Articolo 488 del Codice della navigazione
Articolo 487Articolo 489
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21 aprile 1942
Art. 488.
(Danni non derivanti da collisione materiale).

Le disposizioni che precedono si applicano ai danni prodotti per spostamento di acqua od altra causa analoga, da una nave ad un'altra e alle persone o alle cose che sono a bordo di questa, anche se non vi e' stata collisione materiale.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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