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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2025, n. 40453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40453 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: AN EG - Presidente - Sent. n. sez. 2006/2025 IA IE LL CC - 13/11/2025 EL LV R.G.N. 27018/2025 NE LE IE CA - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: LA GO, nato in [...] il [...] rappresentato ed assistito dall’avv. Franco Libori - di fiducia avverso la sentenza in data 12/06/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale la Sostituta Procuratrice generale, Silvia Salvadori, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, con sentenza del 12 giugno 2025, applicava nei confronti di GO LA, in relazione a un delitto di furto aggravato, a delitti di indebito utilizzo di una carta di credito commessi in Perugia l’11 aprile 2019 ed a un delitto di ricettazione, la pena concordata dalle parti art. 444 cod. proc. pen. di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, quale aumento per la continuazione con il reato di cui all’art. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40453 Anno 2025 Presidente: EG AN Relatore: CA IE Data Udienza: 13/11/2025 2 624- cod. pen. commesso il 5 novembre 2017, giudicato con sentenza del Tribunale di Ancona del 30 novembre 2017, irrevocabile in data 8 maggio 2018. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'imputato, deducendo: 2.1. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 129 cod. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per carenza di motivazione in merito alla sussistenza oltre ogni ragionevole dubbio dei presupposti per un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. pen. 2.2. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 445 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in merito a quanto disposto in ordine alla restituzione degli oggetti sequestrati, con particolare riferimento a un certificato di proprietà di un’autovettura e a due mazzi di chiavi, dei quali non sarebbe stata accertata la provenienza delittuosa e dei quali illegittimamente non sarebbe stata disposta la restituzione all’imputato. Si deduce che, nella sentenza impugnata, è stata omessa una motivazione in merito a quali beni è stata disposta la restituzione e a quali invece, non essendo stata accertata la proprietà, è stata disposta la distruzione. 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi generici e non consentiti. 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione in relazione alla insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto non consentito. Va ricordato a tal proposito che l'art. 448, comma 2- , cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinenti alla espressione della volontà dello stesso imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza. Dall'analisi della suddetta norma appare, pertanto, chiaro che la rilevanza dell'intervento riformatore è consistita nella esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull'insussistenza delle condizioni 3 per pronunciare sentenza di proscioglimento, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. Tale vizio, a seguito della introduzione del nuovo comma 2- dell'art. 448 cod. proc. pen., non è più denunciabile come motivo di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 – 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 – 01). 3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio di violazione di legge e di motivazione con riferimento a quanto disposto in ordine alla restituzione degli oggetti sequestrati, è manifestamente infondato. Va in proposito osservato che la restituzione delle cose sequestrate e non confiscate va operata in favore di colui che vanti su di esse una pretesa giuridicamente meritevole e dia prova positiva del suo (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202268 – 01; Sez. 1, n. 8997 del 13/02/2008, Lattanzi, Rv. 239517 – 01; Sez. 2, n. 3788 del 11/09/2019, dep. 2020, Papis, Rv. 278236 – 01; da ultimo, v. Sez. 2, n. 8027 del 11/02/2025, Grumo, Rv. 287603 – 01, sull’insufficienza del mero richiamo al solo “ ”). Nella fattispecie, si deduce in modo generico e del tutto assertivo che di un certificato di proprietà di un’autovettura e di due mazzi di chiavi, dei quali non sarebbe stata accertata la provenienza delittuosa, illegittimamente non sarebbe stata disposta la restituzione all’imputato, ma non si allega alcuno specifico elemento relativo allo “ ” dei beni in sequestro. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IE CA AN EG
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale la Sostituta Procuratrice generale, Silvia Salvadori, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, con sentenza del 12 giugno 2025, applicava nei confronti di GO LA, in relazione a un delitto di furto aggravato, a delitti di indebito utilizzo di una carta di credito commessi in Perugia l’11 aprile 2019 ed a un delitto di ricettazione, la pena concordata dalle parti art. 444 cod. proc. pen. di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, quale aumento per la continuazione con il reato di cui all’art. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40453 Anno 2025 Presidente: EG AN Relatore: CA IE Data Udienza: 13/11/2025 2 624- cod. pen. commesso il 5 novembre 2017, giudicato con sentenza del Tribunale di Ancona del 30 novembre 2017, irrevocabile in data 8 maggio 2018. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'imputato, deducendo: 2.1. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 129 cod. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per carenza di motivazione in merito alla sussistenza oltre ogni ragionevole dubbio dei presupposti per un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. pen. 2.2. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 445 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in merito a quanto disposto in ordine alla restituzione degli oggetti sequestrati, con particolare riferimento a un certificato di proprietà di un’autovettura e a due mazzi di chiavi, dei quali non sarebbe stata accertata la provenienza delittuosa e dei quali illegittimamente non sarebbe stata disposta la restituzione all’imputato. Si deduce che, nella sentenza impugnata, è stata omessa una motivazione in merito a quali beni è stata disposta la restituzione e a quali invece, non essendo stata accertata la proprietà, è stata disposta la distruzione. 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi generici e non consentiti. 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione in relazione alla insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto non consentito. Va ricordato a tal proposito che l'art. 448, comma 2- , cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinenti alla espressione della volontà dello stesso imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza. Dall'analisi della suddetta norma appare, pertanto, chiaro che la rilevanza dell'intervento riformatore è consistita nella esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull'insussistenza delle condizioni 3 per pronunciare sentenza di proscioglimento, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. Tale vizio, a seguito della introduzione del nuovo comma 2- dell'art. 448 cod. proc. pen., non è più denunciabile come motivo di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 – 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 – 01). 3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio di violazione di legge e di motivazione con riferimento a quanto disposto in ordine alla restituzione degli oggetti sequestrati, è manifestamente infondato. Va in proposito osservato che la restituzione delle cose sequestrate e non confiscate va operata in favore di colui che vanti su di esse una pretesa giuridicamente meritevole e dia prova positiva del suo (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202268 – 01; Sez. 1, n. 8997 del 13/02/2008, Lattanzi, Rv. 239517 – 01; Sez. 2, n. 3788 del 11/09/2019, dep. 2020, Papis, Rv. 278236 – 01; da ultimo, v. Sez. 2, n. 8027 del 11/02/2025, Grumo, Rv. 287603 – 01, sull’insufficienza del mero richiamo al solo “ ”). Nella fattispecie, si deduce in modo generico e del tutto assertivo che di un certificato di proprietà di un’autovettura e di due mazzi di chiavi, dei quali non sarebbe stata accertata la provenienza delittuosa, illegittimamente non sarebbe stata disposta la restituzione all’imputato, ma non si allega alcuno specifico elemento relativo allo “ ” dei beni in sequestro. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IE CA AN EG