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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17656 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
In composizione monocratica
Sezione XIV civile
Il Giudice della XIV sezione civile, Dott.ssa Barbara Perna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5205 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, Parte_1 in persona dei Commissari Straordinari e legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dalla prof. avv. Caterina Luisa APPIO, elettivamente domiciliata in Bari, alla Via Pasquale Villari n. 50
- Attore –
E rappresentato, assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_1
AN SS ed elettivamente domiciliato in Torino, al Corso Matteotti n. 131
- Convenuta –
OGGETTO: azione revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, comma 2 L.F.
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta versate in atti
Parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
- accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 67, comma 2, e 69-bis, l. fall., l'inefficacia dei pagamenti meglio descritti in narrativa, effettuati da
[...]
in favore del dott. per Parte_1 Controparte_1 un importo complessivo di € 63.648,00 (sessantatremilaseicentoquarantotto/00) e, per
l'effetto, condannarlo alla ripetizione, in favore di Parte_2
[...] 2
[...]
dell'importo di € 63.648,00 Parte_1
(sessantatremilaseicentoquarantotto/00), o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre ad interessi come per legge;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, per i motivi di cui in atti,
Nel merito
Respingere la domanda della attrice”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27 gennaio 2025 ed iscritto a ruolo in data 29 gennaio 2025, la Parte_1
, in p.d.C.S.p.t. conveniva in giudizio il Sig. al fine
[...] Controparte_1 di ottenere una pronuncia di accertamento e revoca dei pagamenti effettuati dall'attrice in bonis in favore del convenuto in data: 29 aprile 2020 pari ad euro 10.608,00, 18 maggio
2020 pari ad euro 10.608,00, 29 giugno 2020 pari ad euro 10.608,00, 03 agosto 2020 pari ad euro 10.608,00, 07 settembre 2020 pari ad euro 10.608,00, 30 settembre 2020 pari ad euro 10.608,00, così per un totale di euro 63.648,00.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva che:
❖ la società interamente controllata dal socio unico Parte_1
svolgeva attività di servizio di customer care multicanale, Controparte_2 di supporto al marketing e alla vendita e di financial process optimization;
❖ a seguito della riduzione dei servizi richiesti dalla Telecom Italia Mobile S.p.a. – principale committente della società – nel 2019, la si vedeva costretta a Pt_1 chiudere i propri conti con una rilevante perdita di esercizio e con un margine operativo lordo (Ebitda) negativo;
❖ in data 30 ottobre 2020, presentava ricorso ex art. 161 comma 6, l.f. dinanzi il
Tribunale di Roma che, con decreto del 12 novembre 2020, concedeva termine fino al 1° marzo 2021 per la presentazione di una proposta concordataria;
❖ con successivo decreto del 17 giugno 2021, il Tribunale di Roma ammetteva alla procedura di concordato preventivo;
Pt_1
2 3
❖ con decreto reso sempre in data 17 giugno 2021, il Tribunale di Roma disponeva l'avvio di una procedura competitiva, avente ad oggetto la cessione del complesso aziendale di Pt_1
❖ successivamente, dopo avere accertato il mancato buon esito dell'evidenza pubblica, i Commissari Giudiziali, con un'informativa resa ai sensi dell'art. 173
L.F., davano dato atto del venir meno delle condizioni di fattibilità del piano;
❖ senza sostanziale soluzione di continuità aziendale, presentava, in data 18 Pt_1 novembre 2021, istanza ex art 5 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, finalizzata ad accertare il proprio stato di insolvenza, per poi procedere all'accesso alla procedura di amministrazione straordinaria;
❖ con sentenza n. 78/2022, resa in data 26 gennaio 2022 e pubblicata in data 27 gennaio 2022, il Tribunale di Roma dichiarava lo stato di insolvenza di e, Pt_1 con successivo decreto del Tribunale di Roma del 6 aprile 2022, depositato in cancelleria in data 7 aprile 2022, veniva dato avvio alla procedura di amministrazione straordinaria;
❖ i pagamenti effettuati nelle date 29 aprile 2020, 18 maggio 2020, 29 giugno 2020,
