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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/11/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 61/2023 promossa da:
, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., con sede Parte_1 in (CF ) ed elettivamente domiciliato in Locri (RC) alla Via Pt_1 P.IVA_1
Matteotti I trav., presso lo studio dell'Avv. Emanuele Procopio, che lo rappresenta e difende giusta delibera G.M. n. 432 del 28.12.2022 nonché di procura in atti;
OPPONENTE
e
nata a [...] [...] (C.F.: Controparte_1 Pt_1 C.F._1
, e residente in [...], ai fini del presente atto, elett.te
[...] dom.ta in Marina di Caulonia alla via Alfonsine, n°2, presso lo studio dell'Avv. Ilario
Circosta che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti precisano come da rispettivi atti introduttivi e successivi verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato per pec, il Parte_1 proponeva opposizione ex art.615 cpc ad atto di precetto notificato ad istanza della sig.ra con il quale si intimava di pagare la somma di € 17.000,13. Controparte_1
Rappresentava che il era stato dichiarato in dissesto retto dalla Parte_1 Commissione Straordinaria. Eccepiva l'improponibilità del precetto in quanto per il dichiarato dissesto non era possibile procedere in via esecutiva, ai sensi degli artt..244 e
252 TUEL. Chiedeva pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo,
l'accoglimento dell'opposizione con conseguente annullamento dell'atto di precetto.
Si costituiva la sig.ra che contestava integralmente il contenuto CP_1 dell'opposizione, osservando che il contenuto dell'opposizione è riferibile al caso in cui il creditore avesse avviato l'azione esecutiva con il pignoramento, ma non per la sola notifica dell'atto di precetto da doversi considerare atto prodromico all'esecuzione ma non atto esecutivo. Chiedeva pertanto che venisse dichiarata l'efficacia del precetto.
Accolta l'istanza di sospensione, il giudice concedeva i termini ex art.183 VI comma cpc richiesti dalle parti.
Parte opposta nelle more depositava la delibera del Consiglio comunale adottata il 17.4.2024 con cui per le motivazioni espresse, veniva revocata in autotutela la delibera n.18/2022 con cui era stata approvata la procedura di riequilibrio finanziario e la successiva delibera n.43/2022 con cui era stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
Il Consiglio comunale giungeva a tale determinazione immediatamente esecutiva alla luce dei precedenti della Corte dei Conti non favorevoli e alla valutazione di ricorrere alle misure straordinarie di risanamento di cui all'art.268 TUEL.
In tale ipotesi di revoca del piano di risanamento, accade che il già dichiarato Pt_1 in dissesto e che intende procedere secondo l'art.268 TUEL, non può ricorrere alla procedura di cui sopra se non prima venga chiuso il primo dissesto e, comunque deve attendere la valutazione del Ministero e dell'organo di controllo. Pertanto, in assenza di nuove direttive e decisioni, la revoca comporta che i creditori dell'ente possono agire per recuperare il credito, per cui l'opposizione proposta dal sulla base Pt_1 dell'unico motivo della sussistenza della procedura di risanamento, va disattesa.
In punto di spese, in ragione della sopravvenuta revoca, si ritiene opportuno compensare le spese del giudizio.
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con atto ritualmente notificato, contro ,
[...] Controparte_1 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione per le ragioni espresse in parte motiva;
b) Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 19 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 61/2023 promossa da:
, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., con sede Parte_1 in (CF ) ed elettivamente domiciliato in Locri (RC) alla Via Pt_1 P.IVA_1
Matteotti I trav., presso lo studio dell'Avv. Emanuele Procopio, che lo rappresenta e difende giusta delibera G.M. n. 432 del 28.12.2022 nonché di procura in atti;
OPPONENTE
e
nata a [...] [...] (C.F.: Controparte_1 Pt_1 C.F._1
, e residente in [...], ai fini del presente atto, elett.te
[...] dom.ta in Marina di Caulonia alla via Alfonsine, n°2, presso lo studio dell'Avv. Ilario
Circosta che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti precisano come da rispettivi atti introduttivi e successivi verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato per pec, il Parte_1 proponeva opposizione ex art.615 cpc ad atto di precetto notificato ad istanza della sig.ra con il quale si intimava di pagare la somma di € 17.000,13. Controparte_1
Rappresentava che il era stato dichiarato in dissesto retto dalla Parte_1 Commissione Straordinaria. Eccepiva l'improponibilità del precetto in quanto per il dichiarato dissesto non era possibile procedere in via esecutiva, ai sensi degli artt..244 e
252 TUEL. Chiedeva pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo,
l'accoglimento dell'opposizione con conseguente annullamento dell'atto di precetto.
Si costituiva la sig.ra che contestava integralmente il contenuto CP_1 dell'opposizione, osservando che il contenuto dell'opposizione è riferibile al caso in cui il creditore avesse avviato l'azione esecutiva con il pignoramento, ma non per la sola notifica dell'atto di precetto da doversi considerare atto prodromico all'esecuzione ma non atto esecutivo. Chiedeva pertanto che venisse dichiarata l'efficacia del precetto.
Accolta l'istanza di sospensione, il giudice concedeva i termini ex art.183 VI comma cpc richiesti dalle parti.
Parte opposta nelle more depositava la delibera del Consiglio comunale adottata il 17.4.2024 con cui per le motivazioni espresse, veniva revocata in autotutela la delibera n.18/2022 con cui era stata approvata la procedura di riequilibrio finanziario e la successiva delibera n.43/2022 con cui era stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
Il Consiglio comunale giungeva a tale determinazione immediatamente esecutiva alla luce dei precedenti della Corte dei Conti non favorevoli e alla valutazione di ricorrere alle misure straordinarie di risanamento di cui all'art.268 TUEL.
In tale ipotesi di revoca del piano di risanamento, accade che il già dichiarato Pt_1 in dissesto e che intende procedere secondo l'art.268 TUEL, non può ricorrere alla procedura di cui sopra se non prima venga chiuso il primo dissesto e, comunque deve attendere la valutazione del Ministero e dell'organo di controllo. Pertanto, in assenza di nuove direttive e decisioni, la revoca comporta che i creditori dell'ente possono agire per recuperare il credito, per cui l'opposizione proposta dal sulla base Pt_1 dell'unico motivo della sussistenza della procedura di risanamento, va disattesa.
In punto di spese, in ragione della sopravvenuta revoca, si ritiene opportuno compensare le spese del giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con atto ritualmente notificato, contro ,
[...] Controparte_1 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione per le ragioni espresse in parte motiva;
b) Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 19 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis
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