messo a repentaglio anche la loro incolumità (dato che lavorano all'interno della stazione) e l'incolumità di terze persone.
Oltre a ciò, al momento del sopralluogo non è stata riscontrata alcuna
7 anomalia all'interno dei luoghi di causa, ma – al contempo – sia i testimoni Contr escussi sia il personale dell' interpellato in sede di perizia hanno dichiarato che alcun intervento manutentivo vi era stato all'interno della stazione.
Pertanto, non appare sostenibile l' ipotesi secondo cui l'intervento manutentivo sarebbe stato effettuato dopo l'incidente e, perciò, in sede di sopralluogo non è stata rilevata alcuna anomalia.
Oltre a ciò, parte attrice non ha prodotto alcuna prova attendibile relativa alla pericolosità dei luoghi.
Invero, l'unica testimonianza di parte attrice assunta in giudizio è quella di
, figlio di escusso all'udienza del 15.11.2022, il TE Parte_1
quale, sostanzialmente, ha confermato la prospettazione attorea circa la dinamica di svolgimento dei fatti e lo stato dei luoghi.
Orbene, come è noto, con sentenza num. 248 del 23 luglio 1974, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 247 c.p.c. che poneva il divieto di testimoniare per i parenti di una delle parti in causa.
Tuttavia, sul punto, la giurisprudenza di legittimità (cfr.Cass. Civ.
11635/1997) ha sancito che, comunque – unitamente ad altri elementi di riscontro – il Giudice può valutarne l'inattendibilità.
Nel caso di specie, la testimonianza di è in contrasto con le altre TE
testimonianze e con quanto acquisito nel corso dell'istruttoria.
Inoltre, giova precisare che né l'odierna attrice né il figlio hanno scattato foto allo stato dei luoghi nell'immediatezza dei fatti.
Ciò appare una circostanza abbastanza insolita, atteso che è dato di comune esperienza che, nella gran parte dei casi, chi patisce un sinistro a causa della pericolosità dello stato dei luoghi – soprattutto se intende esperire un'azione giudiziaria - immediatamente si procura documentazione fotografica ( che
8 con i moderni smartphone tutti possono realizzare) della cattiva manutenzione del posto ove avviene l'incidente o la caduta, proprio allo scopo di poterla produrre in giudizio.
Tali elementi, unitamente al rapporto di stretta parentela intercorrenti con l'odierna attrice, inducono a ritenere inattendibile la testimonianza di TE
.
[...]
Pertanto, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità in precedenza citata, la domanda non appare adeguatamente provata.
Invero, deve ribadirsi che, affinché la domanda possa essere accolta, il danneggiato ha l'onere di provare il nesso causale tra i beni in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa e che l'accertata mancanza della prova positiva dell'esistenza del nesso di causalità tra una caduta e la presenza di uno stato anomalo e pericoloso del bene in custodia comporta, infatti, il rigetto della domanda, anche se qualificata come domanda ex art. 2051 c.c., posto che, anche facendo applicazione di tale norma, l'onere della prova dell'esistenza del nesso causale fra lo stato del bene in custodia ed il danno è a carico del danneggiato.
Inoltre, è stato affermato che, anche in presenza di un accertato stato pericoloso del bene in custodia, nel caso in cui sia mancata la prova certa dell'eziologia dell'incidente, il quale potrebbe essere stato causato anche da cause diverse rispetto a quelle prospettate dalla parte danneggiata, la domanda deve essere rigettata, non risultando integrata la prova, gravante sull'attore, del nesso causale tra la cosa ed il danno (cfr. Cass. civ., ord. n. 20986 del
18.07.2023).
Nel caso di specie, non è stata fornita neanche la prova dello stato pericoloso del bene al momento dell'incidente e, pertanto, deve ritenersi che la caduta
9 sia riconducibile ad una mera distrazione della sig.ra . Pt_1
Alla stregua delle considerazioni che precedono, non può essere affermata la responsabilità dell' ai sensi dell'art. 2051 c.c. e la Controparte_1
domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base ai parametri del d.m. 147/2022 e con riferimento al valore (dichiarato nell'atto introduttivo) fino ad euro 26.000,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 21331/2020 R.G.A.C., pendente tra contro l' , in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda proposta;
b) condanna a pagare a le spese del presente giudizio che si Parte_1
liquidano in misura pari ad € 5.838,55 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) pone definitivamente le spese di C.T.U., già liquidate in istruttoria, a carico di Parte_1
Napoli, 7.5.2025 Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato
Ordinario in Tirocinio Dott. Vittorio Guarriello.
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