03 agosto 2020, 07 settembre 2020, 30 settembre 2020, oggetto di domanda, erano stati ricevuti dal nella totale ed effettiva consapevolezza dello stato di CP_1 grave crisi in cui versava la Pt_1
❖ i pagamenti in menzione erano stati effettuati nel c.d. periodo sospetto, ovvero nel semestre antecedente al deposito da parte della della domanda di Pt_1
Concordato preventivo del 30 ottobre 2020. Più in particolare ai fini dell'individuazione del periodo sospetto, il disposto dell'art. 69-bis, co. 2, l.f., espressamente richiamato dall'art. 49 D.Lgs. n. 270 del 1999, a sua volta citato dall'art. 6 D.L. n. 347 del 2003, stabilisce che il dies a quo per il calcolo del periodo sospetto è quello della data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese;
Con memoria del 06 maggio 2025, si costituiva in giudizio il Sig. Controparte_1 contestando la tempestività dell'azione revocatoria, l'inoperatività del principio di consecuzione delle procedure e in ogni caso l'infondatezza della domanda stante l'insussistenza dei presupposti di legge al fine di addivenirsi alla revocatoria ex art. 67 comma 2 l.f. dei pagamenti oggetto di domanda.
Il Giudice istruttore, con decreto di fissazione udienza del 07 maggio 2025 fissava i termini
3 4
di cui all'art. 171 ter c.p.c.
In via istruttoria, parte attrice chiedeva ammettersi interrogatorio formale del Sig.
[...] nonché prova testimoniale con il teste Sig. parte CP_1 Testimone_1 convenuta, in via subordinata, chiedeva ammettersi prova testimoniale con i testi, Dott.
e Dott. Testimone_2 Tes_3
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 21 settembre 2025, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione assegnava alle parti termini di giorni 60 per deposito della comparsa conclusionale e di giorni 20 per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione prospettata dalla lite attiene l'esame di più circostanze dirimenti:
o l'accertamento in merito alla tempestività della domanda;
o l'accertamento del periodo temporale nel quale poter ricondurre il c.d. periodo sospetto;
o la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 67 l.f. comma 2 ai fini dell'accoglimento della domanda.
Quanto alla tempestività della domanda, l'art. 49 D.L.vo 270/1999 prevede che le azioni per la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalla sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare, e tra queste quella di cui all'art. 67 comma secondo l. fall., possano essere proposte dal commissario straordinario solo se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali e che il termine decadenziale stabilito dall'art. 69bis l. fall. primo comma l. fall. (tre anni dalla dichiarazione di fallimento) si computi a decorrere dalla dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza.
Ora, appare evidente che la previsione contenuta nel primo comma dell'art. 49 D.L.vo
270/1999 ("soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali"), preveda l'avveramento di una specifica condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria, sicché il termine di tre anni stabilito a pena di decadenza dall'art. 69bis comma primo l. fall., non può che decorrere dall'avveramento di detta condizione, dunque dall'approvazione del programma di cessione dei beni aziendali, come la Suprema
Corte ha a più riprese statuito (v. Cass. Sez. 1 n. 31194/2018, n. 21516/2017).
Poiché nel caso di specie il provvedimento con il quale il Ministero dello Sviluppo
Economico ha autorizzato l'esecuzione dei programmi di cessione dei complessi aziendali ai sensi dell'art. 57 D.L.vo 270/1999 reca la data dell'08 agosto 2022 (cfr. all. 12 all'atto di
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citazione), al momento della notificazione della domanda (il 27 gennaio 2025), il succitato termine triennale non era ancora decorso.
Quanto alla seconda questione, ritiene questo Tribunale che la c.d. retrodatazione del periodo sospetto di cui all'art. 67 comma secondo l. fall. (sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento), vada ricondotta alla data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di ammissione al concordato preventivo, intervenuta il 30 ottobre
2020, sicché gli atti solutori revocandi, compiuti dal 30 aprile 2020 al 30 ottobre 2020, ricadono in detto periodo.
Giova preliminarmente evidenziare che, per orientamento pressoché unanime della
Suprema Corte, il criterio della consecutio, previsto e disciplinato dal secondo comma dell'art. 69 bis l. fall. si applica anche quando alla procedura di concordato preventivo faccia seguito quella di amministrazione straordinaria, avendo esso una portata generalissima e risolvendosi nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo volte a regolare una medesima condizione di dissesto, sia essa di insolvenza o anche solo di crisi, sicché tali procedure rimangono avvinte da un rapporto di continuità causale anche quando tra l'una e l'altra vi sia una discontinuità cronologica (nel caso di specie peraltro insussistente) (v., tra le altre,
Cass. 36354/2022, 24632/2021, 4482/2021, 15724/2019, 14713/2019 (Rv. 654268-01),
24861/2015).
Nella fattispecie in esame, si osserva che la con ricorso del 30 ottobre 2020 ha Pt_1 chiesto a questo Tribunale l'accesso alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, sesto comma l.f.
Il Tribunale, dopo avere concesso il termine di centoventi giorni, poi prorogato, con provvedimento del 17 giugno 2021 ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo proposta da e con decreto reso in pari data il Parte_1
Tribunale ha disposto l'avvio di una procedura competitiva avente ad oggetto la cessione del complesso di Pt_1
Successivamente, senza sostanziale soluzione di continuità aziendale, ha Pt_1 presentato, in data 18 novembre 2021, istanza ex art 5 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, finalizzata ad accertare il proprio stato di insolvenza, per poi procedere all'accesso alla procedura di amministrazione straordinaria.
Con sentenza n. 78/2022, resa in data 26 gennaio 2022 e pubblicata in data 27 gennaio
2022, il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza di e, con successivo Pt_1 decreto del Tribunale di Roma del 6 aprile 2022, depositato in cancelleria in data 7 aprile
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2022, è stato dato avvio alla procedura di amministrazione straordinaria.
Ebbene, posto che ad eccezione del pagamento effettuato in data 29 aprile 2020, gli ulteriori pagamenti oggetto di causa (18 maggio 2020, che dall'esame dell'estratto conto n.
02203/000000001786 risulta essere stato eseguito dalla in bonis in data 15 maggio Pt_1
2020; 29 giugno 2020; 03 agosto 2020; 07 settembre 2020; 30 settembre 2020), sono stati posti in essere durante il c.d. periodo sospetto e astrattamente riconducibili alla sfera applicativa dell'art. 67 secondo comma l. fall., l'accertamento in ordine al presupposto soggettivo della spiegata azione assume rilievo dirimente ai fini del positivo vaglio dell'iniziativa attorea.
Prima di valutare se effettivamente, come sostiene l'A.S. attrice, il abbia avuto CP_1 conoscenza diretta dello stato di insolvenza di o se, comunque, abbia avuto Pt_1 percezione di plurimi indici presuntivi di detto stato, occorre chiarire cosa si intenda per scientia decoctionis, che è per l'appunto la conoscenza dello stato di insolvenza del terzo contraente al momento del compimento dell'atto solutorio. Lo stato di insolvenza, che si identifica per giurisprudenza ormai consolidata, in una situazione di impotenza funzionale,
e non soltanto transitoria, a soddisfare le obbligazioni inerenti l'attività d'impresa, si esprime nell'incapacità di produrre beni o di erogare prestazioni con margini di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa, nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali e senza rovinose decurtazioni del patrimonio e si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, quali a titolo esemplificativo la levata di protesti, la revoca dei fidi o la presenza di procedimenti esecutivi (v., tra le molte, Cass. 7087/2022,
6978/2019, 29913/2018, 2810/2018, 12984/2017, 7252/2014). Lo stato di insolvenza deve distinguersi dallo stato di crisi, che a sua volta si identifica in una condizione di difficoltà economica e finanziaria dell'impresa tale da rendere non solo possibile ma anzi probabile l'avverarsi di una futura insolvenza, che dunque ancora non si è verificata, e che si manifesta, secondo la normativa eurounitaria di recente recepita dalla legislazione nazionale, nell'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici in relazione al piano dei pagamenti in scadenza nei successivi dodici mesi.
Parte attrice, ha sostenuto, che la consapevolezza del dott. dello stato di Controparte_1 insolvenza di in bonis, dovrebbe desumersi dall'incarico di consulenza e assistenza Pt_1 allo stesso conferito dalla società, con contratto del 17 febbraio 2020, nel tentativo di attivare un processo di ristrutturazione aziendale, finalizzato a risanare l'azienda a seguito della contrazione delle commesse e dei problemi di liquidità.
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L'esame degli atti e della documentazione offerta in comunicazione dalla procedura rileva l'idoneità delle situazioni rappresentate a dare evidenza della consapevolezza del convenuto della condizione di insolvenza in cui versava la in bonis nel lasso temporale Pt_1 oggetto di domanda.
Si legge nella “premessa” del contratto di consulenza in questione che “il gruppo Pt_1 ha intrapreso un programma di “turnaroud” nell'ambito della società Parte_1
; l'obiettivo è traguardare in tempi rapidi una ripresa della perfomance economica
[...] finanziaria della società ; si legge ancora al punto 2 “il Dott. Parte_1 si impegna a fornire al gruppo (…) la propria autonoma prestazione CP_1 professionale il compito di assistere nella fase di riassetto aziendale/industriale (..)”.
Ebbene, alla luce di quanto sopra appare evidente che il visto l'incarico conferito CP_1 dalla società e viste le proprie competenze professionali, non poteva non conoscere il grave stato di decozione in cui versava la all'epoca dei fatti di causa e che l'ha costretta a Pt_1 depositare una domanda di concordato e, successivamente, ad essere ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.
In particolare, il breve lasso di tempo intercorrente tra la data di presentazione del piano di risanamento industriale (28 settembre 2020) e la data di presentazione della domanda di concordato (30 ottobre 2020), induce a ritenere che lo stato di insolvenza della Pt_1 fosse già in atto nel periodo in cui il stava svolgendo il proprio incarico e che egli CP_1 ne abbia avuto piena consapevolezza, in ragione delle competenze professionali dedotte e della natura stessa della prestazione d'opera in corso di svolgimento.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti richiesti dall'art. 67 comma 2 l.f. per la revoca dei pagamenti effettuati dalla in bonis in favore del Dott. nelle Pt_1 Controparte_1 date del 18 maggio 2020 pari ad euro 10.608,00; 29 giugno 2020 pari ad euro 10.608,00; 03 agosto 2020 pari ad euro 10.608,00; 07 settembre 2020 pari ad euro 10.608,00; 30 settembre 2020 pari ad euro 10.608,00.
In ragione della inefficacia di tali pagamenti, il convenuto va condannato alla restituzione, in favore della procedura attrice, della somma di importo pari ad euro 53.040,00, oltre interessi al tasso legale, dalla data della domanda giudiziale sino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura e al valore della controversia con applicazione dei parametri minimi di cui al DM
147/2022 (trattasi di giudizio non implicate accertamenti o questioni giuridiche di particolare complessità) per lo scaglione di riferimento da € 52.000,01 a € 260.000,00
7 8
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando, nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art. 67 comma
2 l.f. dei pagamenti del 18 maggio 2020 pari ad euro 10.608,00; 29 giugno 2020 pari ad euro 10.608,00; 03 agosto 2020 pari ad euro 10.608,00; 07 settembre 2020 pari ad euro 10.608,00; 30 settembre 2020 pari ad euro 10.608,00, effettuati da in bonis in favore del Dott. Parte_1 Controparte_1
- condanna il Dott. al pagamento della somma di importo pari ad Controparte_1 euro 53.040,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale sino al saldo in favore della procedura attrice;
- condanna il Dott. al pagamento, in favore Controparte_1 [...]
, in Parte_1 persona dei Commissari Straordinari e legali rappresentanti pro tempore, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 7.052,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma in data 16 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Barbara Perna
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
In composizione monocratica
Sezione XIV civile
Il Giudice della XIV sezione civile, Dott.ssa Barbara Perna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5205 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, Parte_1 in persona dei Commissari Straordinari e legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dalla prof. avv. Caterina Luisa APPIO, elettivamente domiciliata in Bari, alla Via Pasquale Villari n. 50
- Attore –
E rappresentato, assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_1
AN SS ed elettivamente domiciliato in Torino, al Corso Matteotti n. 131
- Convenuta –
OGGETTO: azione revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, comma 2 L.F.
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta versate in atti
Parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
- accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 67, comma 2, e 69-bis, l. fall., l'inefficacia dei pagamenti meglio descritti in narrativa, effettuati da
[...]
in favore del dott. per Parte_1 Controparte_1 un importo complessivo di € 63.648,00 (sessantatremilaseicentoquarantotto/00) e, per
l'effetto, condannarlo alla ripetizione, in favore di Parte_2
[...] 2
[...]
dell'importo di € 63.648,00 Parte_1
(sessantatremilaseicentoquarantotto/00), o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre ad interessi come per legge;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, per i motivi di cui in atti,
Nel merito
Respingere la domanda della attrice”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27 gennaio 2025 ed iscritto a ruolo in data 29 gennaio 2025, la Parte_1
, in p.d.C.S.p.t. conveniva in giudizio il Sig. al fine
[...] Controparte_1 di ottenere una pronuncia di accertamento e revoca dei pagamenti effettuati dall'attrice in bonis in favore del convenuto in data: 29 aprile 2020 pari ad euro 10.608,00, 18 maggio
2020 pari ad euro 10.608,00, 29 giugno 2020 pari ad euro 10.608,00, 03 agosto 2020 pari ad euro 10.608,00, 07 settembre 2020 pari ad euro 10.608,00, 30 settembre 2020 pari ad euro 10.608,00, così per un totale di euro 63.648,00.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva che:
❖ la società interamente controllata dal socio unico Parte_1
svolgeva attività di servizio di customer care multicanale, Controparte_2 di supporto al marketing e alla vendita e di financial process optimization;
❖ a seguito della riduzione dei servizi richiesti dalla Telecom Italia Mobile S.p.a. – principale committente della società – nel 2019, la si vedeva costretta a Pt_1 chiudere i propri conti con una rilevante perdita di esercizio e con un margine operativo lordo (Ebitda) negativo;
❖ in data 30 ottobre 2020, presentava ricorso ex art. 161 comma 6, l.f. dinanzi il
Tribunale di Roma che, con decreto del 12 novembre 2020, concedeva termine fino al 1° marzo 2021 per la presentazione di una proposta concordataria;
❖ con successivo decreto del 17 giugno 2021, il Tribunale di Roma ammetteva alla procedura di concordato preventivo;
Pt_1
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❖ con decreto reso sempre in data 17 giugno 2021, il Tribunale di Roma disponeva l'avvio di una procedura competitiva, avente ad oggetto la cessione del complesso aziendale di Pt_1
❖ successivamente, dopo avere accertato il mancato buon esito dell'evidenza pubblica, i Commissari Giudiziali, con un'informativa resa ai sensi dell'art. 173
L.F., davano dato atto del venir meno delle condizioni di fattibilità del piano;
❖ senza sostanziale soluzione di continuità aziendale, presentava, in data 18 Pt_1 novembre 2021, istanza ex art 5 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, finalizzata ad accertare il proprio stato di insolvenza, per poi procedere all'accesso alla procedura di amministrazione straordinaria;
❖ con sentenza n. 78/2022, resa in data 26 gennaio 2022 e pubblicata in data 27 gennaio 2022, il Tribunale di Roma dichiarava lo stato di insolvenza di e, Pt_1 con successivo decreto del Tribunale di Roma del 6 aprile 2022, depositato in cancelleria in data 7 aprile 2022, veniva dato avvio alla procedura di amministrazione straordinaria;
❖ i pagamenti effettuati nelle date 29 aprile 2020, 18 maggio 2020, 29 giugno 2020,
03 agosto 2020, 07 settembre 2020, 30 settembre 2020, oggetto di domanda, erano stati ricevuti dal nella totale ed effettiva consapevolezza dello stato di CP_1 grave crisi in cui versava la Pt_1
❖ i pagamenti in menzione erano stati effettuati nel c.d. periodo sospetto, ovvero nel semestre antecedente al deposito da parte della della domanda di Pt_1
Concordato preventivo del 30 ottobre 2020. Più in particolare ai fini dell'individuazione del periodo sospetto, il disposto dell'art. 69-bis, co. 2, l.f., espressamente richiamato dall'art. 49 D.Lgs. n. 270 del 1999, a sua volta citato dall'art. 6 D.L. n. 347 del 2003, stabilisce che il dies a quo per il calcolo del periodo sospetto è quello della data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese;
Con memoria del 06 maggio 2025, si costituiva in giudizio il Sig. Controparte_1 contestando la tempestività dell'azione revocatoria, l'inoperatività del principio di consecuzione delle procedure e in ogni caso l'infondatezza della domanda stante l'insussistenza dei presupposti di legge al fine di addivenirsi alla revocatoria ex art. 67 comma 2 l.f. dei pagamenti oggetto di domanda.
Il Giudice istruttore, con decreto di fissazione udienza del 07 maggio 2025 fissava i termini
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di cui all'art. 171 ter c.p.c.
In via istruttoria, parte attrice chiedeva ammettersi interrogatorio formale del Sig.
[...] nonché prova testimoniale con il teste Sig. parte CP_1 Testimone_1 convenuta, in via subordinata, chiedeva ammettersi prova testimoniale con i testi, Dott.
e Dott. Testimone_2 Tes_3
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 21 settembre 2025, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione assegnava alle parti termini di giorni 60 per deposito della comparsa conclusionale e di giorni 20 per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione prospettata dalla lite attiene l'esame di più circostanze dirimenti:
o l'accertamento in merito alla tempestività della domanda;
o l'accertamento del periodo temporale nel quale poter ricondurre il c.d. periodo sospetto;
o la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 67 l.f. comma 2 ai fini dell'accoglimento della domanda.
Quanto alla tempestività della domanda, l'art. 49 D.L.vo 270/1999 prevede che le azioni per la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalla sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare, e tra queste quella di cui all'art. 67 comma secondo l. fall., possano essere proposte dal commissario straordinario solo se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali e che il termine decadenziale stabilito dall'art. 69bis l. fall. primo comma l. fall. (tre anni dalla dichiarazione di fallimento) si computi a decorrere dalla dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza.
Ora, appare evidente che la previsione contenuta nel primo comma dell'art. 49 D.L.vo
270/1999 ("soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali"), preveda l'avveramento di una specifica condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria, sicché il termine di tre anni stabilito a pena di decadenza dall'art. 69bis comma primo l. fall., non può che decorrere dall'avveramento di detta condizione, dunque dall'approvazione del programma di cessione dei beni aziendali, come la Suprema
Corte ha a più riprese statuito (v. Cass. Sez. 1 n. 31194/2018, n. 21516/2017).
Poiché nel caso di specie il provvedimento con il quale il Ministero dello Sviluppo
Economico ha autorizzato l'esecuzione dei programmi di cessione dei complessi aziendali ai sensi dell'art. 57 D.L.vo 270/1999 reca la data dell'08 agosto 2022 (cfr. all. 12 all'atto di
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citazione), al momento della notificazione della domanda (il 27 gennaio 2025), il succitato termine triennale non era ancora decorso.
Quanto alla seconda questione, ritiene questo Tribunale che la c.d. retrodatazione del periodo sospetto di cui all'art. 67 comma secondo l. fall. (sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento), vada ricondotta alla data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di ammissione al concordato preventivo, intervenuta il 30 ottobre
2020, sicché gli atti solutori revocandi, compiuti dal 30 aprile 2020 al 30 ottobre 2020, ricadono in detto periodo.
Giova preliminarmente evidenziare che, per orientamento pressoché unanime della
Suprema Corte, il criterio della consecutio, previsto e disciplinato dal secondo comma dell'art. 69 bis l. fall. si applica anche quando alla procedura di concordato preventivo faccia seguito quella di amministrazione straordinaria, avendo esso una portata generalissima e risolvendosi nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo volte a regolare una medesima condizione di dissesto, sia essa di insolvenza o anche solo di crisi, sicché tali procedure rimangono avvinte da un rapporto di continuità causale anche quando tra l'una e l'altra vi sia una discontinuità cronologica (nel caso di specie peraltro insussistente) (v., tra le altre,
Cass. 36354/2022, 24632/2021, 4482/2021, 15724/2019, 14713/2019 (Rv. 654268-01),
24861/2015).
Nella fattispecie in esame, si osserva che la con ricorso del 30 ottobre 2020 ha Pt_1 chiesto a questo Tribunale l'accesso alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, sesto comma l.f.
Il Tribunale, dopo avere concesso il termine di centoventi giorni, poi prorogato, con provvedimento del 17 giugno 2021 ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo proposta da e con decreto reso in pari data il Parte_1
Tribunale ha disposto l'avvio di una procedura competitiva avente ad oggetto la cessione del complesso di Pt_1
Successivamente, senza sostanziale soluzione di continuità aziendale, ha Pt_1 presentato, in data 18 novembre 2021, istanza ex art 5 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, finalizzata ad accertare il proprio stato di insolvenza, per poi procedere all'accesso alla procedura di amministrazione straordinaria.
Con sentenza n. 78/2022, resa in data 26 gennaio 2022 e pubblicata in data 27 gennaio
2022, il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza di e, con successivo Pt_1 decreto del Tribunale di Roma del 6 aprile 2022, depositato in cancelleria in data 7 aprile
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2022, è stato dato avvio alla procedura di amministrazione straordinaria.
Ebbene, posto che ad eccezione del pagamento effettuato in data 29 aprile 2020, gli ulteriori pagamenti oggetto di causa (18 maggio 2020, che dall'esame dell'estratto conto n.
02203/000000001786 risulta essere stato eseguito dalla in bonis in data 15 maggio Pt_1
2020; 29 giugno 2020; 03 agosto 2020; 07 settembre 2020; 30 settembre 2020), sono stati posti in essere durante il c.d. periodo sospetto e astrattamente riconducibili alla sfera applicativa dell'art. 67 secondo comma l. fall., l'accertamento in ordine al presupposto soggettivo della spiegata azione assume rilievo dirimente ai fini del positivo vaglio dell'iniziativa attorea.
Prima di valutare se effettivamente, come sostiene l'A.S. attrice, il abbia avuto CP_1 conoscenza diretta dello stato di insolvenza di o se, comunque, abbia avuto Pt_1 percezione di plurimi indici presuntivi di detto stato, occorre chiarire cosa si intenda per scientia decoctionis, che è per l'appunto la conoscenza dello stato di insolvenza del terzo contraente al momento del compimento dell'atto solutorio. Lo stato di insolvenza, che si identifica per giurisprudenza ormai consolidata, in una situazione di impotenza funzionale,
e non soltanto transitoria, a soddisfare le obbligazioni inerenti l'attività d'impresa, si esprime nell'incapacità di produrre beni o di erogare prestazioni con margini di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa, nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali e senza rovinose decurtazioni del patrimonio e si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, quali a titolo esemplificativo la levata di protesti, la revoca dei fidi o la presenza di procedimenti esecutivi (v., tra le molte, Cass. 7087/2022,
6978/2019, 29913/2018, 2810/2018, 12984/2017, 7252/2014). Lo stato di insolvenza deve distinguersi dallo stato di crisi, che a sua volta si identifica in una condizione di difficoltà economica e finanziaria dell'impresa tale da rendere non solo possibile ma anzi probabile l'avverarsi di una futura insolvenza, che dunque ancora non si è verificata, e che si manifesta, secondo la normativa eurounitaria di recente recepita dalla legislazione nazionale, nell'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici in relazione al piano dei pagamenti in scadenza nei successivi dodici mesi.
Parte attrice, ha sostenuto, che la consapevolezza del dott. dello stato di Controparte_1 insolvenza di in bonis, dovrebbe desumersi dall'incarico di consulenza e assistenza Pt_1 allo stesso conferito dalla società, con contratto del 17 febbraio 2020, nel tentativo di attivare un processo di ristrutturazione aziendale, finalizzato a risanare l'azienda a seguito della contrazione delle commesse e dei problemi di liquidità.
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L'esame degli atti e della documentazione offerta in comunicazione dalla procedura rileva l'idoneità delle situazioni rappresentate a dare evidenza della consapevolezza del convenuto della condizione di insolvenza in cui versava la in bonis nel lasso temporale Pt_1 oggetto di domanda.
Si legge nella “premessa” del contratto di consulenza in questione che “il gruppo Pt_1 ha intrapreso un programma di “turnaroud” nell'ambito della società Parte_1
; l'obiettivo è traguardare in tempi rapidi una ripresa della perfomance economica
[...] finanziaria della società ; si legge ancora al punto 2 “il Dott. Parte_1 si impegna a fornire al gruppo (…) la propria autonoma prestazione CP_1 professionale il compito di assistere nella fase di riassetto aziendale/industriale (..)”.
Ebbene, alla luce di quanto sopra appare evidente che il visto l'incarico conferito CP_1 dalla società e viste le proprie competenze professionali, non poteva non conoscere il grave stato di decozione in cui versava la all'epoca dei fatti di causa e che l'ha costretta a Pt_1 depositare una domanda di concordato e, successivamente, ad essere ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.
In particolare, il breve lasso di tempo intercorrente tra la data di presentazione del piano di risanamento industriale (28 settembre 2020) e la data di presentazione della domanda di concordato (30 ottobre 2020), induce a ritenere che lo stato di insolvenza della Pt_1 fosse già in atto nel periodo in cui il stava svolgendo il proprio incarico e che egli CP_1 ne abbia avuto piena consapevolezza, in ragione delle competenze professionali dedotte e della natura stessa della prestazione d'opera in corso di svolgimento.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti richiesti dall'art. 67 comma 2 l.f. per la revoca dei pagamenti effettuati dalla in bonis in favore del Dott. nelle Pt_1 Controparte_1 date del 18 maggio 2020 pari ad euro 10.608,00; 29 giugno 2020 pari ad euro 10.608,00; 03 agosto 2020 pari ad euro 10.608,00; 07 settembre 2020 pari ad euro 10.608,00; 30 settembre 2020 pari ad euro 10.608,00.
In ragione della inefficacia di tali pagamenti, il convenuto va condannato alla restituzione, in favore della procedura attrice, della somma di importo pari ad euro 53.040,00, oltre interessi al tasso legale, dalla data della domanda giudiziale sino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura e al valore della controversia con applicazione dei parametri minimi di cui al DM
147/2022 (trattasi di giudizio non implicate accertamenti o questioni giuridiche di particolare complessità) per lo scaglione di riferimento da € 52.000,01 a € 260.000,00
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PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando, nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art. 67 comma
2 l.f. dei pagamenti del 18 maggio 2020 pari ad euro 10.608,00; 29 giugno 2020 pari ad euro 10.608,00; 03 agosto 2020 pari ad euro 10.608,00; 07 settembre 2020 pari ad euro 10.608,00; 30 settembre 2020 pari ad euro 10.608,00, effettuati da in bonis in favore del Dott. Parte_1 Controparte_1
- condanna il Dott. al pagamento della somma di importo pari ad Controparte_1 euro 53.040,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale sino al saldo in favore della procedura attrice;
- condanna il Dott. al pagamento, in favore Controparte_1 [...]
, in Parte_1 persona dei Commissari Straordinari e legali rappresentanti pro tempore, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 7.052,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma in data 16 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Barbara Perna
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